Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3940 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3620 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 20/06/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con gli avvocati Parte_1 C.F._1 Emilia Pernisco (C.F. ) e Pierluigi Pernisco (C.F: C.F._2
), nel cui studio in in Roma, Piazza dei Navigatori C.F._3 23/C, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
Avv. (C.F. n.q. CP_1 CP_2 C.F._4 di Amministratore di sostegno di (C.F. Controparte_3
), con l'avvocato Marisa Pagliaroli (C.F. C.F._5
), nel cui studio in Terracina (LT), Via delle Arene C.F._6 s.n.c., è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 12
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 702- bis c.p.c., conveniva in giudizio , al Parte_1 Controparte_3 fine di far dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 11.1.2000 e conseguire la condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra versata. A sostegno della domanda, deduceva di aver stipulato, in qualità di promissario acquirente, in data 11.01.2000 un contratto preliminare di compravendita con la sig.ra avente ad oggetto Controparte_3 l'immobile di Terracina – Via Manzoni interno 2B di proprietà della stessa, e di aver contestualmente versato la somma di Lire 16.000.000 a titolo di caparra confirmatoria, come da quietanza rilasciata per ricevuta dalla nel testo del contratto preliminare. Assumeva che la CP_3 promittente venditrice non aveva dato seguito al trasferimento, avendo trasferito a terzi soggetti l'immobile di sua proprietà, con atto trascritto in data 09/02/2001. Rilevava che, a fronte dell'inadempimento della controparte alle obbligazioni contratte, aveva provveduto ad avanzare una prima richiesta di pagamento con lettera del 22.12.2009, non ritirata per compiuta giacenza, oltre che una successiva diffida del 2.12.2015, quest'ultima ritirata dalla debitrice destinataria. Esponeva quindi di aver diritto di percepire il doppio della caparra versata al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 11/01/2000, pari a £ 16.000.000, oggi
€8.263,31 e cioè la somma di € 16.552,62 (Lire 32.000.00 convertiti in euro), oltre interessi maturati e maturandi dalla data del versamento (11.01.2000) ad oggi 23/11/2022 di € 6.543,93 e quindi la somma complessiva di € 23.096,55, oltre al risarcimento del danno per la perdita del ricavato da investimento della somma non disponibile in titoli di Stato e/o azioni che avrebbe portato ad un incasso perduto per causa della controparte di ulteriori € 6.381,37. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Latina adito, ogni contraria istanza disattesa, in via principale: 1) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della Sig. per aver trasferito a terzi l'immobile Controparte_3 oggetto di contratto preliminare di compravendita, sottoscritto con il Sig.
2) accertare conseguentemente che il contratto preliminare de Pt_1
pag. 2 di 12 quo ha perduto i propri effetti, ovvero dichiararlo invalido, inefficace e/o risolto;
3) per l'effetto condannare la Sig.ra al Controparte_3 pagamento, in favore del Sig. del doppio della caparra Parte_1 incassata e cioè la somma di € 16.552,62 (Lire 32.000.00 convertiti in euro), oltre interessi maturati e maturandi dalla data del versamento (11.01.2000) al 23.11.2022 di € 6.543,93 e quindi la somma complessiva di
€ 23.096,55 ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata
o di giustizia oltre agli interessi legali maturandi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della odierna domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
4) Condannare inoltre la sig.ra al risarcimento del Controparte_3 danno causato al Sig. per la causata perdita della rendita da Pt_1 investimento della somma di € 16.552,62 (come da perizia del CTP), pari alla somma di € 6.381,37 ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o di giustizia, oltre agli interessi maturandi dalla presente domanda ex art. 1284, co.4 c.c. al soddisfo». Si costituiva in giudizio , in persona Controparte_3 dell'amministratore di sostegno avv. eccependo in via Controparte_4 preliminare l'estinzione del diritto controverso per avvenuta decorrenza del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946c.c. Rilevava infatti che la missiva del 22.12.2009 indicava quale destinatario un nominativo completamente diverso da quello della resistente ovvero in luogo Per_1 di , con conseguente impossibilità di ricezione dell'atto da parte CP_3 della convenuta;
quest'ultima, dunque, anche nell'ipotesi in cui avesse reperito l'avviso lasciato dall'incaricato, sarebbe stata impossibilitata a ritirare il plico presso l'Ufficio postale in quanto persona diversa dal destinatario. Soggiungeva altresì che la nonostante formalmente CP_3 residente all'indirizzo indicato sul plico, già dall'anno 2005 viveva senza fissa dimora in quanto affetta da gravi disturbi psico-fisici. Nel merito, disconosceva l'autenticità della scrittura privata depositata da parte ricorrente, in quanto recante una prima parte scritta a mano, una parte centrale scritta a macchina e l'ultima, contenente proprio le modalità di pagamento, di nuovo scritta a mano. Contestava altresì la ricevuta di pagamento contenuta nella stessa scrittura privata nella parte scritta a mano, non avendo la controparte fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento della somma di Lire 16.000.000. In subordine, rilevava la nullità della scrittura per vizi del consenso, essendo la affetta da gravi patologie psico-fisiche sin CP_3 dall'anno 2003. Formulava, dunque, le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE: -Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto illegittimamente vantato dal ricorrente;
NEL MERITO In subordine: -Rigettare le domande avanzate da
pag. 3 di 12 parte ricorrente nei confronti della resistente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi sopra esposti»”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha disposto “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 di , che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese Controparte_3 generali, IVA e CPA come per legge.” A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “occorre innanzitutto soffermarsi sull'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata da parte convenuta. Ebbene, ritiene il giudicante che la suddetta eccezione sia fondata e meriti di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Invero, l'unico atto invocato da parte ricorrente a sostegno dell'intervenuta interruzione del termine decennale di prescrizione è rappresentato dalla raccomandata datata 22.12.2009 e spedita il 23.12.2009, con relativa attestazione di atto “non ritirato entro il termine di giacenza prescritto” al 31.12.2009. Al riguardo, va in primo luogo precisato che, in linea di principio, anche la lettera raccomandata non ritirata per compiuta giacenza costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna. Si è, infatti, affermato che “L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento -; tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento” e che
“In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod.
pag. 4 di 12 civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario” (cfr. Cass. Civ., Sez. L, 20.9.2019, n. 23518). Nel caso di specie, tuttavia, non può reputarsi operante la presunzione di conoscenza di cui al citato art. 1335 c.c. Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni avuto modo di precisare che “L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. L., 15.11.2021, n. 34212). Ne consegue che ai fini dell'interruzione della prescrizione, se da un lato non occorre il rispetto delle specifiche modalità di trasmissione previste per la notifica degli atti giudiziari, costituisce requisito imprescindibile che l'atto di costituzione in mora sia diretto “al suo legittimo destinatario”. Orbene, nella fattispecie oggetto di causa è pacifico che la raccomandata del 22.12.2009 fosse indirizzata ad un nominativo errato e non coincidente con quello dell'odierna convenuta, vale a dire a
“ anziché a “ . Persona_2 Controparte_3 Nel caso di specie, dunque, l'erronea indicazione delle generalità della destinataria è idonea a determinare una assoluta incertezza in ordine alla conoscibilità dell'atto, tenuto conto altresì delle difficoltà che l'odierna convenuta avrebbe incontrato nel ritirare presso l'ufficio postale una raccomandata recante come destinatario un differente nominativo. Si rammenta che, secondo un principio più volte affermato dalla Suprema Corte, “l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta” (cfr., Cass. Civ., sez. II, 8.1.2016, n. 137). Nel caso concreto oggetto del citato arresto, in particolare, i giudici di legittimità hanno escluso l'invalidità della notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., alla luce del fatto che l'errore sulle generalità del destinatario riguardava esclusivamente la c.d. raccomandata informativa, mentre l'avviso di deposito dell'atto era stato regolarmente affisso sulla porta d'abitazione della destinataria, sicché l'errata indicazione, nella raccomandata informativa, del nome di battesimo della stessa non era tale da rendere impossibile alla convenuta di rendersi conto di essere l'effettiva destinataria della notifica. È quindi di tutta evidenza come ad opposte conclusioni debba pervenirsi in relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ove si tratta non già della notifica di un atto giudiziario effettuata secondo le formalità dell'art. 140 c.p.c., bensì della spedizione di atto stragiudiziale di costituzione in mora a mezzo raccomandata. Ne consegue che, a fronte dell'errata indicazione delle generalità del destinatario, la non era CP_3 oggettivamente in grado di venire a conoscenza della diffida inoltrata dall'odierno ricorrente.
pag. 5 di 12 In tal senso depone, altresì, l'ulteriore considerazione per cui la giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere che le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale: “Nel caso di una dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata” (Cass. Civ., sez. lav., 06/12/2017, n.29237). Ebbene, dalla documentazione depositata in atti da parte ricorrente non risulta che l'operatore postale abbia effettuato alcun avviso circa l'avvenuta giacenza della raccomandata non consegnata. Anche per tale ragione, dunque, la presunzione di conoscenza di cui sopra, non può applicarsi al caso de quo, non essendo possibile stabilire se effettivamente sia stato consegnato l'avviso di giacenza all'odierna convenuta. Alla luce di tutto quanto esposto e considerato, dunque, deve escludersi che la raccomandata del 22.12.2009, indirizzata a Persona_2 costituisca atto idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione. Ne discende che il primo valido atto in tal senso deve essere individuato nella successiva raccomandata, quest'ultima correttamente indirizzata a e da questa ricevuta in data 9.12.2015 (doc. 5 del Controparte_3 ricorso introduttivo). Pertanto, risalendo la stipulazione del preliminare, con contestuale versamento della caparra, alla data dell'11.1.2000, deve concludersi che all'epoca dell'atto interruttivo del 9.12.2015 il termine decennale di prescrizione era già irrimediabilmente decorso. Né assume rilevanza, in senso contrario, che ai sensi dell'art. 2941, n. 1), c.c., la decorrenza della prescrizione rimanga sospesa nel rapporto tra coniugi. Ed infatti, secondo quanto rilevato dallo stesso ricorrente, gli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti in causa cessavano per effetto della sentenza di divorzio pubblicata in data 3.7.2003; pertanto, anche nell'ipotesi in cui il dies a quo della prescrizione si facesse decorrere dallo scioglimento del rapporto di coniugio, il termine decennale risulterebbe ugualmente integralmente decorso alla data della diffida del 9.12.2015. Stante il rilievo dirimente della questione, si impone il rigetto delle domande, risultando il diritto azionato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente assorbimento delle ulteriori ragioni del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando la tariffa
pag. 6 di 12 minima per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria. ”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere l'appello sulla base dei motivi proposti, riformando l'impugnata ordinanza e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con ogni pronuncia connessa e consequenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati i quali, per il grado di appello, si dichiarano, allo stato, antistatari per non avere percepito compenso e avere antistato le spese necessarie.”
Ha resistito Avv. n.q. di CP_1 CP_2 Amministratore di sostegno di rassegnando Controparte_3 le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. come in atti rappresentato e difeso, avverso l'ordinanza Rep. Pt_1 N. 2455/2023 emessa dal Tribunale di Latina in data 12.06.2023 a definizione del procedimento ex art. 702 bis C.P.C. iscritto al R.G. n.6132/2022. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionale ed accessori tutti di Legge di entrambi i gradi di giudizio.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 20/06/2025.
§ 4. – Preliminarmente vanno stralciate le note di replica in data 19/6/2025 di tardivamente depositate. Parte_1
§ 5. – Dall'atto di appello proposto da si desumono Parte_1 cinque motivi di impugnazione.
§ 5.1 – Con il primo motivo, l'appellante censura il capo dell'ordinanza con cui il Tribunale ha escluso l'applicabilità la presunzione di conoscenza, ex art. 1335 c.c., in relazione all'atto di costituzione in mora inviato alla sig.ra con raccomandata del 23/12/2009. CP_3 Pur riconoscendo che il Giudice ha correttamente richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione, l'atto deve essere indirizzato direttamente al destinatario, l'appellante contesta la valutazione secondo cui l'errore nell'indicazione del nome del destinatario – anziché – Persona_2 Controparte_3 sia stato ostativo all'effetto interruttivo. Sottolinea inoltre che la convenuta non ha negato di aver ricevuto la raccomandata, ma ha lamentato pag. 7 di 12 unicamente l'impossibilità di ritirarla presso l'ufficio postale di giacenza, in quanto persona diversa dalla destinataria indicata sulla busta. Afferma quindi che alla luce della prova da lui fornita del tentativo di recapito presso l'indirizzo corretto, dell'avviso di giacenza e dell'attestazione di compiuta giacenza, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.
§ 5.2 – Con il secondo motivo, l'appellante torna sulla questione dell'errata indicazione del nome della destinataria della raccomandata, asserendo che l'errore non aveva impedito che la raccomandata entrasse nella sfera di conoscibilità della convenuta, come provato dalle attestazioni apposte sulla busta della missiva.
§ 5.3 – Con il terzo motivo di appello censura la Parte_1 decisione di primo grado laddove ha escluso l'operatività della presunzione di conoscenza anche per la mancata dimostrazione del rilascio dell'avviso di giacenza della raccomandata. Sostiene che tale attività, necessaria soltanto ad individuare l'inizio del periodo di giacenza, risulterebbe attestata dall'annotazione manoscritta apposta dall'operatore postale sul frontespizio della raccomandata.
I tre motivi sopra richiamati, aventi tutti ad oggetto la validità della raccomandata del 23/12/2009 ai fini della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e risultano infondati. Con raccomandata a/r del 23/12/2009, intimava Parte_1 all'ex coniuge la restituzione del doppio della caparra Controparte_3 versata in occasione del preliminare del 11/01/2000, non adempiuto dalla venditrice, che aveva nel frattempo ceduto a terzi l'immobile oggetto della promessa di vendita. Con successivo ricorso ex art. 702 bis cpc, Pt_1 adiva il Tribunale di Latina per ottenere la condanna della debitrice
[...] al pagamento della somma dovuta, producendo, oltre al compromesso di vendita, copia della dichiarazione di costituzione in mora e del plico raccomandato con cui l'aveva spedita il 23/12/2009. Costituitasi in giudizio, eccepiva l'intervenuta Controparte_3 prescrizione del diritto vantato dal e deduceva la “mai avvenuta Pt_1 ricezione” della richiesta di pagamento, sottolineando che seppure avesse rinvenuto l'avviso di giacenza del plico, le sarebbe stato impossibile ritirarlo presso l'ufficio postale, perché indirizzato ad altro soggetto,
[...]
Persona_2 Posto che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora si reputa conosciuto, ex art. 1335, nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario - se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia-, va tuttavia detto che per giurisprudenza pag. 8 di 12 della Corte di Cassazione, “qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché sorge in capo al mittente l'onere della prova di detto ricevimento” (Cass. Sez. Lav. 20/09/2019 n.23518, Cass. 6, Ord. 19/03/2018 n.6725; conf. a Cass. Sez.Lav. 11/05/2006 n.10849). Per la Suprema Corte, inoltre, la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c. opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma e tale momento, “nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata.” (Cass. 24/11/2004 n.22133; Cass. Sez. Lav. 06/12/2017 n.29237. Conf. Cass. Sez. Lav. 28/09/2018 n. 23589; Cass.Sez.2, 25/03/2019 n.8275). Pertanto, nei casi in cui la raccomandata non venga consegnata per assenza del destinatario (o di soggetto abilitato a riceverla), la prova che l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario - da cui deriva la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c.- coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con gli eventi successivi dell'effettivo ritiro o dello spirare del termine di giacenza. Va altresì precisato che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° ottobre 2008 – “Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale” (Gazz. Uff., 15 ottobre 2008, n. 242), vigente ratione temporis, prevedeva, all'art.24, che per le raccomandate che non fosse stato possibile recapitare “il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio” e che
“l'addetto alla consegna presso l'ufficio postale accerta l'identità di chi si presenta per il ritiro”. Il successivo art.25 stabiliva, quindi, il periodo di giacenza negli uffici di destinazione “a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza”. Considerati dunque i principi elaborati dalla giurisprudenza e la regolamentazione in tema di distribuzione degli invii postali, va detto che nella fattispecie deve escludersi la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc, in relazione al contenuto della raccomandata del 23/12/2009. Sul plico raccomandato inviato dal si possono infatti Pt_1 leggere le etichette con la data ed il numero di spedizione della raccomandata, due timbri con la dicitura di compiuta giacenza, un timbro recante la data del 31/12/2009, l'annotazione a penna della medesima data e un ulteriore timbro con la data del 05/02/2010. Non risultano invece elementi che dimostrino l'avvenuto rilascio dell'avviso di giacenza, per cui non è possibile presumere che la dichiarazione di messa in mora del 23/12/2009 sia pervenuta nella sfera di conoscibilità della destinataria. Dalla documentazione in atti risulta inoltre che il nome dell'appellata è (si vedano la carta d'identità ed il certificato di Controparte_3
pag. 9 di 12 nascita allegati al fascicolo della resistente) e non come si legge Per_1 invece sulla ricevuta di spedizione del 23/12/2009 e sul frontespizio della busta prodotte dall'appellante. Nell'ipotetico caso in cui l'addetto alla consegna della posta avesse rilasciato l'avviso di giacenza, sarebbe stato quindi impossibile il ritiro della missiva presso l'ufficio postale, in quanto il nome del destinatario risultava diverso da quello di Controparte_3 Anche per tale ragione deve escludersi perciò che nei confronti dell'appellata possa operare la presunzione di conoscenza dell'atto di costituzione in mora, spedito con la raccomandata suddetta. Pertanto, il Tribunale ha correttamente escluso che la raccomandata del 23/12/2009 abbia prodotto effetti interruttivi della prescrizione. Va quindi condivisa la decisione del giudice di prime cure di accogliere l'eccezione della resistente, atteso che dall'11/01/2000, data in cui venne stipulato il compromesso immobiliare e versata la caparra confirmatoria, il primo atto interruttivo utile interviene il 09.12.2015 (all. 5, al fascicolo di primo grado del ricorrente), ben oltre il termine decennale di prescrizione.
§ 5.4 – Con il quarto motivo di appello, ripropone le Parte_1 domande respinte in primo grado. Tale motivo deve ritenersi assorbito, in ragione dell'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'appellante.
§ 5.5 – Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante, premesso che l'auspicato accoglimento dell'appello determinerebbe un ribaltamento delle statuizioni sulle spese di lite del primo grado, contesta comunque i criteri seguiti dal Tribunale per la loro liquidazione, assumendo che vi sia stato un errore nell'individuazione dello scaglione di valore della causa, in violazione del D.M. 55/2014. Afferma a tale proposito che, anche sommando il valore della domanda di restituzione del doppio della caparra con quella di risarcimento danni, il valore complessivo della controversia non rientrerebbe nello scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, erroneamente applicato dal Giudice di prime cure. Deduce altresì la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese, in ragione del pregresso rapporto matrimoniale intercorso tra le parti e della complessità della vicenda processuale, condizionata, a dire dell'appellante, da un possibile errore dell'ufficio postale. Il motivo è infondato. La liquidazione delle spese di lite da parte del Tribunale appare infatti congrua ed immune da errori.
Ai sensi dell'art.10 c.p.c., il valore della causa ai fini della competenza si determina dalla domanda e, a tale effetto, gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano col capitale.
pag. 10 di 12 Orbene, con il ricorso depositato il 28/11/2022, il ha Pt_1 domandato la condanna dell'odierna appellata al pagamento di € 16.552,62, pari al doppio della caparra da essa incassata, “oltre interessi maturati e maturandi dalla data del versamento (11.01.2000) al 23.11.2022 di € 6.543,93”; ha chiesto inoltre la condanna della resistente al risarcimento del danno di € 6.381,37 “per la causata perdita della rendita da investimento della somma di € 16.552,62” o della diversa somma accertata, oltre agli interessi maturandi dalla domanda ex art. 1284, co.4 c.c., al soddisfo. Da quanto sopra, deriva che il valore della causa introdotta da è di € 29.477,92 (€ 16.552,62, per sorte, € 6.543,93 per Parte_1 interessi maturati ed € 6.381,37, per maggior danno), e che la controversia, ai fini di cui al D.M. n.55/2014, debba farsi rientrare nello scaglione compreso tra € 26.000,00, ed € 52.000,00. Non sussistono, peraltro, neppure gli invocati presupposti per la compensazione delle spese. Occorre infatti osservare che il criterio generale posto alla base del sistema di liquidazione delle spese di lite è quello della soccombenza, enunciato dall'art.91 c.p.c. Per quanto riguarda la compensazione, disciplinata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., l'intervento legislativo del 2014 ne ha limitato l'ambito ai soli casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, abbandonando il criterio delle gravi ed eccezionali ragioni, vigente in precedenza. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n.77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità del predetto secondo comma dell'art. 92 cpc, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'intervento della Consulta ha dunque esteso la possibilità di compensare le spese del giudizio anche ai casi in cui il Giudice ravvisi ipotesi di pari o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto alle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” e di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” contemplate dalla disposizione codicistica. Nel caso di specie, non ricorrono motivi che possano giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti. Le ragioni prospettate dall'appellante – quali il pregresso rapporto coniugale o l'errore dell'ufficio postale – non presentano, a giudizio della Corte, caratteri di analoga o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto alle ipotesi contemplate dall'art.92 comma 2 c.p.c. Il motivo è pertanto infondato.
L'appello, assorbita ogni altra questione, va pertanto respinto
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in pag. 11 di 12 relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di Avv. n.q. di
[...] CP_1 CP_2 Amministratore di sostegno di l'ordinanza Controparte_3 ex art.702 ter c.p.c., del 12/06/2023, pronunciata dal Tribunale di Latina, nel procedimento n.6132/2022 R.G, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello totalmente e conferma l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., del 12/06/2023, pronunciata dal Tribunale di Latina, nel procedimento n.6132/2022 R.G.
2. – condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di Avv. n.q. di CP_1 CP_2 Amministratore di sostegno di Controparte_3 liquidate in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 20 giugno 2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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