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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/02/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11857/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11857/2024 R.G.
TRA
n. a CASALUCE (CE) il 03/02/1941 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
ORRICO NICOLA e COPPOLA NICOLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. MORREALE CP_1
AGNELLO GABRIELE come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/10/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle
1 prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte, l'incidenza delle stesse sulla capacità di deambulare autonomamente e per non aver valutato correttamente i test ADL e IADL.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “cardiopatia ischemica cronica trattata con PTCA +stent. (2022) in buon compenso farmacologico (codice 6446:41%), da esiti di carcinoma mammario operato nel 2020 stadio patologico pt1No in follow up clinico strumentale senza ripresa di malattia ed in ormone terapia (codice 9323:70%), da limitazioni funzionali lieve moderate delle grosse articolazioni in soggetto con osteartrosi e discopatie multiple lombari (codice per analogia
7218-7010-7202: 30%), da ipoacusia bilaterale, frequenza media a 500, 1000 e 2000 di 105/120
(codice 4005:10%), da incontinenza urinaria stabilizzata da ipertrofia prostatica benigna (codice per analogia 6203:15%) e da steatosi epatica senza alterazioni cliniche e laboratoristiche (patologia
2 non invalidante) ” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha rilevato che “La visita peritale (06.05.2024), ha evidenziato la stabilità del quadro clinico con le patologie lamentate dal ricorrente sia alla domanda amministrativa, sia dalle risultanze dell'esame clinico effettuato dal sottoscritto C.T.U., e sia dalla documentazione ad atti e da quanto riferito dal ricorrente, infatti si presenta sufficientemente orientato nello spazio tempo, disponibile al colloquio con risposte pertinenti alle domande poste e presenta un quadro clinico caratterizzato principalmente da lievissimo rallentamento motorio con limitazioni funzionali lieve moderate delle grosse articolazioni da poliartrosi, che comunque non interferiscono nella deambulazione e nei passaggi posturali che risultano autonomi. A tale quadro clinico si aggiungono le co-patologie lamentate dal ricorrente, la cardiopatia ischemica ipertensiva in buon compenso clinico farmacologico, la incontinenza urinaria stabilizzata con utilizzo di presidi, l'ipoacusia senza l'utilizzo di presidi e gli esiti del carcinoma mammario operato nel 2021 in follow up clinico strumentale senza ripresa di malattia rd in ormone terapia. Sulla scorta di tale premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo delle patologie, il sig. è da ritenere sia Parte_1 con grado di invalidità grave 100% senza indennità di accompagnamento e sia lo stato di portatore di Handicap comma 1 art 3 senza la connotazione di gravità dalla data della domanda amministrativa 28.07.2023 in quanto le patologie lamentate dal ricorrente non presentano un significativo impatto sulla vita quotidiana e sociale (è capace di deambulare autonomamente senza aiuto, di espletare in perfetta autonomia i passaggi posturali, è capace di svolgere le attività quotidiane, è ben orientato nel tempo e nello spazio, i sensi sono ancora sufficienti e non sono presenti disturbi del linguaggio) e nemmeno il coinvolgendo di parenti più vicini, la si ritiene senza indennità di accompagnamento e senza lo stato grave di handicap, in quanto le minorazioni riscontrate non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
3 Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Non risultano, altresì, fondate le censure relative all'errata valutazione da parte del consulente dei test
ADL e IADL.
Ed infatti, quanto alla somministrazione dei test MMSE, IADL e ADL, e alla valutazione del loro esito, deve osservarsi che gli stessi, quali test dell'autonomia, non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione tanto più che essi raccolgono informazioni direttamente dall'interessato e si prestano, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
4 3.- Le spese di lite si pongono a carico di parte ricorrente in mancanza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. per le controversie di valore indeterminabile (complessità bassa), di gran lunga ridotte in considerazione dello svolgimento del giudizio e della semplicità delle questioni trattate. Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14703/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti;
2) rigetta il ricorso;
3) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. delle spese processuali che si liquidano in € 1.000,00, oltre IVA, C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese dell'accertamento peritale dell'ATP, liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 26/02/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11857/2024 R.G.
TRA
n. a CASALUCE (CE) il 03/02/1941 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
ORRICO NICOLA e COPPOLA NICOLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. MORREALE CP_1
AGNELLO GABRIELE come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 02/10/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle
1 prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte, l'incidenza delle stesse sulla capacità di deambulare autonomamente e per non aver valutato correttamente i test ADL e IADL.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato il periziando affetto da “cardiopatia ischemica cronica trattata con PTCA +stent. (2022) in buon compenso farmacologico (codice 6446:41%), da esiti di carcinoma mammario operato nel 2020 stadio patologico pt1No in follow up clinico strumentale senza ripresa di malattia ed in ormone terapia (codice 9323:70%), da limitazioni funzionali lieve moderate delle grosse articolazioni in soggetto con osteartrosi e discopatie multiple lombari (codice per analogia
7218-7010-7202: 30%), da ipoacusia bilaterale, frequenza media a 500, 1000 e 2000 di 105/120
(codice 4005:10%), da incontinenza urinaria stabilizzata da ipertrofia prostatica benigna (codice per analogia 6203:15%) e da steatosi epatica senza alterazioni cliniche e laboratoristiche (patologia
2 non invalidante) ” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha rilevato che “La visita peritale (06.05.2024), ha evidenziato la stabilità del quadro clinico con le patologie lamentate dal ricorrente sia alla domanda amministrativa, sia dalle risultanze dell'esame clinico effettuato dal sottoscritto C.T.U., e sia dalla documentazione ad atti e da quanto riferito dal ricorrente, infatti si presenta sufficientemente orientato nello spazio tempo, disponibile al colloquio con risposte pertinenti alle domande poste e presenta un quadro clinico caratterizzato principalmente da lievissimo rallentamento motorio con limitazioni funzionali lieve moderate delle grosse articolazioni da poliartrosi, che comunque non interferiscono nella deambulazione e nei passaggi posturali che risultano autonomi. A tale quadro clinico si aggiungono le co-patologie lamentate dal ricorrente, la cardiopatia ischemica ipertensiva in buon compenso clinico farmacologico, la incontinenza urinaria stabilizzata con utilizzo di presidi, l'ipoacusia senza l'utilizzo di presidi e gli esiti del carcinoma mammario operato nel 2021 in follow up clinico strumentale senza ripresa di malattia rd in ormone terapia. Sulla scorta di tale premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo delle patologie, il sig. è da ritenere sia Parte_1 con grado di invalidità grave 100% senza indennità di accompagnamento e sia lo stato di portatore di Handicap comma 1 art 3 senza la connotazione di gravità dalla data della domanda amministrativa 28.07.2023 in quanto le patologie lamentate dal ricorrente non presentano un significativo impatto sulla vita quotidiana e sociale (è capace di deambulare autonomamente senza aiuto, di espletare in perfetta autonomia i passaggi posturali, è capace di svolgere le attività quotidiane, è ben orientato nel tempo e nello spazio, i sensi sono ancora sufficienti e non sono presenti disturbi del linguaggio) e nemmeno il coinvolgendo di parenti più vicini, la si ritiene senza indennità di accompagnamento e senza lo stato grave di handicap, in quanto le minorazioni riscontrate non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
3 Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Non risultano, altresì, fondate le censure relative all'errata valutazione da parte del consulente dei test
ADL e IADL.
Ed infatti, quanto alla somministrazione dei test MMSE, IADL e ADL, e alla valutazione del loro esito, deve osservarsi che gli stessi, quali test dell'autonomia, non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione tanto più che essi raccolgono informazioni direttamente dall'interessato e si prestano, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
4 3.- Le spese di lite si pongono a carico di parte ricorrente in mancanza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. per le controversie di valore indeterminabile (complessità bassa), di gran lunga ridotte in considerazione dello svolgimento del giudizio e della semplicità delle questioni trattate. Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14703/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti;
2) rigetta il ricorso;
3) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. delle spese processuali che si liquidano in € 1.000,00, oltre IVA, C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese dell'accertamento peritale dell'ATP, liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 26/02/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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