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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5632/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5632/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Fiumefreddo di Sicilia (CT), Via Umberto C.F._1
n. 160, presso lo studio dell'avv. PETRINO AGATA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
. C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in data 2.4.2013 con CP_1
.
[...]
Dall'unione coniugale è nata la figlia , il 30.8.2013. Persona_1
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
1009/2019 pronunciata da questo Tribunale in data 6.3.2019, e che da allora non si sono più
riconciliate.
Ha esposto che nella sentenza della separazione è stato disposto l'affidamento esclusivo della figlia minorenne in suo favore, e che è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro
200,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto la conferma delle superiori condizioni.
Non si è costituito in giudizio , e va pertanto dichiarata la sua Controparte_1
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va rilevato che, come nel giudizio della separazione personale, anche nel presente giudizio il resistente non si è costituito, sintomo del suo totale disinteresse in ordine alla figlia minorenne, e che per tale motivo è stato ritenuto ultroneo l'ascolto della figlia minorenne, che comunque ha attualmente 11 anni.
Va, pertanto, confermata la previsione dell'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla ricorrente.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita vanno disciplinate come in dispositivo.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che la ricorrente non ha allegato alcuna documentazione reddituale, e che nulla si sa in ordine alla occupazione del resistente.
In ogni caso, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie: va, infatti, rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse della figlia minorenne, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio, tenuto altresì conto che la stessa può verosimilmente percepire integralmente il c.d. assegno unico erogato in favore della figlia minorenne come per legge.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in data
2.4.2013, tra e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) dell'anno
2013 al N. 3 della Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla ricorrente Persona_1 [...]
; Parte_1
dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé la figlia Controparte_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della figlia Persona_1
stessa (e segnatamente di quelle scolastiche): ogni martedì, dalle ore 16,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 20,00; a settimane alterne, il sabato oppure la domenica, dalle ore
10,00 alle ore 20,00; per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, anche non continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalla figlia minorenne;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile Persona_1
dell'importo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 10 Gennaio 2025.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5632/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Fiumefreddo di Sicilia (CT), Via Umberto C.F._1
n. 160, presso lo studio dell'avv. PETRINO AGATA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
. C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in data 2.4.2013 con CP_1
.
[...]
Dall'unione coniugale è nata la figlia , il 30.8.2013. Persona_1
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
1009/2019 pronunciata da questo Tribunale in data 6.3.2019, e che da allora non si sono più
riconciliate.
Ha esposto che nella sentenza della separazione è stato disposto l'affidamento esclusivo della figlia minorenne in suo favore, e che è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro
200,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto la conferma delle superiori condizioni.
Non si è costituito in giudizio , e va pertanto dichiarata la sua Controparte_1
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va rilevato che, come nel giudizio della separazione personale, anche nel presente giudizio il resistente non si è costituito, sintomo del suo totale disinteresse in ordine alla figlia minorenne, e che per tale motivo è stato ritenuto ultroneo l'ascolto della figlia minorenne, che comunque ha attualmente 11 anni.
Va, pertanto, confermata la previsione dell'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla ricorrente.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita vanno disciplinate come in dispositivo.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che la ricorrente non ha allegato alcuna documentazione reddituale, e che nulla si sa in ordine alla occupazione del resistente.
In ogni caso, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie: va, infatti, rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse della figlia minorenne, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio, tenuto altresì conto che la stessa può verosimilmente percepire integralmente il c.d. assegno unico erogato in favore della figlia minorenne come per legge.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in data
2.4.2013, tra e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) dell'anno
2013 al N. 3 della Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla ricorrente Persona_1 [...]
; Parte_1
dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé la figlia Controparte_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della figlia Persona_1
stessa (e segnatamente di quelle scolastiche): ogni martedì, dalle ore 16,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 20,00; a settimane alterne, il sabato oppure la domenica, dalle ore
10,00 alle ore 20,00; per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, anche non continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalla figlia minorenne;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile Persona_1
dell'importo di Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 10 Gennaio 2025.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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