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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/11/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
IO, all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46/2020 R.G. vertente fra
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Macchia Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Marsiconuovo via Vallicella 16, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alliegro ed elettivamente domiciliata nel di lui studio, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414, depositato il 7.1.2020 e ritualmente notificato, adiva Parte_1 il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta a far data dal 4.2.2002 al 12.8.2019 data di licenziamento orale, con contratto a tempo indeterminato e inquadramento di commessa VI Livello Commercio e Terziario, ma con mansioni di addetta alla vendita e alla cassa in maniera continuativa e abituale, con il seguente orario di lavoro : dal lunedì al sabato ore 9.00-13.30 e 17.00-20.00 escluso il giovedì pomeriggio, percependo in contanti la somma di euro 600,00 mensili senza ferie, straordinario, 13^ mensilità, ecc. nè consegna di prospetto paga. In data 12.8.2019 veniva improvvisamente licenziata oralmente senza corresponsione di TFR, retribuzione, differenze, indennità di preavviso, ecc..
Deduceva l'illegittimità del licenziamento, l'inquadramento non corretto, il riconoscimento del diritto a tutte le differenze retributive e al risarcimento del danno, con vittoria di spese, compensi e oneri accessori.
Si costituiva la in persona Controparte_1 del titolare e legale rappresentante p.t., e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La resistente eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per genericità sotto vari profili
(eccezione rigettata dal giudice con ordinanza in data 23.8.2022) e negava in nuce la sussistenza del rapporto di lavoro, disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce alla dichiarazione del 04.02.2002 (Documento n.2 produzione di parte ricorrente) ed alla comunicazione di assunzione protocollata in data 08.02.2002 (Documento n.3 produzione di parte ricorrente); precisava che la s.a.s. seppur risulta amministrata da Controparte_1
in realtà era stata sempre amministrata e rappresentata dal coniuge
[...] CP_2 che le impediva ogni attività di gestione, motivo per il quale nessuna assunzione
[...] avrebbe potuto svolgere la . Inoltre, nell'estate del 2014 la aveva CP_1 CP_1 provveduto a chiudere l'attività e tuttavia dopo alcuni giorni la stessa è stata riaperta dalla ricorrente con il Deduceva altresì che i rapporti con il marito erano pessimi in CP_2 relazione ai quali aveva sporto denuncia in diverse occasioni. In via subordinata, tuttavia, rilevava il corretto inquadramento della ricorrente, il rispetto dell'orario indicato nelle buste paga che erano state sempre consegnate alla lavoratrice. Concludeva per il rigetto del ricorso per mancanza di adeguato supporto probatorio con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e prova per testi e consulenza tecnica contabile,
e dopo l'assegnazione a diversi giudici e diversi rinvii, pervenuta da ultimo in riassegnazione allo scrivente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente agisce per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento orale intimatogli dalla titolare della in data 12.8.2019 Controparte_1 senza alcuna motivazione, e per il riconoscimento del diritto all'inquadramento come commessa addetta alla vendita e alla cassa, per lo svolgimento delle mansioni in concreto e per legge, e per la condanna della ditta al pagamento delle differenze retributive nel dettaglio elencate.
Orbene le questioni vanno affrontate e risolte partendo dal licenziamento orale e senza alcuna motivazione che sarebbe stato impartito alla ricorrente in data 12.8.2019.
Un primo rilievo si impone: in tema di licenziamento orale il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, deve dimostrare- quale fatto costitutivo della domanda- che la cessazione del rapporto è imputabile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non bastando la dimostrazione della semplice cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Tale azione (ovvero quella diretta a far valere l'inefficacia del licenziamento intimato in via orale) non è subordinata al preventivo onere di impugnazione stragiudiziale, tanto anche a seguito delle intercorse modifiche, apportate - a mezzo dell' art. 32 della Legge n. 183 del 2010 - all' articolo 6 della Legge n. 604 del
1966 , poiché, evidentemente, non sussistendo alcun atto scritto, non esiste il parametro di riferimento da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (Cassazione civile , sez. lav. ,
07/09/2022 , n. 26407).
Orbene, la ricorrente ha chiesto di provare per testi il licenziamento orale e, ammessa dal giudice la testimonianza sulla specifica circostanza, ha trovato conferma nel riferito dei testi (amica Tes_1 ed ex collega di lavoro) e (proprietario dei locali adibiti a negozio della resistente), soggetti Tes_2 non interessati apprezzati anche per la spontaneità delle puntualizzazioni rese al giudice.
Analogo apporto probatorio si registra per quanto attiene la sussistenza del rapporto di lavoro negato dalla resistente, laddove i testi della resistente pur riferendo della gestione da parte del padre tuttavia, nulla dicono in ordine alle circostanze c, d, e, articolate dalla difesa Controparte_2 resistente confutare la testi del licenziamento orale. Si tratta di testi evidentemente interessati (in quanto figli della e del e che comunque, per loro stesa ammissione, non erano CP_1 CP_2 sempre presenti in negozio dove invece, confermano, era sempre presente la ricorrente.
Pertanto, sussisteva il rapporto di lavoro come dedotto dalla ricorrente in questa sede, nelle dinamiche di mansioni e orari confermate dai testi, ed è intervenuto il licenziamento orale senza alcuna motivazione e, quindi, inefficace;
intervenuta la novella della L. 28 giugno 2012, n. 92 , che, da ultimo, in funzione di un riallineamento tra la disciplina di tutela obbligatoria stabilita dalla L.
n. 604 del 1966, art. 2, comma 2, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma
37, (per le ipotesi di inosservanza della forma scritta e dell'onere di comunicazione dei motivi nel licenziamento) e quella stabilita dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, anch'essa novellata dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, lett. b), laddove il licenziamento orale gode di una tutela reintegratoria piena - comma 1 e 2 - mentre quello del licenziamento intimato in violazione del requisito della motivazione riceve la sola tutela risarcitoria - commi 5 e 6 -, è stata data una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle conseguenze della prescritta inefficacia al fine di assicurare alle diverse ipotesi una tutela esclusivamente risarcitoria secondo un criterio di ragionevolezza che eviti ingiustificate disparità di trattamento. Ne consegue quindi la condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria, anche in considerazione del fatto che l'attività, nel frattempo, ha cessato l'attività (come riferito dal teste e quindi Tes_2 dell'impossibilità di reintegra;
si ritiene congrua la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora sino all'emanazione della sentenza.
Fondato è il ricorso anche con riferimento alle maggiori somme a titolo di differenze sulla retribuzione percepita come determinato dalla ctu contabile in atti, elaborato dal quale il giudice ritiene di non discostarsi in quanto completo, in applicazione del contratto di lavoro e esente da rilievi.
Invero la parte resistente dopo aver negato in radice la sussistenza del rapporto di lavoro, in subordine chiede attestarsi la regolarità del rapporto di lavoro intercorso e dei pagamenti effettuati per retribuzione come da buste paga consegnate mensilmente alla lavoratrice. Del resto la prova testimoniale oltre a confermare il rapporto di lavoro, le mansioni e il licenziamento, ha offerto conferma sia per il maggior orario di lavoro prestato che per le mansioni, e in merito la resistente è rimasta silente.
Pertanto, all'accoglimento del ricorso e alla declaratoria di nullità/inefficacia del licenziamento, consegue l'applicazione del regime di tutela obbligatoria ex art. 8 legge n. 604 del 1966 , che comporta la condanna del datore al versamento ritenuto congruo di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e ad un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del recesso sino alla data della sentenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, D.M. 37 del 2018 e D.M. 147 del
2022, in considerazione dell'oggetto, del valore, e delle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 7.1.2020, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto:
- accerta il rapporto di lavoro intercorso tra e la in p.l.r.p.t., dal Parte_1 CP_1
4,2,2002 al 12.8.2019;
- dichiara nullo/inefficace il licenziamento comminato oralmente dalla in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., a , in data 12.8.2019; Parte_1
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a titolo di indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale della somma pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e all'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del recesso sino alla data della sentenza;
- dichiara lo svolgimento da parte della sig.ra delle mansioni riconducibili al 6^ Parte_1 livello del vigente c.c.n.l. Commercio e Terziario, (addetta alla vendita e alla cassa su sei giorni a settimana con i seguenti orari: il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9:00 alle 13:30
e dalle ore 17:00 alle ore 20:00; il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30);
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1 della ricorrente delle relative differenze retributive pari a euro 175.591,78, e al TFR lordo in €
24.204,49; nonché alle differenze spettanti ai fini contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida complessivamente in € 6.700,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 13 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio IO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
IO, all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46/2020 R.G. vertente fra
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Macchia Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Marsiconuovo via Vallicella 16, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alliegro ed elettivamente domiciliata nel di lui studio, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414, depositato il 7.1.2020 e ritualmente notificato, adiva Parte_1 il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta a far data dal 4.2.2002 al 12.8.2019 data di licenziamento orale, con contratto a tempo indeterminato e inquadramento di commessa VI Livello Commercio e Terziario, ma con mansioni di addetta alla vendita e alla cassa in maniera continuativa e abituale, con il seguente orario di lavoro : dal lunedì al sabato ore 9.00-13.30 e 17.00-20.00 escluso il giovedì pomeriggio, percependo in contanti la somma di euro 600,00 mensili senza ferie, straordinario, 13^ mensilità, ecc. nè consegna di prospetto paga. In data 12.8.2019 veniva improvvisamente licenziata oralmente senza corresponsione di TFR, retribuzione, differenze, indennità di preavviso, ecc..
Deduceva l'illegittimità del licenziamento, l'inquadramento non corretto, il riconoscimento del diritto a tutte le differenze retributive e al risarcimento del danno, con vittoria di spese, compensi e oneri accessori.
Si costituiva la in persona Controparte_1 del titolare e legale rappresentante p.t., e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La resistente eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per genericità sotto vari profili
(eccezione rigettata dal giudice con ordinanza in data 23.8.2022) e negava in nuce la sussistenza del rapporto di lavoro, disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce alla dichiarazione del 04.02.2002 (Documento n.2 produzione di parte ricorrente) ed alla comunicazione di assunzione protocollata in data 08.02.2002 (Documento n.3 produzione di parte ricorrente); precisava che la s.a.s. seppur risulta amministrata da Controparte_1
in realtà era stata sempre amministrata e rappresentata dal coniuge
[...] CP_2 che le impediva ogni attività di gestione, motivo per il quale nessuna assunzione
[...] avrebbe potuto svolgere la . Inoltre, nell'estate del 2014 la aveva CP_1 CP_1 provveduto a chiudere l'attività e tuttavia dopo alcuni giorni la stessa è stata riaperta dalla ricorrente con il Deduceva altresì che i rapporti con il marito erano pessimi in CP_2 relazione ai quali aveva sporto denuncia in diverse occasioni. In via subordinata, tuttavia, rilevava il corretto inquadramento della ricorrente, il rispetto dell'orario indicato nelle buste paga che erano state sempre consegnate alla lavoratrice. Concludeva per il rigetto del ricorso per mancanza di adeguato supporto probatorio con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e prova per testi e consulenza tecnica contabile,
e dopo l'assegnazione a diversi giudici e diversi rinvii, pervenuta da ultimo in riassegnazione allo scrivente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente agisce per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento orale intimatogli dalla titolare della in data 12.8.2019 Controparte_1 senza alcuna motivazione, e per il riconoscimento del diritto all'inquadramento come commessa addetta alla vendita e alla cassa, per lo svolgimento delle mansioni in concreto e per legge, e per la condanna della ditta al pagamento delle differenze retributive nel dettaglio elencate.
Orbene le questioni vanno affrontate e risolte partendo dal licenziamento orale e senza alcuna motivazione che sarebbe stato impartito alla ricorrente in data 12.8.2019.
Un primo rilievo si impone: in tema di licenziamento orale il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, deve dimostrare- quale fatto costitutivo della domanda- che la cessazione del rapporto è imputabile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non bastando la dimostrazione della semplice cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Tale azione (ovvero quella diretta a far valere l'inefficacia del licenziamento intimato in via orale) non è subordinata al preventivo onere di impugnazione stragiudiziale, tanto anche a seguito delle intercorse modifiche, apportate - a mezzo dell' art. 32 della Legge n. 183 del 2010 - all' articolo 6 della Legge n. 604 del
1966 , poiché, evidentemente, non sussistendo alcun atto scritto, non esiste il parametro di riferimento da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (Cassazione civile , sez. lav. ,
07/09/2022 , n. 26407).
Orbene, la ricorrente ha chiesto di provare per testi il licenziamento orale e, ammessa dal giudice la testimonianza sulla specifica circostanza, ha trovato conferma nel riferito dei testi (amica Tes_1 ed ex collega di lavoro) e (proprietario dei locali adibiti a negozio della resistente), soggetti Tes_2 non interessati apprezzati anche per la spontaneità delle puntualizzazioni rese al giudice.
Analogo apporto probatorio si registra per quanto attiene la sussistenza del rapporto di lavoro negato dalla resistente, laddove i testi della resistente pur riferendo della gestione da parte del padre tuttavia, nulla dicono in ordine alle circostanze c, d, e, articolate dalla difesa Controparte_2 resistente confutare la testi del licenziamento orale. Si tratta di testi evidentemente interessati (in quanto figli della e del e che comunque, per loro stesa ammissione, non erano CP_1 CP_2 sempre presenti in negozio dove invece, confermano, era sempre presente la ricorrente.
Pertanto, sussisteva il rapporto di lavoro come dedotto dalla ricorrente in questa sede, nelle dinamiche di mansioni e orari confermate dai testi, ed è intervenuto il licenziamento orale senza alcuna motivazione e, quindi, inefficace;
intervenuta la novella della L. 28 giugno 2012, n. 92 , che, da ultimo, in funzione di un riallineamento tra la disciplina di tutela obbligatoria stabilita dalla L.
n. 604 del 1966, art. 2, comma 2, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma
37, (per le ipotesi di inosservanza della forma scritta e dell'onere di comunicazione dei motivi nel licenziamento) e quella stabilita dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, anch'essa novellata dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, lett. b), laddove il licenziamento orale gode di una tutela reintegratoria piena - comma 1 e 2 - mentre quello del licenziamento intimato in violazione del requisito della motivazione riceve la sola tutela risarcitoria - commi 5 e 6 -, è stata data una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle conseguenze della prescritta inefficacia al fine di assicurare alle diverse ipotesi una tutela esclusivamente risarcitoria secondo un criterio di ragionevolezza che eviti ingiustificate disparità di trattamento. Ne consegue quindi la condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria, anche in considerazione del fatto che l'attività, nel frattempo, ha cessato l'attività (come riferito dal teste e quindi Tes_2 dell'impossibilità di reintegra;
si ritiene congrua la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora sino all'emanazione della sentenza.
Fondato è il ricorso anche con riferimento alle maggiori somme a titolo di differenze sulla retribuzione percepita come determinato dalla ctu contabile in atti, elaborato dal quale il giudice ritiene di non discostarsi in quanto completo, in applicazione del contratto di lavoro e esente da rilievi.
Invero la parte resistente dopo aver negato in radice la sussistenza del rapporto di lavoro, in subordine chiede attestarsi la regolarità del rapporto di lavoro intercorso e dei pagamenti effettuati per retribuzione come da buste paga consegnate mensilmente alla lavoratrice. Del resto la prova testimoniale oltre a confermare il rapporto di lavoro, le mansioni e il licenziamento, ha offerto conferma sia per il maggior orario di lavoro prestato che per le mansioni, e in merito la resistente è rimasta silente.
Pertanto, all'accoglimento del ricorso e alla declaratoria di nullità/inefficacia del licenziamento, consegue l'applicazione del regime di tutela obbligatoria ex art. 8 legge n. 604 del 1966 , che comporta la condanna del datore al versamento ritenuto congruo di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e ad un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del recesso sino alla data della sentenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, D.M. 37 del 2018 e D.M. 147 del
2022, in considerazione dell'oggetto, del valore, e delle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 7.1.2020, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto:
- accerta il rapporto di lavoro intercorso tra e la in p.l.r.p.t., dal Parte_1 CP_1
4,2,2002 al 12.8.2019;
- dichiara nullo/inefficace il licenziamento comminato oralmente dalla in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., a , in data 12.8.2019; Parte_1
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a titolo di indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale della somma pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e all'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del recesso sino alla data della sentenza;
- dichiara lo svolgimento da parte della sig.ra delle mansioni riconducibili al 6^ Parte_1 livello del vigente c.c.n.l. Commercio e Terziario, (addetta alla vendita e alla cassa su sei giorni a settimana con i seguenti orari: il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9:00 alle 13:30
e dalle ore 17:00 alle ore 20:00; il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30);
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1 della ricorrente delle relative differenze retributive pari a euro 175.591,78, e al TFR lordo in €
24.204,49; nonché alle differenze spettanti ai fini contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida complessivamente in € 6.700,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 13 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio IO