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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/02/2024, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 49056/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.49056/2021 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE Parte_1 C.F._1
116, ROMA, presso lo studio dell'avv. BLASIO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in primo grado,
APPELLANTE contro
(Company n. C91172 C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Sig. elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI 17, Controparte_2
VERONA, presso lo studio dell'avv. CASTIONI MATTEO, che lo rappresenta e difende per procura generale notarile, in fascicolo di parte, unitamente all'avv. CONSONNI VALERIA
( ) VIA ALBERTOLLI 9, COMO C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia il tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: nel merito, riformare la sentenza n.6865/21 emessa in data 17.08.2021 dal Giudice di Pace di Milano, nel procedimento iscritto al R.G. n.22924/20, e depositata in cancelleria in data 17.09.2021, non notificata, come di seguito, sostituendo la parte “rigetta la domanda attorea, condannando parte attrice al
pagina 1 di 6 pagamento delle spese di lite di controparte, spese che vengono liquidate in complessivi euro 244,00 oltre oneri ed accessori di legge. Spese di lite compensate” con “ACCOGLIE LA DOMANDA E
DICHIARA che, per i motivi di cui in narrativa, , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, è responsabile tanto in via contrattuale che extracontrattuale per i danni subiti dalla parte appellante, ai sensi della normativa sopra indicata e, per l'effetto CONDANNA
al pagamento, in favore del Sig. di euro 277,51, di cui euro 250,00 a Controparte_1 Parte_1
titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (Ce) 261/04; euro 27,51, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito”. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).
Per l'appellato:
Voglia il tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza e la non ragionevole probabilità di accoglimento ex artt.342, 348 bis e
348 ter c.p.c. dell'appello proposto dal sig. ; nel merito: rigettare l'avverso appello e Parte_1
confermare la sentenza di primo grado n.6865/2021 emessa dal Giudice di Pace di Milano e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da in punto spese: condannare l'appellante al pagamento CP_3
delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 06.12.2021, il Sig. ha appellato la Parte_1
sentenza n.6865/2021, del Giudice di pace in Milano, pubblicata in data 08.10.2021, non notificata, svolgendo le conclusioni in epigrafe, previa riforma della sentenza gravata.
Costituitasi, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.01.2022, l'appellata
[...]
ha concluso per il rigetto dell'avverso appello. CP_1
Senza istruttoria, la causa è passata in decisione all'udienza del 22.11.2023, sostituita, ex artt.35 D.
Lgs. n.149/2022 e 127 ter cpc, col deposito di note scritte, in esito al deposito degli atti ex art.190 cpc.
Espone l'appellante, in linea di fatto, di avere acquistato un biglietto aereo operato da CP_3 CP_1
per la tratta Bologna -Bari, da effettuarsi in data 14.01.20, tramite vettore FR4327, con
[...] CP_3
partenza da Bologna ad ore 18.05 e arrivo a Bari ad ore 19.25; che, il giorno precedente la data di partenza, ad ore 17.17 del 13.01.20, la Compagnia aerea appellata ha inviato al comunicazione Pt_1
di avvenuta cancellazione del volo, senza proporre alcuna riprotezione, provvedendo, piuttosto, solo al rimborso del prezzo del biglietto aereo, pari ad euro 38,49; che il , per arrivare alla propria Pt_1
destinazione, ha, perciò, acquistato un biglietto del treno, al prezzo di euro 66,00.
pagina 2 di 6 L'allora attore ha, perciò, convenuto controparte per la condanna del medesimo al pagamento Pt_1 dell'importo di euro 250,00 per compensazione pecuniaria, ex art.7 primo comma lettera a) Reg. CE
261/2004, in relazione al precedente art.5, per cancellazione volo, in relazione al disposto del successivo art.7, con riguardo alla tratta in questione, inferiore a 1.500 km, e dell'ulteriore importo di euro 27,51, per ristoro del danno patrimoniale, pari alla differenza tra il prezzo del biglietto aereo rimborsato e quello del biglietto ferroviario.
Con l'appellata sentenza, il primo giudice ha accolto la tesi dell'allora convenuta, qui appellata, che “ha sostenuto che la cancellazione del volo non era dipesa da propria responsabilità, bensì determinata dallo sciopero sindacale dei controllori di volo”, ritenendo trattarsi di “circostanza eccezionale fuori dal controllo del gestore aereo”, che ha “direttamente coinvolto il volo prenotato dall'attore”, con la conseguenza, in diritto, che “tale circostanza integra l'esimente di cui all'art.5 Reg. 261/2004 CE”, ed ha, perciò, respinto la domanda attorea, regolando le spese di lite secondo soccombenza.
Ciò posto, col primo motivo di censura, lamenta qui l'appellante che il primo giudice abbia errato nel ritenere come ben dimostrata la circostanza eccezionale di cui al terzo comma dell'art.5 del Reg. CE
261/2004, dato che controparte, pur essendo onerata della relativa prova, non vi ha assolto, laddove ha prodotto documenti a tal fine insufficienti, che non dimostrano “in alcun modo il nesso causale tra lo sciopero ed il ritardo”; in particolare, il comunicato NOTAM [NOtice To AirMen, utilizzato dai piloti di aeromobili per aggiornamento sulle informazioni disponibili per un certo aeroporto, per la sicurezza del volo] è redatto in lingua inglese, in violazione del disposto dell'art.122 cpc, di contenuto inidoneo a dimostrare le cause dell'inadempimento di controparte e, comunque, nessun documento fa espresso e specifico riferimento al volo in parola.
Col secondo motivo di censura, l'appellante lamenta che il volo in parola era in fascia protetta -che, per indicazione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge regolativa dello sciopero nei servizi pubblici, riguarda i voli in partenza nelle fasce orarie tra le 7 e le 10 del mattino e le 18 e le 21 del pomeriggio e, in tali fasce, le direzioni aeroportuali sono tenute ad autorizzare il 20% dei voli schedulati negli orari pubblicati, individuati con le modalità determinate dalla Direzione centrale dell' -sicché la Compagnia qui convenuta avrebbe dovuto garantirne la partenza o, comunque, CP_4
“avrebbe dovuto produrre in giudizio documentazione proveniente dalle autorità aeroportuali in cui gli veniva richiesta la cancellazione dell'80% dei voli in transito in Italia in quel giorno e comprovante la circostanza che il volo oggetto di causa fosse tra quelli che avevano risentito del provvedimento”.
Ancora, sempre con riguardo al motivo in questione, l'appellante evidenzia che controparte ha cancellato il volo in parola soltanto il giorno prima della partenza, mentre lo sciopero in questione era pagina 3 di 6 stato proclamato in data 22.11.2019, cioè quasi due mesi prima del volo, sicché il vettore avrebbe potuto cancellare il volo con due settimane d'anticipo, rispettando i termini ex art.8 Reg.261/2004, senza essere tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria;
con ciò viene meno, secondo parte appellante, l'imprevedibilità connaturata alla circostanza eccezionale.
Col terzo motivo di censura lamenta l'appellante che abbia errato il primo giudice nel respingere la domanda di ristoro del danno patrimoniale, cui, per contro, è tenuto, per non aver offerto “alcuna riprotezione accettabile”, così obbligando “i passeggeri ad organizzare autonomamente il viaggio, sostenendo spese non preventivate”.
Col quarto ed ultimo motivo, infine, lamenta l'appellante che il primo giudice abbia errato nel ritenere inammissibile la produzione dei documenti allegati alla nota conclusiva -cioè, il doc.1, estratto della normativa ENAC in materia di prestazioni minime garantite;
i docc.2,3 precedenti di giurisprudenza in materia;
il doc.5, report sullo sciopero in parola, estratto dal sito internet del Ministero dei trasporti, trattandosi di documenti non soggetti alle preclusioni processuali.
Reputa questo giudice che l'appello -ammissibile, ex art.342 cpc, laddove individua le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e reca una parte argomentativa avverso le ragioni addotte dal primo giudice (in tema, Cass.n.36481/'22), e non manifestamente infondato, ex art.348 bis cpc, nel testo vigente ratione temporis -sia, altresì, fondato nel merito, e debba, perciò, essere accolto.
Il punto dirimente è dato proprio dalla non corretta applicazione che il primo giudice ha fatto dell'esimente di cui all'art.5, par.3, Reg.261/2004 CE, laddove è previsto che “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'art.7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Per l'applicazione dell'esimente in parola -diversamente da quanto motivato in prima cura -non è sufficiente la mera allegazione della ricorrenza di categorie generali ed astratte, tra cui, appunto, lo sciopero di personale esterno all'organizzazione imprenditoriale del vettore, quali i controllori di volo, occorrendo “valorizzare piuttosto l'esame concreto della maggiore o minore entità residua dei poteri di controllo e di gestione delle sopravvenienze da parte della compagnia aerea a tutela delle ragioni dei viaggiatori”; sicché, la prova liberatoria che il vettore è chiamato ad offrire è quella di avere
“effettivamente fornito (necessariamente in concreto) una completa ed adeguata dimostrazione dell'insussistenza di alcun spazio di intervento per l'adozione di misure sufficienti a neutralizzare o comprimere al minimo i sacrifici imposti all'utenza interessata” (così Cass.n.4261/'23).
pagina 4 di 6 Perciò, in presenza di eventi esterni -quale quello qui in discussione, cioè lo sciopero nazionale dei controllori di volo, indetto dai sindacati di settore per la data del 14.01.2020, dalle ore 13 alle ore 17 - che possano avere portato alla cancellazione del volo, pur fissato in fascia oraria protetta, occorre comunque che il vettore offra “la concreta dimostrazione dell'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare, non potendo ovviamente valere, al fine di sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa alla prestazione della compensazione patrimoniale, la mera nuda allegazione dl ricorso di detto evento esterno in sé astrattamente considerato” (così Cass.n.4261/'23, citata, par.18, pag.14).
Ebbene: nel caso concreto, l'appellato, pur avendo correttamente allegato la mancanza di propria colpa per la cancellazione del volo in parola, non ha, tuttavia, fornito prova idonea a dimostrare l'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di un proprio intervento residuo, al fine di adottare misure alternative suscettibili di escludere o minimizzare i sacrifici dei viaggiatori -a ciò non essendo sufficiente l'offerta di un volo in riprotezione per Bari, per il giorno successivo, poiché ben oltre il termine di cui all'art.5, primo comma lettera c), punto iii) del Reg.261/2004 CE.
Deriva da ciò, senz'altro, l'accoglimento del primo motivo di censura, laddove l'appellante lamenta l'errore del giudice di prima cura nel ritenere la concreta applicabilità dell'esimente ex art.5
Reg.261/2004 CE, e, di conseguenza, della domanda dell'appellante di condanna di controparte al pagamento dell'importo di euro 277,51 -di cui euro 250,00 per compensazione pecuniaria ed euro
27,51, per danno patrimoniale, pari alla differenza tra prezzo del volo cancellato e rimborsato e prezzo del biglietto del treno di cui s'è avvalso il per raggiungere la propria destinazione. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, per ambo i gradi di giudizio, e sono liquidate come in dispositivo, secondo criteri di cui a DM n.55/2014, così come modificato dal DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n.6865/2021 del Parte_1
Giudice di pace di Milano, e previa riforma della medesima, condanna l'appellata CP_1
al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di euro 277,51;
[...]
2) condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite per ciascun grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in €43,00 per spese, €278,00 per compensi, e,
pagina 5 di 6 per il presente grado, in €64,50 per spese ed €462,00 per compensi;
oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 14 febbraio 2024
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.49056/2021 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE Parte_1 C.F._1
116, ROMA, presso lo studio dell'avv. BLASIO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in primo grado,
APPELLANTE contro
(Company n. C91172 C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Sig. elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI 17, Controparte_2
VERONA, presso lo studio dell'avv. CASTIONI MATTEO, che lo rappresenta e difende per procura generale notarile, in fascicolo di parte, unitamente all'avv. CONSONNI VALERIA
( ) VIA ALBERTOLLI 9, COMO C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia il tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: nel merito, riformare la sentenza n.6865/21 emessa in data 17.08.2021 dal Giudice di Pace di Milano, nel procedimento iscritto al R.G. n.22924/20, e depositata in cancelleria in data 17.09.2021, non notificata, come di seguito, sostituendo la parte “rigetta la domanda attorea, condannando parte attrice al
pagina 1 di 6 pagamento delle spese di lite di controparte, spese che vengono liquidate in complessivi euro 244,00 oltre oneri ed accessori di legge. Spese di lite compensate” con “ACCOGLIE LA DOMANDA E
DICHIARA che, per i motivi di cui in narrativa, , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, è responsabile tanto in via contrattuale che extracontrattuale per i danni subiti dalla parte appellante, ai sensi della normativa sopra indicata e, per l'effetto CONDANNA
al pagamento, in favore del Sig. di euro 277,51, di cui euro 250,00 a Controparte_1 Parte_1
titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (Ce) 261/04; euro 27,51, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito”. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).
Per l'appellato:
Voglia il tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza e la non ragionevole probabilità di accoglimento ex artt.342, 348 bis e
348 ter c.p.c. dell'appello proposto dal sig. ; nel merito: rigettare l'avverso appello e Parte_1
confermare la sentenza di primo grado n.6865/2021 emessa dal Giudice di Pace di Milano e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da in punto spese: condannare l'appellante al pagamento CP_3
delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 06.12.2021, il Sig. ha appellato la Parte_1
sentenza n.6865/2021, del Giudice di pace in Milano, pubblicata in data 08.10.2021, non notificata, svolgendo le conclusioni in epigrafe, previa riforma della sentenza gravata.
Costituitasi, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.01.2022, l'appellata
[...]
ha concluso per il rigetto dell'avverso appello. CP_1
Senza istruttoria, la causa è passata in decisione all'udienza del 22.11.2023, sostituita, ex artt.35 D.
Lgs. n.149/2022 e 127 ter cpc, col deposito di note scritte, in esito al deposito degli atti ex art.190 cpc.
Espone l'appellante, in linea di fatto, di avere acquistato un biglietto aereo operato da CP_3 CP_1
per la tratta Bologna -Bari, da effettuarsi in data 14.01.20, tramite vettore FR4327, con
[...] CP_3
partenza da Bologna ad ore 18.05 e arrivo a Bari ad ore 19.25; che, il giorno precedente la data di partenza, ad ore 17.17 del 13.01.20, la Compagnia aerea appellata ha inviato al comunicazione Pt_1
di avvenuta cancellazione del volo, senza proporre alcuna riprotezione, provvedendo, piuttosto, solo al rimborso del prezzo del biglietto aereo, pari ad euro 38,49; che il , per arrivare alla propria Pt_1
destinazione, ha, perciò, acquistato un biglietto del treno, al prezzo di euro 66,00.
pagina 2 di 6 L'allora attore ha, perciò, convenuto controparte per la condanna del medesimo al pagamento Pt_1 dell'importo di euro 250,00 per compensazione pecuniaria, ex art.7 primo comma lettera a) Reg. CE
261/2004, in relazione al precedente art.5, per cancellazione volo, in relazione al disposto del successivo art.7, con riguardo alla tratta in questione, inferiore a 1.500 km, e dell'ulteriore importo di euro 27,51, per ristoro del danno patrimoniale, pari alla differenza tra il prezzo del biglietto aereo rimborsato e quello del biglietto ferroviario.
Con l'appellata sentenza, il primo giudice ha accolto la tesi dell'allora convenuta, qui appellata, che “ha sostenuto che la cancellazione del volo non era dipesa da propria responsabilità, bensì determinata dallo sciopero sindacale dei controllori di volo”, ritenendo trattarsi di “circostanza eccezionale fuori dal controllo del gestore aereo”, che ha “direttamente coinvolto il volo prenotato dall'attore”, con la conseguenza, in diritto, che “tale circostanza integra l'esimente di cui all'art.5 Reg. 261/2004 CE”, ed ha, perciò, respinto la domanda attorea, regolando le spese di lite secondo soccombenza.
Ciò posto, col primo motivo di censura, lamenta qui l'appellante che il primo giudice abbia errato nel ritenere come ben dimostrata la circostanza eccezionale di cui al terzo comma dell'art.5 del Reg. CE
261/2004, dato che controparte, pur essendo onerata della relativa prova, non vi ha assolto, laddove ha prodotto documenti a tal fine insufficienti, che non dimostrano “in alcun modo il nesso causale tra lo sciopero ed il ritardo”; in particolare, il comunicato NOTAM [NOtice To AirMen, utilizzato dai piloti di aeromobili per aggiornamento sulle informazioni disponibili per un certo aeroporto, per la sicurezza del volo] è redatto in lingua inglese, in violazione del disposto dell'art.122 cpc, di contenuto inidoneo a dimostrare le cause dell'inadempimento di controparte e, comunque, nessun documento fa espresso e specifico riferimento al volo in parola.
Col secondo motivo di censura, l'appellante lamenta che il volo in parola era in fascia protetta -che, per indicazione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge regolativa dello sciopero nei servizi pubblici, riguarda i voli in partenza nelle fasce orarie tra le 7 e le 10 del mattino e le 18 e le 21 del pomeriggio e, in tali fasce, le direzioni aeroportuali sono tenute ad autorizzare il 20% dei voli schedulati negli orari pubblicati, individuati con le modalità determinate dalla Direzione centrale dell' -sicché la Compagnia qui convenuta avrebbe dovuto garantirne la partenza o, comunque, CP_4
“avrebbe dovuto produrre in giudizio documentazione proveniente dalle autorità aeroportuali in cui gli veniva richiesta la cancellazione dell'80% dei voli in transito in Italia in quel giorno e comprovante la circostanza che il volo oggetto di causa fosse tra quelli che avevano risentito del provvedimento”.
Ancora, sempre con riguardo al motivo in questione, l'appellante evidenzia che controparte ha cancellato il volo in parola soltanto il giorno prima della partenza, mentre lo sciopero in questione era pagina 3 di 6 stato proclamato in data 22.11.2019, cioè quasi due mesi prima del volo, sicché il vettore avrebbe potuto cancellare il volo con due settimane d'anticipo, rispettando i termini ex art.8 Reg.261/2004, senza essere tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria;
con ciò viene meno, secondo parte appellante, l'imprevedibilità connaturata alla circostanza eccezionale.
Col terzo motivo di censura lamenta l'appellante che abbia errato il primo giudice nel respingere la domanda di ristoro del danno patrimoniale, cui, per contro, è tenuto, per non aver offerto “alcuna riprotezione accettabile”, così obbligando “i passeggeri ad organizzare autonomamente il viaggio, sostenendo spese non preventivate”.
Col quarto ed ultimo motivo, infine, lamenta l'appellante che il primo giudice abbia errato nel ritenere inammissibile la produzione dei documenti allegati alla nota conclusiva -cioè, il doc.1, estratto della normativa ENAC in materia di prestazioni minime garantite;
i docc.2,3 precedenti di giurisprudenza in materia;
il doc.5, report sullo sciopero in parola, estratto dal sito internet del Ministero dei trasporti, trattandosi di documenti non soggetti alle preclusioni processuali.
Reputa questo giudice che l'appello -ammissibile, ex art.342 cpc, laddove individua le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e reca una parte argomentativa avverso le ragioni addotte dal primo giudice (in tema, Cass.n.36481/'22), e non manifestamente infondato, ex art.348 bis cpc, nel testo vigente ratione temporis -sia, altresì, fondato nel merito, e debba, perciò, essere accolto.
Il punto dirimente è dato proprio dalla non corretta applicazione che il primo giudice ha fatto dell'esimente di cui all'art.5, par.3, Reg.261/2004 CE, laddove è previsto che “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'art.7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Per l'applicazione dell'esimente in parola -diversamente da quanto motivato in prima cura -non è sufficiente la mera allegazione della ricorrenza di categorie generali ed astratte, tra cui, appunto, lo sciopero di personale esterno all'organizzazione imprenditoriale del vettore, quali i controllori di volo, occorrendo “valorizzare piuttosto l'esame concreto della maggiore o minore entità residua dei poteri di controllo e di gestione delle sopravvenienze da parte della compagnia aerea a tutela delle ragioni dei viaggiatori”; sicché, la prova liberatoria che il vettore è chiamato ad offrire è quella di avere
“effettivamente fornito (necessariamente in concreto) una completa ed adeguata dimostrazione dell'insussistenza di alcun spazio di intervento per l'adozione di misure sufficienti a neutralizzare o comprimere al minimo i sacrifici imposti all'utenza interessata” (così Cass.n.4261/'23).
pagina 4 di 6 Perciò, in presenza di eventi esterni -quale quello qui in discussione, cioè lo sciopero nazionale dei controllori di volo, indetto dai sindacati di settore per la data del 14.01.2020, dalle ore 13 alle ore 17 - che possano avere portato alla cancellazione del volo, pur fissato in fascia oraria protetta, occorre comunque che il vettore offra “la concreta dimostrazione dell'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare, non potendo ovviamente valere, al fine di sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa alla prestazione della compensazione patrimoniale, la mera nuda allegazione dl ricorso di detto evento esterno in sé astrattamente considerato” (così Cass.n.4261/'23, citata, par.18, pag.14).
Ebbene: nel caso concreto, l'appellato, pur avendo correttamente allegato la mancanza di propria colpa per la cancellazione del volo in parola, non ha, tuttavia, fornito prova idonea a dimostrare l'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di un proprio intervento residuo, al fine di adottare misure alternative suscettibili di escludere o minimizzare i sacrifici dei viaggiatori -a ciò non essendo sufficiente l'offerta di un volo in riprotezione per Bari, per il giorno successivo, poiché ben oltre il termine di cui all'art.5, primo comma lettera c), punto iii) del Reg.261/2004 CE.
Deriva da ciò, senz'altro, l'accoglimento del primo motivo di censura, laddove l'appellante lamenta l'errore del giudice di prima cura nel ritenere la concreta applicabilità dell'esimente ex art.5
Reg.261/2004 CE, e, di conseguenza, della domanda dell'appellante di condanna di controparte al pagamento dell'importo di euro 277,51 -di cui euro 250,00 per compensazione pecuniaria ed euro
27,51, per danno patrimoniale, pari alla differenza tra prezzo del volo cancellato e rimborsato e prezzo del biglietto del treno di cui s'è avvalso il per raggiungere la propria destinazione. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, per ambo i gradi di giudizio, e sono liquidate come in dispositivo, secondo criteri di cui a DM n.55/2014, così come modificato dal DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n.6865/2021 del Parte_1
Giudice di pace di Milano, e previa riforma della medesima, condanna l'appellata CP_1
al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di euro 277,51;
[...]
2) condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite per ciascun grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in €43,00 per spese, €278,00 per compensi, e,
pagina 5 di 6 per il presente grado, in €64,50 per spese ed €462,00 per compensi;
oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 14 febbraio 2024
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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