Articolo 1 della Legge 23 luglio 1980, n. 374
Articolo 2
Versione
15 agosto 1980
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche, previsto dall' articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, elevato con legge 10 maggio 1976, n. 344 , e' ulteriormente elevato a lire 4 miliardi e 50 milioni.
Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia di cui all' articolo 45, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, e' stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire un miliardo.
Il contributo annuo in favore della Cineteca nazionale, di cui all' articolo 45, lettera o), della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, e' stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire 500 milioni.
Entrata in vigore il 15 agosto 1980