TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.6805 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6805/2024 R.G.V.G, introdotta da
nato a [...] il [...] ), ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. FUSCO FAUSTO;
e
nata a [...] il [...] (C.F. e residente in [...] C.F._2
La Malfa n. 16, con il patrocinio dell'avv. FUSCO FAUSTO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2023 e di Parte_1 CP_1 non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato
Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi hanno già provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
2. che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
3. i coniugi hanno continuato a vivere separatamente per cui è abbondantemente trascorso il termine previsto dalla legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. la casa coniugale di via Cornelio Labeone, n. 82, di proprietà del sig. Parte_1
, resterà nella disponibilità di quest'ultimo, insieme con i beni costituenti l'arredo della casa coniugale,
[...] essendosi la sig.ra ià definitivamente allontanata reperendo un'autonoma sistemazione abitativa CP_1 asportando indumenti ed effetti personali, rinunciando a qualsiasi diritto sugli arredi;
5. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
6. i ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di ROMA affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
14/01/2021, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6805/ 2024
R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 14/01/2021 tra Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Roma al n. 00006, Parte I, Serie 37, Anno2021, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 31/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6805/2024 R.G.V.G, introdotta da
nato a [...] il [...] ), ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. FUSCO FAUSTO;
e
nata a [...] il [...] (C.F. e residente in [...] C.F._2
La Malfa n. 16, con il patrocinio dell'avv. FUSCO FAUSTO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2023 e di Parte_1 CP_1 non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato
Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi hanno già provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
2. che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
3. i coniugi hanno continuato a vivere separatamente per cui è abbondantemente trascorso il termine previsto dalla legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. la casa coniugale di via Cornelio Labeone, n. 82, di proprietà del sig. Parte_1
, resterà nella disponibilità di quest'ultimo, insieme con i beni costituenti l'arredo della casa coniugale,
[...] essendosi la sig.ra ià definitivamente allontanata reperendo un'autonoma sistemazione abitativa CP_1 asportando indumenti ed effetti personali, rinunciando a qualsiasi diritto sugli arredi;
5. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
6. i ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di ROMA affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
14/01/2021, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6805/ 2024
R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 14/01/2021 tra Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Roma al n. 00006, Parte I, Serie 37, Anno2021, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 31/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi