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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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- 1. Narciso e lo specchio spezzatoGiuseppe Corsi · https://www.filodiritto.com/ · 20 gennaio 2026
Abstract: la responsabilità medica estetica non è automatica: il risarcimento scatta solo se dimostrata colpa o violazione del consenso informato. L'insoddisfazione soggettiva non basta. Cassazione 2025 conferma: senza prova di danno, colpa e nesso causale, il medico non è responsabile. La CTU e la Gelli-Bianco guidano il giudice a distinguere il desiderio dal diritto. Liability in aesthetic medical practice is not automatic: compensation arises only if fault or a breach of informed consent is proven. Mere subjective dissatisfaction is insufficient. The Italian Supreme Court (Cassation) 2025 confirms that, in the absence of proof of damage, fault, and causal link, the physician is not …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/12/2024, n. 6134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 6134 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 8420/2015 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
, , rappresentato e difeso, giusta mandato a Parte_1 CodiceFiscale_1 margine dell'atto di citazione, dall'avv. Corrado Ferrante, con il quale elegge domicilio in
Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n. 203;
Attore
E
, , rappresentato e difeso, mandato in calce alla CP_1 C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Micaela Chechile, con il quale elegge domicilio in Salerno, via San Leonardo, n. 161;
Convenuto
in persona del l.r.p.t., P.I. rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 P.IVA_1 mandato in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa del terzo, dall'avv.
Giuseppe Esposito, con il quale elegge domicilio in Caivano (NA), via Braucci, n. 23;
Terzo chiamato in causa
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.10.2024
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 08.10.2015 conveniva in giudizio il Parte_1
dott. innanzi al Tribunale di Salerno per sentire accolte le seguenti CP_1 conclusioni: “Accertare e dichiarare, […], l'erronea esecuzione dell'intervento di implantologia eseguito dal dott. sulla persona dell'odierno istante, con CP_1
conseguente sua responsabilità nella determinazione dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dal sig. e per l'effetto condannare il dott. Parte_1 CP_1 alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 10.012,00, […], nonché al
[...] risarcimento del danno biologico per € 21.602,00, oltre spese mediche documentate, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere del credito al soddisfo, […]”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e istanza di chiamata del terzo in causa del 19.01.2016 si costituiva in giudizio il convenuto dott. chiedendo l'integrale rigetto della domanda CP_1
attorea perché infondata in fatto e in diritto, in subordine di essere autorizzato alla chiamata in causa in manleva della Società e infine Parte_2
chiedendo l'integrale accoglimento della domanda riconvenzionale come formulata dal dott.
CP_1
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., ammessa e raccolta la prova, disposta ed espletata c.t.u. medico legale la causa perveniva, infine, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15.10.2024, all'esito della quale era assegnata in decisione con termini 190
c.p.c. ridotti.
Risulta superata la spiegata eccezione di improcedibilità della domanda, risultando la stessa espletata in corso di causa, come in atti documentato.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del 17.03.2017 n.
24 (cd. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla cd. legge
ZI (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stata strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico "contratto di spedalità" e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n.
27285).
L'art. 7 della cd. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che "la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose", ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò deriva che non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Più complessa è, invece, l'operazione ermeneutica richiesta all'interprete in relazione al regime di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, alla luce di quanto previsto dal comma terzo dell'art. 7 della legge succitata.
Tale norma prevede, infatti, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente", prescrivendo poi anche i criteri di determinazione del danno che devono essere seguiti dal giudice in sede di liquidazione.
Ed invero, già il testo della precedente legge ZI conteneva il riferimento all'art. 2043
c.c., stabilendo che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo
2043 c.c.", ma tale innovazione normativa era stata accolta unanimemente dalla giurisprudenza come espressione della sola preoccupazione del legislatore di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, senza prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induceva affatto al superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (Cass. civ., sez. VI, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391, nonché Cass. civ., sez. VI, ord. 17 aprile 2014, n. 8940 e Cass. n.
4792 del 2013).
La recente e ultima riforma, salutata dai primi commenti dottrinali come assai incisiva all'interno del microsistema della responsabilità sanitaria, invece, pare definitivamente collocare la responsabilità del sanitario nel perimetro della responsabilità aquiliana, pur prevedendo la clausola di salvezza rappresentata dalla "assunzione di un'obbligazione contrattuale con il paziente", ma non può riconoscersi l'applicabilità retroattiva di tale disciplina, prevalendo in tal caso la regola generale sancita dall'art. 11 disp. prel. c.c.
Se è vero, infatti, che il principio di irretroattività della legge in materia civile non assurge alla dignità di una norma costituzionale e l'osservanza del principio è rimessa "alla prudente valutazione del legislatore", qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare situazioni pregresse deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, nonché al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, anche se finalizzato alla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica o a far fronte ad evenienze eccezionali (Cass., sez. VI, 19/12/2014, n. 27121).
Sul punto è stato chiarito dalla giurisprudenza che "il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso", dovendosi propendere per l'applicazione retroattiva della nuova normativa ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, solo allorquando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass., 27 maggio 1971, n. 1579; Cass., 3 marzo
2000, n. 2433; Cass., 3 luglio 2013, n. 16620).
Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che, a differenza di quanto previsto dalla precedente legge ZI, l'applicazione della c.d. legge Gelli a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ledendo, così, ingiustificatamente il legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico. Da ciò deriva che le fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma de qua dovranno continuare ad essere regolate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, sicché si dovrà applicare la normativa della responsabilità contrattuale anche al medico - a prescindere da un formale rapporto di dipendenza - in quanto fondata sulla ormai ben conosciuta teoria del contatto sociale.
I presupposti per la configurabilità del contatto sociale individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina civilistica sono, infatti, i seguenti: a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno "status" professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una "culpa in faciendo" prevista nell'ordinamento giuridico;
e) l'affidamento in capo al danneggiato che viene ingenerato sia dall'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale cd. "protetta" (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato: cfr. l'art. 348 c.p.), sia dalla situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti (Cass., sez. III, 22/01/1999, n. 589).
D'altronde, non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando è richiesta per lo svolgimento di una professione una speciale abilitazione da parte dello Stato ed in particolare quando detta professione abbia ad oggetto la tutela di beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica, è la coscienza sociale prima e l'ordinamento giuridico poi a richiedere che il sanitario renda la sua prestazione con diligenza, a prescindere, quindi, dalla conclusione di un contratto direttamente tra il paziente ed il medico, ma semplicemente in considerazione del fatto che il paziente, entrando in una struttura sanitaria, ha fatto affidamento anche sulla professionalità dei medici dipendenti entrando con gli stessi "in contatto".
Ne consegue che gli aspetti pubblicistici che connotano l'attività medica non consentono di fare distinzioni tra l'ipotesi in cui il sanitario sia contrattualmente tenuto alla prestazione dell'attività medica direttamente verso il paziente ovvero sia semplicemente alle dipendenze di una struttura sanitaria pubblica o privata (v. Cass. 1999, n. 589: "La responsabilità del medico dipendente ospedaliero deve qualificarsi contrattuale, al pari di quella dell'ente gestore del servizio sanitario non già per l'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio insorto tra le parti, bensì in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato dal "contatto sociale").
Individuate, dunque, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie per l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria e del medico dipendente, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno. Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la nota sentenza n. 577 dell'11/01/2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
Resta, invece, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. sul punto Cass., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Da ultimo, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 588), che hanno altresì affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causalità, rilevando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
In ordine ai profili concernenti l'onere della prova relativo al nesso di causalità, valgono, naturalmente, le considerazioni già sopra svolte, particolarmente con riguardo all'evoluzione giurisprudenziale ed alle conclusioni alle quali sono recentemente approdate le Sezioni Unite
Civili della Suprema Corte, con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, sopra citata.
Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, le norme sostanziali contenute nella l.
n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avventi in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019, n. 28994).
Alla vicenda in esame, dunque, occorsa prima dell'entrata in vigore della Legge 24/2017, alla responsabilità del sanitario va applicato il paradigma della responsabilità contrattuale e non già quello più favorevole della responsabilità aquiliana.
Esame del caso concreto.
Nel caso posto all'attenzione del Tribunale non è in contestazione l'avvenuta esecuzione degli interventi odontoiatrici dedotti in citazione dall'attore.
L'attore, poi, ha congruamente identificato l'inadempimento ascritto al convenuto, consistito nell'avere pretesamente il medico, nel corso della esecuzione degli interventi di implantologia eseguiti presso il centro medico Athena Polimedica s.r.l. in Salerno via Paolo Grisignano, n.,
7, provocato la sezione del nervo facciale, conseguente al superamento del limite osseo, con scollamento dei muscoli facciali sulla guancia sinistra, come emerge dagli esami radiografici cui si è sottoposto il 9.07.2014 e 17.02.2015. Pt_1
Onde stabilire se sia emersa la prova del nesso causale tra i predetti inadempimenti ed i danni occorsi all'attore, occorre esaminare le risultanze della consulenza medico legale disposta dal
Tribunale.
Ebbene, i consulenti, dottori e , osservavano quanto: Persona_1 Persona_2
“Analizzando il nesso di causalità, occorre subito affermare che non esiste un chiaro nesso quantitativo o qualitativo tra il tipo di intervento impianto – protesico e una lesione anche parziale del nervo faciale di sinistra. Sempre rimanendo sul tema del nesso di causalità, si precisa che non sono esauditi soprattutto altri due tipi di nessi, quali il topografico ed il cronologico.
In relazione al topografico, si ricorda che gli interventi di implantologia in zona superiore sinistra tendono ad ottenere uno scollamento sub-periostale dei tessuti così da guadagnarsi l'accesso al piano osseo. Il nervo faciale o i suoi rami più vicini a tale sede comunque rimangono ben distanti e non si vede come possano essere raggiunti in questa prima fase di implantologia al fine di una “scheletrizzazione del campo operatorio”.
E ancora, non è esaudito nella fattispecie del caso clinico del sig. neanche il nesso di Pt_1
causalità cronologico in quanto, pur ammettendo una lesione minima iatrogena del nervo facciale, questa in ogni caso sarebbe potuta al più avvenire – con un grave errore in termini di perizia – solo nella prima fase di scheletrizzazione del campo operatorio, ma mai nel successivo momento di impianto delle protesi dentarie. A tal riguardo, si precisa che la supposta minima parziale lesione del faciale apparve evidenziarsi nel giugno 2014 e, cioè, molti mesi dopo il primo intervento di “scheletrizzazione del campo osseo”.
Pertanto, sotto questo profilo si conclude affermando che, secondo i principali criteri che governano il nesso di causalità in Medicina-Legale, non vi è una evidente e chiara connessione tra l'intervento dell' e il supposto, lieve danno estetico Controparte_3
identificantesi nella presenza di un solco poco profondo e non molto visibile in sede geniena sinistra.
In altri termini, questo supposto danno minimo estetico non può essere posto in connessione causale con l'intervento odontoiatrico eseguito nell'ottobre 2013.
Inoltre, sul piano medico-legale ma soprattutto clinico, appare utile osservare che, all'attuale esame svolto all'inizio delle operazioni, non appare evidente appunto visivamente e clinicamente questa paralisi flaccida del facciale ed è poco evidente questo solco del cutaneo e del sottocutaneo in piena area geniena di sinistra (cfr. foto).
Appare, tra l'altro, utile ai 2 CCTTUU comprendere, in ogni caso, come si sarebbe provocato
(anche se adesso e dopo molti anni con una riduzione e diluizione degli effetti estetici, come abbiamo visto) il suddetto canale cutaneo in piena zona geniena sinistra.
Come già accennato, l'ipotesi supra riportata circa le cause che hanno potuto determinare la comparsa del danno lamentato dall'attore rappresenta solo un esercizio eziologico che non ha nessuna importanza o effetto nelle considerazioni attuali medico-legali e da quanto emerso clinicamente e da quanto già detto a proposito del nesso di causalità. Si ribadisce che questa ipotesi eziologica è solamente un esercizio culturale dei due CCTTUU
e non incide sul ragionamento complessivo di queste considerazioni medico-legali.
Si ricorda, infatti, la mancanza di un chiaro nesso di causalità ed anche lo stesso danno estetico in zona geniena sinistra non struttura un vero e proprio danno e potrebbe rientrare – da quanto ipotizzato dai 2 CCTTUU – in modifiche fisiologiche anche monolaterali tra il muscolo faciale ed il sottocutaneo.
Inoltre, a conferma delle considerazioni fatte finora, pur considerando l'ipotesi della parte attrice (paralisi iatrogena del faciale), va sottolineato che, come già chiarito, la lesione del nervo faciale è una conseguenza difficile, se non impossibile, degli interventi che incidono sulla zona oggetto di intervento nel caso de quo.
Si specifica, inoltre, la circostanza più rilevante in merito alla presupposta lesione del nervo faciale, ossia la paralisi flaccida dell'emi-viso omolaterale, che interverrebbe nel caso di interruzione funzionale delle sue fibre nervose.
Tale tipo di paralisi è tipica e cagiona un quadro sintomatologico tipico conosciuto come facies tragica. Nello specifico si verifica una ptosi di tutti i muscoli mimici omolaterali alla lesione, con caduta dell'angolo palpebrale, della rima buccale, fino all'ipocompetenza funzionale sia lacrimale che salivare.
Tutto ciò premesso, appare evidente che la fattispecie oggetto di questa relazione non può in alcun modo essere accostata alla lesione del nervo faciale, con tutte le specifiche e patognomiche sequele del caso ( vedi foto allegate e differenze tra i 2 lati del viso). Risposta al Quesito 4): “Per il caso in cui ritengano che eventuali errori siano da porre in relazione causale solo parzialmente rispetto alle suddette lesioni, curino i CCTTUU di esprimere in valore percentuale l'incidenza causale dei medesimi”;
Da quanto analizzato ed emerso in precedenza, ribadendo che a giudizio dei due CTU non esistono errori nell'impianto di due protesi dentali superiori sinistre, non esistono quindi danni biologici anche solo di carattere estetico in area geniena sinistra e quindi si escludono responsabilità professionali mediche del convenuto.
Risposta al Quesito 5): “Descrivano i CCTTUU lo stato psico – fisico esistente dell'attore, onde tenerne conto nelle valutazioni di cui in seguito”; Le condizioni psico-fisiche dell'attore al momento delle operazioni nel febbraio 2023, sono, a giudizio dei due CTU, assolutamente normali e prive di evidenza di segni o sintomi patologici. Risposta al Quesito 6): “Dicano i
CCTTUU se, ove accertati, tali errori abbiano cagionato un danno alla salute dell'attore, ossia la compromissione della validità psicofisica del soggetto, sia temporanea, determinandone in tal caso la durata, sia (eventualmente) permanente, quantificandone la relativa percentuale, con conseguente menomazione del modo d'essere della persona e delle sue consuete attività”;
Ovviamente, da quanto già emerso e dalle risposte ai precedenti quesiti, non solo non esistono errori nell'operato del convenuto ma non esiste un chiaro danno biologico alla validità psico- fisica (neanche di tipo temporaneo) del sig.
e collegabile all'operato del convenuto. Risposta al Quesito 7): “Esprimano, inoltre, i Pt_1
consulenti un parere sulla pertinenza e congruità di eventuali spese mediche documentate e sulla eventuale necessità di spese future”; Da quanto già ampiamente detto ed analizzato ed in conseguenza anche delle risposte ai precedenti quesiti, a giudizio dei due CTU non esistono spese mediche o necessità di ciò nel futuro in relazione a qualche patologia collegabile agli interventi di protesi dentale del giugno 2013. Tanto si doveva in riferimento all'incarico ricevuto, ai fini di giustizia, in ossequio alla verità ed il tutto in scienza e coscienza”.
I c.t.u. offrivano puntuale replica alle osservazioni pervenute dall'avv. Ferrante per la parte attrice (registrandosi totale adesione alle conclusioni raggiunte da parte del c.t.p. di parte convenuta), osservando quanto segue: L'avv. Ferrante rileva preliminarmente che, citando:
“sostanzialmente, i CCTTUU affermano che gli interventi di implantologia dentaria non possono determinare danni a carico dei nervi che irradiano il sito ortodontico tali da comportare il danno lamentato dall'attore e che, essenzialmente, la tecnica implantologica impiegata dal Dott. rientra in quelle previste dalla letteratura medica-odontoiatrica CP_1 ed è perciò stesso corretta.” Gli scriventi contestano tale osservazione, non potendosi trovare alcuna affermazione di questo tipo nel corpo di questa relazione. Si sottolinea che gli interventi di implantologia, essendo degli atti chirurgici veri e propri, possono provocare danni a strutture anatomiche nobili. Si ribadisce quanto già ampiamento illustrato nelle risposte ai quesiti, ossia che le uniche componenti nervose a poter essere teoricamente danneggiate durante e manovre chirurgiche nel caso oggetto di esame – interessanti, quindi, il quadrante superiore sinistro del paziente – sono il nervo infraorbitario ed il nervo faciale. La lesione del primo esiterebbe in un'anestesia del labbro superiore, mentre un danno al faciale provocherebbe una paralisi flaccida dell'emi-volto, configurando il quadro tipico della facies tragica. Entrambe queste evenienze non sono riscontrabili nel caso de quo. Il legale prosegue contestando il mancato accertamento, da parte dei CCTTUU, del corretto percorso diagnostico preliminare all'intervento chirurgico nel caso de quo, suggerendo ai CCTTUU di verificare se il clinico abbia effettuato indagini radiografiche di secondo livello. Si fa riferimento, nuovamente, alle “Raccomandazioni Cliniche Ministeriale in
Odontostomatologia” del 2017.
Tali raccomandazioni sono estremamente chiare in merito all'esecuzione di esami radiografici a scopo di diagnosi pre-chirurgica implantare, consigliandocaldamente di riservare le indagini più invasive – di secondo livello – solo a quei casi inquadrabili di difficile esecuzione. Si ribadisce quanto già espresso nella risposta al Quesito 2), ovvero che il caso de quo è inquadrabile come di facile e routinaria esecuzione. Tali disposizioni sono volte all'ottimizzazione della somministrazione di radiazioni ionizzanti ai pazienti. Risposta alle osservazioni del CTP dott. Persona_3
Il ctp afferma che sarebbe stato opportuno, in sede di operazioni peritali, prescrivere ed effettuare esami specifici per indagare l'integrità del nervo faciale. Una lesione di tale struttura nervosa avrebbe configurato un quadro clinico di paralisi flaccida dell'emi-viso, a causa della lesione del secondo moto-neurone afferente la muscolatura mimica facciale. Tale evenienza non è evidenziabile nel caso de quo, per cui sarebbe risultato poco utile, se non dannoso, effettuare esami più invasivi soprattutto in un'ottica di ottimizzazione della valutazione costo/beneficio per il paziente”.
Il Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni dei ccttuu, palesandosi esse scevre da vizi metodologici intrinseci;
loa parte convenuta, peraltro, nel contestare le conclusioni raggiunte, particolarmente in ordine alla indispensabilità pretesa di accertamenti diagnostici preventivi, non giustappongono idonei e specifici riferimenti di letteratura medico scientifica suscettibili di confortare la tesi sostenuta in contrasto con le conclusioni del collegio.
I CCTTUU escludono in maniera categorica la sussistenza del nesso, affermando che la
“supposta lesione del nervo faciale è un'evenienza difficile, se non impossibile, operando nella zona in cui si è intervenuti nel caso de quo, a causa di una distanza molto elevata dalla zona di incisione e scollamento dei tessuti – a partire dalla cresta ossea alveolare dell'osso mascellare – a quella dell'emergenza del tronco nervoso del nervo faciale”.
Secondo i consulenti, dunque, gli interventi suscettibili di provocra ela lamentata lesione sono di pertinenza maxillofacciale, non odontoiatrica, caratterizzandosi per un acceso transcutaneo anteriore al trago auricolare allo scopo di ottenere la visualizzazione del tessuto parotideo affetto da patologia ed operare in base alle esigenze chirurgiche del caso.
Ad ogni buon conto, i cc.tt.uu. rimarcano che, quand'anche in ipotesi si fosse verificata una lesione del nervo faciale con interruzione funzionale delle sue fibre nervose – ipotizzata nel caso di specie dall'attore – ciò avrebbe dovuto comportare un tipo di paralisi, definita tecnicamente “flaccida”, dell'emiviso, dal lato omolaterale alla lesione, che non si ravvisa nella fattispecie.
Va, peraltro, evidenziato, che l'attore non ha offerto evidenze in ordine allo stato di salute antecedente, ed in proposito mette conto rammentare l'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui la mancata allegazione di prove relative alla situazione di salute antecedente all'intervento lamentatamente peggiorativo delle condizioni non consente di provare il danno subito (Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/07/2020 , n. 26839).
La domanda, in quanto infondata, non può trovare accoglimento e determina l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato in garanzia.
Non è fondata la domanda ex art. 96 c.p.c. di risarcimento dei danni da lite temeraria, articolata dal convenuto nei confronti dell'attore.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 27-10-2004, n. 20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr. Tribunale Massa, 14/06/2016, n. 594).
Nel caso in esame, però, l'infondatezza della domanda costituisce il portato di una istruttoria articolata e di indagini peritali approfondite, che non consente di far ravvisare una sicura malafede ab origine nel contegno della parte opponente, tanto più al lume del fatto che l'attore ha agito sulla scorta di un motivato parere medico.
La domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, di risarcimento danni all'immagine ed alla reputazione nonché da stress, non è fondata e non può essere accolta. Come noto, in tema di risarcimento danni, quello all'immagine ed alla reputazione, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e dimostrato dal presunto danneggiato (cfr. Corte appello , Milano , sez. III , 15/03/2023 , n. 900).
Secondo la giurisprudenza, la prova del danno alla reputazione, peraltro, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso a fatti notori e presunzioni, assumendosi come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (cfr. Tribunale , Bari , sez. I , 29/09/2023 , n. 3783).
Orbene, nel caso in esame risulta che la paziente presente in sala d'attesa non ha sentito il contenuto della conversazione tra il e il , tal ché non può dedursi che la stessa CP_1 Pt_1 abbia compreso le ragioni delle doglianze dell'odierno attore.
Neppure la ES , presente nella sala d'attesa per avere accompagnato il Testimone_1
figlio per una visita, aveva sentito alcunché della discussione tra i due, avvenuta a porte chiuse: pur se la stessa aveva compreso lo stato di alterazione del dott. conseguente a CP_1
quella conversazione, non può affermarsi che vi sia stata lesione della reputazione professionale del dott. non avendo ella compreso le doglianze del . CP_1 Pt_1
Quanto alle dichiarazioni della ES , ella confermava le circostanze lette;
tali Testimone_2
circostanze, però, facevano semplice riferimento alla condotta del che si recava Pt_1
presso lo studio del dottore per richiedere indietro i titoli di pagamento emessi e per
“minacciare” l'avvio di azioni legali per un preteso errore del professionista.
La mera richiesta di titoli, però, afferisce ad una pretesa economica che, fondata o meno, non vale ad incidere negativamente l'immagine del dottore quanto alla “minaccia” di CP_1
avvio di azioni legali, la circostanza di prova in effetti non riporta le parole utilizzate dal
, tal ché il mero preannunciare azioni legali non può, di per se stesso, configurare Pt_1 minaccia, quando il fine intrinseco dell'azione legale sia astrattamente legittimo.
La mancata indicazione, da parte della ES, delle parole utilizzate dal non consente Pt_1 al Tribunale di stabilire la portata eventualmente lesiva dell'immagine del professionista, con conseguente rigetto della spiegata domanda.
Neppure risulta comprovata, in relazione al preteso danno da stress, in concreto la gravità della lesione e la serietà del danno, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 cost. e con la necessaria tolleranza della lesione minima
(cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/10/2016 , n. 20615, secondo cui sussiste nel sistema della responsabilità un principio di irrisarcibilità dei c.d. danni bagatellari e quelli rientranti in una normale ed auspicabile dimensione di tollerabilità dovuta alla civile convivenza, come imposta dal contemperamento tra i principi costituzionali di solidarietà e tolleranza.).
Si stima equo compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti: invero, nella valutazione della parte in capo alla quale allocare il peso delle spese di lite, in accordo con il principio di causalità, non può non tenersi conto del fatto che l'attore ha posto a fondamento della propria pretesa una perizia medica, la quale ha sostenuto la tesi della sussistenza di una colpa medica e della sussistenza di nesso di causa tra gli interventi ascrivibili al convenuto dott. ed il danno iatrogeno asseritamente riscontrato in capo al paziente. CP_1
Non può, dunque, in applicazione del principio di causalità, farsi gravare il peso delle spese in capo all'attore, considerata la incapacità tecnica del medesimo di valutare la idoneità della perizia di parte a persuadere della opportunità o meno di promuovere il giudizio risarcitorio.
All'esito, poi, del giudizio in relazione alla riconvenzionale spiegata, la compensazione delle pese di lite appare vieppiù opportuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
1) Rigetta la domanda principale spiegata dall'attore;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
3) Dichiara la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della terza chiamata assorbita nel rigetto di cui al capo 1);
4) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dal convenuto nei confronti dell'attore;
5) Compensa le spese di lite tra tutte le parti;
6) Pone le spese di c.t.u. ad esclusivo carico dell'attore.
Così deciso in Salerno in data il 23.12.2024
Il Giudice Unico
Dott.ssa Giuseppina Valiante