TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/09/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 967 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 967 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Mariacarmela Filice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Piazza B.
Zumbini n. 25
- RICORRENTE -
E
(c.f. , (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (c.f. C.F._3 Controparte_3
), rappresentate e difese, giusta procura allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Calvelli ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 81
- RESISTENTI -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO - 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.9.2025, i difensori delle parti rassegnavano conclusioni conformi, chiedendo modificarsi le condizioni oggetto della sentenza n. 1710/2017 di questo Tribunale (che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e nel senso di revocarsi il contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dovuto dal in favore della figlia e mantenersi in Parte_1 CP_3 euro 300,00 mensili - oltre concorso alle spese straordinarie da individuarsi e regolarsi secondo il protocollo del CNF del 2017 - la misura del contributo al mantenimento della figlia con la precisazione che la somma Controparte_2 sarà versata direttamente alla ragazza su IBAN che il difensore comunicherà alla controparte. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da al fine Parte_1 di ottenere la modifica delle condizioni conseguenti al divorzio con CP_1 come stabilite con sentenza di divorzio n. 1710/2017, depositata dal Tribunale di
Cosenza in data 8.9.2017. In particolare, il ricorrente chiedeva revocarsi l'obbligo
- posto a suo carico - di contribuire al mantenimento delle due figlie, CP_3
e mediante versamento della somma complessiva di
[...] Controparte_2 euro 600,00 (euro 300,00 ciascuna), oltre 50% delle spese straordinarie. A sostegno della propria domanda, il deduceva: la cessazione anticipata dell'attività Parte_1 lavorativa in ragione della sua condizione di invalido civile e, dunque, un peggioramento della propria situazione economica e patrimoniale (anche in forza dell'esposizione debitoria del ricorrente); l'intervenuta indipendenza economica della figlia e la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di CP_3 quest'ultima; la sopraggiunta maggiore età della figlia (ancora minorenne CP_2 al tempo della pronuncia di divorzio) e la presunta capacità di provvedere a se stessa in virtù dell'attività lavorativa effettivamente svolta.
Si costituivano in giudizio le resistenti, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione di nell'ambito del presente procedimento (non essendo CP_1 quest'ultima beneficiaria di alcun mantenimento da parte dell'ex coniuge, ma soltanto destinataria della somma di euro 600,00, versata dal per il Parte_1 mantenimento delle figlie e . non si CP_3 CP_2 Controparte_3 3
opponeva alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento formulata dal ricorrente nei propri confronti, mentre chiedeva il rigetto della domanda CP_2
evidenziando la propria non autosufficienza economica all'attualità.
[...]
All'udienza del 22.9.2025 dinanzi al relatore - e a seguito di audizione del ricorrente presente, il quale, preso atto dell'adesione della figlia alla domanda, CP_3 dichiarava di essere disponibile a continuare al versamento del mantenimento in favore della figlia purché con versamento diretto a quest'ultima del CP_2 dovuto - i difensori rassegnavano conclusioni conformi, nei termini riportati in epigrafe.
Non sussistendo, pertanto, contrasto tra le parti ed afferendo il giudizio al mantenimento di persona maggiorenne, il Tribunale può certamente recepire le conclusioni conformemente rassegnate dai difensori.
L'esito del giudizio e il venir meno del contrasto tra le parti sulle questioni controverse legittima l'integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da Parte_1 nei confronti di e sentito il CP_1 Controparte_2 Controparte_3 giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. A modifica delle condizioni oggetto della sentenza n. 1710/2017 di questo
Tribunale, revoca l'obbligo di di concorrere al Parte_1 mantenimento della figlia e conferma l'obbligo del medesimo di CP_3 concorrere al mantenimento della figlia mediante versamento CP_2 diretto a quest'ultima, tramite bonifico, della somma mensile di euro
300,00, oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
2. dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
3. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma