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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4138/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4138 R.G.A.C., anno 2023, avente ad oggetto: contratti bancari, Passata in decisone all'udienza del 19.2.25, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2
studio dell'Avv. Pasquale Colesanti, che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'opposizione
Opponenti
E
quale procuratrice generale di Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella
[...]
Pellegrino, giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv Benedetto Accarino
Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 8 e proponevano opposizione avverso Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 892/23, con il quale, su istanza della opposta, veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 14.480,21, oltre interessi e spese, richiesta in virtù di contratto di finanziamento.
A sostegno dell'opposizione eccepivano preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della e la prescrizione del credito. CP_3
Deducevano altresì la mancata indicazione del TAEG, la violazione dell'art. 124 co. 5 T.U.B. vigente ratione temporis, con necessità di applicazione del tasso sostitutivo.
Si costituiva l'opposta, contestando i motivi di opposizione
Conclusa l'istruttoria, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'eccezione di prescrizione appare infondata.
Non vi è dubbio che la comunicazione della decadenza del beneficio del termine da parte dell'istituto di credito nei confronti del debitore determina la decorrenza del termine decennale di prescrizione, poichè che da tale momento il mutuante può pretendere il pagamento immediato dell'intera prestazione, e viene meno la precedente contrattazione relativa alla rateizzazione del debito.
Nondimeno, emerge dagli atti che, successivamente alla notifica della decadenza del beneficio del termine, il debitore ha effettuato dei pagamenti, che vanno classificati come atti idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.; i pagamenti, infatti, non possono che essere considerati come riconoscimento del credito, poichè effettuati in epoca successiva alla decadenza del beneficio del termine, risultando quindi incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione.
L'estratto conto prodotto in giudizio, come dopo si dirà, non risulta specificamente contestato, poiché nell'atto di opposizione è stato pagina 2 di 8 genericamente contestato il valore probatorio del saldaconto ma non le singole operazioni.
La comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da e per essa Controparte_2
è datata 19/01/2017, quindi successiva Controparte_1
alla maturazione della prescrizione.
L'eccezione di difetto di legittimazione è infondata emergendo, dalla documentazione in atti, che il credito azionato è stato oggetto di una cessione di credito, inserita in una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo
Unico Bancario.
In proposito deve evidenziarsi che, secondo la S.C., in caso di cessione dei crediti in blocco, la cessione risulta adeguatamente provata, dal cessionario, mediante il deposito del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni, anche in assenza dello specifico contratto di cessione, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Infatti, secondo la Corte, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, che introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., proprio allo scopo di agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
Quanto alla prova della cessione del credito in blocco, la Suprema
Corte ha ribadito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario. pagina 3 di 8 Secondo la Corte la prova processuale della cessione del credito può essere fornita attraverso: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale; b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
Nella specie, la prova dell'avvenuta cessione emerge sia dal fatto che la precettante ha la disponibilità della documentazione afferente il credito in oggetto, sia dal tenore dell'avviso pubblicato. L'opposta ha depositato copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex), non tempestivamente contestato, omissato, che prova l'inclusione del credito nell'ambito della cessione.
Quanto ai presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, dall'esame degli atti emerge che l'ingiungente ha prodotto il contratto di finanziamento, il relativo estratto conto e la documentazione attestante la propria legittimazione attiva, idonei alla concessione del decreto.
In proposito, deve evidenziarsi che, nella prova del credito derivante da contratto di mutuo non è necessaria neanche la produzione del saldaconto, atteso che: “In realtà, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore.(Tribunale Napoli Nord 1366/24) pagina 4 di 8 Secondo la giurisprudenza richiamata, dunque “La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.”
Nella specie gli opponenti hanno sollevato generiche contestazioni sul valore dell'estratto certificato, ma non hanno contestato né l'erogazione delle somme, né la contabilizzazione delle voci analiticamente annotate e riportate nell'estratto, il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento è provato.
L'eccezione di divergenza tra Taeg e Isc appare priva di pregio;
invero, quanto alla presunta difformità del costo effettivo dell'operazione finanziaria intercorsa tra l'istituto di credito e gli odierni debitori, deve rilevarsi che la conseguenza della omessa indicazione dell'ISC
(indicatore sintetico di costo) non può essere la nullità del contratto;
secondo la giurisprudenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale o precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga pagina 5 di 8 dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, dunque, il TAEG/ISC è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, che non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale. Per la violazione dedotta, quindi, non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica, di cui all'art. 124 TUB, relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19 settembre 2010, né quella di cui all'art. 125bis, settimo comma, TUB. Difatti, l'art. 124 TUB (nel testo vigente prima del 19 settembre 2010), relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità. A decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125bis TUB, è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati con il consumatore (e non solo per i contatti di credito al consumo), l'applicazione dell'interesse sostitutivo, anche in caso di non corretta indicazione del TAEG o ISC, configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario. Tale rimedio è destinato a operare a prescindere dal vulnus informativo che l'errata indicazione del TAEG ha potuto avere effettivamente comportato nei confronti del consumatore.
Nella specie, essendo i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della sopra indicata disciplina consumeristica, la stessa non può trovare applicazione. pagina 6 di 8 Ad abundantiam va evidenziato, quanto agli effetti del metodo di ammortamento alla francese (che secondo alcuni determinerebbe una capitalizzazione composta con effetti anatocistici che si ripercuoterebbero sulla misura del TEG), che non può essere condivisa la tesi secondo la quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese " sarebbe da considerarsi comunque illegittimo in quanto produttivo di interessi anatocistici. La Suprema Corte ha recentemente ribadito che il sistema di ammortamento alla francese non prevede indeterminabilità degli interessi.
In conclusione, la domanda dell'ingiungente appare provata, tenuto conto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'avvenuto adempimento, nella specie non provato.
I debitori non hanno peraltro contestato la fonte dell'obbligazione né la circostanza di non avere adempiuto.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e , con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2
nei confronti di (già ), in persona Controparte_2 CP_1
della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria, , avverso il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 892/23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 7 di 8 1) Rigetta l'opposizione confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 900 per la fase istruttoria, € 1200,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 9 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4138 R.G.A.C., anno 2023, avente ad oggetto: contratti bancari, Passata in decisone all'udienza del 19.2.25, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2
studio dell'Avv. Pasquale Colesanti, che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'opposizione
Opponenti
E
quale procuratrice generale di Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella
[...]
Pellegrino, giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv Benedetto Accarino
Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 8 e proponevano opposizione avverso Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 892/23, con il quale, su istanza della opposta, veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 14.480,21, oltre interessi e spese, richiesta in virtù di contratto di finanziamento.
A sostegno dell'opposizione eccepivano preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della e la prescrizione del credito. CP_3
Deducevano altresì la mancata indicazione del TAEG, la violazione dell'art. 124 co. 5 T.U.B. vigente ratione temporis, con necessità di applicazione del tasso sostitutivo.
Si costituiva l'opposta, contestando i motivi di opposizione
Conclusa l'istruttoria, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'eccezione di prescrizione appare infondata.
Non vi è dubbio che la comunicazione della decadenza del beneficio del termine da parte dell'istituto di credito nei confronti del debitore determina la decorrenza del termine decennale di prescrizione, poichè che da tale momento il mutuante può pretendere il pagamento immediato dell'intera prestazione, e viene meno la precedente contrattazione relativa alla rateizzazione del debito.
Nondimeno, emerge dagli atti che, successivamente alla notifica della decadenza del beneficio del termine, il debitore ha effettuato dei pagamenti, che vanno classificati come atti idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.; i pagamenti, infatti, non possono che essere considerati come riconoscimento del credito, poichè effettuati in epoca successiva alla decadenza del beneficio del termine, risultando quindi incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione.
L'estratto conto prodotto in giudizio, come dopo si dirà, non risulta specificamente contestato, poiché nell'atto di opposizione è stato pagina 2 di 8 genericamente contestato il valore probatorio del saldaconto ma non le singole operazioni.
La comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da e per essa Controparte_2
è datata 19/01/2017, quindi successiva Controparte_1
alla maturazione della prescrizione.
L'eccezione di difetto di legittimazione è infondata emergendo, dalla documentazione in atti, che il credito azionato è stato oggetto di una cessione di credito, inserita in una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo
Unico Bancario.
In proposito deve evidenziarsi che, secondo la S.C., in caso di cessione dei crediti in blocco, la cessione risulta adeguatamente provata, dal cessionario, mediante il deposito del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni, anche in assenza dello specifico contratto di cessione, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Infatti, secondo la Corte, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, che introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., proprio allo scopo di agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
Quanto alla prova della cessione del credito in blocco, la Suprema
Corte ha ribadito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario. pagina 3 di 8 Secondo la Corte la prova processuale della cessione del credito può essere fornita attraverso: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale; b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
Nella specie, la prova dell'avvenuta cessione emerge sia dal fatto che la precettante ha la disponibilità della documentazione afferente il credito in oggetto, sia dal tenore dell'avviso pubblicato. L'opposta ha depositato copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex), non tempestivamente contestato, omissato, che prova l'inclusione del credito nell'ambito della cessione.
Quanto ai presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, dall'esame degli atti emerge che l'ingiungente ha prodotto il contratto di finanziamento, il relativo estratto conto e la documentazione attestante la propria legittimazione attiva, idonei alla concessione del decreto.
In proposito, deve evidenziarsi che, nella prova del credito derivante da contratto di mutuo non è necessaria neanche la produzione del saldaconto, atteso che: “In realtà, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore.(Tribunale Napoli Nord 1366/24) pagina 4 di 8 Secondo la giurisprudenza richiamata, dunque “La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.”
Nella specie gli opponenti hanno sollevato generiche contestazioni sul valore dell'estratto certificato, ma non hanno contestato né l'erogazione delle somme, né la contabilizzazione delle voci analiticamente annotate e riportate nell'estratto, il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento è provato.
L'eccezione di divergenza tra Taeg e Isc appare priva di pregio;
invero, quanto alla presunta difformità del costo effettivo dell'operazione finanziaria intercorsa tra l'istituto di credito e gli odierni debitori, deve rilevarsi che la conseguenza della omessa indicazione dell'ISC
(indicatore sintetico di costo) non può essere la nullità del contratto;
secondo la giurisprudenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale o precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga pagina 5 di 8 dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, dunque, il TAEG/ISC è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, che non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale. Per la violazione dedotta, quindi, non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica, di cui all'art. 124 TUB, relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19 settembre 2010, né quella di cui all'art. 125bis, settimo comma, TUB. Difatti, l'art. 124 TUB (nel testo vigente prima del 19 settembre 2010), relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità. A decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125bis TUB, è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati con il consumatore (e non solo per i contatti di credito al consumo), l'applicazione dell'interesse sostitutivo, anche in caso di non corretta indicazione del TAEG o ISC, configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario. Tale rimedio è destinato a operare a prescindere dal vulnus informativo che l'errata indicazione del TAEG ha potuto avere effettivamente comportato nei confronti del consumatore.
Nella specie, essendo i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della sopra indicata disciplina consumeristica, la stessa non può trovare applicazione. pagina 6 di 8 Ad abundantiam va evidenziato, quanto agli effetti del metodo di ammortamento alla francese (che secondo alcuni determinerebbe una capitalizzazione composta con effetti anatocistici che si ripercuoterebbero sulla misura del TEG), che non può essere condivisa la tesi secondo la quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese " sarebbe da considerarsi comunque illegittimo in quanto produttivo di interessi anatocistici. La Suprema Corte ha recentemente ribadito che il sistema di ammortamento alla francese non prevede indeterminabilità degli interessi.
In conclusione, la domanda dell'ingiungente appare provata, tenuto conto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'avvenuto adempimento, nella specie non provato.
I debitori non hanno peraltro contestato la fonte dell'obbligazione né la circostanza di non avere adempiuto.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e , con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2
nei confronti di (già ), in persona Controparte_2 CP_1
della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria, , avverso il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 892/23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 7 di 8 1) Rigetta l'opposizione confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 900 per la fase istruttoria, € 1200,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 9 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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