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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5301/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5301 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in alla P.zza Municipio, rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione e in virtù di delibera di Giunta Comunale n. 76 dell'8.11.2019, dall'Avv. Marco Tecce (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Avellino, alla via Tagliamento n. 240;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Avellino, alla Piazza Libertà, rappresentata e difesa, giusta determinazione dirigenziale n. 8 del 9.01.2020 e procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Oscar
OL (C.F. ), con il quale è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Avellino presso la sede dell'Ente alla Piazza Libertà n.1;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. R.G. n. 5301/2019
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2019, il Comune di
RA (AV) ha interposto, ex art. 2 R.D. 639/1910, opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 6/2019 (prot. n. 32362), emessa in data 29.10.2019
e notificata il 30.11.2019, con cui la gli ha intimato il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di €. 35.856,43, oltre interessi sino al soddisfo, corrispondente al residuo credito maturato per le somme riscosse dal per conto della a titolo di tributo Parte_1 Controparte_1 provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per gli anni 2014-
2017, onde ottenere - previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata - la revoca e/o la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione, con condanna della ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c.. Il tutto CP_1 con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
L'opponente ha contestato la sussistenza del credito, non avendo l'amministrazione provinciale assolto al proprio onere probatorio, quale attrice in senso sostanziale ed ha eccepito l'estinzione del credito per compensazione con riferimento all'imposta richiesta per gli anni 2014, 2015 e 2016 e per intervenuto pagamento con riferimento all'anno 2017, in quanto, con la sentenza n. 525 del 31 gennaio 2015, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza n. 181/2011 emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, ha rigettato la domanda del , condannandolo Parte_2 al pagamento in favore del delle spese del doppio grado Parte_1 del giudizio pari €. 25.874,14, giusta atto di precetto notificato in data
24.07.2015 ed, ai sensi dell'art. 32 bis L.R. 4/2007 e dell'art. 11 D.L. 195/2009,
i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, con conseguente subentro ex lege della nei crediti Controparte_1
e nei debiti del . Parte_2
Il ha evidenziato di aver fatto valere il proprio Parte_1 controcredito rispetto al debito relativo al servizio di smaltimenti rifiuti per gli R.G. n. 5301/2019
anni 2014-2016 con note trasmesse alla Provincia di Avellino in data 26 luglio
2019, 20 giugno 2019, 18 settembre 2018 e 08 agosto 2017 e di aver ribadito ciò con nota del 4.11.2019, con la quale il ha comunicato alla Provincia Pt_1 di aver emesso mandato di pagamento per €. 9.982,29 a titolo di TEFA per l'anno 2017, con conseguente estinzione di ogni pendenza.
2. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 febbraio 2020, la , eccependo l'improcedibilità Controparte_1 dell'opposizione per essersi sul punto formato il giudicato a seguito della sentenza n. 2338/2016 emessa dal Tribunale di Avellino in data 24/10/2016 e non impugnata, con la quale è stata accertata la legittimità della pretesa creditoria e del metodo di quantificazione utilizzato dell'Amministrazione
Provinciale nei confronti del rispetto alle somme dovute Parte_1
a titolo di T.E.F.A., sia pure con riferimento ad annualità differenti (2004-2014).
Nel merito, parte opposta ha evidenziato che la debenza del credito relativa al versamento annuale del tributo dovuto a titolo di T.E.F.A., quale quota parte della TARSU, deriva dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 19 del d.lgs. 504/1992, che istituisce detto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), commisurandolo alla superficie degli immobili e assoggettata alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che, pertanto, non vi è dubbio che l' vanti un Parte_3 diritto di credito, in riferimento alle annualità che vanno dal 2014 al 2017, così come da prospetto amministrativo-contabile prot. 5071/2020; che non sussiste dubbio anche relativamente all'ammontare del credito, dal momento che l'importo è stato correttamente calcolato sulla base della documentazione proveniente dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriale e tenendo conto delle somme versate dal per Parte_1 Parte_1
l'esercizio finanziario di riferimento, come da nota amministrativo-contabile prot. gen. n. 279 del 3/01/2020 e nota prot. gen. n. 5071 del 10/2/2020 del
Settore Amministrativo e Finanziario dell'Ente Provinciale, con relativi estratti/prospetti dei certificati Consuntivi.
Quanto all'eccezione di compensazione, la ha eccepito la propria CP_1 estraneità al rapporto intercorso tra il ed il Parte_2
Comune di essendo la un soggetto giuridico diverso, non Parte_1 CP_1 obbligato rispetto alle statuizioni di cui all'invocata pronuncia giurisdizionale, né R.G. n. 5301/2019
potendosi operare una facoltà di gestione diretta e/o di subentro operativo automatico nei Consorzi da parte delle Province, in quanto mai previsto dalla normativa, con conseguente esclusione di qualsiasi automatismo nel subentro da parte della in tutte le passività del . CP_1 Parte_2
Dunque, l'opposta ha concluso chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per intervenuto giudicato formale e sostanziale di cui alla sentenza n.2338/2016, resa dal
Tribunale di Avellino e, nel merito, il rigetto della proposta opposizione, con condanna ex art. 96 co.3 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 1° luglio 2020, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
Ritenuta l'irrilevanza ai fini della decisione dei mezzi istruttori articolati dalla parte opposta, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
5. Passando ad esaminare il merito della res controversa, va premesso che il di RA (AV) ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Pt_1 pagamento emessa, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, dalla CP_1
ed ha correttamente instaurato il giudizio con atto di citazione, in
[...] quanto l'opposizione avverso tale ingiunzione è regolata, ai sensi dell'art. 32 del
D.Lgs. n. 150 del 2011, dal rito ordinario di cognizione e, stante la natura dell'ingiunzione fiscale, non è previsto un termine per la proposizione dell'opposizione, a fronte della modifica apportata dal D.lgs. n. 150 del 2011 al disposto del R.D. n. 639 del 1910, art. 3 (il quale, nella originaria formulazione, fissava all'uopo un termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione). R.G. n. 5301/2019
6. Ciò premesso, non meritevole di accoglimento è l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione formulata dalla per essersi già formato il Controparte_1 giudicato esterno sul credito oggetto di ingiunzione, atteso che la sentenza n.
2338/2016 emessa dal Tribunale di Avellino in data 24 ottobre 2016 tra le stesse parti ha sì quantificato le somme dovute a titolo di TEFA e condannato il al pagamento delle somme da quest'ultimo riscosse per Parte_1 conto della titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni Parte_4 ambientali (TEFA) e, tuttavia, così come peraltro riconosciuto dalla stessa
, la statuizione giudiziale di condanna ha interessato Controparte_1 annualità differenti e, segnatamente, gli anni 2004-2013.
Nel caso di specie, non viene in rilievo un'obbligazione unica il cui adempimento
è scaglionato nel tempo, in quanto per ciascun periodo sorge una nuova obbligazione (cd. principio dell'autonomia dei periodi di imposta) del tutto autonoma da quella relativa ai periodi precedenti, ai quali è accomunata solo dalla fonte comune, essendo il presupposto dell'imposizione calibrato in relazione alle poste attive e passive (capacità contributiva, volume di affari, spese deducibili), differenti anno per anno, ragion per cui ritiene il Tribunale che il giudicato non possa che coinvolgere solo quella specifica annualità che costituisce oggetto del giudizio, giacché per ciascun periodo di imposta gli elementi di fatto che originano l'imposizione si atteggiano in maniera diversa
(Cass. S.U. 14294/07, Cass. 4607/08).
Ne consegue che una statuizione pregressa, limitata ad una o più annualità specifiche, non può avere efficacia vincolante alcuna quando l'accertamento relativo ai diversi anni di imposta si fondi su dati e ricostruzioni contabili diversi
(cfr. Cass. S.U. 3692/09, Cass. 11226/07, 15582/10, 10578/10).
Per quanto innanzi chiarito, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per intervenuto giudicato formulata dall'opposta va disattesa in Controparte_1 ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta.
7. Ciò posto, l'opposizione proposta dal è fondata e deve, Parte_1 pertanto, trovare accoglimento sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va, in primo luogo, evidenziato che il procedimento di ingiunzione di cui all'art. 2 R.D. n. 639/1910 costituisce un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come R.G. n. 5301/2019
alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile.
La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica
Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
Il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A., con conseguente equiparazione del giudizio di opposizione all'ingiunzione a quello di opposizione a decreto ingiuntivo e con qualificazione della Pubblica Amministrazione come attrice in senso sostanziale (cfr. Cass., sez. 5, 31 luglio 2020, n. 16470; Cass., sez. 1, 26 settembre 2019, n. 24040).
In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante (cfr. Cass., sez. 3, 9 ottobre 2023, n. 28301; Cass., sez. 3, 8 febbraio 2023, n. 3843) e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente (così Cass., 20/06/2016, n. 12674), ma involge, comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento.
In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre l'Amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori (cfr.
Cass., sez. 3, 8 aprile 2021, n. 9381): sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass., sez. 1, 16 maggio
2016, n. 9989; Cass., sez. 1, 3 novembre 2011, n. 22792; Cass., sez. 1, 9 luglio 1999, n. 7179; Cass., sez. 1, 18 maggio 2001, n. 6813), sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (Cass. 08/04/2021, n. 9381; nello stesso senso, v.
Cass., 16/05/2016, n. 9989). R.G. n. 5301/2019
8. Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Tribunale che l'opponente abbia assolto all'onere probatorio a suo Parte_1 carico, avendo fornito prova dell'esistenza dei fatti estintivi posti a fondamento delle eccezioni proposte.
Invero, meritevole di accoglimento è l'eccezione di compensazione formulata dal per la somma di €. 25.874,14, di cui all'atto di precetto Parte_1 notificato al in data 24 luglio 2025, in forza Parte_5 della sentenza n. 525 del 31.01.2015 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, la quale ha accolto l'appello proposto dal (revocando, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto) e condannato del Parte_5
alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio pari ad €
[...]
17.700,00, di cui € 8.000,00 per le competenze relative al primo grado, €
9.000,00 per il secondo grado ed € 700,00 per spese del giudizio di gravame.
L'eccezione di compensazione muove dal presupposto – fermamente contestato dalla - che quest'ultima sia succeduta nei rapporti giuridici Controparte_1 attivi e passivi che facevano capo al soppresso Parte_5
2.
[...]
Sul punto, occorre ripercorrere brevemente la normativa emergenziale sul ciclo dei rifiuti nella Regione Campania.
La 10 febbraio 1993, n. 10 recante "Norme e procedure per lo CP_2 smaltimento dei rifiuti in Campania", poi abrogata dalla L.R. n. 4 del 2007, all'art. 6 (applicabile L.R. n. 4 del 2007, ex art. 32 sino alla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle Province, ai sensi dell'art. 20, comma 1 L.R. da ultimo citata), ha stabilito che i soggetti attuatori del Piano di smaltimento dei rifiuti fossero i Comuni,
i Consorzi di Comuni e le Comunità Pt_6
La costituzione obbligatoria dei Consorzi è stata, poi, prevista dal D.L. 11 maggio 2007, n. 61 convertito dalla L. 5 luglio 2007, n. 87, che, all'art. 4, ha disposto che i Comuni della Regione Campania fossero obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi costituiti ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, art. 6.
Successivamente al D.L. n. 61 del 2007, art. 4, la L.R. n. 4 del 2007, all'art. 8 ha attribuito alla Province l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione dei rifiuti nonché le funzioni organizzative concernenti la R.G. n. 5301/2019
programmazione, l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e l'adozione del piano d'ambito ed all'art. 32 bis (aggiunto dalla L.R. n. 4 del
2008, abrogato dalla L.R. n. 14 del 2016 che reca "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti") ha sancito la cessazione delle funzioni dei Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti ed il trasferimento delle stesse alle Province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi.
La modifica introdotta all'art. 32-bis da ultimo citato, dalla L.R. n. 2 del 2010, art. 1, comma 69, in base alla quale la cessazione ed il conseguente trasferimento delle funzioni sono stati procrastinati al momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dal Giudice delle Leggi (Corte cost., n. 69 del
2011).
In proposito, la Corte Costituzionale ha precisato che la norma regionale ha determinato lo slittamento temporale dell'effettivo passaggio delle funzioni amministrative in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania, incidendo sul sistema transitorio ed ha modificato la competenza relativa alla gestione dell'attività di smaltimento dei rifiuti, individuando in modo eccentrico rispetto alla legge statale l'ente pubblico responsabile dell'intera attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in contrasto con la disciplina statale, dettata dal D.L. n. 195 del 2009, art. 11 e, quindi, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.
Il D.L. n. 195 del 2009, art. 11, commi 2 e 2-ter, ha poi disposto che, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società, subentrassero nei contratti in corso con soggetti privati che svolgevano in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento o di recupero dei rifiuti, o in alternativa potevano affidare il servizio in via di somma urgenza, ovvero potevano eccezionalmente prorogare i contratti in cui erano subentrate con un limite temporale;
ciò fermo restando che, transitoriamente, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuavano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai Comuni fino al 31 dicembre 2010 (termine poi prorogato). R.G. n. 5301/2019
Pertanto, in ragione della suddetta disposizione, i Comuni potevano continuare ad avvalersi, per il servizio di igiene urbana, delle attuali modalità e forme procedimentali e cioè del Consorzio unico di Bacino, che ancorché sciolto proseguiva lo svolgimento del servizio di igiene urbana, in via del tutto eccezionale e transitoria (cfr., TAR Campania, Napoli, sentenza n. 4208 del
2013).
Per facilitare l'effettuazione di quanto previsto dall'art. 11, all'art. 12 medesimo
D.L., come convertito, è stata prevista la nomina di un Soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie facenti capo ai Consorzi ed alle relative articolazioni societarie e per la successiva definizione di un piano di liquidazione.
Invero, l'art. 12 del citato decreto-legge, per la sollecita riscossione da parte dei
Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei Comuni, ha autorizzato la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti.
In mancanza di transazioni, il Presidente della , con i poteri CP_1 CP_1 di cui all'art. 11, comma 1, del D.L. 195/2009, avrebbe nominato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.
Orbene, ritiene questo Tribunale che, in conformità alla normativa in materia, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società, siano subentrate ai Consorzi nei contratti in corso con soggetti privati - che svolgevano in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento o di recupero dei rifiuti- con conseguente subentro anche nei rapporti attivi e passivi intercorsi con questi ultimi. Invero, tale tesi risulta conforme all'orientamento giurisprudenziale in tema di soppressione di enti pubblici, al quale va data continuità, secondo il quale il fenomeno successorio si attua in maniera diversa a seconda che la legge o l'atto amministrativo, che hanno disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità dell'ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni R.G. n. 5301/2019
giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione 'previa liquidazione'.
Nel primo caso, la successione si attua in universum ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano all'ente sottentrante, mentre nel secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell'ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative, che fosse attuata ai soli fini del loro dissolvimento e che, pertanto, la successione avviene a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuano alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l'ente liquidatore, non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non assume neppure alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto e che già risultavano all'atto della liquidazione (Cass. nn. 8377/2016, 535/2002,
5971/1983; Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 n. 12136 /2025).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale che il controcredito opposto in compensazione dal sia certo, Parte_1 liquido ed esigibile, con conseguente parziale estinzione del credito principale per compensazione legale sino a concorrenza della somma di € 25.874,14, a decorrere dalla coesistenza con il controcredito.
È parimenti da accogliere l'eccezione di estinzione del credito per intervenuto pagamento della residua somma di €. 9.982,29, a titolo di TEFA per l'anno
2017, avendo parte opponente documentato di aver provveduto, con mandato di pagamento n. 647 del 4 novembre 2019 e comunicato a parte opposta in pari data, al versamento della somma di € 9.982,29, a titolo di TEFA per l'anno
2017, con conseguente integrale estinzione del credito azionato con l'ingiunzione opposta nella presente sede.
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione proposta dal è fondata e deve, pertanto, Parte_1 trovare accoglimento, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 6/2019
(prot. n. 32362), emessa dalla Provincia di Avellino in data 29.10.2019;
10. Non meritevole di accoglimento è la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c. reciprocamente formulata da entrambe le parti, atteso che la stessa, anche ove proposta ai sensi dell'art 96 co. 3 c.p.c., esige pur sempre sul piano soggettivo la malafede e la colpa grave del soccombente e tali R.G. n. 5301/2019
elementi non risultano in alcun modo provati (Cass. civ. n. 29831/2023; Cass. civ. n. 36591/2023).
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opposta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Controparte_1 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto del valore della causa e delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il presente giudizio, valori medi, ad eccezione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
Va, infine, disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dell'opponente Avv. Marco Tecce, dichiaratosi Parte_1 antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dal nei confronti della Parte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così Controparte_1 provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, Parte_1 annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 6/2019 (prot. n. 32362), emessa dalla
Provincia di Avellino in data 29.10.2019;
- condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente Controparte_1
delle spese di lite che liquida in €. 286,00 per spese Parte_1 vive ed € 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione all'Avv. Marco Tecce, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in data 05 novembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5301 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in alla P.zza Municipio, rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione e in virtù di delibera di Giunta Comunale n. 76 dell'8.11.2019, dall'Avv. Marco Tecce (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Avellino, alla via Tagliamento n. 240;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Avellino, alla Piazza Libertà, rappresentata e difesa, giusta determinazione dirigenziale n. 8 del 9.01.2020 e procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Oscar
OL (C.F. ), con il quale è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Avellino presso la sede dell'Ente alla Piazza Libertà n.1;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. R.G. n. 5301/2019
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2019, il Comune di
RA (AV) ha interposto, ex art. 2 R.D. 639/1910, opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 6/2019 (prot. n. 32362), emessa in data 29.10.2019
e notificata il 30.11.2019, con cui la gli ha intimato il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di €. 35.856,43, oltre interessi sino al soddisfo, corrispondente al residuo credito maturato per le somme riscosse dal per conto della a titolo di tributo Parte_1 Controparte_1 provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per gli anni 2014-
2017, onde ottenere - previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata - la revoca e/o la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione, con condanna della ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c.. Il tutto CP_1 con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
L'opponente ha contestato la sussistenza del credito, non avendo l'amministrazione provinciale assolto al proprio onere probatorio, quale attrice in senso sostanziale ed ha eccepito l'estinzione del credito per compensazione con riferimento all'imposta richiesta per gli anni 2014, 2015 e 2016 e per intervenuto pagamento con riferimento all'anno 2017, in quanto, con la sentenza n. 525 del 31 gennaio 2015, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza n. 181/2011 emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, ha rigettato la domanda del , condannandolo Parte_2 al pagamento in favore del delle spese del doppio grado Parte_1 del giudizio pari €. 25.874,14, giusta atto di precetto notificato in data
24.07.2015 ed, ai sensi dell'art. 32 bis L.R. 4/2007 e dell'art. 11 D.L. 195/2009,
i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, con conseguente subentro ex lege della nei crediti Controparte_1
e nei debiti del . Parte_2
Il ha evidenziato di aver fatto valere il proprio Parte_1 controcredito rispetto al debito relativo al servizio di smaltimenti rifiuti per gli R.G. n. 5301/2019
anni 2014-2016 con note trasmesse alla Provincia di Avellino in data 26 luglio
2019, 20 giugno 2019, 18 settembre 2018 e 08 agosto 2017 e di aver ribadito ciò con nota del 4.11.2019, con la quale il ha comunicato alla Provincia Pt_1 di aver emesso mandato di pagamento per €. 9.982,29 a titolo di TEFA per l'anno 2017, con conseguente estinzione di ogni pendenza.
2. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 febbraio 2020, la , eccependo l'improcedibilità Controparte_1 dell'opposizione per essersi sul punto formato il giudicato a seguito della sentenza n. 2338/2016 emessa dal Tribunale di Avellino in data 24/10/2016 e non impugnata, con la quale è stata accertata la legittimità della pretesa creditoria e del metodo di quantificazione utilizzato dell'Amministrazione
Provinciale nei confronti del rispetto alle somme dovute Parte_1
a titolo di T.E.F.A., sia pure con riferimento ad annualità differenti (2004-2014).
Nel merito, parte opposta ha evidenziato che la debenza del credito relativa al versamento annuale del tributo dovuto a titolo di T.E.F.A., quale quota parte della TARSU, deriva dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 19 del d.lgs. 504/1992, che istituisce detto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), commisurandolo alla superficie degli immobili e assoggettata alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che, pertanto, non vi è dubbio che l' vanti un Parte_3 diritto di credito, in riferimento alle annualità che vanno dal 2014 al 2017, così come da prospetto amministrativo-contabile prot. 5071/2020; che non sussiste dubbio anche relativamente all'ammontare del credito, dal momento che l'importo è stato correttamente calcolato sulla base della documentazione proveniente dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriale e tenendo conto delle somme versate dal per Parte_1 Parte_1
l'esercizio finanziario di riferimento, come da nota amministrativo-contabile prot. gen. n. 279 del 3/01/2020 e nota prot. gen. n. 5071 del 10/2/2020 del
Settore Amministrativo e Finanziario dell'Ente Provinciale, con relativi estratti/prospetti dei certificati Consuntivi.
Quanto all'eccezione di compensazione, la ha eccepito la propria CP_1 estraneità al rapporto intercorso tra il ed il Parte_2
Comune di essendo la un soggetto giuridico diverso, non Parte_1 CP_1 obbligato rispetto alle statuizioni di cui all'invocata pronuncia giurisdizionale, né R.G. n. 5301/2019
potendosi operare una facoltà di gestione diretta e/o di subentro operativo automatico nei Consorzi da parte delle Province, in quanto mai previsto dalla normativa, con conseguente esclusione di qualsiasi automatismo nel subentro da parte della in tutte le passività del . CP_1 Parte_2
Dunque, l'opposta ha concluso chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per intervenuto giudicato formale e sostanziale di cui alla sentenza n.2338/2016, resa dal
Tribunale di Avellino e, nel merito, il rigetto della proposta opposizione, con condanna ex art. 96 co.3 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 1° luglio 2020, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
Ritenuta l'irrilevanza ai fini della decisione dei mezzi istruttori articolati dalla parte opposta, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
5. Passando ad esaminare il merito della res controversa, va premesso che il di RA (AV) ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Pt_1 pagamento emessa, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, dalla CP_1
ed ha correttamente instaurato il giudizio con atto di citazione, in
[...] quanto l'opposizione avverso tale ingiunzione è regolata, ai sensi dell'art. 32 del
D.Lgs. n. 150 del 2011, dal rito ordinario di cognizione e, stante la natura dell'ingiunzione fiscale, non è previsto un termine per la proposizione dell'opposizione, a fronte della modifica apportata dal D.lgs. n. 150 del 2011 al disposto del R.D. n. 639 del 1910, art. 3 (il quale, nella originaria formulazione, fissava all'uopo un termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione). R.G. n. 5301/2019
6. Ciò premesso, non meritevole di accoglimento è l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione formulata dalla per essersi già formato il Controparte_1 giudicato esterno sul credito oggetto di ingiunzione, atteso che la sentenza n.
2338/2016 emessa dal Tribunale di Avellino in data 24 ottobre 2016 tra le stesse parti ha sì quantificato le somme dovute a titolo di TEFA e condannato il al pagamento delle somme da quest'ultimo riscosse per Parte_1 conto della titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni Parte_4 ambientali (TEFA) e, tuttavia, così come peraltro riconosciuto dalla stessa
, la statuizione giudiziale di condanna ha interessato Controparte_1 annualità differenti e, segnatamente, gli anni 2004-2013.
Nel caso di specie, non viene in rilievo un'obbligazione unica il cui adempimento
è scaglionato nel tempo, in quanto per ciascun periodo sorge una nuova obbligazione (cd. principio dell'autonomia dei periodi di imposta) del tutto autonoma da quella relativa ai periodi precedenti, ai quali è accomunata solo dalla fonte comune, essendo il presupposto dell'imposizione calibrato in relazione alle poste attive e passive (capacità contributiva, volume di affari, spese deducibili), differenti anno per anno, ragion per cui ritiene il Tribunale che il giudicato non possa che coinvolgere solo quella specifica annualità che costituisce oggetto del giudizio, giacché per ciascun periodo di imposta gli elementi di fatto che originano l'imposizione si atteggiano in maniera diversa
(Cass. S.U. 14294/07, Cass. 4607/08).
Ne consegue che una statuizione pregressa, limitata ad una o più annualità specifiche, non può avere efficacia vincolante alcuna quando l'accertamento relativo ai diversi anni di imposta si fondi su dati e ricostruzioni contabili diversi
(cfr. Cass. S.U. 3692/09, Cass. 11226/07, 15582/10, 10578/10).
Per quanto innanzi chiarito, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per intervenuto giudicato formulata dall'opposta va disattesa in Controparte_1 ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta.
7. Ciò posto, l'opposizione proposta dal è fondata e deve, Parte_1 pertanto, trovare accoglimento sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va, in primo luogo, evidenziato che il procedimento di ingiunzione di cui all'art. 2 R.D. n. 639/1910 costituisce un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come R.G. n. 5301/2019
alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile.
La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica
Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
Il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A., con conseguente equiparazione del giudizio di opposizione all'ingiunzione a quello di opposizione a decreto ingiuntivo e con qualificazione della Pubblica Amministrazione come attrice in senso sostanziale (cfr. Cass., sez. 5, 31 luglio 2020, n. 16470; Cass., sez. 1, 26 settembre 2019, n. 24040).
In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante (cfr. Cass., sez. 3, 9 ottobre 2023, n. 28301; Cass., sez. 3, 8 febbraio 2023, n. 3843) e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente (così Cass., 20/06/2016, n. 12674), ma involge, comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento.
In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre l'Amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori (cfr.
Cass., sez. 3, 8 aprile 2021, n. 9381): sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass., sez. 1, 16 maggio
2016, n. 9989; Cass., sez. 1, 3 novembre 2011, n. 22792; Cass., sez. 1, 9 luglio 1999, n. 7179; Cass., sez. 1, 18 maggio 2001, n. 6813), sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (Cass. 08/04/2021, n. 9381; nello stesso senso, v.
Cass., 16/05/2016, n. 9989). R.G. n. 5301/2019
8. Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Tribunale che l'opponente abbia assolto all'onere probatorio a suo Parte_1 carico, avendo fornito prova dell'esistenza dei fatti estintivi posti a fondamento delle eccezioni proposte.
Invero, meritevole di accoglimento è l'eccezione di compensazione formulata dal per la somma di €. 25.874,14, di cui all'atto di precetto Parte_1 notificato al in data 24 luglio 2025, in forza Parte_5 della sentenza n. 525 del 31.01.2015 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, la quale ha accolto l'appello proposto dal (revocando, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto) e condannato del Parte_5
alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio pari ad €
[...]
17.700,00, di cui € 8.000,00 per le competenze relative al primo grado, €
9.000,00 per il secondo grado ed € 700,00 per spese del giudizio di gravame.
L'eccezione di compensazione muove dal presupposto – fermamente contestato dalla - che quest'ultima sia succeduta nei rapporti giuridici Controparte_1 attivi e passivi che facevano capo al soppresso Parte_5
2.
[...]
Sul punto, occorre ripercorrere brevemente la normativa emergenziale sul ciclo dei rifiuti nella Regione Campania.
La 10 febbraio 1993, n. 10 recante "Norme e procedure per lo CP_2 smaltimento dei rifiuti in Campania", poi abrogata dalla L.R. n. 4 del 2007, all'art. 6 (applicabile L.R. n. 4 del 2007, ex art. 32 sino alla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle Province, ai sensi dell'art. 20, comma 1 L.R. da ultimo citata), ha stabilito che i soggetti attuatori del Piano di smaltimento dei rifiuti fossero i Comuni,
i Consorzi di Comuni e le Comunità Pt_6
La costituzione obbligatoria dei Consorzi è stata, poi, prevista dal D.L. 11 maggio 2007, n. 61 convertito dalla L. 5 luglio 2007, n. 87, che, all'art. 4, ha disposto che i Comuni della Regione Campania fossero obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi costituiti ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, art. 6.
Successivamente al D.L. n. 61 del 2007, art. 4, la L.R. n. 4 del 2007, all'art. 8 ha attribuito alla Province l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione dei rifiuti nonché le funzioni organizzative concernenti la R.G. n. 5301/2019
programmazione, l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e l'adozione del piano d'ambito ed all'art. 32 bis (aggiunto dalla L.R. n. 4 del
2008, abrogato dalla L.R. n. 14 del 2016 che reca "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti") ha sancito la cessazione delle funzioni dei Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti ed il trasferimento delle stesse alle Province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi.
La modifica introdotta all'art. 32-bis da ultimo citato, dalla L.R. n. 2 del 2010, art. 1, comma 69, in base alla quale la cessazione ed il conseguente trasferimento delle funzioni sono stati procrastinati al momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dal Giudice delle Leggi (Corte cost., n. 69 del
2011).
In proposito, la Corte Costituzionale ha precisato che la norma regionale ha determinato lo slittamento temporale dell'effettivo passaggio delle funzioni amministrative in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania, incidendo sul sistema transitorio ed ha modificato la competenza relativa alla gestione dell'attività di smaltimento dei rifiuti, individuando in modo eccentrico rispetto alla legge statale l'ente pubblico responsabile dell'intera attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in contrasto con la disciplina statale, dettata dal D.L. n. 195 del 2009, art. 11 e, quindi, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.
Il D.L. n. 195 del 2009, art. 11, commi 2 e 2-ter, ha poi disposto che, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società, subentrassero nei contratti in corso con soggetti privati che svolgevano in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento o di recupero dei rifiuti, o in alternativa potevano affidare il servizio in via di somma urgenza, ovvero potevano eccezionalmente prorogare i contratti in cui erano subentrate con un limite temporale;
ciò fermo restando che, transitoriamente, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuavano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai Comuni fino al 31 dicembre 2010 (termine poi prorogato). R.G. n. 5301/2019
Pertanto, in ragione della suddetta disposizione, i Comuni potevano continuare ad avvalersi, per il servizio di igiene urbana, delle attuali modalità e forme procedimentali e cioè del Consorzio unico di Bacino, che ancorché sciolto proseguiva lo svolgimento del servizio di igiene urbana, in via del tutto eccezionale e transitoria (cfr., TAR Campania, Napoli, sentenza n. 4208 del
2013).
Per facilitare l'effettuazione di quanto previsto dall'art. 11, all'art. 12 medesimo
D.L., come convertito, è stata prevista la nomina di un Soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie facenti capo ai Consorzi ed alle relative articolazioni societarie e per la successiva definizione di un piano di liquidazione.
Invero, l'art. 12 del citato decreto-legge, per la sollecita riscossione da parte dei
Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei Comuni, ha autorizzato la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti.
In mancanza di transazioni, il Presidente della , con i poteri CP_1 CP_1 di cui all'art. 11, comma 1, del D.L. 195/2009, avrebbe nominato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.
Orbene, ritiene questo Tribunale che, in conformità alla normativa in materia, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società, siano subentrate ai Consorzi nei contratti in corso con soggetti privati - che svolgevano in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento o di recupero dei rifiuti- con conseguente subentro anche nei rapporti attivi e passivi intercorsi con questi ultimi. Invero, tale tesi risulta conforme all'orientamento giurisprudenziale in tema di soppressione di enti pubblici, al quale va data continuità, secondo il quale il fenomeno successorio si attua in maniera diversa a seconda che la legge o l'atto amministrativo, che hanno disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità dell'ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni R.G. n. 5301/2019
giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione 'previa liquidazione'.
Nel primo caso, la successione si attua in universum ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano all'ente sottentrante, mentre nel secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell'ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative, che fosse attuata ai soli fini del loro dissolvimento e che, pertanto, la successione avviene a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuano alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l'ente liquidatore, non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non assume neppure alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto e che già risultavano all'atto della liquidazione (Cass. nn. 8377/2016, 535/2002,
5971/1983; Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 n. 12136 /2025).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale che il controcredito opposto in compensazione dal sia certo, Parte_1 liquido ed esigibile, con conseguente parziale estinzione del credito principale per compensazione legale sino a concorrenza della somma di € 25.874,14, a decorrere dalla coesistenza con il controcredito.
È parimenti da accogliere l'eccezione di estinzione del credito per intervenuto pagamento della residua somma di €. 9.982,29, a titolo di TEFA per l'anno
2017, avendo parte opponente documentato di aver provveduto, con mandato di pagamento n. 647 del 4 novembre 2019 e comunicato a parte opposta in pari data, al versamento della somma di € 9.982,29, a titolo di TEFA per l'anno
2017, con conseguente integrale estinzione del credito azionato con l'ingiunzione opposta nella presente sede.
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione proposta dal è fondata e deve, pertanto, Parte_1 trovare accoglimento, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 6/2019
(prot. n. 32362), emessa dalla Provincia di Avellino in data 29.10.2019;
10. Non meritevole di accoglimento è la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c. reciprocamente formulata da entrambe le parti, atteso che la stessa, anche ove proposta ai sensi dell'art 96 co. 3 c.p.c., esige pur sempre sul piano soggettivo la malafede e la colpa grave del soccombente e tali R.G. n. 5301/2019
elementi non risultano in alcun modo provati (Cass. civ. n. 29831/2023; Cass. civ. n. 36591/2023).
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opposta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Controparte_1 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto del valore della causa e delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il presente giudizio, valori medi, ad eccezione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
Va, infine, disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dell'opponente Avv. Marco Tecce, dichiaratosi Parte_1 antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dal nei confronti della Parte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così Controparte_1 provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, Parte_1 annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 6/2019 (prot. n. 32362), emessa dalla
Provincia di Avellino in data 29.10.2019;
- condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente Controparte_1
delle spese di lite che liquida in €. 286,00 per spese Parte_1 vive ed € 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione all'Avv. Marco Tecce, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in data 05 novembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani