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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/11/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa AU IO
IS ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1879 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CALDERONE BENEDETTO, per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
UI CA AU e dall'Avv. SOTGIA STEFANIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/09/2024 agiva in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società con la qualifica di “bracciante agricolo” Controparte_2
e le mansioni di “operaio florovivaista” - qualificato - Area 2 Livello D, per n. 102 giornate lavorative nell'anno 2020 e per n. 52 giornate lavorative nell'anno 2021. CP_ Rappresentava che l' all'esito di un accertamento ispettivo aveva cancellato il suo nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2020, 2021. CP_ Sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dall' aveva regolarmente svolto attività lavorativa per la società e chiedeva che Controparte_2 venisse dichiarato il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli nell'anno 2020 e nell'anno 2021 e all'ottenimento di tutti i benefici di legge, di natura sia assistenziale che previdenziale, derivanti dall'inclusione nei predetti elenchi anagrafici. CP_ Nella resistenza dell' all'udienza del 19 novembre 2025 la causa veniva assunta in decisione. CP_ Il ricorrente lamenta che l' ha disconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo con la società per gli anni 2020 e 2021. Controparte_2
Preliminarmente si osserva che rappresenta principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr Cass. n.
12001/2018).
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, a contrario, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (cfr Cass. 13877/2012).
Nel caso di specie, posta la sussistenza della cancellazione di parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, l'onere probatorio della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato con la società CP_2 Controparte_2 incombe sul lavoratore ricorrente.
Nella fattispecie in esame, le risultanze di cui al verbale di accertamento n.
2023001493/DDL del 31/07/2023 devono ritenersi corrette e fondate.
Come è noto, i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso (cfr Cass. n.
11751/2004).
Quindi, i rapporti ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso (prova privilegiata che si estende soltanto agli elementi di fatto di ci i verbalizzanti abbiano avuto obiettiva conoscenza e, quanto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si estende solo al principio di certezza che esse siano state effettivamente rese nei termini rappresentati), per la loro natura hanno tuttavia un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (Cass. n. 14965/2012). CP_
Dagli accertamenti ispettivi condotti dall' è emerso che le spese per le retribuzioni e la contribuzione siano state di gran lunga superiori al volume d'affari della società.
Si è rilevato, cioè, il carattere antieconomico dell'azienda in quanto, a fronte di una spesa complessiva per retribuzioni e contribuzione di € 3.326.580,21, il volume d'affari è stato notevolmente inferiore.
Gli ispettori hanno poi rilevato che dalle dichiarazioni rese dallo stesso titolare e dai dipendenti è emerso che la società fosse in realtà la Controparte_2 prosecuzione dell'attività dell'azienda individuale di RM EC che non poteva più esercitarla per problemi amministrativi/giuridici.
Occorre, sotto questo angolo prospettico, evidenziare che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle relative prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Ne consegue che, secondo la Suprema Corte, in caso di somministrazione irregolare, è legittima la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli denunciati da una società che, dalle emergenze probatorie acquisite in giudizio, sia risultata priva della veste di datrice di lavoro (cfr Cass. n. 21514/2017).
[.. Nella fattispecie in esame, , legale rappresentante della società Testimone_1 ha dichiarato: “l'attività in questione l'ho rilevata dal sig. EC Controparte_2
C. che non poteva più esercitarla per problemi amministrativi/giuridici e sono subentrata io. Sono in comodato gratuito dalla sig.ra che è la moglie del sig. Parte_2
EC RM, la quale mi ha concesso sia l'uso sia dell'intera struttura che di tutti
i terreni dei quali non ricordo l'intera estensione […] Nel 2021 c'era sempre il sig.
EC RM che si occupava lui delle assunzioni circa un'ottantina di persone. Il sig. EC C. per quanto concerne le retribuzioni, il fine settimana pagava in contanti gli operai con vari acconti per quello che ne so io, fino al raggiungimento dell'importo indicato in busta paga. Per quanto concerne l'anno 2020 la situazione era analoga all'anno 2021, sempre c'erano un'ottantina di persone circa. Per quanto concerne la mia posizione nella società, prima ero dipendente del sig. e Parte_3 successivamente ho rilevato l'attività. Il sig. EC RM era mio dipendente fino al 14 marzo 2022 e fino a quella data era lui a gestire l'attività”.
Gli elementi emersi, quali il carattere antieconomico dell'attività aziendale (costi di manodopera di gran lunga maggiori rispetto al reddito derivante dall'attività), la messa di disposizione a titolo gratuito da parte della moglie del EC di strutture e terreni per lo svolgimento dell'attività, la gestione dell'azienda e del personale da parte di
RM EC, soggetto diverso dal legale rappresentante della società e dipendente della stessa fino al 14 marzo 2022, denotano un corposo quadro indiziario – corroborato anche da puntuali riscontri documentali acquisiti direttamente dagli ispettori, e come tali dotati di efficacia privilegiata – indicativo dalla natura fittizia del rapporto di lavoro instaurato con la società . Controparte_2
A ciò si aggiunga che diversi lavoratori (in particolare MA RA LI, Per_1
, , , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, , ) hanno riconosciuto in
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_9
RM EC l'effettivo titolare dell'azienda , individuandolo come il CP_2 soggetto che impartiva direttive e gestiva il rapporto di lavoro. In particolare, la lavoratrice ha dichiarato in sede ispettiva che Testimone_2
“Ho lavorato per EC RM dal 2014 al 2019, dal 2019 al 2020 con la sig.ra moglie di EC e poi con . Di fatto ho sempre lavorato Parte_2 CP_2 nello stesso posto con le stesse mansioni e l'organizzazione è sempre stata fatta dal sig.
EC RM”.
Ed ancora ha dichiarato che “le giornate venivano sempre comunicate e Persona_6 organizzate dalla sig.ra , che io sappia, su direttive del sig. EC. Tes_1
ha poi dichiarato che la ditta “è del sig. EC RM”. Persona_8 CP_2
Parimenti MA RA LI ha riferito che “era sempre presente EC che dirigeva i lavori” ed ha riferito di aver lavorato “per EC” solo nel Persona_1
2021 dal 15 ottobre a fine dicembre.
ha, inoltre, dichiarato che “EC RM mi diceva cosa fare, Persona_2 mentre era in ufficio”. Tes_1
Nonostante il contenuto diverso delle dichiarazioni rese da altri lavoratori (che imputano la titolarità della gestione dell'azienda in capo alla ), ritiene il Tribunale di dover Tes_1 attribuire maggiore attendibilità al narrato di quei dipendenti che hanno rinvenuto in
RM EC l'effettivo titolare dell'azienda.
Le dichiarazioni prima riportate sono tutte sostanzialmente convergenti e, a differenza di quelle rese da altri lavoratori, trovano elementi di riscontro nella disponibilità a titolo gratuito delle strutture e dei terreni da parte della moglie del EC e soprattutto nelle dichiarazioni rese dalla legale rappresentante della società, . Testimone_1
Al contempo non può attribuirsi rilevanza alle buste paga, al CUD ed ai modelli
UNILAV, trattandosi di documenti provenienti dal presunto datore di lavoro e dunque da un soggetto avente un interesse diretto nell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro.
Invero, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la documentazione di formazione CP_1 unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, C. Cass. 10529/1996, nonché C. Cass. 9290/2000). A fronte dell'accertamento ispettivo, deve ritenersi corretto il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura.
Parte ricorrente si è infatti limitata ad articolare una prova testimoniale, finalizzata a dimostrare – oltre al luogo di lavoro, al tipo di mansioni svolte ed all'orario di lavoro osservato – che le istruzioni venivano impartire dal datore di lavoro o dal sig. EC
RM, indicato dalla stessa come responsabile della società (circostanza e), Tes_1 non fornendo elementi utili per dimostrare l'imputabilità del rapporto di lavoro alla società . Controparte_2
Anzi la circostanza e) del capitolato di prova è articolata per dimostrare proprio che la responsabilità della società ricadeva in capo ad un soggetto, appunto RM EC, diverso dal formale legale rappresentante.
Si tratta però di circostanze dal tenore generico che di per sé non sono in grado di fornire una rappresentazione idonea a sovvertire le conclusioni dell'accertamento che, come visto, sono fondate su diversi elementi di riscontro.
Ciò posto, si evidenzia la non decisività delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, alla luce del consistente materiale probatorio già presente in atti, ed essendo relative a circostanze tali da non invalidare, con un giudizio di certezza, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice (cfr in questo senso Cass. n. 27415/2018).
Si osserva che, alla luce del principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21514/2017, occorre verificare se la società che ha denunciato i lavoratori agricoli possedesse effettivamente la veste di datore di lavoro.
La giurisprudenza ha chiarito che l'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro reale con il soggetto denunciante;
qualora emerga che tale soggetto non è il vero datore di lavoro, ma un mero schermo per un terzo, le giornate denunciate non sono assicurabili e l' può CP_1 legittimamente procedere alla cancellazione.
Dall'esame del verbale unico di accertamento e delle dichiarazioni acquisite, emergono elementi significativi in tal senso.
La società “ risulta in liquidazione dal dicembre 2022 e la sua Controparte_2 legale rappresentante, , ha dichiarato di non conoscere il numero dei Testimone_1 lavoratori, di non occuparsi delle assunzioni e che fino a marzo 2022 la gestione era di fatto curata da RM EC. Le dichiarazioni dei braccianti confermano, poi, che le direttive operative e i pagamenti provenivano da EC, spesso in contanti, mentre la si limitava a mansioni Tes_1 amministrative.
Si rileva inoltre una evidente anti-economicità: le spese per retribuzioni e contributi, pari a oltre 3,3 milioni di euro, sono sproporzionate rispetto al volume d'affari dichiarato
(circa 920 mila euro nel 2020 e poco più di un milione nel 2021).
Le giornate denunciate superano le 38.000 in tre anni, a fronte di una struttura aziendale priva di mezzi e organizzazione adeguata.
Esistono quindi elementi fortemente indizianti -che le prove testimoniali articolate non appaiono idonee a superare- che confermano le conclusioni cui è giunto l'Ente, ovvero che la società appare come continuazione dell'attività di EC RM, che non poteva più operare per problemi amministrativi/giuridico, circostanza che appare vieppiù corroborata dal fatto che i terreni risultano concessi in comodato gratuito dalla moglie di EC, ulteriore indizio di collegamento.
Applicando il principio della Cassazione, si deve concludere, pertanto, ritenendo che le giornate denunciate all' non siano assicurabili e che la cancellazione dagli elenchi CP_1
è legittima, poiché manca il presupposto del rapporto di lavoro agricolo con il soggetto denunciante.
Per le ragioni che precedono, il ricorso avverso la cancellazione della ricorrente dall'elenco dei lavoratori agricoli va rigettato, così come la domanda volta all'ottenimento di tutti i benefici di legge, di natura sia assistenziale che previdenziale, derivanti dall'inclusione nei predetti elenchi anagrafici.
Deve al riguardo evidenziarsi che, per insegnamento della Suprema Corte, nelle controversie aventi ad oggetto le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato in agricoltura, l'iscrizione negli elenchi anagrafici (o il possesso del certificato sostitutivo) rappresenta “elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia, ai fini previdenziali, alle prestazioni lavorative”
(Cass. 29 luglio 2004 n. 14437).
La Corte di cassazione ha precisato altresì che “se l'interessato non sia già in possesso della documentazione che lo attesta, deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione” (Cass. 15 luglio 2005 n. 14994).
Sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite, alla luce della complessità delle questioni oggetto del giudizio, sia in fatto che in diritto, discendente anche dalla presenza di elementi indiziari nell'accertamento ispettivo di non facile ed immediata interpretazione.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 20.11.2025
Il Giudice
AU IO IS