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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 221 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 221 / 2023 promossa da:
(C.F. , in persona del sindaco p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giancarlo Paglietti, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Roma, P.le delle Belle Arti, 8
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), difesa dall'avv. Alberto Maria CP_1 CodiceFiscale_1
Onori, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Foligno, Via N. Sauro, 4/B
APPELLATA
e Contro
(P. IVA , rappresentata dal procuratore, RT P.IVA_2
, in persona del procuratore, dott. Controparte_3 Controparte_4 difesa dall'avv. Franco Biggini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in La Spezia, Via dei Colli, 9
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 206/2023, emessa
[...] dal Tribunale di Spoleto in data 14.03.2023, pubblicata il 15.03.2023, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da nella causa iscritta al n. r. g. 2120/ 2018 avverso il CP_1 Pt_1 pagina 1 di 12 di Spoleto, in ragione della presenza di una profonda buca sull'asfalto, in , Viale Marconi n. 205, che, in data 12.04.2017 alle ore 19:30 ne Pt_1 cagionava la caduta e la rottura del femore destro, e rigettata la domanda
[... di garanzia proposta dal convenuto custode avverso la terza chiamata,
in ragione dell'omessa di contratto di appalto per il Controparte_5 servizio di scavo per la rete elettrica fra il e la Parte_1 terza chiamata
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, comprovanti il diligente adempimento degli obblighi manutentivi gravanti sul custode e, per converso, la sussistenza di una condotta imprudente ed imprevedibile della danneggiata, da qualificarsi come caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno ex art. 2051 c.c., ovvero quantomeno idonea a fondare un giudizio di corresponsabilità della danneggiata nella misura del 50%; dell'erronea valutazione delle prove testimoniali, della documentazione fotografica in atti e degli accertamenti compiuti dagli agenti intervenuti in loco, comprovanti che al di sotto del piano stradale, lungo Via Marconi, passano dei cavi della rete elettrica che si dirigono alla limitrofa cassetta che la traccia dello scavo sovrastante si CP_3 dirige verso la cassetta che la profonda buca sull'asfalto è stata CP_3 provocata da tale traccia ed è stata, dunque, cagionata da RT
, in occasione di un intervento nei sottostanti cavi della rete
[...] elettrica;
del conseguente erroneo rigetto della domanda di garanzia azionata nei confronti di dell'erronea condanna del RT ex art. 96, comma 3, c.p.c., altresì proponendo istanza Parte_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 24.07.2023 si è costituita mediante comparsa RT di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando il secondo e terzo motivo d'appello.
In data 19.09.2023 si è ritualmente costituita mediante CP_1 comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione nonché opponendosi all'istanza inibitoria.
3. Con ordinanza del 15.06.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
pagina 2 di 12 Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 19.03.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto, limitatamente all'erroneo
[... rigetto della domanda di garanzia avanzata dal avverso Parte_1
Controparte_5
Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie per aver il Giudice di prime cure omesso di valutare che il Parte_1
non ha mai ricevuto alcuna segnalazione sulla buca nella quale è
[...] caduta la SI.ra ed ha, al contrario, immediatamente provveduto a CP_1 riparare la buca non appena pervenuta la segnalazione del sinistro – circostanza asseritamente idonea a far ritenere la sussistenza del caso fortuito, comportando l'assoluta estraneità del per i Parte_1 fatti di causa -; che la profondità della buca, di 10 cm, e la sua chiara visibilità, consentivano all'autista dell'automobile a bordo della quale la
SI.ra viaggiava ed alla medesima danneggiata di avvedersene e che, CP_1 in ogni caso, la danneggiata è caduta scendendo da una macchina sulla carreggiata stradale e, non già, sul marciapiede, dovendosene, dunque, desumere la sussistenza di una condotta negligente, imprevedibile e inevitabile della danneggiata, idonea ad assurgere a caso fortuito ex art. 2051 c.c., ovvero, quantomeno, a fondare un giudizio di corresponsabilità nella misura del 50%.
Osserva la Corte che il Giudice di prime cure ha, in primo luogo, correttamente applicato i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia, per cui la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la res e del nesso di causalità materiale che avvince la res all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno, comprensivo della condotta incauta della vittima (Cassazione civile sez. un., 30.06.2022, n. 20943). La presunzione di responsabilità in capo al custode è subordinata all'onere della prova, incombente sul danneggiato, del nesso di causalità materiale fra la res in pagina 3 di 12 custodia ed i danni concretamente sofferti, in quanto elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità in esame è la reazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Qualora siffatto onere sia assolto dal danneggiato, l'art 2051 c.c. fonda un'inversione dell'onere probatorio a carico del custode, il quale potrà liberarsi di tale responsabilità oggettiva fornendo la prova del caso fortuito, ravvisabile in ipotesi di fatto naturale, fatto del terzo o fatto dello stesso danneggiato. Pertanto,
l'esistenza del rapporto di custodia nel senso sopra indicato non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, vale a dire di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, spettando poi al custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass.
29/07/2016, n. 15761). Precipuamente, la prova liberatoria del caso fortuito consistente nel fatto del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno, a carico del custode, deve sostanziarsi in una condotta negligente del danneggiato, obiettivamente imprevedibile, eccezionale ed in quanto tale inevitabile per il custode, secondo il criterio della regolarità causale, non potendosi risolvere in un giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento a carico del danneggiato (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2020, n. 6651).
Solo allorquando risulti provato che la condotta del danneggiato, obiettivamente imprevedibile ed inevitabile per il custode, ha avuto efficacia causale dirimente ai fini della produzione dell'evento di danno, il sinistro non può dirsi determinato dalla res, che degrada a mera occasione dello stesso (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 11532/2014).
4.1 Tanto premesso circa il riparto degli oneri probatori fra le parti,
l'asserita circostanza che il non abbia mai ricevuto Parte_1 alcuna segnalazione circa l'esistenza della buca profonda e che, al contrario, abbia immediatamente provveduto alla riparazione del manto stradale successivamente al sinistro è assolutamente inidonea ad escludere la responsabilità del custode. In primo luogo, la circostanza allegata risulta, già in punto di allegazione, inidonea a comprovare il diligente adempimento degli obblighi manutentivi incombenti sul custode con riguardo pagina 4 di 12 al sinistro per cui è causa: per un verso, infatti, sul custode incombono ex lege obblighi di custodia, vigilanza e controllo in alcun modo subordinati alle segnalazioni di eventuali anomalie a cura dei privati;
per altro verso, la circostanza che il ha provveduto al Parte_1 rifacimento del manto stradale unicamente dopo aver ricevuto la segnalazione del sinistro comprova, se del caso, l'omesso adempimento di tali obblighi manutentivi in epoca antecedente al sinistro per cui è causa.
In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che la responsabilità per cose in custodia, disciplinata dall' art. 2051 del codice civile, è di natura oggettiva e non presunta, richiedendo la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno subito, di talché il custode può liberarsi da tale responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale (Cassazione civile, sez. III, 11/03/2025,
n. 6459). Il custode, dunque, non può liberarsi della responsabilità derivante dal rapporto di custodia comprovando il diligente adempimento dei propri obblighi di vigilanza e manutenzione – prova neppure desumibile dall'allegazione di parte per le anzidette ragioni-, ma unicamente dando prova del caso fortuito. La mancata ricezione di alcuna segnalazione circa la grave deformazione del manto stradale in epoca antecedente al sinistro, infine, non configura circostanza assolutamente eccezionale, imprevedibile ed inevitabile idonea ad assurgere a caso fortuito e recidere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno.
4.2 Né può desumersi la sussistenza di una condotta negligente, assolutamente imprevedibile ed inevitabile, della danneggiata, idonea ad integrare il caso fortuito ed a far degradare la res a mera occasione dell'evento, dalla elevata pericolosità intrinseca della res, come inopinatamente invocato dal a mente del quale l'elevata Parte_1 profondità della buca, di ben 10 cm, e l'asserita chiara visibilità dell'insidia avrebbero imposto all'autista dell'automobile sulla quale la
SI.ra viaggiava, fermatasi in prossimità della buca, ed alla CP_1 medesima danneggiata di avvedersene. Al contrario, la costante giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato la possibilità di desumere la condotta incauta della vittima dal difetto di pericolosità intrinseca della res e, non già, dalla notevole rilevanza della medesima pericolosità. Ai sensi dell' art. 2051 cod. civ., deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione pagina 5 di 12 dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato (ex multis, Cassazione civile , sez. VI ,
08/05/2018 , n. 10938; Cassazione civile , sez. VI , 21/02/2017 , n. 4390;
Cassazione civile , sez. III , 22/06/2016 , n. 12895; Cassazione civile , sez. VI , 18/12/2015 , n. 25594). Non può, dunque, desumersi la negligenza del danneggiato dall'elevata pericolosità intrinseca della res.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Giudice di prime cure ha, peraltro, correttamente accertato la scarsa visibilità della buca, in ragione delle particolari conformazioni e dell'ubicazione della stessa – come chiaramente comprovato dalla documentazione fotografica allegata dal medesimo convenuto -, nonché dell'omessa segnalazione della stessa – come riferito dalla testimone oculare, SI.ra indifferente, Testimone_1 nonché dal Maresciallo della Polizia Municipale di intervenuto in Pt_1 loco, all'udienza del 17.11.2020. Correttamente, dunque, il Tes_2
Giudice di prime cure ha ritenuto l'insussistenza di qualsivoglia condotta negligente imputabile al terzo conducente ovvero alla danneggiata, risultando accertato che il terzo conducente si è regolarmente fermato lungo Viale Marconi, all'altezza del civico 205, in prossimità del marciapiedi – né avrebbe potuto agire diversamente, in ragione del divieto di sosta o fermata su marciapiedi ex art. 158 C.d.S. (d.lgs. n. 285/1992) -
; che la danneggiata è ordinariamente scesa dal veicolo sul quale viaggiava ed è immediatamente caduta non appena appoggiato il piede nella buca;
che sia il conducente del veicolo che la passeggera non avrebbero potuto avvedersi della presenza della buca in ragione della scarsa visibilità e dell'omessa segnalazione della stessa;
che non risulta in alcun modo provato che l'attrice abitasse in prossimità del luogo e che avesse, dunque, contezza dell'insidia ovvero che la vista od il movimento della stessa fossero ostacolati. Al contrario, il custode avrebbe ben potuto prevedere che qualsivoglia pedone potesse rovinare a terra in ragione dell'insidia, peraltro limitrofa al marciapede, e, dunque, evitare l'evento di danno adempiendo ai propri obblighi di custodia, vigilanza e controllo prima della verificazione del sinistro. Tanto premesso, non può ritenersi in alcun modo provata una condotta negligente della danneggiata pagina 6 di 12 assolutamente imprevedibile ovvero inevitabile, idonea ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno e ad essere qualificata quale caso fortuito ex art. 2051 c.c. ovvero a ritenere il concorso causale della vittima.
5. Il secondo e terzo motivo d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse, sono fondati e devono essere accolti. L'appellante si duole dell'erronea valutazione delle prove testimoniali, della documentazione fotografica in atti e degli accertamenti compiuti dagli agenti intervenuti in loco - comprovanti che al di sotto del piano stradale, lungo Via Marconi, passavano dei cavi della rete elettrica che si dirigevano alla limitrofa cassetta , che sul manto stradale vi era un'ampia traccia, trasversale CP_3 rispetto al piano stradale, che si dirigeva verso la cassetta che la CP_3 profonda buca sull'asfalto era stata provocata da tale traccia ed era stata, dunque, cagionata da in occasione di un RT intervento nei sottostanti cavi della rete elettrica - e del conseguente
[... erroneo rigetto della domanda di manleva azionata nei confronti di in ragione dell'omessa produzione di contratto di Controparte_5 appalto, benché abbia eseguito lavori nel difetto RT delle dovute autorizzazioni ed in assenza di qualsivoglia contratto di appalto. Ebbene, il Giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda di garanzia avanzata dal convenuto custode avverso la terza chiamata in causa: ciò sul presupposto che il convenuto avrebbe Pt_1
[... lamentato l'inesatto adempimento di contratto di appalto concluso con per non avere l'appaltatrice ottemperato all'obbligo Controparte_5 contrattualmente assunto di mantenere le aree stradali interessate dai propri interventi in perfetto stato di sicurezza senza, tuttavia, provare il contratto d'appalto posto a fondamento della domanda di garanzia.
Nondimeno, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, il
[...] ha sempre dedotto la responsabilità di Parte_1 RT per aver svolto i lavori di scavo che hanno originato la buca de quo, peraltro nel difetto delle autorizzazioni di legge, difettando dunque,
[... geneticamente, un contratto di appalto fra il ed Parte_1 che potesse essere oggetto di prova e fondandosi, al Controparte_5 contrario, l'invocata responsabilità della terza chiamata in garanzia, unicamente sull'aver quest'ultima cagionato il dissesto del piano stradale che ha originato il sinistro de quo. pagina 7 di 12 5.1 La circostanza che i lavori di scavo che hanno cagionato l'avvallamento de quo siano stati effettuati da risulta, infatti, RT correttamente comprovata dalle concordi risultanze istruttorie. In primo luogo, all'esito del sopralluogo eseguito in data 23.04.2017, gli agenti della Polizia Municipale del Comune di , e Pt_1 Controparte_6
hanno redatto verbale (all. 2 terza chiamata) Controparte_7 accertando che la “sig.ra nata a [...] [...] ivi CP_1 Pt_1 residente […], il giorno 12 aprile 2017 alle ore 19,30 circa, nell'approssimarsi a scendere da un'autovettura, quale passeggera, non si accorgeva di una buca sulla sede stradale e cadeva riportando la frattura del femore. Tale buca, come rappresentato nelle foto allegate, poco dopo veniva riparata dall'addetto ASE chiamato dagli scriventi. Si è accertato, comunque, che essa è la conseguenza di uno scavo effettuato dall . CP_3
Benché il verbale redatto dal pubblico ufficiale goda di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. con riguardo alle sole circostanze che il pubblico ufficiale abbia potuto apprezzare direttamente e, non già, con riguardo alla fondatezza di apprezzamenti e valutazioni, l'accertamento compiuto dagli agenti intervenuti in loco risulta corroborato dalle concordi prove testimoniali e fotografiche. All'udienza del 17.11.2020 il Maresciallo ha, infatti, specificato di aver desunto che lo scavo sul quale si Tes_2 trovava la buca che aveva causato la caduta della SI.ra era stato CP_1 fatto da dal fatto che la traccia dello scavo presente sul manto CP_3 stradale si dirigeva verso una cassettina posta a lato del CP_3 marciapiede. Il Maresciallo ha, peraltro, soggiunto di aver avuto conferma da un tecnico contattato telefonicamente, che lo scavo fosse opera CP_3 loro, tuttavia precisando di non ricordare il nome del tecnico. Ebbene, seppur il nome del tecnico che ha riferito la circostanza non sia CP_3 stato opportunamente riportato nel verbale di sopralluogo, la circostanza deve ritenersi correttamente provata in ragione della piena attendibilità della testimonianza resa dal Maresciallo pubblico ufficiale, Tes_2 indifferente rispetto alle parti in causa, limitatosi a riferire l'esito degli accertamenti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. La piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale e favorevoli al risulta, peraltro, corroborata dal fatto che il SI. Parte_1 ha pure fornito molteplici dichiarazioni a sfavore del medesimo Tes_2
, affermando che la buca sulla quale la SI.ra è caduta fosse Pt_1 CP_1 risalente nel tempo – dovendo da ciò desumersi la piena facoltà del custode pagina 8 di 12 di avvedersene in tempo utile per scongiurare la caduta della stessa e, conseguentemente, il concorso del nella causazione dell'evento di Pt_1 danno - e che non fosse in alcun modo segnalata – dovendo da ciò escludersi la condotta negligente della danneggiata. La deduzione del CP_8
è, inoltre,condivisa dalla Corte. Ciò in quanto la copiosa
[...] documentazione fotografica agli atti (all.ti 3 e 4 terza chiamata in causa;
all.ti 3 e 4 comprova chiaramente la presenza di un Parte_1 rattoppo del manto stradale che, a partire dal centro della carreggiata, si dirigeva, in senso trasversale rispetto alla stessa, direttamente verso la colonnina Enel sita sul lato opposto del marciapiede e la presenza della buca in ragione della quale la SI.ra cadeva a terra proprio in CP_1 corrispondenza del rattoppo. La presenza dei cavi di pertinenza del gestore, nel piano sottostante è stata, peraltro, RT confermata dai testi, e i quali hanno Testimone_3 Testimone_4 entrambi confermato la presenza di cavi elettrici “che percorrono in senso parallelo il marciapiede lungo Via Marconi nei pressi del colonnino CP_3 nonché di cavi elettrici “che attraversano la strada in maniera obliqua”, come rilevato da apposita apparecchiatura. Peraltro, la circostanza che il teste abbia genericamente negato l'esecuzione di lavori nella Tes_3 zona, specificando, tuttavia, di essere stato incaricato da a partire CP_3 dal 2019, non è affatto idonea ad escludere l'esecuzione di lavori di scavo in epoca notevolmente antecedente al 2017, dato il carattere notevolmente risalente dell'avvallamento. Del pari, la riferita circostanza che al di sotto del piano stradale passino anche altre reti risulta, per un verso, non comprovata, non essendovi prova alcuna che nel punto esatto in cui la
SI.ra è caduta passi anche una rete diversa da quella elettrica, e, CP_1 per altro verso, irrilevante, risultando assolutamente inverosimile che la traccia sul manto stradale che si dirige esattamente alla colonnina e CP_3 sulla quale si trovava la buca possa essere stata cagionata da terzi gestori di altre reti che, con tutta evidenza, non confluirebbero di certo nella colonnina . CP_3
5.2 Né poteva richiedersi al convenuto, come asserito dalla terza Pt_1 chiamata, di comprovare la sussistenza di un'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ovvero che alla terza chiamata in causa fosse stata inflitta una multa per abusiva occupazione di suolo pubblico onde ottenere l'accoglimento della proposta domanda di garanzia. Tale prova si risolverebbe, infatti, in una probatio diabolica, ben potendo E- pagina 9 di 12 cagionare la buca nell'ambito di un intervento non Controparte_5 autorizzato senza che l'Autorità preposta abbia elevato alcuna sanzione.
Aderendo ad una simile prospettazione si perverrebbe, inoltre, all'assurda conseguenza per cui il responsabile della rete elettrica risponderebbe dei danni cagionati nell'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete elettrica solo allorquando i lavori siano stati previamente autorizzati mentre ogniqualvolta il distributore dell'energia elettrica esegua degli interventi manutentivi sulla rete in difetto di alcuna autorizzazione e, nondimeno, non venga immediatamente sanzionato, i danni conseguenti ai medesimi interventi rimarrebbero a carico del custode ed il responsabile non sarebbe tenuto a manlevarlo, con ciò, se del caso, incoraggiandosi l'esecuzione di lavori in difetto di autorizzazione. Tanto premesso, risulta correttamente accertato che, all'epoca del sinistro de quo, al di sotto del piano stradale, lungo Via Marconi, e, peculiarmente all'altezza del civico n. 205, passavano dei cavi della rete elettrica che si dirigevano verso la cassetta sita sul lato opposto del marciapiedi, CP_3 che la traccia dello scavo sovrastante ai suddetti cavi, si dirigeva, a partire dal centro della carreggiata, sino alla medesima cassetta che CP_3 sulla medesima traccia ed in corrispondenza del rattoppo del manto stradale era presente profondo avvallamento a causa della quale la SI.ra è CP_1 caduta rovinosamente a terra: da tali comprovate circostanze deve logicamente desumersi che i lavori di scavo e di ripavimentazione del manto stradale che hanno cagionato la caduta della SI.ra sono stati CP_1 effettuati da RT
5.3 Le risultanze istruttorie hanno, nondimeno, consentito di accertare come l'avvallamento sul quale la SI.ra è caduta fosse risalente nel CP_1 tempo, dovendo da ciò desumersi la piena facoltà del custode di avvedersene e provvedere al rifacimento della pavimentazione stradale in tempo utile per scongiurare la caduta della SI.ra e, conseguentemente, il CP_1 concorso di colpa nella causazione dell'evento di danno in ragione dell'omessa manutenzione della res. La circostanza risulta comprovata ictu oculi dalla documentazione fotografica allegata agli atti del giudizio, dalla quale si evince chiaramente che l'asfalto della traccia presente sul manto stradale era sbiadito, non aveva il colore nero che notoriamente assume non appena posato ed era notevolmente usurato;
dalle concordi dichiarazioni testimoniali del Maresciallo il quale ha riferito Tes_2 che, in occasione del sopralluogo svolto, aveva osservato che la buca fosse pagina 10 di 12 “vecchia”. Ebbene, il in ossequio ai doveri di custodia, Parte_1 vigilanza e controllo su di esso incombenti ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto tempestivamente provvedere al risanamento del piano stradale al fine precipuo di scongiurare la verificazione di eventuali sinistri, come pacificamente eseguito solo successivamente alla caduta della SI.ra
. Da tanto consegue l'accertamento del pari concorso di colpa nella CP_1
[... causazione della caduta della SI.ra ex art. 2055 c.c., di CP_1
ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver Controparte_5 negligentemente eseguito lavori di scavo e ripavimentazione del manto stradale cagionando l'avvallamento del piano stradale, e del Parte_1
, per aver omesso di riparare tempestivamente il manto stradale e di
[...] adempiere agli obblighi di custodia, vigilanza e controllo su di esso incombenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. L'accertata, concorrente responsabilità del e di nella Parte_1 RT misura del 50% ciascuno, non è idonea a scalfire la qualità di custode del ovvero a traslare i relativi obblighi e responsabilità Parte_1 nei confronti degli utenti della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. Né la domanda di parte attrice si è estesa automaticamente alla terza chiamata in garanzia. Ferma, dunque, la responsabilità risarcitoria del Parte_1
avverso la danneggiata, SI.ra come statuita dal
[...] CP_1
Giudice di prime cure, deve essere condannata a RT tenere indenne il per la metà di quanto da questi dovuto Parte_1 in favore della SI.ra a titolo di risarcimento del danno CP_1 patito in conseguenza del sinistro occorso in data 12.04.2017.
6. Il quarto motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
Correttamente, il Tribunale di Spoleto ha condannato il convenuto al Pt_1 pagamento di una somma pari alla metà delle spese processuali, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in ragione della mancata adesione alla negoziazione assistita cui era stato invitato in data 15.06.2018 e della successiva soccombenza dinanzi alla medesima domanda di risarcimento del danno azionata in giudizio da parte attrice.
7. Tanto premesso, l'appello è fondato, limitatamente all'erroneo rigetto della domanda di garanzia avanzata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata ed ivi reiterata.
8. L'accoglimento dell'appello giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio relativamente al convenuto ed alla terza chiamata, che sono poste a carico di in ossequio al RT pagina 11 di 12 principio della soccombenza, come già liquidate dal Giudice di prime cure,
e compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda di manleva.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, sentenza n. 206/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 14.03.2023, pubblicata il 15.03.2023, nella causa iscritta al n. r.
g. 2120/ 2018;
1. Condanna a tenere indenne il RT Parte_1 del 50% della somma da quest'ultimo dovuta in favore di CP_1 pari ad € 45.303,50, oltre interessi come specificati nella motivazione della sentenza di primo grado;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del RT primo grado di giudizio, liquidate in € 3809,00,oltre accessori di legge, in favore del , da compensarsi per la metà; Parte_1
3. Condanna alla refusione delle spese di lite del RT presente grado di giudizio in favore del , liquidate Parte_1 in € 3.397,00 oltre accessori di legge;
4. Condanna il alla refusione delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore di , liquidate in € CP_1
3.397,00 oltre accessori di legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 221 / 2023 promossa da:
(C.F. , in persona del sindaco p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giancarlo Paglietti, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Roma, P.le delle Belle Arti, 8
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), difesa dall'avv. Alberto Maria CP_1 CodiceFiscale_1
Onori, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Foligno, Via N. Sauro, 4/B
APPELLATA
e Contro
(P. IVA , rappresentata dal procuratore, RT P.IVA_2
, in persona del procuratore, dott. Controparte_3 Controparte_4 difesa dall'avv. Franco Biggini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in La Spezia, Via dei Colli, 9
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 206/2023, emessa
[...] dal Tribunale di Spoleto in data 14.03.2023, pubblicata il 15.03.2023, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da nella causa iscritta al n. r. g. 2120/ 2018 avverso il CP_1 Pt_1 pagina 1 di 12 di Spoleto, in ragione della presenza di una profonda buca sull'asfalto, in , Viale Marconi n. 205, che, in data 12.04.2017 alle ore 19:30 ne Pt_1 cagionava la caduta e la rottura del femore destro, e rigettata la domanda
[... di garanzia proposta dal convenuto custode avverso la terza chiamata,
in ragione dell'omessa di contratto di appalto per il Controparte_5 servizio di scavo per la rete elettrica fra il e la Parte_1 terza chiamata
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, comprovanti il diligente adempimento degli obblighi manutentivi gravanti sul custode e, per converso, la sussistenza di una condotta imprudente ed imprevedibile della danneggiata, da qualificarsi come caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno ex art. 2051 c.c., ovvero quantomeno idonea a fondare un giudizio di corresponsabilità della danneggiata nella misura del 50%; dell'erronea valutazione delle prove testimoniali, della documentazione fotografica in atti e degli accertamenti compiuti dagli agenti intervenuti in loco, comprovanti che al di sotto del piano stradale, lungo Via Marconi, passano dei cavi della rete elettrica che si dirigono alla limitrofa cassetta che la traccia dello scavo sovrastante si CP_3 dirige verso la cassetta che la profonda buca sull'asfalto è stata CP_3 provocata da tale traccia ed è stata, dunque, cagionata da RT
, in occasione di un intervento nei sottostanti cavi della rete
[...] elettrica;
del conseguente erroneo rigetto della domanda di garanzia azionata nei confronti di dell'erronea condanna del RT ex art. 96, comma 3, c.p.c., altresì proponendo istanza Parte_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 24.07.2023 si è costituita mediante comparsa RT di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando il secondo e terzo motivo d'appello.
In data 19.09.2023 si è ritualmente costituita mediante CP_1 comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione nonché opponendosi all'istanza inibitoria.
3. Con ordinanza del 15.06.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
pagina 2 di 12 Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 19.03.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto, limitatamente all'erroneo
[... rigetto della domanda di garanzia avanzata dal avverso Parte_1
Controparte_5
Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie per aver il Giudice di prime cure omesso di valutare che il Parte_1
non ha mai ricevuto alcuna segnalazione sulla buca nella quale è
[...] caduta la SI.ra ed ha, al contrario, immediatamente provveduto a CP_1 riparare la buca non appena pervenuta la segnalazione del sinistro – circostanza asseritamente idonea a far ritenere la sussistenza del caso fortuito, comportando l'assoluta estraneità del per i Parte_1 fatti di causa -; che la profondità della buca, di 10 cm, e la sua chiara visibilità, consentivano all'autista dell'automobile a bordo della quale la
SI.ra viaggiava ed alla medesima danneggiata di avvedersene e che, CP_1 in ogni caso, la danneggiata è caduta scendendo da una macchina sulla carreggiata stradale e, non già, sul marciapiede, dovendosene, dunque, desumere la sussistenza di una condotta negligente, imprevedibile e inevitabile della danneggiata, idonea ad assurgere a caso fortuito ex art. 2051 c.c., ovvero, quantomeno, a fondare un giudizio di corresponsabilità nella misura del 50%.
Osserva la Corte che il Giudice di prime cure ha, in primo luogo, correttamente applicato i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia, per cui la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la res e del nesso di causalità materiale che avvince la res all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno, comprensivo della condotta incauta della vittima (Cassazione civile sez. un., 30.06.2022, n. 20943). La presunzione di responsabilità in capo al custode è subordinata all'onere della prova, incombente sul danneggiato, del nesso di causalità materiale fra la res in pagina 3 di 12 custodia ed i danni concretamente sofferti, in quanto elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità in esame è la reazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Qualora siffatto onere sia assolto dal danneggiato, l'art 2051 c.c. fonda un'inversione dell'onere probatorio a carico del custode, il quale potrà liberarsi di tale responsabilità oggettiva fornendo la prova del caso fortuito, ravvisabile in ipotesi di fatto naturale, fatto del terzo o fatto dello stesso danneggiato. Pertanto,
l'esistenza del rapporto di custodia nel senso sopra indicato non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, vale a dire di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, spettando poi al custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass.
29/07/2016, n. 15761). Precipuamente, la prova liberatoria del caso fortuito consistente nel fatto del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno, a carico del custode, deve sostanziarsi in una condotta negligente del danneggiato, obiettivamente imprevedibile, eccezionale ed in quanto tale inevitabile per il custode, secondo il criterio della regolarità causale, non potendosi risolvere in un giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento a carico del danneggiato (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2020, n. 6651).
Solo allorquando risulti provato che la condotta del danneggiato, obiettivamente imprevedibile ed inevitabile per il custode, ha avuto efficacia causale dirimente ai fini della produzione dell'evento di danno, il sinistro non può dirsi determinato dalla res, che degrada a mera occasione dello stesso (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 11532/2014).
4.1 Tanto premesso circa il riparto degli oneri probatori fra le parti,
l'asserita circostanza che il non abbia mai ricevuto Parte_1 alcuna segnalazione circa l'esistenza della buca profonda e che, al contrario, abbia immediatamente provveduto alla riparazione del manto stradale successivamente al sinistro è assolutamente inidonea ad escludere la responsabilità del custode. In primo luogo, la circostanza allegata risulta, già in punto di allegazione, inidonea a comprovare il diligente adempimento degli obblighi manutentivi incombenti sul custode con riguardo pagina 4 di 12 al sinistro per cui è causa: per un verso, infatti, sul custode incombono ex lege obblighi di custodia, vigilanza e controllo in alcun modo subordinati alle segnalazioni di eventuali anomalie a cura dei privati;
per altro verso, la circostanza che il ha provveduto al Parte_1 rifacimento del manto stradale unicamente dopo aver ricevuto la segnalazione del sinistro comprova, se del caso, l'omesso adempimento di tali obblighi manutentivi in epoca antecedente al sinistro per cui è causa.
In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che la responsabilità per cose in custodia, disciplinata dall' art. 2051 del codice civile, è di natura oggettiva e non presunta, richiedendo la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno subito, di talché il custode può liberarsi da tale responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale (Cassazione civile, sez. III, 11/03/2025,
n. 6459). Il custode, dunque, non può liberarsi della responsabilità derivante dal rapporto di custodia comprovando il diligente adempimento dei propri obblighi di vigilanza e manutenzione – prova neppure desumibile dall'allegazione di parte per le anzidette ragioni-, ma unicamente dando prova del caso fortuito. La mancata ricezione di alcuna segnalazione circa la grave deformazione del manto stradale in epoca antecedente al sinistro, infine, non configura circostanza assolutamente eccezionale, imprevedibile ed inevitabile idonea ad assurgere a caso fortuito e recidere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno.
4.2 Né può desumersi la sussistenza di una condotta negligente, assolutamente imprevedibile ed inevitabile, della danneggiata, idonea ad integrare il caso fortuito ed a far degradare la res a mera occasione dell'evento, dalla elevata pericolosità intrinseca della res, come inopinatamente invocato dal a mente del quale l'elevata Parte_1 profondità della buca, di ben 10 cm, e l'asserita chiara visibilità dell'insidia avrebbero imposto all'autista dell'automobile sulla quale la
SI.ra viaggiava, fermatasi in prossimità della buca, ed alla CP_1 medesima danneggiata di avvedersene. Al contrario, la costante giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato la possibilità di desumere la condotta incauta della vittima dal difetto di pericolosità intrinseca della res e, non già, dalla notevole rilevanza della medesima pericolosità. Ai sensi dell' art. 2051 cod. civ., deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione pagina 5 di 12 dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato (ex multis, Cassazione civile , sez. VI ,
08/05/2018 , n. 10938; Cassazione civile , sez. VI , 21/02/2017 , n. 4390;
Cassazione civile , sez. III , 22/06/2016 , n. 12895; Cassazione civile , sez. VI , 18/12/2015 , n. 25594). Non può, dunque, desumersi la negligenza del danneggiato dall'elevata pericolosità intrinseca della res.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Giudice di prime cure ha, peraltro, correttamente accertato la scarsa visibilità della buca, in ragione delle particolari conformazioni e dell'ubicazione della stessa – come chiaramente comprovato dalla documentazione fotografica allegata dal medesimo convenuto -, nonché dell'omessa segnalazione della stessa – come riferito dalla testimone oculare, SI.ra indifferente, Testimone_1 nonché dal Maresciallo della Polizia Municipale di intervenuto in Pt_1 loco, all'udienza del 17.11.2020. Correttamente, dunque, il Tes_2
Giudice di prime cure ha ritenuto l'insussistenza di qualsivoglia condotta negligente imputabile al terzo conducente ovvero alla danneggiata, risultando accertato che il terzo conducente si è regolarmente fermato lungo Viale Marconi, all'altezza del civico 205, in prossimità del marciapiedi – né avrebbe potuto agire diversamente, in ragione del divieto di sosta o fermata su marciapiedi ex art. 158 C.d.S. (d.lgs. n. 285/1992) -
; che la danneggiata è ordinariamente scesa dal veicolo sul quale viaggiava ed è immediatamente caduta non appena appoggiato il piede nella buca;
che sia il conducente del veicolo che la passeggera non avrebbero potuto avvedersi della presenza della buca in ragione della scarsa visibilità e dell'omessa segnalazione della stessa;
che non risulta in alcun modo provato che l'attrice abitasse in prossimità del luogo e che avesse, dunque, contezza dell'insidia ovvero che la vista od il movimento della stessa fossero ostacolati. Al contrario, il custode avrebbe ben potuto prevedere che qualsivoglia pedone potesse rovinare a terra in ragione dell'insidia, peraltro limitrofa al marciapede, e, dunque, evitare l'evento di danno adempiendo ai propri obblighi di custodia, vigilanza e controllo prima della verificazione del sinistro. Tanto premesso, non può ritenersi in alcun modo provata una condotta negligente della danneggiata pagina 6 di 12 assolutamente imprevedibile ovvero inevitabile, idonea ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno e ad essere qualificata quale caso fortuito ex art. 2051 c.c. ovvero a ritenere il concorso causale della vittima.
5. Il secondo e terzo motivo d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse, sono fondati e devono essere accolti. L'appellante si duole dell'erronea valutazione delle prove testimoniali, della documentazione fotografica in atti e degli accertamenti compiuti dagli agenti intervenuti in loco - comprovanti che al di sotto del piano stradale, lungo Via Marconi, passavano dei cavi della rete elettrica che si dirigevano alla limitrofa cassetta , che sul manto stradale vi era un'ampia traccia, trasversale CP_3 rispetto al piano stradale, che si dirigeva verso la cassetta che la CP_3 profonda buca sull'asfalto era stata provocata da tale traccia ed era stata, dunque, cagionata da in occasione di un RT intervento nei sottostanti cavi della rete elettrica - e del conseguente
[... erroneo rigetto della domanda di manleva azionata nei confronti di in ragione dell'omessa produzione di contratto di Controparte_5 appalto, benché abbia eseguito lavori nel difetto RT delle dovute autorizzazioni ed in assenza di qualsivoglia contratto di appalto. Ebbene, il Giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda di garanzia avanzata dal convenuto custode avverso la terza chiamata in causa: ciò sul presupposto che il convenuto avrebbe Pt_1
[... lamentato l'inesatto adempimento di contratto di appalto concluso con per non avere l'appaltatrice ottemperato all'obbligo Controparte_5 contrattualmente assunto di mantenere le aree stradali interessate dai propri interventi in perfetto stato di sicurezza senza, tuttavia, provare il contratto d'appalto posto a fondamento della domanda di garanzia.
Nondimeno, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, il
[...] ha sempre dedotto la responsabilità di Parte_1 RT per aver svolto i lavori di scavo che hanno originato la buca de quo, peraltro nel difetto delle autorizzazioni di legge, difettando dunque,
[... geneticamente, un contratto di appalto fra il ed Parte_1 che potesse essere oggetto di prova e fondandosi, al Controparte_5 contrario, l'invocata responsabilità della terza chiamata in garanzia, unicamente sull'aver quest'ultima cagionato il dissesto del piano stradale che ha originato il sinistro de quo. pagina 7 di 12 5.1 La circostanza che i lavori di scavo che hanno cagionato l'avvallamento de quo siano stati effettuati da risulta, infatti, RT correttamente comprovata dalle concordi risultanze istruttorie. In primo luogo, all'esito del sopralluogo eseguito in data 23.04.2017, gli agenti della Polizia Municipale del Comune di , e Pt_1 Controparte_6
hanno redatto verbale (all. 2 terza chiamata) Controparte_7 accertando che la “sig.ra nata a [...] [...] ivi CP_1 Pt_1 residente […], il giorno 12 aprile 2017 alle ore 19,30 circa, nell'approssimarsi a scendere da un'autovettura, quale passeggera, non si accorgeva di una buca sulla sede stradale e cadeva riportando la frattura del femore. Tale buca, come rappresentato nelle foto allegate, poco dopo veniva riparata dall'addetto ASE chiamato dagli scriventi. Si è accertato, comunque, che essa è la conseguenza di uno scavo effettuato dall . CP_3
Benché il verbale redatto dal pubblico ufficiale goda di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. con riguardo alle sole circostanze che il pubblico ufficiale abbia potuto apprezzare direttamente e, non già, con riguardo alla fondatezza di apprezzamenti e valutazioni, l'accertamento compiuto dagli agenti intervenuti in loco risulta corroborato dalle concordi prove testimoniali e fotografiche. All'udienza del 17.11.2020 il Maresciallo ha, infatti, specificato di aver desunto che lo scavo sul quale si Tes_2 trovava la buca che aveva causato la caduta della SI.ra era stato CP_1 fatto da dal fatto che la traccia dello scavo presente sul manto CP_3 stradale si dirigeva verso una cassettina posta a lato del CP_3 marciapiede. Il Maresciallo ha, peraltro, soggiunto di aver avuto conferma da un tecnico contattato telefonicamente, che lo scavo fosse opera CP_3 loro, tuttavia precisando di non ricordare il nome del tecnico. Ebbene, seppur il nome del tecnico che ha riferito la circostanza non sia CP_3 stato opportunamente riportato nel verbale di sopralluogo, la circostanza deve ritenersi correttamente provata in ragione della piena attendibilità della testimonianza resa dal Maresciallo pubblico ufficiale, Tes_2 indifferente rispetto alle parti in causa, limitatosi a riferire l'esito degli accertamenti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. La piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale e favorevoli al risulta, peraltro, corroborata dal fatto che il SI. Parte_1 ha pure fornito molteplici dichiarazioni a sfavore del medesimo Tes_2
, affermando che la buca sulla quale la SI.ra è caduta fosse Pt_1 CP_1 risalente nel tempo – dovendo da ciò desumersi la piena facoltà del custode pagina 8 di 12 di avvedersene in tempo utile per scongiurare la caduta della stessa e, conseguentemente, il concorso del nella causazione dell'evento di Pt_1 danno - e che non fosse in alcun modo segnalata – dovendo da ciò escludersi la condotta negligente della danneggiata. La deduzione del CP_8
è, inoltre,condivisa dalla Corte. Ciò in quanto la copiosa
[...] documentazione fotografica agli atti (all.ti 3 e 4 terza chiamata in causa;
all.ti 3 e 4 comprova chiaramente la presenza di un Parte_1 rattoppo del manto stradale che, a partire dal centro della carreggiata, si dirigeva, in senso trasversale rispetto alla stessa, direttamente verso la colonnina Enel sita sul lato opposto del marciapiede e la presenza della buca in ragione della quale la SI.ra cadeva a terra proprio in CP_1 corrispondenza del rattoppo. La presenza dei cavi di pertinenza del gestore, nel piano sottostante è stata, peraltro, RT confermata dai testi, e i quali hanno Testimone_3 Testimone_4 entrambi confermato la presenza di cavi elettrici “che percorrono in senso parallelo il marciapiede lungo Via Marconi nei pressi del colonnino CP_3 nonché di cavi elettrici “che attraversano la strada in maniera obliqua”, come rilevato da apposita apparecchiatura. Peraltro, la circostanza che il teste abbia genericamente negato l'esecuzione di lavori nella Tes_3 zona, specificando, tuttavia, di essere stato incaricato da a partire CP_3 dal 2019, non è affatto idonea ad escludere l'esecuzione di lavori di scavo in epoca notevolmente antecedente al 2017, dato il carattere notevolmente risalente dell'avvallamento. Del pari, la riferita circostanza che al di sotto del piano stradale passino anche altre reti risulta, per un verso, non comprovata, non essendovi prova alcuna che nel punto esatto in cui la
SI.ra è caduta passi anche una rete diversa da quella elettrica, e, CP_1 per altro verso, irrilevante, risultando assolutamente inverosimile che la traccia sul manto stradale che si dirige esattamente alla colonnina e CP_3 sulla quale si trovava la buca possa essere stata cagionata da terzi gestori di altre reti che, con tutta evidenza, non confluirebbero di certo nella colonnina . CP_3
5.2 Né poteva richiedersi al convenuto, come asserito dalla terza Pt_1 chiamata, di comprovare la sussistenza di un'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ovvero che alla terza chiamata in causa fosse stata inflitta una multa per abusiva occupazione di suolo pubblico onde ottenere l'accoglimento della proposta domanda di garanzia. Tale prova si risolverebbe, infatti, in una probatio diabolica, ben potendo E- pagina 9 di 12 cagionare la buca nell'ambito di un intervento non Controparte_5 autorizzato senza che l'Autorità preposta abbia elevato alcuna sanzione.
Aderendo ad una simile prospettazione si perverrebbe, inoltre, all'assurda conseguenza per cui il responsabile della rete elettrica risponderebbe dei danni cagionati nell'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete elettrica solo allorquando i lavori siano stati previamente autorizzati mentre ogniqualvolta il distributore dell'energia elettrica esegua degli interventi manutentivi sulla rete in difetto di alcuna autorizzazione e, nondimeno, non venga immediatamente sanzionato, i danni conseguenti ai medesimi interventi rimarrebbero a carico del custode ed il responsabile non sarebbe tenuto a manlevarlo, con ciò, se del caso, incoraggiandosi l'esecuzione di lavori in difetto di autorizzazione. Tanto premesso, risulta correttamente accertato che, all'epoca del sinistro de quo, al di sotto del piano stradale, lungo Via Marconi, e, peculiarmente all'altezza del civico n. 205, passavano dei cavi della rete elettrica che si dirigevano verso la cassetta sita sul lato opposto del marciapiedi, CP_3 che la traccia dello scavo sovrastante ai suddetti cavi, si dirigeva, a partire dal centro della carreggiata, sino alla medesima cassetta che CP_3 sulla medesima traccia ed in corrispondenza del rattoppo del manto stradale era presente profondo avvallamento a causa della quale la SI.ra è CP_1 caduta rovinosamente a terra: da tali comprovate circostanze deve logicamente desumersi che i lavori di scavo e di ripavimentazione del manto stradale che hanno cagionato la caduta della SI.ra sono stati CP_1 effettuati da RT
5.3 Le risultanze istruttorie hanno, nondimeno, consentito di accertare come l'avvallamento sul quale la SI.ra è caduta fosse risalente nel CP_1 tempo, dovendo da ciò desumersi la piena facoltà del custode di avvedersene e provvedere al rifacimento della pavimentazione stradale in tempo utile per scongiurare la caduta della SI.ra e, conseguentemente, il CP_1 concorso di colpa nella causazione dell'evento di danno in ragione dell'omessa manutenzione della res. La circostanza risulta comprovata ictu oculi dalla documentazione fotografica allegata agli atti del giudizio, dalla quale si evince chiaramente che l'asfalto della traccia presente sul manto stradale era sbiadito, non aveva il colore nero che notoriamente assume non appena posato ed era notevolmente usurato;
dalle concordi dichiarazioni testimoniali del Maresciallo il quale ha riferito Tes_2 che, in occasione del sopralluogo svolto, aveva osservato che la buca fosse pagina 10 di 12 “vecchia”. Ebbene, il in ossequio ai doveri di custodia, Parte_1 vigilanza e controllo su di esso incombenti ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto tempestivamente provvedere al risanamento del piano stradale al fine precipuo di scongiurare la verificazione di eventuali sinistri, come pacificamente eseguito solo successivamente alla caduta della SI.ra
. Da tanto consegue l'accertamento del pari concorso di colpa nella CP_1
[... causazione della caduta della SI.ra ex art. 2055 c.c., di CP_1
ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver Controparte_5 negligentemente eseguito lavori di scavo e ripavimentazione del manto stradale cagionando l'avvallamento del piano stradale, e del Parte_1
, per aver omesso di riparare tempestivamente il manto stradale e di
[...] adempiere agli obblighi di custodia, vigilanza e controllo su di esso incombenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. L'accertata, concorrente responsabilità del e di nella Parte_1 RT misura del 50% ciascuno, non è idonea a scalfire la qualità di custode del ovvero a traslare i relativi obblighi e responsabilità Parte_1 nei confronti degli utenti della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. Né la domanda di parte attrice si è estesa automaticamente alla terza chiamata in garanzia. Ferma, dunque, la responsabilità risarcitoria del Parte_1
avverso la danneggiata, SI.ra come statuita dal
[...] CP_1
Giudice di prime cure, deve essere condannata a RT tenere indenne il per la metà di quanto da questi dovuto Parte_1 in favore della SI.ra a titolo di risarcimento del danno CP_1 patito in conseguenza del sinistro occorso in data 12.04.2017.
6. Il quarto motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
Correttamente, il Tribunale di Spoleto ha condannato il convenuto al Pt_1 pagamento di una somma pari alla metà delle spese processuali, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in ragione della mancata adesione alla negoziazione assistita cui era stato invitato in data 15.06.2018 e della successiva soccombenza dinanzi alla medesima domanda di risarcimento del danno azionata in giudizio da parte attrice.
7. Tanto premesso, l'appello è fondato, limitatamente all'erroneo rigetto della domanda di garanzia avanzata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata ed ivi reiterata.
8. L'accoglimento dell'appello giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio relativamente al convenuto ed alla terza chiamata, che sono poste a carico di in ossequio al RT pagina 11 di 12 principio della soccombenza, come già liquidate dal Giudice di prime cure,
e compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda di manleva.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, sentenza n. 206/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 14.03.2023, pubblicata il 15.03.2023, nella causa iscritta al n. r.
g. 2120/ 2018;
1. Condanna a tenere indenne il RT Parte_1 del 50% della somma da quest'ultimo dovuta in favore di CP_1 pari ad € 45.303,50, oltre interessi come specificati nella motivazione della sentenza di primo grado;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del RT primo grado di giudizio, liquidate in € 3809,00,oltre accessori di legge, in favore del , da compensarsi per la metà; Parte_1
3. Condanna alla refusione delle spese di lite del RT presente grado di giudizio in favore del , liquidate Parte_1 in € 3.397,00 oltre accessori di legge;
4. Condanna il alla refusione delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore di , liquidate in € CP_1
3.397,00 oltre accessori di legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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