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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/10/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1362 /2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott.ssa Sandra Moselli Giudice dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1362 /2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria F. Parte_1 C.F._1
NI giusta procura in atti ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_2 C.F._2
Baldini giusta procura in atti
- RICORRENTI -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti. FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Bisceglie in data 10/7/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto n. 52-Parte II- Seria A- Anno 2013) optando per il regime di separazione dei beni e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 9/7/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza 25/9/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione dichiarando di non volersi riconciliare e confermando le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 22/8/2024. DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento pagina 1 di 2 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologa n. 2558/2023 del 22/5/2023 (R.G. n. 6055/2021), emesso dal Tribunale di Trani, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione sono nati i figli ( nata a [...] il [...]) e Persona_1 Parte_3
(nata a [...] il [...]) ancora minorenni, hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme inderogabili e imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti. A tal fine va evidenziato che : a) in seguito all'ordinanza presidenziale del 14/07/2020 la casa familiare, sita in Bisceglie alla Via Camere del Capitolo n.34, veniva assegnata alla sig.ra collocataria delle Parte_1 figlie minori e;
Persona_1 Parte_3
b) la suddetta ordinanza presidenziale era stata trascritta, dalla sig.ra presso la Parte_1
Conservatoria dell'AgE al registro generale n. 21299 registro particolare n. 15901 del 29/10/2020; c) l'abitazione de qua è stata alienata dall'esclusivo proprietario sig. , con Parte_2 contratto di compravendita del 22/10/2019, al sig. ; Parte_4
d) la sig.ra intende trasferirsi in altra abitazione rinunciando all'assegnazione Parte_1 della casa di Via Camere del Capitolo n.34 in Bisceglie. Deve quindi procedersi alla revoca dell'ordinanza di assegnazione della casa familiare di Via Camere del Capitolo n.34 in Bisceglie. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Bisceglie il 17/7/2013 (Atto n. 52-Parte II-Seria A- Anno 2013) tra e alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate in ricorso, che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Revoca l'ordinanza di assegnazione della casa familiare di Via Camere del Capitolo n.34 in Bisceglie;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Trani, il giorno 1/10/2025
Il Presidente Estensore
Dr. Francesco Pellecchia
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott.ssa Sandra Moselli Giudice dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1362 /2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria F. Parte_1 C.F._1
NI giusta procura in atti ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_2 C.F._2
Baldini giusta procura in atti
- RICORRENTI -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti. FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Bisceglie in data 10/7/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto n. 52-Parte II- Seria A- Anno 2013) optando per il regime di separazione dei beni e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 9/7/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza 25/9/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione dichiarando di non volersi riconciliare e confermando le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 22/8/2024. DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento pagina 1 di 2 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologa n. 2558/2023 del 22/5/2023 (R.G. n. 6055/2021), emesso dal Tribunale di Trani, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione sono nati i figli ( nata a [...] il [...]) e Persona_1 Parte_3
(nata a [...] il [...]) ancora minorenni, hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme inderogabili e imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti. A tal fine va evidenziato che : a) in seguito all'ordinanza presidenziale del 14/07/2020 la casa familiare, sita in Bisceglie alla Via Camere del Capitolo n.34, veniva assegnata alla sig.ra collocataria delle Parte_1 figlie minori e;
Persona_1 Parte_3
b) la suddetta ordinanza presidenziale era stata trascritta, dalla sig.ra presso la Parte_1
Conservatoria dell'AgE al registro generale n. 21299 registro particolare n. 15901 del 29/10/2020; c) l'abitazione de qua è stata alienata dall'esclusivo proprietario sig. , con Parte_2 contratto di compravendita del 22/10/2019, al sig. ; Parte_4
d) la sig.ra intende trasferirsi in altra abitazione rinunciando all'assegnazione Parte_1 della casa di Via Camere del Capitolo n.34 in Bisceglie. Deve quindi procedersi alla revoca dell'ordinanza di assegnazione della casa familiare di Via Camere del Capitolo n.34 in Bisceglie. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Bisceglie il 17/7/2013 (Atto n. 52-Parte II-Seria A- Anno 2013) tra e alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate in ricorso, che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Revoca l'ordinanza di assegnazione della casa familiare di Via Camere del Capitolo n.34 in Bisceglie;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Trani, il giorno 1/10/2025
Il Presidente Estensore
Dr. Francesco Pellecchia
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