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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/10/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG. 2278/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2278/2024, promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Trecate (NO), Via Coloredo n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bianucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano (MI), Via Alberto da Giussano n. 26, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente CP_1 C.F._2 in Trecate (NO), Via Coloredo n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Giarda Falsario Junior Sesto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara (NO), in Via Filippo Corridoni, n. 18, giusta procura in atti; RICORRENTE contro e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
Pag. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. e premesso di Parte_1 CP_1 avere contratto matrimonio civile il 23.6.2020 in Trecate (NO) e che dall'affectio coniugalis non sono nati figli, hanno congiuntamente adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la dichiarazione di separazione personale, nonché la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 4.12.2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Quindi, è stata emessa sentenza di separazione personale in data 16/12/2024 e, contestualmente, la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte, depositate in data 9/9/2025, le parti hanno affermato la volontà di non riconciliarsi e hanno concluso per lo scioglimento del matimonio.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 2 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 393/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 CP_1
Trecate (NO) in data 23.06.2020 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Trecate (NO) al n. 8, Parte I;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) omologa le condizioni di divorzio concordate tra le parti:
- I coniugi vivranno separati ed entrambi liberi di stabilire residenza ove meglio credano;
- I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto;
- Quanto al resto, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver regolato in precedenza ogni rapporto economico e che, pertanto, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro;43) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) spese integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 18/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 3 Pag. 4
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2278/2024, promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Trecate (NO), Via Coloredo n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bianucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano (MI), Via Alberto da Giussano n. 26, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente CP_1 C.F._2 in Trecate (NO), Via Coloredo n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Giarda Falsario Junior Sesto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara (NO), in Via Filippo Corridoni, n. 18, giusta procura in atti; RICORRENTE contro e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
Pag. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. e premesso di Parte_1 CP_1 avere contratto matrimonio civile il 23.6.2020 in Trecate (NO) e che dall'affectio coniugalis non sono nati figli, hanno congiuntamente adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la dichiarazione di separazione personale, nonché la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 4.12.2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Quindi, è stata emessa sentenza di separazione personale in data 16/12/2024 e, contestualmente, la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte, depositate in data 9/9/2025, le parti hanno affermato la volontà di non riconciliarsi e hanno concluso per lo scioglimento del matimonio.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 2 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 393/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 CP_1
Trecate (NO) in data 23.06.2020 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Trecate (NO) al n. 8, Parte I;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) omologa le condizioni di divorzio concordate tra le parti:
- I coniugi vivranno separati ed entrambi liberi di stabilire residenza ove meglio credano;
- I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto;
- Quanto al resto, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver regolato in precedenza ogni rapporto economico e che, pertanto, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro;43) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) spese integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 18/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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