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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/11/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1546/2023 Ruolo Gen., vertente
t r a
P.VA , in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Noto (SR), nella Parte_1 P.IVA_1
Via Antonio Salandra, n. 16, elett.te dom.ta in Noto (SR), nella Via Ducezio, n. 3, presso lo studio dell'Avv.
EP ER, che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio
attore
c o n t r o
Società a responsabilità limitata semplificata, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore ed A.U., Sig. , C.F. , sita in Pace del Mela (ME), nella Via Controparte_2 C.F._1
della Regione, n. 9, C.F. e P.VA , elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), nella Via XX P.IVA_2
Settembre, n. 180, presso e nello studio legale dell'Avv. Andrea Paolo Vasaperna, che la rappresenta e difende per mandato conferito su supporto cartaceo e da considerarsi in calce alla Comparsa di costituzione e risposta
convenuto
O g g e t t o : risarcimento danni.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 15.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Affermava parte attrice, nel proprio atto introduttivo del giudizio, di aver, in data 3.6.2023, acquistato, presso la l'autovettura Land Rover tg FV 557 EZ, al prezzo di € 48.000,00, comprensivo della somma CP_3
di € 1.000,00 a titolo di spese per la trascrizione del passaggio di proprietà, del quale la stessa venditrice ne assumeva l'obbligo.
Dichiarava, l'attrice, che in data 17.6.2023, il Sig. legale rappresentante della Persona_1 Parte_1
ritirava l'autovettura presso l'autosalone della convenuta e si metteva alla guida per raggiungere la città di
Noto, quando, percorsi appena 100 km, l'autovettura si fermava e dal motore iniziava a fuoriuscire del fumo bianco. Riferiva, l'attore, che l'autovettura, tramite soccorso stradale, veniva condotta, presso l'officina Land Rover
di proprietà del Sig. sita in Siracusa, nello stesso tempo il Sig. attraverso il proprio CP_4 Pt_1
legale di fiducia, comunicava alla uanto accadutogli, con pec datata 21.6.2023, informando, CP_3
inoltre, la stessa, che la vettura si trovava presso l'autofficina di cui sopra, ove sarebbero stati eseguiti i controlli e gli accertamenti al fine di verificare le causa dell'accaduto.
Rappresentava, ancora l'attrice che la nonostante l'autovettura risultasse non marciante, Controparte_5
chiedeva di eseguire gli accertamenti presso la propria officina, quindi, affermava, l'attrice, che, considerando impossibile tale evento stante il non funzionamento del mezzo acquistato, comunicava alla convenuta che il mezzo sarebbe rimasto presso l'Officina Land Rover di Siracusa, ove sarebbero stati eseguiti gli accertamenti del caso, con la successiva redazione del preventivo di spesa dei necessari interventi, invitando, quindi, la prendere contatti con l'Officina summenzionata. CP_3
Sosteneva, quindi, l'attore, che non ricevendo più notizie dalla convenuta, trascorsi quattro mesi dal verificarsi dell'accadimento il proprio legale rapp.te pro tempore, Sig. previa comunicazione alla Pt_1
convenuta, procedeva alla riparazione dell'autovettura provvedendo a versare la somma di €. 18.000,00.
Concludeva, quindi, chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità della convenuta per la vendita di un'autovettura difettosa e la condanna della stessa al risarcimento del danno da essa subito pari ad €.
18.000,00, costo delle riparazioni effettuate, nonché al pagamento della somma di €. 7.000,00 per tutti gli altri danni subiti, oltre alla condanna della convenuta a procedere alla trascrizione dell'avvenuto passaggio di proprietà dell'autovettura venduta, presso l'Ufficio PRA competente per territorio, per il quale la stessa si era a suo tempo impegnata ma, a dire dell'attrice, successivamente non effettuato. Si costituiva in giudizio il convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, contestando, CP_3
nel merito, l'assunto avverso per i motivi meglio specificati nei propri scritti difensivi, sostenendo in particolare, che nel caso rappresentato dall'attore non era applicabile il Codice del Consumo che tutela l'acquirente di un'autovettura, in quanto l'attore non era un consumatore, bensì una Società la cui garanzia poteva essere rappresentata soltanto da soluzioni assicurative aggiuntive che vennero consigliate dall'odierno venditore all'acquirente ma a cui lo stesso, a dire della convenuta, non provvide.
Riferiva, ancora, la convenuta che non era applicabile ai fatti di causa, la garanzia prevista dagli artt. 1490 e
1491 del codice civile, in quanto la stessa, per patto espresso era stata esclusa tra le parti.
Eccepiva, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non obbligata, a suo dire, a risarcire i danni per i quali la ra coperta da garanzie convenzionali che però la stessa non attivò. Parte_1
Contestava, quindi, i fatti così come descritti dall'attore nel proprio atto introduttivo del giudizio e concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Preliminarmente, per quanto attiene l'eccepita, da parte convenuta, carenza di legittimazione passiva si osserva che la lamentata da parte venditrice, oggi convenuta, attivazione della polizza assicurativa da parte dell'attore non può costituire esimente alla responsabilità codicistica in cui, nel caso di che trattasi risulta essere incorsa la stessa convenuta, per i motivi che appresso verranno meglio specificati. Infatti il compratore gode della garanzia per vizi ex art. 1490 c.c., pertanto, qualora il bene risulti viziato in modo tale da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o ne sia diminuito in modo apprezzabile il valore, può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Per quanto sopra l'eccezione avanzata da parte convenuta non risulta essere meritevole di accoglimento e và rigettata.
Nel merito, si rileva che il caso di specie non può certamente essere inquadrato nella normativa di cui al
Codice del Consumo non essendo in presenza della stipula di un contratto di compravendita tra una Società
ed un consumatore, bensì tra Società.
Infatti, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, il Codice del Consumo non è applicabile ai contratti di compravendita esclusivamente tra società, perché la normativa è riservata ai contratti tra un professionista e un consumatore (persona fisica) che agisce per scopi estranei alla sua attività professionale o imprenditoriale. Pertanto, le società (di qualsiasi tipo) sono escluse dalla definizione di "consumatore" e dalla tutela del Codice del Consumo.
Và, invece, lo stesso accordo racchiuso nei principi di cui all'art. 1490 c.c. che testualmente statuisce che: “Il
venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi 1491 che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore 2922…”.
Sotto il predetto profilo giuridico parte convenuta contestava, però, che il compratore al momento dell'acquisto avesse sottoscritto, con doppia firma, l'esclusione della garanzia di cui agli artt. 1490 e 1491 del
Codice Civile.
Premesso che le clausole contenute nel contratto di compravendita, rientrato tra quelle che la giurisprudenza codifica come vessatorie, in quanto determinano uno squilibrio significativo nei diritti e negli obblighi tra le parti, si rappresenta che costanti arresti giurisprudenziali hanno sancito che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate, quindi considerato che nel contratto di compravendita versato in atti la doppia firma risulta sì apposta ma non in maniera esclusiva e specifica, così come richiesto dalla Suprema Corte di Cassazione, su quelle pattuizioni particolarmente onerose e svantaggiose per l'aderente, le stesse vanno considerate nulle.
Và, infine, evidenziato come l'attore abbia fornito la prova dei fatti di causa attraverso la prova testimoniale nella quale il teste, Sig. , escusso all'udienza del 28.6.2024, confermava le circostanze di cui Testimone_1
ai capitolati di parte attrice precisando, testualmente che: “… il guasto di cui ho detto è accaduto quado eravamo sulla autostrada CT-SR; ed è accaduto dopo circa un'ora dalla partenza dall'autosalone”, il tutto come può evincersi dalla lettura del verbale di assunzione della prova.
Allo stesso modo parte attrice forniva la prova, attraverso la produzione documentale, delle spese da essa sostenute per la riparazione dell'autovettura acquistata.
Per tutto quanto prima rappresentato, si condanna la Società convenuta. in persona del CP_6
legale rapp.te pro tempore, al pagamento nei confronti dell'attore, in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore, della somma di €. 18.000,00, oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo.
Non può, invece, essere accolta la richiesta di parte attrice di ulteriore risarcimento danni, atteso che la stessa risulta essere sfornita di prova e priva di elementi certi al fine di procedere alla quantificazione della stessa.
Ed ancora in ordine all'istanza, sempre avanzata da parte attrice, di ordinare all'odierna convenuta di procedere alla trascrizione del passaggio di proprietà dell'autovettura acquistata, non ancora effettuato, si rileva che con la costituzione in giudizio la convenuta rappresentava e provava il compimento di tale incombente, pertanto la richiesta formulata da parte attrice va rigettata.
L'accoglimento, seppur parziale, delle domande così come formulate dall'attore, in persona Parte_1
del legale rapp.te pro tempore, comporta la condanna del convenuto, in persona del legale CP_3
rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77
del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla
G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00 per compensi, di cui €. 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti del convenuto, Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, sentiti i procuratori delle parti, così provvede: CP_3
1) Condanna il convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, CP_3
nei confronti dell'attore, in persona del legale rapp.te pro tempore, della somma di Parte_1
€. 18.000,00, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, per quanto in parte motiva;
2) Rigetta la richiesta di parte attrice di ulteriore risarcimento danni, atteso che la stessa risulta essere
sfornita di prova e priva di elementi certi al fine di procedere alla quantificazione della stessa;
3) Rigetta, l'istanza, sempre avanzata da parte attrice. di ordinare all'odierna convenuta di procedere
alla trascrizione del passaggio di proprietà dell'autovettura acquistata, non ancora effettuato, in
quanto con la costituzione in giudizio la convenuta provava il compimento di tale incombente;
4) Condanna, infine, il convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, al CP_3
pagamento, nei confronti dell'attore, in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1
delle spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa,
vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed
è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U.
n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236
del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00 per compensi, di cui €.
264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 15.10.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1546/2023 Ruolo Gen., vertente
t r a
P.VA , in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Noto (SR), nella Parte_1 P.IVA_1
Via Antonio Salandra, n. 16, elett.te dom.ta in Noto (SR), nella Via Ducezio, n. 3, presso lo studio dell'Avv.
EP ER, che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio
attore
c o n t r o
Società a responsabilità limitata semplificata, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore ed A.U., Sig. , C.F. , sita in Pace del Mela (ME), nella Via Controparte_2 C.F._1
della Regione, n. 9, C.F. e P.VA , elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), nella Via XX P.IVA_2
Settembre, n. 180, presso e nello studio legale dell'Avv. Andrea Paolo Vasaperna, che la rappresenta e difende per mandato conferito su supporto cartaceo e da considerarsi in calce alla Comparsa di costituzione e risposta
convenuto
O g g e t t o : risarcimento danni.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 15.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Affermava parte attrice, nel proprio atto introduttivo del giudizio, di aver, in data 3.6.2023, acquistato, presso la l'autovettura Land Rover tg FV 557 EZ, al prezzo di € 48.000,00, comprensivo della somma CP_3
di € 1.000,00 a titolo di spese per la trascrizione del passaggio di proprietà, del quale la stessa venditrice ne assumeva l'obbligo.
Dichiarava, l'attrice, che in data 17.6.2023, il Sig. legale rappresentante della Persona_1 Parte_1
ritirava l'autovettura presso l'autosalone della convenuta e si metteva alla guida per raggiungere la città di
Noto, quando, percorsi appena 100 km, l'autovettura si fermava e dal motore iniziava a fuoriuscire del fumo bianco. Riferiva, l'attore, che l'autovettura, tramite soccorso stradale, veniva condotta, presso l'officina Land Rover
di proprietà del Sig. sita in Siracusa, nello stesso tempo il Sig. attraverso il proprio CP_4 Pt_1
legale di fiducia, comunicava alla uanto accadutogli, con pec datata 21.6.2023, informando, CP_3
inoltre, la stessa, che la vettura si trovava presso l'autofficina di cui sopra, ove sarebbero stati eseguiti i controlli e gli accertamenti al fine di verificare le causa dell'accaduto.
Rappresentava, ancora l'attrice che la nonostante l'autovettura risultasse non marciante, Controparte_5
chiedeva di eseguire gli accertamenti presso la propria officina, quindi, affermava, l'attrice, che, considerando impossibile tale evento stante il non funzionamento del mezzo acquistato, comunicava alla convenuta che il mezzo sarebbe rimasto presso l'Officina Land Rover di Siracusa, ove sarebbero stati eseguiti gli accertamenti del caso, con la successiva redazione del preventivo di spesa dei necessari interventi, invitando, quindi, la prendere contatti con l'Officina summenzionata. CP_3
Sosteneva, quindi, l'attore, che non ricevendo più notizie dalla convenuta, trascorsi quattro mesi dal verificarsi dell'accadimento il proprio legale rapp.te pro tempore, Sig. previa comunicazione alla Pt_1
convenuta, procedeva alla riparazione dell'autovettura provvedendo a versare la somma di €. 18.000,00.
Concludeva, quindi, chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità della convenuta per la vendita di un'autovettura difettosa e la condanna della stessa al risarcimento del danno da essa subito pari ad €.
18.000,00, costo delle riparazioni effettuate, nonché al pagamento della somma di €. 7.000,00 per tutti gli altri danni subiti, oltre alla condanna della convenuta a procedere alla trascrizione dell'avvenuto passaggio di proprietà dell'autovettura venduta, presso l'Ufficio PRA competente per territorio, per il quale la stessa si era a suo tempo impegnata ma, a dire dell'attrice, successivamente non effettuato. Si costituiva in giudizio il convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, contestando, CP_3
nel merito, l'assunto avverso per i motivi meglio specificati nei propri scritti difensivi, sostenendo in particolare, che nel caso rappresentato dall'attore non era applicabile il Codice del Consumo che tutela l'acquirente di un'autovettura, in quanto l'attore non era un consumatore, bensì una Società la cui garanzia poteva essere rappresentata soltanto da soluzioni assicurative aggiuntive che vennero consigliate dall'odierno venditore all'acquirente ma a cui lo stesso, a dire della convenuta, non provvide.
Riferiva, ancora, la convenuta che non era applicabile ai fatti di causa, la garanzia prevista dagli artt. 1490 e
1491 del codice civile, in quanto la stessa, per patto espresso era stata esclusa tra le parti.
Eccepiva, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non obbligata, a suo dire, a risarcire i danni per i quali la ra coperta da garanzie convenzionali che però la stessa non attivò. Parte_1
Contestava, quindi, i fatti così come descritti dall'attore nel proprio atto introduttivo del giudizio e concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Preliminarmente, per quanto attiene l'eccepita, da parte convenuta, carenza di legittimazione passiva si osserva che la lamentata da parte venditrice, oggi convenuta, attivazione della polizza assicurativa da parte dell'attore non può costituire esimente alla responsabilità codicistica in cui, nel caso di che trattasi risulta essere incorsa la stessa convenuta, per i motivi che appresso verranno meglio specificati. Infatti il compratore gode della garanzia per vizi ex art. 1490 c.c., pertanto, qualora il bene risulti viziato in modo tale da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o ne sia diminuito in modo apprezzabile il valore, può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Per quanto sopra l'eccezione avanzata da parte convenuta non risulta essere meritevole di accoglimento e và rigettata.
Nel merito, si rileva che il caso di specie non può certamente essere inquadrato nella normativa di cui al
Codice del Consumo non essendo in presenza della stipula di un contratto di compravendita tra una Società
ed un consumatore, bensì tra Società.
Infatti, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, il Codice del Consumo non è applicabile ai contratti di compravendita esclusivamente tra società, perché la normativa è riservata ai contratti tra un professionista e un consumatore (persona fisica) che agisce per scopi estranei alla sua attività professionale o imprenditoriale. Pertanto, le società (di qualsiasi tipo) sono escluse dalla definizione di "consumatore" e dalla tutela del Codice del Consumo.
Và, invece, lo stesso accordo racchiuso nei principi di cui all'art. 1490 c.c. che testualmente statuisce che: “Il
venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi 1491 che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore 2922…”.
Sotto il predetto profilo giuridico parte convenuta contestava, però, che il compratore al momento dell'acquisto avesse sottoscritto, con doppia firma, l'esclusione della garanzia di cui agli artt. 1490 e 1491 del
Codice Civile.
Premesso che le clausole contenute nel contratto di compravendita, rientrato tra quelle che la giurisprudenza codifica come vessatorie, in quanto determinano uno squilibrio significativo nei diritti e negli obblighi tra le parti, si rappresenta che costanti arresti giurisprudenziali hanno sancito che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate, quindi considerato che nel contratto di compravendita versato in atti la doppia firma risulta sì apposta ma non in maniera esclusiva e specifica, così come richiesto dalla Suprema Corte di Cassazione, su quelle pattuizioni particolarmente onerose e svantaggiose per l'aderente, le stesse vanno considerate nulle.
Và, infine, evidenziato come l'attore abbia fornito la prova dei fatti di causa attraverso la prova testimoniale nella quale il teste, Sig. , escusso all'udienza del 28.6.2024, confermava le circostanze di cui Testimone_1
ai capitolati di parte attrice precisando, testualmente che: “… il guasto di cui ho detto è accaduto quado eravamo sulla autostrada CT-SR; ed è accaduto dopo circa un'ora dalla partenza dall'autosalone”, il tutto come può evincersi dalla lettura del verbale di assunzione della prova.
Allo stesso modo parte attrice forniva la prova, attraverso la produzione documentale, delle spese da essa sostenute per la riparazione dell'autovettura acquistata.
Per tutto quanto prima rappresentato, si condanna la Società convenuta. in persona del CP_6
legale rapp.te pro tempore, al pagamento nei confronti dell'attore, in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore, della somma di €. 18.000,00, oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo.
Non può, invece, essere accolta la richiesta di parte attrice di ulteriore risarcimento danni, atteso che la stessa risulta essere sfornita di prova e priva di elementi certi al fine di procedere alla quantificazione della stessa.
Ed ancora in ordine all'istanza, sempre avanzata da parte attrice, di ordinare all'odierna convenuta di procedere alla trascrizione del passaggio di proprietà dell'autovettura acquistata, non ancora effettuato, si rileva che con la costituzione in giudizio la convenuta rappresentava e provava il compimento di tale incombente, pertanto la richiesta formulata da parte attrice va rigettata.
L'accoglimento, seppur parziale, delle domande così come formulate dall'attore, in persona Parte_1
del legale rapp.te pro tempore, comporta la condanna del convenuto, in persona del legale CP_3
rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77
del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla
G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00 per compensi, di cui €. 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti del convenuto, Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, sentiti i procuratori delle parti, così provvede: CP_3
1) Condanna il convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, CP_3
nei confronti dell'attore, in persona del legale rapp.te pro tempore, della somma di Parte_1
€. 18.000,00, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, per quanto in parte motiva;
2) Rigetta la richiesta di parte attrice di ulteriore risarcimento danni, atteso che la stessa risulta essere
sfornita di prova e priva di elementi certi al fine di procedere alla quantificazione della stessa;
3) Rigetta, l'istanza, sempre avanzata da parte attrice. di ordinare all'odierna convenuta di procedere
alla trascrizione del passaggio di proprietà dell'autovettura acquistata, non ancora effettuato, in
quanto con la costituzione in giudizio la convenuta provava il compimento di tale incombente;
4) Condanna, infine, il convenuto, in persona del legale rapp.te pro tempore, al CP_3
pagamento, nei confronti dell'attore, in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1
delle spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa,
vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed
è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U.
n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236
del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00 per compensi, di cui €.
264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 15.10.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)