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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2049 del registro generale per gli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto la “separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.”
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Patrizia Zilletti, giusta procura in atti;
Ricorrenti
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/07/2024 i ricorrenti in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio in data 18.04.2001 in San Nicandro Garganico e che dalla unione coniugale erano nati i figli (il 12.05.2002) e (il 02.07.2004) – hanno chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2
1 separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con sentenza non definitiva n. 358/2024 il Tribunale di Foggia ha omologato le condizioni di separazione di consensuale e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12 Maggio 2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti hanno dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e hanno ribadito di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*********
L'istanza congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni descritte nel ricorso.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni concordate tra le parti sono conformi al diritto e all'interesse della prole possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
2 Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in San Nicandro Garganico, il 18.04.2001 (atto n.
18, parte II, serie A, Anno 2001);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Foggia, 20.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2049 del registro generale per gli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto la “separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.”
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Patrizia Zilletti, giusta procura in atti;
Ricorrenti
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/07/2024 i ricorrenti in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio in data 18.04.2001 in San Nicandro Garganico e che dalla unione coniugale erano nati i figli (il 12.05.2002) e (il 02.07.2004) – hanno chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2
1 separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con sentenza non definitiva n. 358/2024 il Tribunale di Foggia ha omologato le condizioni di separazione di consensuale e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12 Maggio 2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti hanno dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e hanno ribadito di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*********
L'istanza congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni descritte nel ricorso.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni concordate tra le parti sono conformi al diritto e all'interesse della prole possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
2 Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in San Nicandro Garganico, il 18.04.2001 (atto n.
18, parte II, serie A, Anno 2001);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Foggia, 20.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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