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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11859 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 24702/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di appalto – risoluzione e risarcimento danni TRA
– CF: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Ientile, come da procura in atti;
ATTRICE E
- CF e PI: , ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio D'Agostino, come da procura in atti;
CONVENUTA NONCHE'
, CF E PI: ONroparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Scialò, come da P.IVA_3 procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.11.2023, la
[...] esponeva di aver sottoscritto in data Parte_1
16.10.2003 con la un contratto per ONroparte_3
l'elaborare di un piano di caratterizzazione, e tanto con afferenza alle aree di proprietà della medesima società, ricadenti nel sito di interesse Nazionale denominato “Napoli Orientale”, per cui in data 12.05.2004 ebbe a consegnare l'elaborato alla Successivamente, con atto di conferimento CP_4 ON incarico del 12.12.2008 - atto identificato con Rep. n. 1750/5118468 la ebbe ad affidare ad essa i lavori di esecuzione del piano di Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 caratterizzazione afferente all'area denominata “Napoli Orientale” giusto Capitolato Speciale del 18.11.2008. Precisava che l'incarico prevedeva due fasi, di cui la prima afferente ad attività di sopralluogo, all'effettuazione di rilievi, nonché all'attività di consulenza presso gli Enti di competenza, ed una seconda fase concernete le indagini di caratterizzazione da eseguire sulla tratta autostradale, suddivisa in n. 4 lotti, il tutto per il complessivo importo di Part euro 136.430,56. Essa completava tutto quanto veniva richiesto dalla ON
relativamente alla c.d. “1° Fase” che, a seguito delle indagini svolte nell'ambito della medesima, era interessata da rilevanti problematiche ambientali, in particolare quelle relative l'area c.d. ex Eredi Rendola” e quella c.d. “Bourelly, che furono oggetto di un'analisi nell'ambito di una riunione tenutasi tra le parti in data 21.12.2017, di cui al verbale in pari data prodotto ON in atti. Allegava che all'indomani di quell'incontro la provvedeva al pagamento in favore dell'attrice delle spettanze connesse ai lavori sino a quel momento posti in essere, e tanto per il complessivo importo di euro 9.065,40 mentre nulla veniva mutato in merito all'importo complessivo dovuto alla Part
che, pertanto, restava pari a complessivi euro 136.430,56. Con afferenza alle problematiche ambientali insistenti su alcuni lotti oggetto del piano di ON Part caratterizzazione, in data 22/02/2019 i tecnici della ed partecipavano ad un incontro presso l' e tanto per proporre Pt_2
l'elaborazione di un nuovo Piano di Caratterizzazione (PdC) che non comprendesse l'intero tratto autostradale, affinché le indagini si concentrassero sulle aree che potevano presentare delle criticità in campo ON Part ambientale. Nel marzo del 2020 su richiesta espressa di , la redigeva ed inviava un nuovo Piano di Caratterizzazione, in ossequio al dettato normativo disposto dal D.Lgs. 152/06, che in data 11.05.2020 veniva trasmesso al Ministero dell'Ambiente e agli altri Enti di competenza per il rilascio dei necessari pareri, che avevano esito positivo. Si svolgeva, quindi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza di Servizi, e nelle more della medesima venivano richieste anche delle integrazioni al Part Piano di Caratterizzazione consegnato da essa . A seguito delle integrazioni richieste, in data 09.07.2021, il Ministero approvava definitivamente il Piano di Caratterizzazione con emissione del Decreto n°125 del 27 luglio 2021. Successivamente, e più nello specifico in data ON 22.02.2022, di concerto con i referenti , i tecnici di essa attrice provvedevano ad effettuare i sopralluoghi sulle aree di interesse, necessari alle successive attività di caratterizzazione e in data 31 marzo 2022 veniva ON sottoscritto tra la , il Ministero Concedente e la in qualità di CP_5
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 concessionaria subentrante, il verbale di subentro per la gestione della tratta autostradale A3 Napoli-Pompei-Salerno, e pertanto, dall'1.04.2022 la convenuta succedeva alla ONroparte_1 [...]
, quale nuova concessionaria del tratto autostradale ONroparte_3
Salerno-Pompei-Napoli, subentrando di fatto anche in tutti i rapporti attivi e passivi, tra cui quello oggetto di giudizio. In data 05.05.2022, su impulso del ON Part responsabile dell'ufficio ambientale della , i tecnici della provvedevano ad effettuare un nuovo sopralluogo sull'area denominata Eredi Rendola e su quella denominata Bourelly, ovvero sulle aree che sarebbero dovute essere oggetto dei successivi lavori di caratterizzazione e in 23.06.2022 essa attrice inoltrava alla convenuta la versione definitiva del piano delle attività da svolgersi sulle aree ricadenti nel sito di interesse ON
“Napoli Orientale”; piano che la avrebbe dovuto comunicare agli Enti di ON competenza per ottenere i relativi pareri. Purtroppo, la , nonostante i ripetuti solleciti, anche a mezzo di formale diffida ad adempiere notificata dal legale di essa attrice, rimaneva totalmente inerte, ostacolando di fatto l'operato dell'attrice nella prosecuzione del rapporto contrattuale. Con pec del ON proprio legale in data 21.12.2022, essa attrice intimava formalmente la affinchè provvedesse alle attività di sua competenza, finalizzate alla prosecuzione delle attività di caratterizzazione afferenti alle arre ricadenti nel sito di interesse denominato “Napoli Orientale”, diffidandola allo specifico adempimento, pena la risoluzione contrattuale. Al fine di tentare un Part componimento della vicenda di cui in narrativa essa , in data 03.05.2023, incardinava un procedimento di mediazione, che si concludeva in data 01.08.2023 con verbale negativo. Per tali motivi l'attrice conveniva in giudizio la chiedendo al giudice di accertare e ONroparte_1 dichiarare che il contratto di esecuzione del piano di caratterizzazione si era risolto per grave e colpevole inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 7.900,08 a titolo di danno emergente oltre interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria, oltre euro 46.513,48 a titolo di lucro cessante oltre interessi e rivalutazione monetaria, o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere all'esito del giudizio. Costituitasi in giudizio, la deduceva che le ONroparte_1 aree interessate dal piano di caratterizzazione erano esclusivamente due: l'area c.d. “ex Eredi Rendola” e l'area c.d. “Bourelly”, la quale ultima, al ON momento del subentro di essa alla , era già oggetto di una CP_5 ON lunga e complessa vicenda giudiziaria incardinata da nei confronti della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 ditta F.lly Bourelly s.n.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, inerente ad un contratto di fitto sottoscritto in data 9.6.1986 tra l'allora Concedente NA e la ditta stessa. In particolare, la predetta azione era finalizzata ad ottenere lo sgombero dell'area Bourelly, illegittimamente e abusivamente occupata dalla s.n.c., successivamente alla scadenza del contratto con NA. L'azione ON esecutiva instaurata da , al fine di ottenere il rilascio delle aree illegittimamente detenute, si concludeva solo in data 4.5.2023, con la sottoscrizione da parte dell'incaricato Ufficiale Giudiziario del “Verbale di ON rilascio di immobile”, all'esito del quale ha ottenuto il formale e materiale possesso dell'area. Di conseguenza, prima di tale data, l'esecuzione del piano di caratterizzazione era materialmente impossibile. Aggiungeva che ON nonostante tale circostanza dirimente, – con nota Prot. SPN-91-ERE del Part 26.1.2023, ebbe a invitare a partecipare ad un incontro tecnico preliminare in data 7.2.2023, proprio al fine di dare un seguito agli accordi contrattuali, anche in considerazione dell'evoluzione della predetta procedura esecutiva, ma l'attrice, con lettera di riscontro del 3.2.2023, declinava l'invito trincerandosi dietro l'asserita risoluzione del contratto. Concludeva, di conseguenza, che il presente giudizio altro non era che un tentativo di ON ribaltare su l'unico inadempimento contrattuale sussistente nel caso di specie, quello dell'attrice. In ogni caso la convenuta, per l'ipotesi di fondatezza della domanda attorea di risoluzione contrattuale, evidenziava che essa sino al 31.3.2022 (data di suo subentro nella gestione del collegamento autostradale A3), non era titolare di alcuna obbligazione afferente al rapporto dedotto in lite, non essendovi dunque alcuna legittimazione passiva in ordine ai danni eventualmente maturati sino a quella data e dovendosi considerare ON responsabile per il periodo pregresso la precedente concessionaria , che chiedeva di chiamare in causa. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree e per l'ipotesi di accertata e dichiarata responsabilità, anche parziale, di essa chiedeva al giudice di CP_1 ONroparte_1 dichiarare che tenuta a garantire, manlevare e/o ONroparte_2 mantenere indenne essa convenuta per le somme dovute sino alla data di subentro della medesima nella gestione della tratta autostradale (31.3.2022) e, per l'effetto, condannare al pagamento delle ONroparte_2 somme dovute che verranno accertate e liquidate in favore dell'attrice. Si costituiva in giudizio, a seguito di chiamata in causa, la
[...]
la quale rilevava che le pretese economiche ONroparte_3 Part della erano prevalentemente riferite all'anno 2022, in una fase ON ON Part successiva al subentro di ad essa . Infatti aveva elencato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 quali componenti del preteso (e comunque non provato) danno emergente, sopralluoghi, riunioni telefoniche, consulenze telefoniche, consulenze presso ON gli Enti svolte in una fase post-subentro. Allegava che essa aveva provveduto alla liquidazione di tutti gli importi contrattuali di volta in volta Parte fatturati e pretesi dalla per le attività svolte nella fase ante-subentro. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda di manleva, con vittoria delle spese di lite. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'attrice, ribadite le domande proposte solo nei confronti della convenuta, ritenuta l'unica responsabile del grave inadempimento posto a base della risoluzione contrattuale, precisava e integrava la domanda, chiedendo, in subordine, che, accertata e dichiarata la responsabilità anche solo in misura concorrente della terza chiamata
[...]
condannarsi la stessa al pagamento per quanto di ragione in favore di CP_4 essa attrice. Ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, rigettate le richieste di prova dichiarativa in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, fissata l'udienza per discussione, la causa veniva decisa. La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. La convenuta si è difesa sostenendo di non essere incorsa in alcun inadempimento contrattuale nei confronti dell'attrice, atteso che il contratto non poteva essere eseguito sull'area 2 oggetto del Piano di caratterizzazione - c.d. area “Bourelly” o “Trifoglio” - in quanto essa, sino al giorno 4.05.2023 non era nel suo possesso materiale e giuridico, avendolo ottenuto solo in detta data a seguito di procedura giudiziaria esecutiva per rilascio di beni immobili. Tale circostanza è documentale e non contestata nemmeno dall'attrice, come ON è pacifico tra le parti che la solo a decorrere dal 31.3.2022, a seguito dell'atto di subentro tra la convenuta e la terza chiamata in causa, ebbe a succedere in ogni diritto attivo e passivo del rapporto contrattuale già in corso Part ON tra la e la . E' altresì documentale e pacifico che il Piano di caratterizzazione interessava 2 Aree: l'Area 1 c.d. “Eredi Rendola” e l'Area 2 c.d. “Bourelly” o anche detta “Trifoglio”. Sul punto che dal verbale di riunione del 21.12.2017, risulta che l'originario Piano di Caratterizzazione dell'area denominata “Napoli Orientale” avrebbe appunto interessato le predette 2 Aree, ma mentre per l'Area 1 c.d. “Eredi Rendola”, che era già nella disponibilità della concessionaria, si concordò che il Piano delle Attività sarebbe stato subito redatto ed eseguito dall'attrice, per l'Area 2 le parti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 stabilirono che per l'esecuzione del contratto avrebbero atteso la liberazione di detta Area 2 c.d. Bourelly” o anche “Trifoglio” perché era nel possesso di ON un soggetto terzo che si opponeva al rilasciarla alla . Quindi si decise ON che solo all'esito del rilascio di detta area, per la quale la aveva diligentemente intrapreso le opportune iniziative giudiziarie, si sarebbe Part proceduto con l'esecuzione del piano delle attività da parte della . ON Risulta provato che di tale intesa la concessionaria notiziò con comunicazione prot. 22.12.2021 anche tutti gli enti preposti (Ministero, Regione, Asl, Comune, . Pt_2
Ciò posto, l'attrice in domanda fondatamente lamenta che pur avendo completato la redazione e l'invio, anche a seguito delle necessarie modifiche ON espressamente richieste dalla convenuta , del Piano delle Attività relativo all'Area 1 c.d. “Eredi Rendola”, la convenuta nulla fece per mettere in condizione l'attrice per dare esecuzione alle attività contrattualmente previste almeno su detta Area 1. Infatti, l'attrice ha provato documentalmente e con corrispondenza intercorsa tra le parti, che in data 22.06.2022 la dott.ssa Pt_3
referente della concessionaria anche successivamente al subentro della
[...] ON
del 31.03.2022, in esecuzione del contratto per cui è causa, ebbe a richiedere delle modifiche alla bozza del Piano delle Attività, che Part tempestivamente furono apportate da parte della , con trasmissione dello Part stesso da parte del dott. della in data 23.06.2022. Sul Persona_1 ON piano delle attività ad essa trasmesso, la nulla ebbe a contestare e osservare, per cui avrebbe dovuto inoltrarlo all' , per consentire Pt_2 all'attrice di dare finalmente inizio alle attività contrattuali previste per tale area. Su tale necessità l'attrice ha dedotto, senza alcuna specifica ON contestazione della convenuta, di aver sollecitato in via bonaria la ad eseguire tale incombente e gli altri necessari alla consegna del cantiere e all'inizio della fase contrattuale di esecuzione del Piano di Caratterizzazione almeno per detta Area 2, in attesa di proseguirla per l'Area 2, non appena fosse stata rilasciata dal terzo occupante. Giova rilevare sul punto che era evidente l'interesse dell'attrice di portarsi avanti sin da subito il lavoro almeno per l'Area, in considerazione che per anni era stata sospesa l'esecuzione del contratto, rimanendo però fermo il corrispettivo originariamente previsto. Così risulta legittima l'iniziativa dell'attrice che, decorsi 6 mesi dalla trasmissione del piano alla convenuta, ebbe ad inviare ON alla la pec del 21.12.2022 con la formale diffida ad adempiere, con l'avviso che se non si fosse adempiuto entro 15 giorni agli incombenti necessari alla prosecuzione del contratto, avrebbe adito la competente autorità
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 giudiziaria a tutela dei propri diritto. Orbene, a detta diffida ad adempiere, la ON
non rispose, né provvide a fare quanto necessario per l'esecuzione della Part prestazione contrattuale della . Solo dopo oltre un mese, in data ON 26.01.2023, la , senza richiamo alcuno alla precedente diffida ad adempiere, ebbe ad invitare genericamente l'attrice ad un incontro “tecnico preliminare” in considerazione del subentro come nuovo concessionario della tratta autostradale Napoli-Pompei-Salerno, senza null'altro specificare. Tale comportamento non può non essere considerato un inadempimento di scarsa rilevanza, tenuto conto dell'operato dell'attrice, sempre corretto e tempestivo, nonostante i molti anni trascorsi senza poter eseguire – di certo non per sua colpa – il contratto e conseguire l'atteso corrispettivo. D'altra parte dalla data ON del subentro della nel contratto (31.03.2022), sin dall'aprile 2022 erano intercorsi corrispondenze, incontri e sopralluoghi sui luoghi oggetto di ON contratto con referenti della , per cui, oggettivamente l'attrice si attendeva di poter subito operare almeno sull'Area 1, in attesa del rilascio dell'Area 2. Va, dunque, dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della con conseguente diritto dell'attrice al CP_5 risarcimento dei danni sia emergenti, che da lucro cessante. Sebbene sulla quantificazione dei danni la convenuta si sia limitata a Part generiche contestazioni, gli importi richiesti dalla per mancato guadagno appaiono eccessivi. Invero per determinare il danno da lucro cessante occorre partire dal verbale di riunione del 21.12.2017, data alla quale
– lo allega la stessa attrice – essa aveva ricevuto, per le attività già svolte, pagamenti per il complessivo importo di euro 9.065,40 , rimanendo attività per l'importo contrattuale ancora dovuto pari a complessivi euro 136.430,56. Orbene, con riferimento alla data della domanda, applicando su tale importo una percentuale di guadagno d'impresa netto pari alla percentuale massima del 15% - considerata la particolare specialità della prestazione – il lucro cessante netto risulta essere pari ad euro 20.464,58. Sommato a detto importo il danno emergente correttamente calcolato dall'attrice in euro 7.900,08 , risulta un danno risarcibile di complessivi euro 28.364,66 a cui vanno sommati interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995. ON Riguardo alla , ad essa non è attribuibile alcun colpevole inadempimento, come peraltro allegato anche dall'attrice. Invero ciò che ha fatto saltare il sinallagma contrattuale è stata la sola condotta tenuta dalla
$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ CP_6 p. 7/8 ON
dopo il subentro nel contratto del 31.03.2022, per cui alcuna domanda proposta nei confronti della chiamata in causa può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attrice e la convenuta e tra la convenuta e la chiamata in causa e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di appalto oggetto di giudizio per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 28.364,66 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 21.11.2023 fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
4) Condanna la convenuta al pagamento alla chiamata in causa delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 16.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
– CF: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Ientile, come da procura in atti;
ATTRICE E
- CF e PI: , ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio D'Agostino, come da procura in atti;
CONVENUTA NONCHE'
, CF E PI: ONroparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Scialò, come da P.IVA_3 procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.11.2023, la
[...] esponeva di aver sottoscritto in data Parte_1
16.10.2003 con la un contratto per ONroparte_3
l'elaborare di un piano di caratterizzazione, e tanto con afferenza alle aree di proprietà della medesima società, ricadenti nel sito di interesse Nazionale denominato “Napoli Orientale”, per cui in data 12.05.2004 ebbe a consegnare l'elaborato alla Successivamente, con atto di conferimento CP_4 ON incarico del 12.12.2008 - atto identificato con Rep. n. 1750/5118468 la ebbe ad affidare ad essa i lavori di esecuzione del piano di Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 caratterizzazione afferente all'area denominata “Napoli Orientale” giusto Capitolato Speciale del 18.11.2008. Precisava che l'incarico prevedeva due fasi, di cui la prima afferente ad attività di sopralluogo, all'effettuazione di rilievi, nonché all'attività di consulenza presso gli Enti di competenza, ed una seconda fase concernete le indagini di caratterizzazione da eseguire sulla tratta autostradale, suddivisa in n. 4 lotti, il tutto per il complessivo importo di Part euro 136.430,56. Essa completava tutto quanto veniva richiesto dalla ON
relativamente alla c.d. “1° Fase” che, a seguito delle indagini svolte nell'ambito della medesima, era interessata da rilevanti problematiche ambientali, in particolare quelle relative l'area c.d. ex Eredi Rendola” e quella c.d. “Bourelly, che furono oggetto di un'analisi nell'ambito di una riunione tenutasi tra le parti in data 21.12.2017, di cui al verbale in pari data prodotto ON in atti. Allegava che all'indomani di quell'incontro la provvedeva al pagamento in favore dell'attrice delle spettanze connesse ai lavori sino a quel momento posti in essere, e tanto per il complessivo importo di euro 9.065,40 mentre nulla veniva mutato in merito all'importo complessivo dovuto alla Part
che, pertanto, restava pari a complessivi euro 136.430,56. Con afferenza alle problematiche ambientali insistenti su alcuni lotti oggetto del piano di ON Part caratterizzazione, in data 22/02/2019 i tecnici della ed partecipavano ad un incontro presso l' e tanto per proporre Pt_2
l'elaborazione di un nuovo Piano di Caratterizzazione (PdC) che non comprendesse l'intero tratto autostradale, affinché le indagini si concentrassero sulle aree che potevano presentare delle criticità in campo ON Part ambientale. Nel marzo del 2020 su richiesta espressa di , la redigeva ed inviava un nuovo Piano di Caratterizzazione, in ossequio al dettato normativo disposto dal D.Lgs. 152/06, che in data 11.05.2020 veniva trasmesso al Ministero dell'Ambiente e agli altri Enti di competenza per il rilascio dei necessari pareri, che avevano esito positivo. Si svolgeva, quindi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza di Servizi, e nelle more della medesima venivano richieste anche delle integrazioni al Part Piano di Caratterizzazione consegnato da essa . A seguito delle integrazioni richieste, in data 09.07.2021, il Ministero approvava definitivamente il Piano di Caratterizzazione con emissione del Decreto n°125 del 27 luglio 2021. Successivamente, e più nello specifico in data ON 22.02.2022, di concerto con i referenti , i tecnici di essa attrice provvedevano ad effettuare i sopralluoghi sulle aree di interesse, necessari alle successive attività di caratterizzazione e in data 31 marzo 2022 veniva ON sottoscritto tra la , il Ministero Concedente e la in qualità di CP_5
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 concessionaria subentrante, il verbale di subentro per la gestione della tratta autostradale A3 Napoli-Pompei-Salerno, e pertanto, dall'1.04.2022 la convenuta succedeva alla ONroparte_1 [...]
, quale nuova concessionaria del tratto autostradale ONroparte_3
Salerno-Pompei-Napoli, subentrando di fatto anche in tutti i rapporti attivi e passivi, tra cui quello oggetto di giudizio. In data 05.05.2022, su impulso del ON Part responsabile dell'ufficio ambientale della , i tecnici della provvedevano ad effettuare un nuovo sopralluogo sull'area denominata Eredi Rendola e su quella denominata Bourelly, ovvero sulle aree che sarebbero dovute essere oggetto dei successivi lavori di caratterizzazione e in 23.06.2022 essa attrice inoltrava alla convenuta la versione definitiva del piano delle attività da svolgersi sulle aree ricadenti nel sito di interesse ON
“Napoli Orientale”; piano che la avrebbe dovuto comunicare agli Enti di ON competenza per ottenere i relativi pareri. Purtroppo, la , nonostante i ripetuti solleciti, anche a mezzo di formale diffida ad adempiere notificata dal legale di essa attrice, rimaneva totalmente inerte, ostacolando di fatto l'operato dell'attrice nella prosecuzione del rapporto contrattuale. Con pec del ON proprio legale in data 21.12.2022, essa attrice intimava formalmente la affinchè provvedesse alle attività di sua competenza, finalizzate alla prosecuzione delle attività di caratterizzazione afferenti alle arre ricadenti nel sito di interesse denominato “Napoli Orientale”, diffidandola allo specifico adempimento, pena la risoluzione contrattuale. Al fine di tentare un Part componimento della vicenda di cui in narrativa essa , in data 03.05.2023, incardinava un procedimento di mediazione, che si concludeva in data 01.08.2023 con verbale negativo. Per tali motivi l'attrice conveniva in giudizio la chiedendo al giudice di accertare e ONroparte_1 dichiarare che il contratto di esecuzione del piano di caratterizzazione si era risolto per grave e colpevole inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 7.900,08 a titolo di danno emergente oltre interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria, oltre euro 46.513,48 a titolo di lucro cessante oltre interessi e rivalutazione monetaria, o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere all'esito del giudizio. Costituitasi in giudizio, la deduceva che le ONroparte_1 aree interessate dal piano di caratterizzazione erano esclusivamente due: l'area c.d. “ex Eredi Rendola” e l'area c.d. “Bourelly”, la quale ultima, al ON momento del subentro di essa alla , era già oggetto di una CP_5 ON lunga e complessa vicenda giudiziaria incardinata da nei confronti della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 ditta F.lly Bourelly s.n.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, inerente ad un contratto di fitto sottoscritto in data 9.6.1986 tra l'allora Concedente NA e la ditta stessa. In particolare, la predetta azione era finalizzata ad ottenere lo sgombero dell'area Bourelly, illegittimamente e abusivamente occupata dalla s.n.c., successivamente alla scadenza del contratto con NA. L'azione ON esecutiva instaurata da , al fine di ottenere il rilascio delle aree illegittimamente detenute, si concludeva solo in data 4.5.2023, con la sottoscrizione da parte dell'incaricato Ufficiale Giudiziario del “Verbale di ON rilascio di immobile”, all'esito del quale ha ottenuto il formale e materiale possesso dell'area. Di conseguenza, prima di tale data, l'esecuzione del piano di caratterizzazione era materialmente impossibile. Aggiungeva che ON nonostante tale circostanza dirimente, – con nota Prot. SPN-91-ERE del Part 26.1.2023, ebbe a invitare a partecipare ad un incontro tecnico preliminare in data 7.2.2023, proprio al fine di dare un seguito agli accordi contrattuali, anche in considerazione dell'evoluzione della predetta procedura esecutiva, ma l'attrice, con lettera di riscontro del 3.2.2023, declinava l'invito trincerandosi dietro l'asserita risoluzione del contratto. Concludeva, di conseguenza, che il presente giudizio altro non era che un tentativo di ON ribaltare su l'unico inadempimento contrattuale sussistente nel caso di specie, quello dell'attrice. In ogni caso la convenuta, per l'ipotesi di fondatezza della domanda attorea di risoluzione contrattuale, evidenziava che essa sino al 31.3.2022 (data di suo subentro nella gestione del collegamento autostradale A3), non era titolare di alcuna obbligazione afferente al rapporto dedotto in lite, non essendovi dunque alcuna legittimazione passiva in ordine ai danni eventualmente maturati sino a quella data e dovendosi considerare ON responsabile per il periodo pregresso la precedente concessionaria , che chiedeva di chiamare in causa. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree e per l'ipotesi di accertata e dichiarata responsabilità, anche parziale, di essa chiedeva al giudice di CP_1 ONroparte_1 dichiarare che tenuta a garantire, manlevare e/o ONroparte_2 mantenere indenne essa convenuta per le somme dovute sino alla data di subentro della medesima nella gestione della tratta autostradale (31.3.2022) e, per l'effetto, condannare al pagamento delle ONroparte_2 somme dovute che verranno accertate e liquidate in favore dell'attrice. Si costituiva in giudizio, a seguito di chiamata in causa, la
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la quale rilevava che le pretese economiche ONroparte_3 Part della erano prevalentemente riferite all'anno 2022, in una fase ON ON Part successiva al subentro di ad essa . Infatti aveva elencato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 quali componenti del preteso (e comunque non provato) danno emergente, sopralluoghi, riunioni telefoniche, consulenze telefoniche, consulenze presso ON gli Enti svolte in una fase post-subentro. Allegava che essa aveva provveduto alla liquidazione di tutti gli importi contrattuali di volta in volta Parte fatturati e pretesi dalla per le attività svolte nella fase ante-subentro. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda di manleva, con vittoria delle spese di lite. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'attrice, ribadite le domande proposte solo nei confronti della convenuta, ritenuta l'unica responsabile del grave inadempimento posto a base della risoluzione contrattuale, precisava e integrava la domanda, chiedendo, in subordine, che, accertata e dichiarata la responsabilità anche solo in misura concorrente della terza chiamata
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condannarsi la stessa al pagamento per quanto di ragione in favore di CP_4 essa attrice. Ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, rigettate le richieste di prova dichiarativa in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, fissata l'udienza per discussione, la causa veniva decisa. La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. La convenuta si è difesa sostenendo di non essere incorsa in alcun inadempimento contrattuale nei confronti dell'attrice, atteso che il contratto non poteva essere eseguito sull'area 2 oggetto del Piano di caratterizzazione - c.d. area “Bourelly” o “Trifoglio” - in quanto essa, sino al giorno 4.05.2023 non era nel suo possesso materiale e giuridico, avendolo ottenuto solo in detta data a seguito di procedura giudiziaria esecutiva per rilascio di beni immobili. Tale circostanza è documentale e non contestata nemmeno dall'attrice, come ON è pacifico tra le parti che la solo a decorrere dal 31.3.2022, a seguito dell'atto di subentro tra la convenuta e la terza chiamata in causa, ebbe a succedere in ogni diritto attivo e passivo del rapporto contrattuale già in corso Part ON tra la e la . E' altresì documentale e pacifico che il Piano di caratterizzazione interessava 2 Aree: l'Area 1 c.d. “Eredi Rendola” e l'Area 2 c.d. “Bourelly” o anche detta “Trifoglio”. Sul punto che dal verbale di riunione del 21.12.2017, risulta che l'originario Piano di Caratterizzazione dell'area denominata “Napoli Orientale” avrebbe appunto interessato le predette 2 Aree, ma mentre per l'Area 1 c.d. “Eredi Rendola”, che era già nella disponibilità della concessionaria, si concordò che il Piano delle Attività sarebbe stato subito redatto ed eseguito dall'attrice, per l'Area 2 le parti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 stabilirono che per l'esecuzione del contratto avrebbero atteso la liberazione di detta Area 2 c.d. Bourelly” o anche “Trifoglio” perché era nel possesso di ON un soggetto terzo che si opponeva al rilasciarla alla . Quindi si decise ON che solo all'esito del rilascio di detta area, per la quale la aveva diligentemente intrapreso le opportune iniziative giudiziarie, si sarebbe Part proceduto con l'esecuzione del piano delle attività da parte della . ON Risulta provato che di tale intesa la concessionaria notiziò con comunicazione prot. 22.12.2021 anche tutti gli enti preposti (Ministero, Regione, Asl, Comune, . Pt_2
Ciò posto, l'attrice in domanda fondatamente lamenta che pur avendo completato la redazione e l'invio, anche a seguito delle necessarie modifiche ON espressamente richieste dalla convenuta , del Piano delle Attività relativo all'Area 1 c.d. “Eredi Rendola”, la convenuta nulla fece per mettere in condizione l'attrice per dare esecuzione alle attività contrattualmente previste almeno su detta Area 1. Infatti, l'attrice ha provato documentalmente e con corrispondenza intercorsa tra le parti, che in data 22.06.2022 la dott.ssa Pt_3
referente della concessionaria anche successivamente al subentro della
[...] ON
del 31.03.2022, in esecuzione del contratto per cui è causa, ebbe a richiedere delle modifiche alla bozza del Piano delle Attività, che Part tempestivamente furono apportate da parte della , con trasmissione dello Part stesso da parte del dott. della in data 23.06.2022. Sul Persona_1 ON piano delle attività ad essa trasmesso, la nulla ebbe a contestare e osservare, per cui avrebbe dovuto inoltrarlo all' , per consentire Pt_2 all'attrice di dare finalmente inizio alle attività contrattuali previste per tale area. Su tale necessità l'attrice ha dedotto, senza alcuna specifica ON contestazione della convenuta, di aver sollecitato in via bonaria la ad eseguire tale incombente e gli altri necessari alla consegna del cantiere e all'inizio della fase contrattuale di esecuzione del Piano di Caratterizzazione almeno per detta Area 2, in attesa di proseguirla per l'Area 2, non appena fosse stata rilasciata dal terzo occupante. Giova rilevare sul punto che era evidente l'interesse dell'attrice di portarsi avanti sin da subito il lavoro almeno per l'Area, in considerazione che per anni era stata sospesa l'esecuzione del contratto, rimanendo però fermo il corrispettivo originariamente previsto. Così risulta legittima l'iniziativa dell'attrice che, decorsi 6 mesi dalla trasmissione del piano alla convenuta, ebbe ad inviare ON alla la pec del 21.12.2022 con la formale diffida ad adempiere, con l'avviso che se non si fosse adempiuto entro 15 giorni agli incombenti necessari alla prosecuzione del contratto, avrebbe adito la competente autorità
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 giudiziaria a tutela dei propri diritto. Orbene, a detta diffida ad adempiere, la ON
non rispose, né provvide a fare quanto necessario per l'esecuzione della Part prestazione contrattuale della . Solo dopo oltre un mese, in data ON 26.01.2023, la , senza richiamo alcuno alla precedente diffida ad adempiere, ebbe ad invitare genericamente l'attrice ad un incontro “tecnico preliminare” in considerazione del subentro come nuovo concessionario della tratta autostradale Napoli-Pompei-Salerno, senza null'altro specificare. Tale comportamento non può non essere considerato un inadempimento di scarsa rilevanza, tenuto conto dell'operato dell'attrice, sempre corretto e tempestivo, nonostante i molti anni trascorsi senza poter eseguire – di certo non per sua colpa – il contratto e conseguire l'atteso corrispettivo. D'altra parte dalla data ON del subentro della nel contratto (31.03.2022), sin dall'aprile 2022 erano intercorsi corrispondenze, incontri e sopralluoghi sui luoghi oggetto di ON contratto con referenti della , per cui, oggettivamente l'attrice si attendeva di poter subito operare almeno sull'Area 1, in attesa del rilascio dell'Area 2. Va, dunque, dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della con conseguente diritto dell'attrice al CP_5 risarcimento dei danni sia emergenti, che da lucro cessante. Sebbene sulla quantificazione dei danni la convenuta si sia limitata a Part generiche contestazioni, gli importi richiesti dalla per mancato guadagno appaiono eccessivi. Invero per determinare il danno da lucro cessante occorre partire dal verbale di riunione del 21.12.2017, data alla quale
– lo allega la stessa attrice – essa aveva ricevuto, per le attività già svolte, pagamenti per il complessivo importo di euro 9.065,40 , rimanendo attività per l'importo contrattuale ancora dovuto pari a complessivi euro 136.430,56. Orbene, con riferimento alla data della domanda, applicando su tale importo una percentuale di guadagno d'impresa netto pari alla percentuale massima del 15% - considerata la particolare specialità della prestazione – il lucro cessante netto risulta essere pari ad euro 20.464,58. Sommato a detto importo il danno emergente correttamente calcolato dall'attrice in euro 7.900,08 , risulta un danno risarcibile di complessivi euro 28.364,66 a cui vanno sommati interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995. ON Riguardo alla , ad essa non è attribuibile alcun colpevole inadempimento, come peraltro allegato anche dall'attrice. Invero ciò che ha fatto saltare il sinallagma contrattuale è stata la sola condotta tenuta dalla
$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ CP_6 p. 7/8 ON
dopo il subentro nel contratto del 31.03.2022, per cui alcuna domanda proposta nei confronti della chiamata in causa può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attrice e la convenuta e tra la convenuta e la chiamata in causa e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di appalto oggetto di giudizio per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 28.364,66 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 21.11.2023 fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
4) Condanna la convenuta al pagamento alla chiamata in causa delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 16.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8