Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1091/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1091/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 08.06.2024, congiuntamente da:
, nata a [...] l'[...], residente in Parte_1
TE RM (PT), via Pietro Mascagni n. 35, C.F.
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio C.F._1
Bozzaotre ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Pistoia (PT), via Cavour n. 26, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] l'[...], residente in Parte_2
Pieve a Nievole (PT), via Ponticelli n. 37, C.F. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Nara Vescio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in TE RM (PT), via
Balducci n. 2D, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 08.06.2024, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
09.12.1989 in TE RM (PT), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 06.12.1990), Persona_1 Persona_2
(il 28.05.1993), maggiorenni ed economicamente autosufficienti e
(il 30.07.2002), maggiorenne ma non Persona_3 economicamente autosufficiente.
Le parti, già separate di fatto, evidenziavano che da tempo l'unione matrimoniale era divenuta intollerabile, causa il reciproco venir meno dell'affezione coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I ricorrenti vivranno separati con reciproco rispetto, senza obblighi di mantenimento. Essi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista economico/patrimoniale.
2) I figli e sono maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti;
la figlia Persona_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vivrà con domicilio prevalente presso la madre, in TE RM alla Via
Mascagni n. 35. Per le sue necessità provvederanno entrambi i genitori alle seguenti condizioni: la madre provvederà al suo mantenimento diretto, salvo le spese straordinarie, mentre il padre verserà direttamente alla figlia la somma mensile di euro 200,00 alle modalità che verranno stabilite fra padre e figlia.
Le spese straordinarie, ossia quelle caratterizzate da occasionalità, sporadicità, imprevedibilità, gravosità e voluttuarietà (come da protocollo datato 1°.10.2018 in vigore presso il Tribunale di
2 Pistoia, al quale i coniugi aderiscono), sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
3) Si dà atto che la casa coniugale, sita in Pieve a Nievole alla Via
Ponticelli n. 37, di proprietà di entrambi i ricorrenti per la quota del
50% ciascuno è oggetto di procedura di esecuzione immobiliare forzata presso il Tribunale di Pistoia (n. 263/2014 R.E.I.) ed è stata formalmente aggiudicata all'asta telematica tenutasi in data 28 marzo 2024.
4) Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. Le due autovetture, ALFA
ME “MITO” tg. DT168GR e HY KIA tg. CB294ZF, intestate singolarmente ai coniugi, rimarranno nella proprietà dei rispettivi intestatari.
5) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
In data 12.11.2024, il Presidente, dott. Stefano Billet, disponeva la riunione al presente procedimento di quello recante n. 1141/2024
V.G., avente lo stesso oggetto, ed invitava le parti a presentare note scritte conclusive.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 28.11.2024 e
09.12.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
3 Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso ossia come da accordo sopra scritto.
Invero, tenuto conto della situazione emergente dagli atti, considerata la maggior età dei figli -e l'indipendenza economica di due di essi-, equi appaiono gli accordi economici per il mantenimento della figlia economicamente non autosufficiente.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_2 nato il [...] a [...] e , nata il Parte_1
11.09.1969 a Telese (BN), che hanno contratto matrimonio in
TE RM (PT) il 09.12.1989, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di TE RM (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 44, P. 2, serie A, anno 1989);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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