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24 gennaio 1992
24 gennaio 1992
Art. 2. 1. Gli interventi per la cui effettuazione si puo' fruire dell'opera degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 riguardano:
a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione effettuati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 , e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni;
b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 ;
c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti di cui agli articoli 40 , 328 , 330 , 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ;
d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani, di cui agli articoli 25 , 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , e all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 .
Note all' art. 2:
- Il R.D. n. 824/1927 reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331 , che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione".
- Il D.M. 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, reca: "Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 1415/1942 (Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato) e' il seguente:
"Art. 2. - Nessun ascensore o montacarichi puo' essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.
La licenza di impianto e' rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costruttivo e con le modalita' stabilite nel regolamento.
La licenza di esercizio e' concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categora A, B, ed E, ogni due anni per i montacarichi di categoria C ed ogni quattro anni per i montacarichi di categoria D".
- Il testo degli articoli 25 , 40 , 131 , 194 , 328 , 330 , 331 e 332 del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
"Art. 25 (Verifiche). - Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a verifiche annuali per accertarne lo stato di efficienza in relazione alla sicurezza".
"Art. 40. - Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza".
"Art. 131 (Verifiche periodiche). - Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno una volta all'anno per accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 5 centrimetri".
"Art. 194. - Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, gia' soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione di fini della sicurezza dei lavoratori".
"Art. 328 (Verifiche periodiche). - Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza.
Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni".
"Art. 330 (Installazioni elettriche 'antideflagranti' e di tipo stagno). - Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia necessario, in relazione alle esigenze del processo di lavorazione o dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto, possono essere installati motori elettrici, purche' questi, le relative apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme della installazione, di tipo 'antideflagrante', dichiarati come tali dal costruttore".
"Art. 331. - Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri comportanti pericoli di esplosione o di incendio, sono ammesse soltanto installazioni elettriche per forza motrice di tipo 'antideflagrante' o di tipo stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli esplosivi, ed installazioni per illuminazione rispondenti alle prescrizioni dell'articolo seguente".
"Art. 332 (Impianti di illuminazione elettrica di luoghi pericolosi). - Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica puo' essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica.
Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in nicche chiuse e nei luoghi indicati nell'art. 331 e' ammesso l'impiego di lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti.
Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole fusibili devono essere di tipo antideflagrante per i luoghi indicati dal primo comma dell'art. 329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi indicati nell'art. 331".
- Il testo dell' art. 50 del D.P.R. n. 164/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e' il seguente:
"Art. 50 (Libretto di immatricolazione). - Gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati prima dell'impiego e sottoposti a verifiche biennali.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva di cui all' art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , saranno stabilite le modalita' del collaudo e delle verifiche periodiche ed il modello del libretto di immatricolazione per le relative registrazioni".
a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione effettuati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 , e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni;
b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 ;
c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti di cui agli articoli 40 , 328 , 330 , 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ;
d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani, di cui agli articoli 25 , 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , e all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 .
Note all' art. 2:
- Il R.D. n. 824/1927 reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331 , che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione".
- Il D.M. 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, reca: "Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 1415/1942 (Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato) e' il seguente:
"Art. 2. - Nessun ascensore o montacarichi puo' essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.
La licenza di impianto e' rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costruttivo e con le modalita' stabilite nel regolamento.
La licenza di esercizio e' concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categora A, B, ed E, ogni due anni per i montacarichi di categoria C ed ogni quattro anni per i montacarichi di categoria D".
- Il testo degli articoli 25 , 40 , 131 , 194 , 328 , 330 , 331 e 332 del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
"Art. 25 (Verifiche). - Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a verifiche annuali per accertarne lo stato di efficienza in relazione alla sicurezza".
"Art. 40. - Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza".
"Art. 131 (Verifiche periodiche). - Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno una volta all'anno per accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 5 centrimetri".
"Art. 194. - Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, gia' soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione di fini della sicurezza dei lavoratori".
"Art. 328 (Verifiche periodiche). - Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza.
Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni".
"Art. 330 (Installazioni elettriche 'antideflagranti' e di tipo stagno). - Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia necessario, in relazione alle esigenze del processo di lavorazione o dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto, possono essere installati motori elettrici, purche' questi, le relative apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme della installazione, di tipo 'antideflagrante', dichiarati come tali dal costruttore".
"Art. 331. - Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri comportanti pericoli di esplosione o di incendio, sono ammesse soltanto installazioni elettriche per forza motrice di tipo 'antideflagrante' o di tipo stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli esplosivi, ed installazioni per illuminazione rispondenti alle prescrizioni dell'articolo seguente".
"Art. 332 (Impianti di illuminazione elettrica di luoghi pericolosi). - Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica puo' essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica.
Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in nicche chiuse e nei luoghi indicati nell'art. 331 e' ammesso l'impiego di lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti.
Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole fusibili devono essere di tipo antideflagrante per i luoghi indicati dal primo comma dell'art. 329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi indicati nell'art. 331".
- Il testo dell' art. 50 del D.P.R. n. 164/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e' il seguente:
"Art. 50 (Libretto di immatricolazione). - Gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati prima dell'impiego e sottoposti a verifiche biennali.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva di cui all' art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , saranno stabilite le modalita' del collaudo e delle verifiche periodiche ed il modello del libretto di immatricolazione per le relative registrazioni".
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Napoli, sentenza 05/06/2023, n. 3486Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro all' udienza del 23.5.2023, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 14776/2022 Tra Parte_1 (c.f. n. P.IVA_1 ) con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar Persona_1 del 21.07.15 repertorio n. 80974, rogito 21569, dall'Avv. Maria Sofia Lizzi (C.F. C.F._1 - PEC : E Email_1 ) e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede Pt_1 di via A. De Gasperi, 55- Napoli …Leggi di più...
- opposizione art. 445 bis c.p.c.·
- invalidità civile·
- pluriminorazione·
- pensione di inabilità·
- cumulo prestazioni assistenziali·
- indennità di accompagnamento·
- cessazione materia del contendere·
- cecità assoluta·
- soccombenza virtuale