Accoglimento
Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Decreto presidenziale 17 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, decreto presidenziale 17/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00109/2025 REG.PROV.PRES.
N. 01321/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2025, proposto da
Comune di San Clemente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conca D'Oro n. 285;
contro
-OMISSIS- Quale Genitore Esercente La Potestà Sui Minori, -OMISSIS-Quale Genitore Esercente La Potestà Sui Minori, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Morciano di Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale Usl della Romagna, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-Quale Esercente La Potestà Genitoriale Sulla Minore, -OMISSIS- Quale Esercente La Potestà Genitoriale Sulla Minore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00925/2024, resa tra le parti, Determinazione del Tavolo Tecnico del -OMISSIS- con la quale, per l’a.s. 2024-25, sono state definitivamente assegnate agli alunni ricorrenti solamente 15 ore settimanali di Assistente alla Comunicazione con competenze in Lingua dei Segni Italiana (LIS), anziché la copertura completa dell’orario scolastico settimanale di didattica, pari a 27 ore settimanali, come previsto dai Gruppi di Lavoro Operativi
(GLO) del -OMISSIS- e dai Piani Educativi Individualizzati (PEI) per l’a.s. 2023-24 relativi ai minori con disabilità ricorrenti e come richiesto dalla Scuola
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di autorizzazione all’avvenuto superamento dei limiti dimensionali, presentata successivamente dall’appellante, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016;
Ritenuto che la competenza a valutare le istanze di autorizzazione successive, di cui al citato articolo 7, compete al presidente della Sezione cui è assegnato il ricorso;
Considerato che:
l’istante non ha indicato i gravi e giustificati motivi necessari, ai sensi dell’art. 7, per autorizzare - successivamente -l’avvenuto superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello già depositato;
l’istante non ha nemmeno indicato il numero dei caratteri utilizzati e la misura della deroga che intende ottenere;
dal conteggio effettuato dalla Segreteria, in relazione ad un atto non conforme ai criteri suggeriti dall’art. 8 del citato decreto n. 167/2016, emerge l’intervenuto superamento non solo dei limiti dimensionali ordinari, ma anche di quelli previsti dall’art. 4, riguardanti l’ambito massimo entro cui è autorizzabile la deroga;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di autorizzazione successiva all’intervenuto superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 17 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Marco Lipari |
IL SEGRETARIO