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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2024, n. 5964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5964 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7715/2019 r.g. vertente tra
, eredi di , , Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
difesi dall'avv. Carlo Priolo
APPELLANTI
e di Roma, difesa dall'avv. Monica Viarengo CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
1 Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 19.6.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi nel 2014 convengono in giudizio l' di Roma Parte_4 CP_1
instando per l'accertamento dell'acquisto per usucapione ordinaria della proprietà dell'appartamento in Roma, via di Villa Ada 24, sc.C int.21, deducendo di averlo posseduto dall'1.6.1978.
L' contesta la fondatezza della domanda. CP_1
All'esito di prove per testi il Tribunale di Roma respinge la domanda con condanna alle spese processuali. Argomenta al riguardo che: ai sensi degli artt. 830, 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di ente pubblico non territoriale non possono essere usucapiti;
dalla prova per testi non è emersa comunque alcuna interversione del possesso ed i giudizi intrapresi per conseguire il trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. implicano il riconoscimento dell'altruità dell'immobile.
Avverso la predetta sentenza e gli eredi di Parte_3 Persona_1
deceduto nelle more, propongono appello concludendo nel merito per l'accoglimento della domanda, previa ammissione di prova per interrogatorio e testi.
Al riguardo deducono un articolato motivo: il rivendicato appartamento è di proprietà privata in quanto con atto pubblico in data 31.1.1964 l'INCIS ha venduto l'immobile ad sei eredi di questi hanno poi stipulato con i coniugi un Persona_2 Parte_4
preliminare di compravendita, in data 1.6.1978, con contestuale immissione in possesso dei promissari acquirenti, al prezzo di £ 30.000.000, interamente corrisposto nel maggio 1980; nel
1981 i coniugi hanno convenuto in giudizio i sei eredi instando per il Parte_4 Per_2
trasferimento della proprietà del bene ai sensi dell'art.2932 c.c.; lo ha svolto domanda CP_2
riconvenzionale di risoluzione dell'originario atto di cessione a gli eredi di questi hanno Per_2
svolto riconvenzionale per la risoluzione del preliminare di vendita;
il Tribunale di Roma, con
2 sentenza n. 17068/1987 ha respinto tutte le domande;
la Corte di Appello di Roma, adita dai
Maggi-Arcangeloni, ha respinto tutti i gravami con sentenza n. 1369/1993; i testi assunti hanno confermato il godimento dell'appartamento e l'adempimento delle incombenze necessarie per abitarvi.
Si costituisce l' contestando la fondatezza del gravame. CP_1
dichiara successivamente di rinunciare al giudizio. Parte_1
La Corte così ragiona.
Preliminarmente è da rilevare che la rinuncia al giudizio da parte della sola Pt_1
on risulta accettata dalla controparte .
[...] CP_1
La dedotta proprietà dell'appartamento in capo agli eredi implicherebbe il Per_2
difetto di integrazione del contraddittorio sulla domanda di usucapione in ragione della mancata partecipazione al giudizio, sin dal primo grado, degli originari titolari della proprietà.
E' comunque dirimente che i fondano il presunto possesso sulla Parte_4
stipulazione di un preliminare di vendita con taluni eredi e, quindi, secondo la Per_2
qualificazione della fattispecie invalsa nella giurisprudenza, possono vantare solo una situazione di detenzione qualificata e non di possesso utile all'usucapione (Cass. 16 marzo
2016 n. 5211; Cass. 1° marzo 2010 n. 4863); non risulta, poi, che le modalità del godimento allegate e riscontrate attraverso la prova per testi abbiano ecceduto l'originaria immissione in mera detenzione abitativa ai fini della c.d. interversione del possesso.
È priva di motivazione la reiterazione della prova orale.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
3 - respinge l'appello proposto da e eredi di e Pt_1 Parte_2 Persona_1
da avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 13837/2019; Parte_3
- condanna gli appellanti al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di
, liquidate in € 3.500,00 per compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza CP_3
come per legge;
- dichiara che parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 24.9.2024
IL PRESIDENTE est.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7715/2019 r.g. vertente tra
, eredi di , , Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
difesi dall'avv. Carlo Priolo
APPELLANTI
e di Roma, difesa dall'avv. Monica Viarengo CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
1 Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 19.6.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi nel 2014 convengono in giudizio l' di Roma Parte_4 CP_1
instando per l'accertamento dell'acquisto per usucapione ordinaria della proprietà dell'appartamento in Roma, via di Villa Ada 24, sc.C int.21, deducendo di averlo posseduto dall'1.6.1978.
L' contesta la fondatezza della domanda. CP_1
All'esito di prove per testi il Tribunale di Roma respinge la domanda con condanna alle spese processuali. Argomenta al riguardo che: ai sensi degli artt. 830, 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di ente pubblico non territoriale non possono essere usucapiti;
dalla prova per testi non è emersa comunque alcuna interversione del possesso ed i giudizi intrapresi per conseguire il trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. implicano il riconoscimento dell'altruità dell'immobile.
Avverso la predetta sentenza e gli eredi di Parte_3 Persona_1
deceduto nelle more, propongono appello concludendo nel merito per l'accoglimento della domanda, previa ammissione di prova per interrogatorio e testi.
Al riguardo deducono un articolato motivo: il rivendicato appartamento è di proprietà privata in quanto con atto pubblico in data 31.1.1964 l'INCIS ha venduto l'immobile ad sei eredi di questi hanno poi stipulato con i coniugi un Persona_2 Parte_4
preliminare di compravendita, in data 1.6.1978, con contestuale immissione in possesso dei promissari acquirenti, al prezzo di £ 30.000.000, interamente corrisposto nel maggio 1980; nel
1981 i coniugi hanno convenuto in giudizio i sei eredi instando per il Parte_4 Per_2
trasferimento della proprietà del bene ai sensi dell'art.2932 c.c.; lo ha svolto domanda CP_2
riconvenzionale di risoluzione dell'originario atto di cessione a gli eredi di questi hanno Per_2
svolto riconvenzionale per la risoluzione del preliminare di vendita;
il Tribunale di Roma, con
2 sentenza n. 17068/1987 ha respinto tutte le domande;
la Corte di Appello di Roma, adita dai
Maggi-Arcangeloni, ha respinto tutti i gravami con sentenza n. 1369/1993; i testi assunti hanno confermato il godimento dell'appartamento e l'adempimento delle incombenze necessarie per abitarvi.
Si costituisce l' contestando la fondatezza del gravame. CP_1
dichiara successivamente di rinunciare al giudizio. Parte_1
La Corte così ragiona.
Preliminarmente è da rilevare che la rinuncia al giudizio da parte della sola Pt_1
on risulta accettata dalla controparte .
[...] CP_1
La dedotta proprietà dell'appartamento in capo agli eredi implicherebbe il Per_2
difetto di integrazione del contraddittorio sulla domanda di usucapione in ragione della mancata partecipazione al giudizio, sin dal primo grado, degli originari titolari della proprietà.
E' comunque dirimente che i fondano il presunto possesso sulla Parte_4
stipulazione di un preliminare di vendita con taluni eredi e, quindi, secondo la Per_2
qualificazione della fattispecie invalsa nella giurisprudenza, possono vantare solo una situazione di detenzione qualificata e non di possesso utile all'usucapione (Cass. 16 marzo
2016 n. 5211; Cass. 1° marzo 2010 n. 4863); non risulta, poi, che le modalità del godimento allegate e riscontrate attraverso la prova per testi abbiano ecceduto l'originaria immissione in mera detenzione abitativa ai fini della c.d. interversione del possesso.
È priva di motivazione la reiterazione della prova orale.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
3 - respinge l'appello proposto da e eredi di e Pt_1 Parte_2 Persona_1
da avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 13837/2019; Parte_3
- condanna gli appellanti al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di
, liquidate in € 3.500,00 per compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza CP_3
come per legge;
- dichiara che parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 24.9.2024
IL PRESIDENTE est.
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