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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 14.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3030 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Minnicelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via L. Minnicelli n. 3, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
P.I ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Barbaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Straticò in Castrovillari, alla via dell'Agricoltura n. 27, in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTO - OPPOSTO pagina 1 di 5 OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 606/2022 (R.G. n. 2026/2022) del 01.11.2022, emesso in data 02.11.2022 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di € 30.183,46, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, in virtù del mancato pagamento della fattura n. 78640345041503A del 16.11.2020 relativa al ricalcolo dei consumi dal luglio 2011 all'ottobre 2015 a seguito dell'accertamento, in data 09.10.2015, di un allaccio abusivo alla linea elettrica.
In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, la non imputabilità alla stessa dell'allaccio abusivo, l'errata ricostruzione dei consumi addebitati, poiché eccedenti l'anno dalla data del verbale di accertamento e in quanto detta ricostruzione risultava abnorme, tenuto conto dei consumi medi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Controparte_1
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria
[...]
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, poiché inammissibile e infondata, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Nel corso del procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 07.12.2023, la causa, all'udienza del 14.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice pagina 2 di 5 dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218,
1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte, in materia di somministrazione, ha avuto modo di evidenziare che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c..
pagina 3 di 5 Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente, se il contatore risulta regolarmente funzionante, deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 297/2020).
5. Orbene, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, l'erronea ricostruzione dei consumi.
Invero, a fronte dell'accertamento della manomissione del misuratore effettuata in data 09.10.2015, tale da impedire la fatturazione dell'effettivo quantitativo di energia prelevata ed usufruita, la società opposta, sulla base dei dati forniti da Enel Distribuzione, ricalcolava i consumi erogati, emettendo la conseguente richiesta di pagamento degli stessi per il periodo dal luglio 2011 all'ottobre 2015.
L'odierna opposta ha effettuato il ricalcolo dei consumi con decorrenza dal 19.07.2011, essendo stato in detta data effettuato l'ultimo intervento certo (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo monitorio), senza, tuttavia, indicare e provare che in detta data si era effettivamente verificata la manomissione.
Per tale ragione, non essendovi prova della data di manomissione, i consumi dovevano essere ricostruiti per il periodo non eccedente i trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica.
Invero, ai fini del periodo di ricostruzione dei consumi, per i casi di prelievo irregolare l'art. 16 del prevede che si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99. Pt_2
Ebbene, l'art. 10 della delibera ARERA 200/1999, inserito nel titolo IV, prevede che “10.1 La
pagina 4 di 5 ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo..”
Da tanto consegue l'illegittimità del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria, attesa l'infondatezza della stessa, in quanto, come visto, i consumi dovevano essere ricostruiti a partire dai trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica.
6. Per tale ragione, l'opposizione risulta fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Erario, attesa l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come in dispositivo secondo i criteri e le Parte_1
tariffe di cui al dm. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 606/2022 (R.G. 2026/2022) del 01.11.2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 02.11.2022;
2) condanna il al pagamento, in favore dell'Erario, della somma Controparte_1
di € 4.200,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio;
€ 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria) per compensi di avvocato, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 15.01.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il processo.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 14.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3030 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Minnicelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via L. Minnicelli n. 3, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
P.I ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Barbaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Straticò in Castrovillari, alla via dell'Agricoltura n. 27, in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTO - OPPOSTO pagina 1 di 5 OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 606/2022 (R.G. n. 2026/2022) del 01.11.2022, emesso in data 02.11.2022 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di € 30.183,46, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, in virtù del mancato pagamento della fattura n. 78640345041503A del 16.11.2020 relativa al ricalcolo dei consumi dal luglio 2011 all'ottobre 2015 a seguito dell'accertamento, in data 09.10.2015, di un allaccio abusivo alla linea elettrica.
In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, la non imputabilità alla stessa dell'allaccio abusivo, l'errata ricostruzione dei consumi addebitati, poiché eccedenti l'anno dalla data del verbale di accertamento e in quanto detta ricostruzione risultava abnorme, tenuto conto dei consumi medi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Controparte_1
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria
[...]
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, poiché inammissibile e infondata, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Nel corso del procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 07.12.2023, la causa, all'udienza del 14.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice pagina 2 di 5 dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218,
1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte, in materia di somministrazione, ha avuto modo di evidenziare che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c..
pagina 3 di 5 Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente, se il contatore risulta regolarmente funzionante, deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 297/2020).
5. Orbene, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, l'erronea ricostruzione dei consumi.
Invero, a fronte dell'accertamento della manomissione del misuratore effettuata in data 09.10.2015, tale da impedire la fatturazione dell'effettivo quantitativo di energia prelevata ed usufruita, la società opposta, sulla base dei dati forniti da Enel Distribuzione, ricalcolava i consumi erogati, emettendo la conseguente richiesta di pagamento degli stessi per il periodo dal luglio 2011 all'ottobre 2015.
L'odierna opposta ha effettuato il ricalcolo dei consumi con decorrenza dal 19.07.2011, essendo stato in detta data effettuato l'ultimo intervento certo (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo monitorio), senza, tuttavia, indicare e provare che in detta data si era effettivamente verificata la manomissione.
Per tale ragione, non essendovi prova della data di manomissione, i consumi dovevano essere ricostruiti per il periodo non eccedente i trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica.
Invero, ai fini del periodo di ricostruzione dei consumi, per i casi di prelievo irregolare l'art. 16 del prevede che si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99. Pt_2
Ebbene, l'art. 10 della delibera ARERA 200/1999, inserito nel titolo IV, prevede che “10.1 La
pagina 4 di 5 ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo..”
Da tanto consegue l'illegittimità del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria, attesa l'infondatezza della stessa, in quanto, come visto, i consumi dovevano essere ricostruiti a partire dai trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica.
6. Per tale ragione, l'opposizione risulta fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Erario, attesa l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come in dispositivo secondo i criteri e le Parte_1
tariffe di cui al dm. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 606/2022 (R.G. 2026/2022) del 01.11.2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 02.11.2022;
2) condanna il al pagamento, in favore dell'Erario, della somma Controparte_1
di € 4.200,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio;
€ 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria) per compensi di avvocato, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 15.01.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il processo.
pagina 5 di 5