Ordinanza collegiale 16 dicembre 2021
Sentenza 2 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2022, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00198/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2021, proposto da
CA IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Onofrio Nacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio del Comune di Brindisi in relazione alla diffida del 30/01/2020 ad eseguire l'ordinanza di demolizione di opere abusive;
nonché per la condanna dell'Amministrazione comunale a provvedere in ordine alla detta istanza e a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR per censurare il silenzio serbato dal Comune di Brindisi sull’istanza in data 30.01.2020 con cui la sig.ra IA ha diffidato l’Amministrazione a portare ad esecuzione l’ordinanza dirigenziale n. 284 del 10/10/17, con cui veniva intimato alla sig.ra TA A. M. di provvedere alla demolizione delle opere abusive realizzate “ presso l’immobile sito alla Via Sicilia, civ. 17/B/6 - Lotto 5, censito nel Catasto Urbano al fg. 54, p.11a 1351, sub. 19 - di proprietà dell'Agenzia CA RD (ex I.A.C.P) ”;
Rilevato che:
- a prescindere dal fatto che la notificazione all’Amministrazione comunale è stata effettuata presso l’indirizzo IPA (ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it), anziché presso l’indirizzo indicato nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia (avvocatura@pec.comune.brindisi.it), il Collegio, con ordinanza n. 1828/2021, ha ravvisato possibili profili di inammissibilità del ricorso in ragione della omessa notificazione alla sig.ra TA quale controinteressata rispetto all’accoglimento delle domande;
- sul punto parte ricorrente, con memoria del 13.01.2022, ha osservato che la “sig.ra TA non riveste la qualifica di controinteressato poiché è semplice assegnataria, ossia conduttrice, dell’unità abitativa di proprietà dell’CA RD Salento”;
Considerato che le predette difese non colgono nel segno, dal momento che resta ferma la posizione di controinteresse della sig.ra TA quale soggetto che ha realizzato le opere e che ad essa si aggiunge la posizione di controinteresse di CA RD Salento quale proprietaria dell’immobile: “ Nei giudizi di impugnazione del silenzio rifiuto proposti dal proprietario di un'area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi da parte dell'organo pubblico competente in materia di abusi edilizi, è controinteressato il soggetto che resta direttamente pregiudicato dalla sentenza che dichiara l'obbligo dell'amministrazione di provvedere ” (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 08/10/2015 n. 1539); “ l'intervento sanzionatorio imposto giudizialmente è cosa ben diversa dall'autonoma determinazione dell'amministrazione di perseguire l'abuso, per cui ben si comprende che in un processo, avente ad oggetto l'impugnativa del silenzio in tema di sanzioni edilizie, debba necessariamente essere coinvolto il privato inciso dall'eventuale attivazione forzosa del potere repressivo … (omissis) … pertanto, ribadite le superiori osservazioni, va rimarcato che il mancato perfezionamento della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controinteressata … rende irrituale l'instaurazione del relativo contraddittorio processuale, in violazione delle prescrizioni dettate a pena di decadenza dall'art. 117, comma 1, c.p.a.; ciò comporta l'inammissibilità sia dell'impugnativa del silenzio rifiuto sia della connessa domanda risarcitoria, trovando i danni lamentati dal ricorrente essenzialmente ragione nel mancato esercizio dell'azione repressiva contestato con la predetta impugnativa ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 03/11/2020 n. 4980);
Ritenuto che l’omessa notifica ad almeno uno dei predetti controinteressati determina l’inammissibilità del ricorso per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 117, comma 1, c.p.a.;
Ritenuto che nulla è dovuto a titolo di spese di lite stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO