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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 3 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 5563 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci
ricorrente e
Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.05.2023 parte ricorrente – operaio dal 1988, dapprima come edile, poi in un salottificio e dal 2008 come benzinaio – ha chiesto che, accertata l'origine professionale della malattia allegata (ernie discali multiple del tratto lombare), l'Inail fosse condannata al versamento in suo favore di un indennizzo in capitale e/o in rendita, a causa del danno biologico conseguente alla malattia.
L'Inail si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
1 Sentiti i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
*****
La domanda è infondata e non può, quindi, essere accolta.
Nel presente giudizio, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa ha consentito di appurare che la malattia denunciata non Persona_1 sussiste nei termini indicati dal ricorrente.
In particolare, sulla scorta dell'esame della documentazione medica e dell'esame obiettivo, il CTU ha stabilito quanto segue:
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE e CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente agli atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la S.V. Ill.ma ha posto, per il riconoscimento di malattia professionale in favore del signor . Parte_1
Dalla anamnesi lavorativa che è alla base per il riconoscimento di malattia professionale, emerge che il Sig. : Parte_1
- Dal 1988 al 1997 ha lavorato discontinuamente come operaio manovale edile.
- Dal 1997 fino al 2004 ha svolto vari compiti in un salottificio (tagliatore di pelli, assemblatore, tappezziere, montatore fusti divani).
- Riferisce di essere stato in cassa integrazione per alcuni anni.
- Ripresa del lavoro dal 2009 ad oggi, presso un distributore di carburanti come addetto alla pompa di distribuzione: immette il carburante nelle autovetture dei clienti, toglie la pistola erogatrice e la rimette a posto. All'occorrenza, addetto al controllo della quantità di carburanti presenti nelle cisterne. Non guida automezzi pesanti né è alla conduzione di mezzi meccanici.
Dalla documentazione aziendale si evince che non effettua movimentazione manuale di carichi e non risulta esposto a vibrazioni al corpo intero.
Svolge all'interno della azienda carburanti 40 ore settimanali, su due turni lavorativi di 8 ore mattina o pomeriggio. Viene sottoposto a sorveglianza sanitaria a cadenza annuale.
Sempre dall'anamnesi lavorativa emerge negli ultimi 15 anni, l'assenza di rischi specifici sulla colonna quali scuotimenti e vibrazioni, o una sistematica e continuativa esposizione con movimentazione manuale di carichi, se non occasionale, non una ripetitività di atti lavorativi con posizioni incongrue a
2 carico degli arti tale da determinare un sovraccarico biomeccanico, o ancora, non riferiti ritmi di produzione elevati e ripetitivi.
Precedentemente all'attuale lavoro di benzinaio il sig. ha svolto Parte_1
l'operaio edile discontinuamente per 10 anni.
Per altri 10 anni ha lavorato in un salottificio sempre come operaio. Per altri 5 anni è rimasto in cassa integrazione, interrompendo la continuità di operaio addetto all'epoca, a lavori faticosi.
La malattia denunciata dal lavoratore nel 2021 all'INAIL di Altamura come tecnopatia professionale (IE lombari D12-L1; L2-L3; L4-L5 lieve protrusione discale in esiti di pregressa laminectomia a L5-S1), non può essere considerata
Patologia Professionale: non c'è un nesso etiologico tra il lavoro svolto e la
Malattia.
Inoltre, la malattia denunciata come professionale, non ha nel caso specifico, quei requisiti di tipicità, specificità ed inconfondibilità indicati come necessari per rendere distinguibile una tecnopatia da altre malattie di natura comune, né è stata fornita da parte del lavoratore, rigorosa prova al riguardo, come prescritto per le malattie non tabellate, dalle sentenze della
Corte Costituzionale n. 178-179-206 del 1988.
La malattia professionale per essere riconosciuta come tale, deve essere causata da un adeguato momento causale lesivo, deve cioè esistere un rapporto di causa/effetto diretto ed efficiente e non genericamente favorita nella sua insorgenza o nella sua mera manifestazione sintomatologica.
Nella fattispecie, non si tratta di “causa adeguata”, non esiste cioè un sicuro nesso etiologico tra l'attività lavorativa del ricorrente e la patologia denunciata.
Inoltre, attenendoci ai criteri classici ben noti nell'ambito della medicina legale, possiamo affermare che manca, per poterla considerare patologia professionale, un Criterio cronologico poiché non c'è continuità nel tempo;
un
Criterio qualitativo, cioè la causa deve essere qualitativamente idonea a produrre l'effetto; un Criterio quantitativo cioè la quantità della noxa patogena che ha provocato la malattia e il criterio topografico perché permette quest'ultimo, di verificare la corrispondenza tra la sede anatomo-funzionale e l'attività lavorativa .
Per quanto sopra esposto possiamo affermare che le infermità denunciate dal sig. sono da considerare comune malattia e non Malattia Professionale. Parte_1
CONCLUSIONI:
Le risposte ai quesiti del Signor Giudice sono:
3 Le infermità IE lombari D12-L1; L2-L3; L4-L5 lieve protrusione discale in esiti di pregressa laminectomia a L5-S1 riscontrate nel lavoratore, non possono essere considerate espressione di Malattia Professionale: non c'è nesso di causalità tra manifestazione patologica e attività lavorativa”.
In sintesi, la patologia denunciata non è di origine professionale e, quindi, trattasi di comune malattia.
Siffatte conclusioni, dunque, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise.
La domanda, pertanto, non può che essere respinta.
Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c., non ha luogo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. A carico dell'INAIL rimangono definitivamente le spese di CTU.
P Q M
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 5563/2023 RG, ogni contraria domanda, Parte_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di consulenza, che si liquidano separatamente.
Bari, 03.06.2025
Il giudice dott.ssa Giovanna Campanile
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