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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 614/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. NA RR Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. OL Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg n. 614/2025, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
DE HE e OL CA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Novara,
V.le Dante, n. 43E, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLANTE contro
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. AN CP_1 C.F._2
SI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana, n. 54, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLATO
nonché contro
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da sé Controparte_2 C.F._3 stesso nonché dall'avv. VI AZ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Via Renato De Martino, n. 16, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 30 nonché contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Macchi Controparte_3 P.IVA_1
e dall'avv. Giuseppe Macchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Busto
Arsizio, via Mameli n. 13/15, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLATA
nonché contro
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_4
CON IL CERTIFICATO N. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bassi C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Crocefisso, n. 5, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLATA
nonché contro
– QUALE ASSICURATORE DI AVV. (già Controparte_3 CP_2 [...]
, (C.F. e P.IVA n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 P.IVA_2
AN AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mugiasca n. 10,
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 82/2025, pronunciata dal Tribunale di Varese, sez. I civile, pubblicata in data 1° febbraio 2025.
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 2 dicembre 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Per Parte_1
pagina 2 di 30 “Voglia, l'ecc.mo Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, per l'effetto:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 82/2025 emessa dal Tribunale di Varese, Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1718/2022, pubblicata in data 01/02/2025 e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“- accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e, per l'effetto, CP_1
• - dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il saldo del compenso richiesto dall'avv. pari CP_1 ad € 1.796,00 (doc. 29) e, sempre per l'effetto,
• - condannare l'avv. al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. CP_1 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, nella misura di euro 50.000,00 o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. In subordine, ove non risultasse provato il nesso causale per le voci di danno meglio precisate in atti, condannare l'avv. al risarcimento dei danni per perdita di “chance”, nella misura CP_1 ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
Con vittoria di spese e competenze di causa”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con osservanza”.
PARTI APPELLATE
Per l'avv. CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis e previe le declaratorie di Legge, così giudicare:
Nel merito, in via principale: rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, e quindi confermare in toto l'appellata sentenza n. 82/2025 pubblicata il 1° febbraio 2025 del Tribunale ordinario di Varese, con vittoria di spese e competenze professionali del grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. In via istruttoria: pur essendo la sentenza appellata fondata su elementi probatori documentali, si richiamano – occorrendo - le istanze istruttorie già svolte in prime cure, da intendersi qui integralmente richiamate. Con la pagina 3 di 30 condanna - anche ex officio - dell'attore appellante ex art. 96 cpc per lite temeraria, sussistendone
i requisiti.”.
Per l'avv. Controparte_2
“l'avv. VI AZ per l'appellato riportandosi a tutte le istanze e Controparte_2 deduzioni in atti e verbali di causa, chiede che l'Ecc.ma Corte adita - disattesa e rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione - accolga le seguenti
CONCLUSIONI
1) dichiarare l'inesistenza della procura ad litem dell'appellante
contro
Controparte_2
2) dichiarare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
3) dichiarare l'atto di gravame, per quanto di ragione, infondato in fatto e in diritto e, comunque, non supportato da qualsivoglia valida prova e, per l'effetto, rigettarlo con conferma dell'impugnata sentenza n. 82/2025 emessa dal Tribunale di Varese;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'atto di appello e/o di eventuali richieste di corresponsabilità del comparente da chiunque avanzata, dichiarare
, in persona del l.r.p.t. e , in persona del Controparte_6 CP_4 Controparte_4
l.r.p.t., tenute a manlevare il deducente da qualsivoglia responsabilità risarcitoria.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per difesa dagli avv. Elena e Giuseppe Macchi) Controparte_3
“Piaccia alla Corte Ecc.ma rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese e compensi del grado.”.
Per già (difesa dall'avv. Controparte_3 Controparte_7
AN AN)
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di già Controparte_3 Controparte_7 in quanto infondata in fatto e in diritto.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, e previo accertamento del grado di responsabilità di ciascuna delle parti in causa, dichiarare già Società Controparte_3
pagina 4 di 30 tenuta a mantenere indenne l'avv. da quanto Controparte_7 Controparte_2 questi sarà condannato a risarcire, nella misura corrispondente al grado di responsabilità imputabile all'assicurato nella determinazione dei danni, fermo il riparto ex art. 1910 c.c. con
l'altra coassicuratrice, ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi”.
Per con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_4
AEAW0059705-LB
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti ed allegati in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le migliori declaratorie e statuizioni del caso, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'Appello promosso dal Signor in quanto Parte_1 destituito di fondamento giuridico e fattuale e, conseguentemente, confermare la Sentenza n. 82/2025 emessa dal Tribunale di Varese, nella persona della Dott.ssa Lo Giudice, in data 30/01/2025 e pubblicata il successivo 01/02/2025 e condannare il Signor a rifondere a Parte_1 [...] le spese processuali del giudizio di appello;
Controparte_4
- accertare che non è stata proposta impugnazione della Sentenza nella parte in cui sono state ritenute assorbite “tutte le altre domande formulate, in via subordinata, dal convenuto nei confronti del co- difensore avv. ” e, per l'effetto, dichiarare tale statuizione passata in giudicato, con ogni CP_2 conseguenza di legge e con rifusione delle spese legali in favore di Controparte_4
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata una qualsivoglia responsabilità in capo all'Avvocato , accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'insussistenza di qualsiasi CP_2 obbligazione indennitaria e di manleva in capo a con riferimento al Controparte_4
Co certificato n. AEAW0059705- e, conseguentemente, respingere la domanda di indennizzo e di manleva svolta nei suoi confronti
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata una qualsivoglia responsabilità in capo all'Avvocato e ritenuta operativa la polizza n. AEAW0059705-LB contratta con CP_2 [...]
accertare e dichiarare quest'ultima operante a secondo rischio o in Controparte_4 coassicurazione indiretta rispetto al contratto sottoscritto dall'Avv. con CP_2 CP_5
pagina 5 di 30 e, conseguentemente, condannare a manlevare e tenere indenne l'Assicurato Controparte_6 CP_4 dei soli danni patrimoniali che la Corte d'Appello riterrà di imputare alla Compagnia a secondo rischio
o in coassicurazione con il tutto nei limiti del massimale di € 350.000,00, Controparte_6 previa detrazione della franchigia di € 1.000,00, sempre e comunque dovuta dall'Assicurato.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14/06/2022 il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Varese, l'avv. per ivi sentir accertare la responsabilità professionale di CP_1 quest'ultimo per inadempimento o inesatto adempimento colpevole del mandato conferitogli, chiedendo di dichiarare non dovuto, ex art. 1460 c.c., il saldo del compenso richiesto dal convenuto pari ad €
1.796,00, nonché di condannare l'avv. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, CP_1 presenti e futuri, nella misura di € 50.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia dal Giudice adito. In subordine, l'attore domandava la condanna dell'avv. al risarcimento dei danni per perdita CP_1 di chance, nella misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda l'attore deduceva che:
- l'avv. assumeva la difesa di nella procedura esecutiva immobiliare n. CP_1 Pt_1
579/2018 R.G.E., promossa innanzi al Tribunale di Busto Arsizio dal creditore procedente,
per il mancato pagamento di spese condominiali;
Controparte_9
- la procura veniva formalmente rilasciata a favore sia dell'avv. del Foro di Controparte_2
Siracusa, con studio legale anche a Manchester, luogo di residenza dell'attore, sia dell'avv. CP_1 del Foro di Varese, presso il cui studio l'attore eleggeva domicilio;
[...]
- tutta l'attività difensiva veniva svolta dal convenuto avv. limitandosi l'avv. CP_1
a trasmettere al difensore la documentazione in possesso dell'attore; CP_2
- a seguito della costituzione in giudizio, nel maggio 2019 l'avv. presentava un'istanza di CP_1 conversione del pignoramento, recante la sottoscrizione del sig. Pt_1
- il Tribunale, con ordinanza del 23.06.2019, accoglieva l'istanza di conversione del pignoramento e stabiliva il versamento di 28 rate mensili dell'importo di € 309,00, a partire dal 15.07.2019, fissando l'udienza del 18.12.2019 per verificare la regolarità dei versamenti;
- in detta udienza veniva accertata dal Tribunale la correttezza dei versamenti fino a quel momento e veniva assegnata la somma al creditore, con rinvio a giugno 2020 per la verifica del versamento delle ulteriori rate;
pagina 6 di 30 - prima dello svolgimento dell'udienza successiva del 17.06.2020, il creditore procedente segnalava il mancato versamento delle rate di gennaio e febbraio 2020, per cui l'avv. CP_1 interpellato il cliente, odierno attore, predisponeva note scritte con cui dava atto dei bonifici effettuati dal debitore anche per dette mensilità, allegando le relative ricevute di versamento e chiedendo un termine per verificare il corretto accredito delle somme;
- l'istanza veniva accolta dal G.E. che, con ordinanza riservata del 25.06.2020, concedeva termine sino al 10.07.2020 per il deposito di nuove note scritte, previa verifica dell'effettivo versamento di tutte le rate maturate, rinviando all'udienza del 20.07.2020;
- l'avv. prima di detta udienza, pur avendo verificato il mancato accredito delle somme CP_1 sul conto della procedura, invece di sollecitare il cliente a regolarizzare i pagamenti, depositava note scritte nelle quali confermava il mancato accredito, attribuendolo ad un errore incolpevole del debitore e chiedendo l'autorizzazione a effettuare nuovamente i versamenti delle rate mancanti;
- il G.E. in data 20.07.2020, dato atto che ancora a quella data non era pervenuto il versamento delle due rate mancanti, nonostante fosse stato concesso un rinvio proprio a tal fine, rigettava detta istanza e revocava la precedente ordinanza di conversione, disponendo la vendita dell'immobile;
- l'avv. quindi, dopo aver comunicato la notizia all'attore, predisponeva ricorso in CP_1 opposizione agli atti esecutivi, chiedendo al G.E. la sospensione dell'ordinanza di revoca della conversione del pignoramento e un nuovo termine per effettuare i versamenti mancanti;
- il G.E., ribadendo che il debitore, pur avendo ottenuto specifico rinvio per integrare tali pagamenti, non vi aveva provveduto, rigettava l'istanza con provvedimento del 6.10.2020 e condannava l'attore al pagamento delle ulteriori spese di lite;
- a quel punto l'avv. sconsigliava l'avvio della fase di merito del giudizio di opposizione, CP_1 ritenendo che non avrebbe portato ad esiti utili;
successivamente, in data 5.02.2021, i beni oggetto della procedura esecutiva venivano aggiudicati a per l'importo di € Controparte_10
54.000,00;
- dell'avvenuta vendita all'asta l'avv. dava comunicazione all'attore con mail del CP_1
18.02.2021, a cui non faceva seguito più alcuna comunicazione;
- l'attore, solo grazie all'interessamento degli attuali difensori e dopo aver ottenuto l'accesso al fascicolo, evitava che l'IVG procedesse alla rimozione e successivo smaltimento di quanto rimasto nell'immobile, riuscendo a recuperare quanto di sua proprietà.
pagina 7 di 30 Pertanto, l'attore, ritenendo che la decadenza dal beneficio della conversione del pignoramento precedentemente concesso dal Tribunale e la successiva vendita all'asta dell'immobile fossero diretta conseguenza della mancata comunicazione, da parte dell'avv. del termine del 10/7/2020 che il CP_1
Giudice aveva concesso per regolarizzare i versamenti, contestava al convenuto l'inadempimento dei doveri di diligenza professionale e, in particolare, dei doveri di sollecitazione ed informazione nei confronti del cliente.
Più precisamente, contestava all'avv. di avere omesso di dare all'attore le necessarie CP_1 informazioni in relazione alle conseguenze del mancato versamento delle due rate di gennaio e febbraio e di avere espressamente ribadito al proprio cliente come il Giudice non avesse mai autorizzato il versamento tardivo delle stesse, laddove, invece, il Tribunale aveva concesso un termine ad hoc per provvedere alla regolarizzazione.
Contestava, inoltre, all'avv. di non avere inoltrato all'odierno attore copia del provvedimento CP_1 del Giudice con il quale quest'ultimo concedeva un termine per la regolarizzazione, impedendo, in tal modo, al proprio cliente di sollevare il dubbio circa l'affermazione, ribadita più volte dall'avv. CP_1 sulla non concessione di un termine per regolarizzare la posizione. Riteneva l'attore che l'esistenza del danno risultava dimostrata dalla perdita del bene la cui proprietà era ormai perduta e che in base al criterio del “più probabile che non” doveva ritenersi esistente il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il danno patito dall'attore.
In merito al quantum, osservava che il danno patrimoniale era dato:
- dalla differenza tra il valore di mercato dell'immobile, stimato dal perito del Tribunale in €
75.500,00, e il prezzo di realizzo all'asta pari ad € 54.000,00;
- dalla perdita di rating in Banca conseguente al pignoramento e alla successiva vendita dell'immobile, con conseguente difficoltà a farsi concedere in futuro ulteriori finanziamenti;
- dai costi della procedura esecutiva;
- dalle spese di giudizio liquidate in favore del Condominio pignorante;
- dalla perdita di chance di ottenere dall'immobile di proprietà un vantaggio economico pari al canone di locazione.
Il danno non patrimoniale era dato dalla lesione del diritto di difesa e dal sentimento di frustrazione e di dolore per avere perso il proprio immobile in . CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.09.2022, si costituiva in giudizio
l'avv. contestando le domande svolte e chiedendo in via preliminare di essere CP_1 autorizzato alla chiamata in causa del co-difensore avv. e della propria assicurazione Controparte_2
con cui aveva stipulato le polizze n. 390449676 e 390449679. Nel merito, chiedeva Controparte_3
pagina 8 di 30 il rigetto delle domande attoree. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda svolta, chiedeva al Tribunale di dichiarare il co-difensore avv. tenuto a risarcire pro quota l'attore e CP_2 di condannare la terza chiamata a manlevarlo di quanto tenuto a corrispondere a Controparte_3 titolo risarcitorio a Parte_1
Deduceva il convenuto di essersi adoperato fattivamente per la migliore difesa dell'attore e di essere stato escluso forzatamente dal procedimento esecutivo n. 579/2018 per effetto della costituzione in data
1.04.2021 dei nuovi difensori di senza ricevere alcuna comunicazione né da parte del Pt_1 Pt_1 né da parte dei legali subentrati, tanto che si era visto costretto a segnalare tale violazione del codice deontologico al Consiglio Distrettuale di Disciplina, salvo poi vedersi costretto a replicare alle
“generiche” reprimende segnalate nei suoi confronti dall'attore, sempre in sede disciplinare.
Precisava che l'attore era già cliente dell'avv. che esercita anche in Inghilterra, paese di CP_2 residenza dell'attore, il quale lo aveva contattato, per il tramite dell'avv. Paolo Savoldi del Foro di
Bergamo, al fine di avvalersi della sua domiciliazione in seno alla procedura esecutiva de quo, per visionare il fascicolo e partecipare alle udienze. Osservava, pertanto, come gli atti difensivi erano stati predisposti di comune accordo da entrambi i difensori, muniti di procura alle liti sottoscritta dall'attore e autenticata dal solo avv. CP_2
Aggiungeva che proprio l'avv. aveva convinto il convenuto a richiedere la conversione del CP_2 pignoramento, quale unica possibilità per “salvare” il bene del debitore.
Puntualizzava come il non avesse eseguito il primo versamento sul conto del Tribunale ma Pt_1 su altro conto, rischiando fin da subito di compromettere la sua posizione e che soltanto per merito del convenuto, l'istanza di conversione fu accolta, nonostante il versamento del debitore fosse pervenuto su altro conto corrente.
Deduceva, inoltre, di avere espressamente indicato al Collega e al che sarebbe stato meglio Pt_1 disporre un bonifico continuativo, ma che tale suggerimento non veniva accolto dall'odierno attore.
Asseriva che i provvedimenti del Giudice dell'esecuzione erano stati erroneamente interpretati dall'attore, in quanto il G.E. aveva concesso al debitore il termine del 10 luglio 2020 solo per consentirgli di verificare eventuali errori nelle procedure di accredito delle somme sul conto corrente della procedura, non certo per sanare il mancato versamento di dette somme. Sosteneva il convenuto che con le note scritte egli aveva tentato in extremis di richiedere un ulteriore termine, poi negato dal Giudice, per adempiere al versamento, derogando alla disposizione del 5° comma dell'art. 495 c.p.c., che prevede ipso jure la decadenza dal beneficio della conversione in caso di ritardo superiore ai trenta giorni o di omesso versamento.
pagina 9 di 30 Riteneva che non poteva essere confuso il termine concesso dal G.E. per chiarimenti con la concessione implicita di ciò che la legge vieta di fare;
sottolineava che l'omesso versamento o il ritardo superiore ai trenta giorni nel pagamento delle rate ha conseguenze automatiche;
che un eventuale pagamento successivo, senza autorizzazione del G.E., sarebbe confluito nei c.d. “beni pignorati”; che, pertanto, non sussisteva alcuna omissione di informazione al circa le conseguenze del mancato Pt_1 pagamento, avendo egli consigliato, sin da principio, il convenuto di ordinare bonifici periodici alla banca per garantire la puntualità dei pagamenti;
che non esisteva quindi alcun nesso di causalità tra il danno paventato e la condotta dell'avv. che aveva fatto molto più di quanto era in suo dovere fare;
che CP_1 anche il quantum debeatur risultava privo di fondamento, dal momento che il minor prezzo al quale era stato venduto il bene trovava una sua giustificazione nel fatto che era un bene occupato;
che il rating bancario non era peggiorato per colpa del convenuto, ma per causa esterne a quest'ultimo; che le spese di custodia e del delegato alla vendita discendevano dall'inadempimento del che le spese della Pt_1 fase cautelare a torto venivano contestate, pur essendo il giudizio di opposizione rivolto a ottenere un possibile vantaggio all'attore; che il G.E. non aveva ritenuto opponibile alla procedura il contratto di locazione, in quanto lo stesso -non per colpa del convenuto- non era registrato, per cui i proventi della locazione erano stati dirottati alla procedura, come frutti del bene pignorato;
che il danno non patrimoniale era infondato, in quanto il mancato pagamento delle rate scadute non era ascrivibile al convenuto, producendo ipso jure i suoi effetti;
che anche il danno da perdita di chance era insussistente, non essendoci alcun collegamento tra l'attività dell'avv. e il danno lamentato;
che per l'attività CP_1 prestata l'avv. aveva percepito solamente € 370,01 ed era stato esposto alla gogna sia in sede CP_1 giudiziaria che disciplinare.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6 marzo 2023, l'avv. CP_2
contestando l'atto di chiamata in causa. Deduceva di essere stato solo un intermediario tra
[...]
l'avv. e il suo cliente e di essersi inserito, quale co-difensore, nel mandato predisposto dal CP_1 collega al solo fine di poter facilmente e speditamente procedere all'autenticazione della firma, CP_1 ribadendo, però, nella mail dell' 8.01.2019, che l'avv. sarebbe stato il dominus della causa. CP_1
Sosteneva che l'intera pratica era stata gestita unicamente dall'avv. e che il mandato all'avv. CP_1 era stato revocato in data 26.09.2020. Riteneva del tutto infondata la pretesa corresponsabilità CP_2 del terzo chiamato, in quanto quest'ultimo, nonostante la lontananza geografica dal Tribunale competente, si era adoperato per mettere in contatto cliente e professionista. Riteneva, comunque, infondata la domanda attorea, essendo la responsabilità della decadenza dal beneficio della conversione del pignoramento addebitabile al che non si curava di verificare presso la propria banca il buon Pt_1 esito dei bonifici disposti. Evidenziava che tutti i presunti danni eventualmente arrecati nelle fasi pagina 10 di 30 successive alla revoca del suo mandato non potevano essere addebitati al terzo chiamato e contestava, in ogni caso, la quantificazione di ogni voce di danno richiesta dall'attore. Formulava, in via pregiudiziale, espressa richiesta di chiamata in causa delle proprie compagnie assicuratrici, Controparte_6
e , per essere da queste manlevato in caso di accoglimento delle richieste di
[...] Controparte_4 parte attrice.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 06.03.2023, la terza chiamata
la quale faceva proprie le difese articolate dall'assicurato avv. ribadendo Controparte_3 CP_1 che la pretesa attorea si fondava su di una interpretazione del tutto errata (e contra legem) dell'ordinanza del 25.06.2020, in quanto con tale provvedimento il G.E. aveva inteso, letteralmente, concedere un termine per verificare eventuali errori nelle procedure di accredito delle somme, non intendendo affatto concedere al debitore un termine per regolarizzare i pagamenti delle rate scadute. Precisava, inoltre, che risultava documentalmente provato che l'avv. nelle note per l'udienza del 17.06.2020, non CP_1 aveva formulato alcuna istanza diretta ad ottenere un termine per “regolarizzare” i pagamenti mancanti, ma solo una richiesta di termine finalizzato a verificare “il buon fine dei versamenti”, che si presumevano fossero stati puntualmente eseguiti. Aggiungeva che solo in occasione dell'udienza del 20.07.2020, verificato che le rate non erano andate a buon fine, l'avv. richiedeva la concessione di un termine CP_1 per sanare la posizione;
che il G.E., ritenuto che il avrebbe potuto e dovuto rendersi conto della Pt_1 circostanza che gli importi destinati alla procedura erano stati riaccreditati sul suo conto, aveva rigettato la richiesta e disposto la vendita del bene. Riteneva sussistente una eventuale corresponsabilità dell'avv.
avendo quest'ultimo collaborato all'attività difensiva. Contestava, in ogni caso, la CP_2 quantificazione dei danni, dovendo ritenersi la valutazione del bene effettuata dal perito come smentita dalla realtà dei fatti, nonché la richiesta dell'attore volta a pretendere il risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di vendere il bene a prezzo di mercato e il danno derivante dall'impossibilità di concederlo in locazione. Riteneva non provata il pregiudizio per la segnalazione alla Centrale Rischi, non avendo l'attore dimostrato che la causa di tale segnalazione risiedeva unicamente dall'intervento della banca nella procedura esecutiva promossa dal condominio, nè il danno effettivo ed attuale, quale ad esempio il non aver ottenuto un finanziamento o di averlo ottenuto a condizioni particolarmente gravose, tanto più che l'attore, residente all'estero, non svolge alcuna attività economica nel nostro Paese.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.06.2023, la terza chiamata,
che, associandosi alla linea difensiva del proprio assicurato, osservava Controparte_6 fosse onere dell'avv. dimostrare la corresponsabilità dell'avv. nei cui confronti CP_1 CP_2 nessuna domanda era stata svolta dall'attore. Si associava, poi, alle difese del convenuto, opponendo all'assicurato tutte le limitazioni di operatività della polizza e i massimali, i sottomassimali, le franchigie pagina 11 di 30 e gli scoperti previsti dal contratto di assicurazione. Chiedeva, inoltre, in caso di accertamento della responsabilità di entrambi i difensori, di accertare la quota di responsabilità attribuibile a ciascuno, avendo la compagnia il diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti del co-debitore solidale, nonchè l'applicazione dell'art. 1910 c.c., avendo l'avv. stipulato anche una polizza con la CP_2
Compagnia con riparto proporzionale sulla base del contenuto dei rispettivi Controparte_4 contratti.
Con comparsa di costituzione del 15.06.2023 si costituiva anche la compagnia Controparte_4 terza chiamata, aderendo a tutte le eccezioni svolte dal proprio assicurato, avv. e
[...] CP_2 chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall'attore e dall'avv. Contestava, altresì, la CP_1 richiesta di manleva e indennizzo formulata nei suoi confronti da parte dell'assicurato, non avendo quest'ultimo fornito alcuna prova della copertura assicurativa in virtù della polizza n. AEAW0059705-
LB contratta con . Asseriva che il contratto assicurativo aveva un periodo di operatività Controparte_4 decorrente dal 14.09.2020 al 14.09.2021, non rinnovatosi;
che il contratto era del tipo “claims made” , ossia copriva le richieste di risarcimento presentate, per la prima volta, durante il periodo di efficacia della polizza e denunciate agli assicuratori nel medesimo periodo;
che, pertanto, la suddetta polizza era inoperativa per intervenuta richiesta risarcitoria e relativa denuncia del sinistro oltre il periodo di efficacia della polizza, ossia in data 6.03.2023. In via meramente subordinata, evidenziava che la polizza si intendeva operante a secondo rischio, ai sensi dell'art. 2, sez. B della CgA, stante la presenza di altra polizza assicurativa contratta dall'assicurato con la per il CP_11 Controparte_6 medesimo rischio.
In ulteriore subordine, chiedeva che, in caso di accertamento dell'operatività della polizza suddetta e di accoglimento della domanda di manleva, condannarsi la Compagnia al solo ed esclusivo CP_4 indennizzo dei danni patrimoniali effettivamente accertati, circoscrivendo anche il periodo del mandato conferito dall'attore, revocato in data 26.09.2020, e, una volta accertata l'operatività a secondo rischio della polizza, condannare al pagamento dell'eventuale residuo importo dovuto Controparte_4 dall'avv. il tutto nei limiti del massimale di € 350.000,00, previa detrazione della franchigia CP_2 di € 1.000,00.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, depositate le relative memorie e ritenuta dal giudice la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere istruttoria orale, il Tribunale di Varese con sentenza n.
82/2025, pubblicata l'1 febbraio 2025, così statuiva: “1) rigetta le domande dell'attore
[...]
; 2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna alla rifusione in favore Pt_1 Parte_1 dell'avv. , dell'avv. , di di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 di delle Controparte_4 Controparte_7
pagina 12 di 30 spese di lite relative al presente procedimento, che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi, oltre
CPA ed IVA (se dovuta), come per legge, cadauno, da distrarsi con riferimento al convenuto avv. CP_1
e al terzo chiamato avv. rispettivamente agli avv.ti AN SI
[...] Controparte_2
e VI AZ, dichiaratisi antistatari”.
In sostanza, il Tribunale confermata preliminarmente la non necessità di istruttoria orale e richiamate le norme sugli obblighi di diligenza e sulla responsabilità professionale dell'avvocato, affermava che, tra la documentazione versata in atti, assumeva valore dirimente lo scambio via mail intervenuto tra il 7 e il
9 gennaio 2020. In particolare, il Tribunale riteneva che il professionista convenuto avesse assolto all'onere della prova dell'esatto adempimento rispetto all'onere informativo, in quanto nella mail del
9.01.2020, l'avv. riscontrando la mail del 7.01.2020, con cui l'attore chiedeva se doveva CP_1 proseguire con i pagamenti, rispondeva in senso affermativo, precisando, altresì, che i versamenti dovevano essere effettuati puntualmente alla data indicata dal Giudice. In tal modo il legale aveva correttamente adempiuto agli obblighi informativi sul medesimo gravanti.
Osservava il Tribunale come, nella fattispecie non vi erano i presupposti per una rimessione in termini del debitore, posto che i due bonifici erano stati eseguiti tempestivamente, ma l'esecutato aveva omesso, per sua esclusiva negligenza, di verificarne in tempo utile l'esito. Riteneva il primo giudice che, anche laddove il convenuto non fosse riuscito a dimostrare il proprio esatto adempimento all'onere informativo,
l'eventuale errore omissivo -comunque insussistente- non avrebbe inciso sull'esito del giudizio, in quanto il mancato pagamento dei ratei di gennaio e febbraio 2020 non era andato a buon fine per problema tecnico di accredito da parte della banca e non per colpa del professionista.
Osserva il Tribunale, come era onere del debitore verificare che il bonifico fosse andato a buon fine, provvedendo, in mancanza, alla sua regolarizzazione nel termine di trenta giorni prescritto dall'art. 495
c.p.c.
Riteneva, inoltre, il Tribunale che il Giudice dell'Esecuzione, rilevata la mancanza dei due ratei, aveva concesso il rinvio di udienza al 20.07.2020 non al fine di regolarizzare il pagamento, stante l'automatismo della decadenza dal beneficio della conversione del pignoramento per effetto dell'omesso o tardivo versamento anche di un solo rateo, bensì al solo scopo di consentire al debitore, che aveva prodotto le ricevute dei bonifici effettuati, di verificare eventuali errori tecnici estranei alla sfera di controllo dell'esecutato.
Osservava il Tribunale che, invece, l'attore aveva omesso colpevolmente di verificare, in tempo utile per la regolarizzazione, l'esito dei due bonifici eseguiti. Secondo il primo giudice, le conseguenze pregiudizievoli della condotta dell'attore si sarebbero prodotte ugualmente anche se fosse stato dimostrato l'errore professionale contestato al convenuto, tale per cui alcun pregiudizio era ravvisabile pagina 13 di 30 in termini concreti, con conseguente impossibilità per l'attore di ottenere anche solo il risarcimento per perdita di chance.
Affermava il Tribunale, che per ottenere l'accoglimento della domanda di risarcimento da lucro cessante o da perdita di chance, l'attore avrebbe dovuto provare, anche in via presuntiva -ma detta prova non era stata raggiunta- l'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, con certezza o con elevata probabilità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, non essendo sufficiente la mera potenzialità del pregiudizio stesso.
Avverso tale sentenza proponeva appello, in data 4 marzo 2025, il sig. per i motivi ivi Pt_1 formulati.
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 12 settembre 2025, si costituiva l'avv. CP_1 contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
In data 21 giugno 2025, si costituiva l'avv. , chiedendo dichiararsi l'inesistenza Controparte_2 della procura ad litem dell'appellante verso lo stesso e l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_2
348 bis c.p.c., nonché il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, chiedeva dichiarare e tenute a manlevare il Controparte_6 Controparte_4 deducente da qualsivoglia responsabilità risarcitoria.
In data 24 giugno 2025, si costituiva terza chiamata su domanda dell'avv. Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
In data 26 giugno 2025, si costituiva terza chiamata su proposta Controparte_4 dell'avv. chiedendo il rigetto dell'appello in quanto destituito di ogni fondamento giuridico CP_2
e fattuale, nonché in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità in capo all'avv. di dichiarare l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva CP_2 in capo a nonché, in via di ulteriore subordine, di considerare la polizza Controparte_4 operante a secondo rischio, o in coassicurazione indiretta rispetto al contratto sottoscritto dall'avv. con , nei limiti del massimale di euro 350.000,00, previa CP_2 Controparte_6 detrazione della franchigia di euro 1.000,00.
In data 25 luglio 2025, si costituiva in giudizio già Controparte_3 Controparte_7
nella sua qualità di assicuratore dell'avv. , chiedendo il rigetto
[...] Controparte_2 di ogni domanda svolta nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché, in via subordinata, previo accertamento del grado di responsabilità di ciascuna delle parti in causa, dichiarare
, già tenuta a mantenere indenne l'avv. Controparte_3 Controparte_7
da quanto questi sarà condannato a risarcire, nella misura corrispondente al grado Controparte_2
pagina 14 di 30 di responsabilità imputabile all'assicurato nella determinazione dei danni, fermo il riparto ex art. 1910
c.c. con l'altra coassicuratrice ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
All'esito della prima udienza del 16 settembre 2025, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e
352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 2 dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza - di giorni
60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 2 dicembre 2025 e decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la decisione del Tribunale di rigettare la domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'avv. sul presupposto che la CP_1 prova dell'esatto adempimento della prestazione dell'avvocato si rinverrebbe nello scambio di mail tra cliente e difensore intervenuto nel gennaio 2020 e, in particolare, nella mail del 7.01.2020, con cui il professionista comunicava a di proseguire con i versamenti delle rate e di eseguirli puntualmente Pt_1 alla data indicata dal Giudice.
L'appellante evidenzia che la contestazione mossa al professionista era la completa mancanza di informazioni al cliente durante la procedura, non solo l'omessa informazione iniziale circa le conseguenze negative del mancato pagamento puntuale delle rate. In particolare, deduce che il difensore:
(i) non gli avrebbe comunicato il termine concesso dal Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del
25.06.2020, per regolarizzare i mancati accrediti delle rate di gennaio e febbraio entro il 10.7.2020;
(ii) non lo avrebbe correttamente informato delle ragioni poste dal G.E. a fondamento della successiva decadenza dal beneficio della conversione, ossia la mancata regolarizzazione dei pagamenti entro il suddetto termine;
(iii) non lo avrebbe informato circa l'inutilità - in assenza di regolarizzazione dei pagamenti mancanti
- della proposizione dell'opposizione al provvedimento del G.E.;
pagina 15 di 30 (iv) non lo avrebbe avvertito, una volta venduto l'immobile, dell'istanza dell'Istituto Vendite
Giudiziarie volta allo smaltimento dei beni ivi rimasti, con rischio di ulteriore pregiudizio.
Anche la decisione dell'appellato di chiedere al Giudice un termine per regolarizzare i pagamenti mancanti solo una volta spirato il termine già concesso a tal fine dal G.E., si aggiungerebbe, secondo l'appellante, alle condotte sopra riportate, che integrerebbero un inadempimento dell'obbligazione professionale dell'avv. non essendo sufficiente ad escludere tale responsabilità – come CP_1 erroneamente ritenuto dal Tribunale – la generica comunicazione del 7.1.2020 circa la necessità di proseguire con i versamenti, senza fornire le adeguate spiegazioni in merito.
Lamenta, inoltre, che il primo giudice avrebbe errato nel non riconoscere il nesso causale, essendo palese come sia la decadenza dal beneficio della conversione, sia la successiva vendita dell'immobile siano diretta conseguenza della mancata comunicazione, da parte dell'odierno appellato, del termine concesso dal Giudice per la regolarizzazione dei pagamenti. Aggiunge che il Tribunale ha escluso detto nesso causale sulla base non di un criterio probabilistico applicato al caso concreto, ma valutando quanto avrebbe esso stesso deciso in un caso analogo;
diversamente, nel caso di specie, occorrerebbe tener presente quanto effettivamente deciso dal Giudice dell'Esecuzione nel giugno 2020 e non quanto avrebbe deciso l'autore della sentenza qui impugnata in una situazione del genere.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui nega il risarcimento del danno da perdita di chance, sostenendo la mancanza di un pregiudizio economicamente valutabile. Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, omesso di esaminare, o travisato, i provvedimenti del G.E, incorrendo nella violazione degli artt. 2043, 115 e 153, comma 2, c.p.c.
Sostiene l'appellante che il primo Giudice ha escluso il nesso di causalità e il conseguente danno non sulla base di quanto concretamente successo, ma sulla base di quanto lo stesso riteneva corretto succedesse. In altre parole, il Giudice di prime cure -esprimendo una propria valutazione sulla non concedibilità, nel caso di specie, della rimessione in termini dell'appellante, in quanto il mancato pagamento delle rate di gennaio e febbraio 2020 non poteva considerarsi incolpevole- giunge ad affermare l'inesistenza di un pregiudizio economico valutabile in termini concreti, senza considerare quanto effettivamente stabilito dal G.E., il quale, come risulta documentalmente, aveva invece concesso un termine per sanare le irregolarità riscontrate nel versamento delle due rate. Il Tribunale avrebbe, altresì, omesso di valutare la condotta dell'avv. che non aveva mai riferito al suo cliente, CP_1 odierno appellante, di tale concessione, avendo sempre sostenuto che il G.E. non avesse dato tale possibilità. pagina 16 di 30 Secondo l'appellante, non corrisponderebbe al vero quanto asserito dal primo giudice, ossia che le conseguenze pregiudizievoli del mancato accredito sarebbero in ogni caso ricadute sull'esecutato. Il G.E. del Tribunale di Busto Arsizio, secondo l'appellante, aveva valutato diversamente il caso e ritenuto incolpevole il mancato versamento delle due rate, concedendo un nuovo termine per regolarizzare la posizione. Solo dopo il deposito delle note scritte per l'udienza del 20.07.2020, il Giudice dell'Esecuzione, dato atto che era già stato concesso un termine ad hoc per la sanatoria, revocava la conversione e disponeva la vendita. Conclude l'appellante, quindi, che utilizzando il criterio probabilistico richiesto dalla giurisprudenza, il Tribunale avrebbe dovuto pervenire ad un giudizio di accoglimento della domanda, quanto meno in termini di perdita di chance, essendo, nel caso concreto, provata la perdita dell'immobile di proprietà dell'appellante a causa della revoca del beneficio della conversione del pignoramento, per non aver regolarizzato i pagamenti nel termine del 10 luglio indicato dal Giudice. Il pregiudizio economico subito era, dunque, in re ipsa e l'appellante aveva chiesto la liquidazione dei danni in via equitativa.
I primi due motivi di gravame -che, in quanto intimamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati- sono infondati.
L'appellante lamenta che l'avv.to non lo avrebbe informato del termine concesso dal CP_1
Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 25.6.2020, per regolarizzare le rate impagate di gennaio e febbraio 2020.
Tale assunto è privo di fondamento, in quanto il Giudice, con la citata ordinanza, non aveva affatto concesso un termine per effettuare i pagamenti delle rate mancanti, come sostenuto dal
Pt_1
Con ordinanza del 31.5.2020 il GE stabiliva la trattazione cartolare dell'udienza del 17.6.2020, assegnando alle parti termine sino al 15.6.2020 per il deposito di note scritte.
Con mail del 15.6.2020 l'avv.to comunicava al codifensore avv.to che
CP_1 CP_2 risultavano impagate due rate (doc. 10 . Lo stesso giorno, alle ore 17:04, inviava
CP_1 Pt_1 mail all'avv.to con allegate le prove dei pagamenti eseguiti (doc. 11 . Rispondeva
CP_1 CP_1 alle 17:29 l'avv.to segnalando che vi era un problema, perché nell'estratto conto della
CP_1 procedura mancavano gli accrediti delle rate di gennaio e febbraio 2020; il legale aggiungeva che avrebbe chiesto al Giudice un termine al fine di verificare dove erano “finite le somme che non sono state accreditate sul conto corrente della procedura” (doc. 21 . Pt_1
L'avv.to in data 15.6.2020 depositava, dunque, delle note scritte sostitutive CP_1 dell'udienza in cui spiegava al giudice che al debitore risultavano versate anche le rate di gennaio e pagina 17 di 30 febbraio, come emergeva dalle ricevute di pagamento che venivano allegate, e chiedeva un termine per “verificare con maggiore contezza il buon fine dei versamenti di cui sopra”; al contempo domandava che venissero “disposti accertamenti al fine di verificare ove le somme versate in capo al Tribunale, e di cui alle allegate ricevute, siano confluite” (doc. 12 . CP_1
Sino al 15.6.2020 è, dunque, certo che il era convinto di aver eseguito il pagamento Pt_1 delle due rate di gennaio e febbraio e la questione non era ottenere un termine per effettuare detti versamenti tardivamente, ma chiarire dove fossero finite le somme che si pensavano già versate.
Vi era, tra l'altro, un precedente in tal senso;
l'avv. ha infatti riferito -e dette allegazioni CP_1 sono rimaste incontestate- che nel 2019, ottenuta la conversione del pignoramento, in sede di pagamento iniziale, la somma dovuta non era stata versata dal sul conto corrente dedicato Pt_1 dal Tribunale alla conversione, ma su un conto diverso, come era stato poi chiarito.
Anche nel giugno 2020, pertanto, la difesa di puntava a chiarire dove fossero confluite Pt_1 le somme che l'appellante affermava di aver tempestivamente versato, come risultava dalle ricevute di versamento dal medesimo fatte pervenire ai suoi difensori.
La richiesta al Giudice, dunque, era di un breve rinvio per svolgere accertamenti in tal senso e far emergere i pagamenti già eseguiti, che per qualche oscura ragione non apparivano accreditati sul conto della procedura.
Con provvedimento del 25.6.2020 il GE scioglieva la riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2020 e rilevava che risultavano esclusivamente pagate quattro delle sei rate previste e che la documentazione prodotta dal debitore e attestante l'integrità dei versamenti non trovava riscontro nelle somme effettivamente versate sul conto corrente della procedura. Il Giudice rilevava, comunque, l'opportunità di “consentire al debitore di verificare eventuali errori nelle procedure di accredito delle somme sul conto corrente della procedura”. Concludeva, quindi, assegnando termine sino al 10.7.2020 alla parte debitrice per il deposito di note scritte, previa verifica dell'effettivo versamento di tutte le rate maturate sino a quel momento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, quindi, il Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 25.6.2020 non ha affatto concesso un termine per effettuare tardivamente i pagamenti mancanti. Tenuto conto che la difesa del su indicazione espressa di Pt_1 quest'ultimo, sosteneva che le rate mancanti erano già state tempestivamente pagate, come da ricevute di pagamento prodotte, il Giudice si è limitato -come richiesto- a concedere termine per chiarire la situazione e verificare eventuali errori in fase di accredito, per effetto dei quali i versamenti eseguiti non comparivano sul conto corrente della procedura.
pagina 18 di 30 La doglianza dell'appellante secondo cui l'avv.to non lo avrebbe informato del CP_1 termine concesso dal GE, con ordinanza del 25.6.2020, per regolarizzare gli omessi accrediti delle rate di gennaio e febbraio è, dunque, manifestamente priva di fondamento.
Al sopracitato provvedimento del Giudice faceva seguito mail in data 26.6.2020 dell'avv.to all'avv.to e a del seguente tenore: “Buonasera a tutti, il Giudice ci ha CP_1 CP_2 Pt_1 concesso di depositare note scritte sino al 10 luglio per chiarire dove sono confluiti i versamenti, rinviando il procedimento al 20 luglio (con trattazione scritta). Aggiorniamoci settimana prossima;
nel frattempo il sig. andare in banca ed ottenere documentazione probante. Buon Parte_2 fine settimana. ” (doc. 9 . CP_1 CP_2
Seguiva mail dell'avv.to all'avv.to in data 8.7.2020, in cui il primo CP_2 CP_1 scriveva: “Ciao , dalla documentazione che manda il sig. mi sembra che i bonifici CP_1 Pt_1 siano stati correttamente inviati e che per motivi non dipendenti dallo stesso, ma dal tribunale di
Busto, gli importi non siano stati accreditati. La stessa certifica di aver lavorato ed CP_12 inviato i bonifici del Sig. Nelle transazioni internazionali puo' capitare. Aggiungiamoci Pt_1 anche la successiva chiusura delle attivita' economiche per la pandemia, credo che non si possa non evidenziare la buona fede del sig. che sta tenendo fede agli impegni assunti. Darei Pt_1 atto a verbale di tutti i documenti esibiti dal sig. e chiederei al GE di stabilire un termine Pt_1 per ripagare le rate di gennaio e febbraio, non incassate dal tribunale di Busto per problemi inerenti il loro conto corrente, di cui noi non possiamo essere a conoscenza. dare poi atto che tutti i successivi pagamenti sono in regola. Per gli stessi motivi impugnare qualunque richiesta di vendita coattiva dell'immobile, che sarebbe illegittima, ingiusta ed eccessivamente gravosa per l'ingiunto.
Se riesco (sono arrivato in ieri), domani ti integro queste poche note, in vista dell'udienza del CP_3
10 luglio. Cari saluti. (doc. 17 . CP_2 CP_1
L'avv.to rispondeva con mail di pari data, indirizzata sia all'avv.to che al CP_1 CP_2 sig. in cui, presa visione della documentazione, rilevava che l'accredito sembrava rifiutato Pt_1 dalla banca destinataria senza alcuna motivazione (doc. 17 . CP_1
Seguiva in data 10.7.2020 il deposito di note difensive per il in cui, preso atto - Pt_1 contrariamente a quanto ritenuto e sostenuto all'udienza precedente- che, in realtà, non vi era stato alcun versamento da parte del per rifiuto dei bonifici da parte della banca destinataria, Pt_1
l'avv.to chiedeva che il suo assistito fosse autorizzato al versamento delle rate non accettate CP_1 dal sistema bancario, nonostante gli ordini di bonifico, effettuati alle scadenze previste, fossero stati presi in carico dalla banca trattaria (doc. 15 . Pt_1
pagina 19 di 30 Pertanto la richiesta di concessione di un termine per effettuare tardivamente i pagamenti mancanti è stata formulata dalla difesa di per la prima volta, solo con le note sostitutive Pt_1 dell'udienza del 20.7.2020. Prima, infatti, l'appellante era convinto che i versamenti erano stati già effettuati, come da ricevute a sue mani.
A fronte di tale richiesta il Giudice dell'Esecuzione ha risposto negativamente. Con ordinanza del 20.7.2020, infatti, il Giudice evidenziava che le motivazioni addotte dal debitore a giustificazione del mancato versamento erano totalmente irrilevanti, perché l'adempimento ricadeva nella sfera delle attività del debitore e rispetto allo stesso non poteva ritenersi sussistente alcun impedimento oggettivo. Pertanto, vista l'istanza in tal senso del creditore procedente, il GE revocava la conversione del pignoramento e disponeva con separato provvedimento la vendita dell'immobile
(doc. 16 . Pt_1
E' vero che in tale ordinanza del 20.7.2020 il Tribunale aggiungeva che “il debitore esecutato aveva omesso di versare le rate della conversione relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2020 nonostante il differimento di udienza a tal fine appositamente concesso”, ma tale inciso è erroneo, perché non trova riscontro nel provvedimento precedente del 25.6.2020, né, per le ragioni già esposte, vi era stata da parte della difesa di alla precedente udienza di giugno un'istanza in Pt_1 tal senso.
Erra, dunque, l'appellante quando lamenta che l'avv.to non gli ha comunicato il CP_1 termine per regolarizzare gli omessi accrediti delle rate di gennaio e febbraio perché tale termine non risulta essere mai stato concesso dal GE, né con l'ordinanza del 25.6.2020, quando non era stato neppure richiesto, perché altra si pensava fosse la questione da risolvere, né con l'ordinanza del
20.7.2020, quando il giudice, questa volta a fronte di apposita richiesta, ha rifiutato di concedere il termine domandato.
L'esito dell'udienza del 20.7.2020 veniva subito comunicato via mail dall'avv.to al CP_1 collega e al cliente con mail in data 22.7.2020, a cui veniva allegata copia del CP_2 provvedimento e in cui veniva precisato che l'unico rimedio esperibile era l'opposizione agli atti esecutivi. Da subito l'avv.to rappresentava perplessità in ordine al buon esito di tale CP_1 iniziativa e, infatti, scriveva: “Il ricorso, però, si dovrebbe proporre entro 20 giorni allo stesso
Giudice dell'Esecuzione, che dubito fortemente possa riconsiderare la sua posizione”. Concludeva, quindi, affermando: “Per il resto non vedo alternative, ma vediamo cosa possiamo utilmente e produttivamente fare per superare anche questa ulteriore impasse e per evitare che la casa venga venduta all'asta” (doc. 17 . Pt_3
pagina 20 di 30 Nella successiva mail del 10.8.2020 dell'avv.to all'avv.to il primo CP_1 CP_2 evidenziava il probabile esito negativo della richiesta di sospensiva e, allegando la bozza del ricorso in opposizione, scriveva al collega: “Dovresti ricordare a che bisognerà versare il Pt_1 contributo unificato per tale fase e che l'eventuale soccombenza lo esporrà al pagamento delle spese legali avversarie” (doc. 18 . CP_1
Dalle comunicazioni in esame emerge, dunque, che l'avv.to aveva messo in guardia CP_1
l'appellante del rischio di soccombenza, con relativa condanna al pagamento delle spese di controparte, ma che, non essendoci altra strada per evitare la vendita all'asta dell'immobile, si era comunque tentata la via dell'opposizione. Del resto, la motivazione del Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza del 20.7.2020 circa la mancata concessione del termine per effettuare i pagamenti omessi era stata molto stringata e non faceva alcun riferimento espresso al rifiuto dei bonifici da parte della banca destinataria, ossia quella della procedura esecutiva. Per cui, non essendoci altra via per evitare la vendita all'asta dell'immobile, poteva apparire ragionevole, in quella fase, la proposizione dell'opposizione.
Nel ricorso in opposizione ex art. 617 cpc l'avv.to evidenziava la buona fede del CP_1
che non si era minimante accorto che la somma bonificata era stata successivamente ed Pt_1 immotivatamente riaccreditata. Metteva in evidenza le contabili bancarie accettate dalla banca trattaria, ribadiva che i bonifici erano stati correttamente eseguiti, come da rapporti di accettazione
MT103, e come i motivi del mancato accredito non fossero imputabili al posto che erano Pt_1 stati rifiutati con il codice bancario MS03, che nel sistema internazionale significava che la provvista non era stata accettata dalla banca destinataria.
Con ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione emessa dal GE in data 6.10.2020, quest'ultimo rispetto alle problematiche invocate relative agli ordini di bonifico internazionale che avrebbero impedito l'adempimento, evidenziava che si trattava di attività ricadenti nella sfera di controllo del debitore ( . Parte_4
La motivazione del provvedimento, dunque, chiariva che imputabile al debitore e alla sua sfera di controllo non era solo l'emissione dell'ordine di bonifico internazionale, ma anche la verifica del buon fine dello stesso e dunque l'accredito effettivo della somma sul conto corrente di destinazione.
Visto l'esito della fase di sospensiva l'avv.to con successiva mail del 14.12.2020, CP_1 sconsigliava vivamente l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione: “L'esito della causa che Lei vorrebbe iscrivere … è scontato e come io e l'Avv. Porcu Le abbiamo detto e scritto, porterà ad una sua condanna ed un'inutile ulteriore spesa, che ben potrebbe utilizzare per provare a pagare il Condominio … Sconsiglio vivamente di introdurre la causa il cui esito è già scontato e che non pagina 21 di 30 Le porterebbe alcuna utilità, ma se questa è la sua volontà Lei se ne assume tutte le responsabilità
… Ma, Le ripeto, è una causa che io NON CONSIGLIO DI FARE … E' MOLTO PROBABILE CHE
VE RESPINTA E LEI CONDANNATO AD ULTERIORI SPESE” (doc. 22 . Pt_1
Del resto, le spese connesse alla fase di sospensiva erano modeste, come risulta dalla nota dell'avv.to (euro 1.500, oltre accessori) e dalla condanna al pagamento delle spese della CP_1 controparte contenuta nell'ordinanza del GE del 6.10.2020 (euro 600, oltre accessori), e l'opposizione nella sua fase di sospensiva era stata utile per chiarire la questione dell'imputabilità
o meno al debitore esecutato del mancato buon esito dei bonifici internazionali presso la banca destinataria, ossia quella della procedura esecutiva, questione che non era stata espressamente esaminata dal Giudice nel provvedimento del 20.7.2020, che non aveva menzionato detti bonifici.
Il ricorso -sul cui esito l'avv.to aveva espresso da subito al cliente le proprie perplessità, CP_1 evidenziandone anche le spese per l'eventuale soccombenza- era stato dunque un tentativo per riproporre la questione dei bonifici, come estremo tentativo di evitare l'asta.
All'esito della sospensiva, invece, l'avv.to presa visione del provvedimento di rigetto CP_1 del GE, aveva fortemente sconsigliato al cliente di coltivare il giudizio di merito dell'opposizione e aveva rappresentato piuttosto l'opportunità di una trattativa diretta col creditore procedente, ossia il condominio.
Tale consiglio deve ritenersi corretto, in quanto, la decisione del Giudice dell'Esecuzione non poteva essere censurata.
L'art. 495 cpc, in materia di conversione del pignoramento, stabilisce, infatti, al comma quinto, che “Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi”.
La norma, dunque, è chiara nel prevedere ex lege una tolleranza del ritardo di trenta giorni, decorsi i quali il mancato pagamento -anche solo di una rata- determina la revoca della conversione.
Tra l'altro l'eventuale versamento tardivo fa sì che l'importo pagato oltre il termine diviene parte dei beni pignorati, per cui è comprensibile come i legali, nel caso di specie, non abbiano consigliato di effettuare il pagamento tardivo senza che il GE disponesse in tal senso, ritenendo, in ipotesi, la non imputabilità al debitore del rifiuto del bonifico internazionale da parte della banca destinataria.
pagina 22 di 30 Deve, peraltro, rilevarsi che, anche qualora si ritenesse applicabile al rateizzo stabilito in sede di conversione del pignoramento l'istituto della rimessione in termini ex art. 153 cpc, invocandone l'applicazione generale, non si potrebbe pervenire a conclusione diverse.
L'art. 153 cpc stabilisce, infatti, che “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
Tuttavia, come correttamente rilevato nel caso di specie dal GE e poi dalla sentenza qui impugnata, il pagamento, se eseguito tramite banca, non può esaurirsi nell'emissione dell'ordine di bonifico, essendo invece onere del debitore anche verificare il buon esito dello stesso e dunque l'effettivo accredito delle somme sul conto del destinatario.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro effettuate tramite banca si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso
(Cass. 149 del 10.1.2003); infatti tale disposizione è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Solo col conseguimento effettivo da parte dell'accipiens della disponibilità della somma si ha adempimento e tale effetto non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019). Tale principio ha portata generale (Cass. n. 8046 del 21.3.2023).
Tra l'altro, nel caso di specie, il rifiuto da parte della banca destinataria aveva determinato il riaccredito delle somme sul conto del che quindi avrebbe potuto agevolmente accorgersi Pt_1 dell'accaduto, senza che a tal fine fossero necessarie complesse ed indaginose verifiche.
L'art. 495 cpc, come si è visto, concede al debitore esecutato un ulteriore spazio di tempo di trenta giorni per provvedere, sia pure tardivamente, al pagamento. pertanto, se avesse Pt_1 diligentemente verificato il buon esito dei suoi pagamenti, avrebbe avuto tutto il tempo per accorgersi che il bonifico era stato rifiutato e la somma riaccreditata sul suo conto. In tal modo avrebbe potuto verificare quale fosse il problema tecnico che aveva determinato il blocco della disposizione e provvedere a nuovo bonifico.
Tale diligenza era sicuramente esigibile dal debitore, sia in generale, essendo lo stesso sempre responsabile del proprio adempimento, sia nel caso specifico, data l'importanza dei pagamenti, che erano finalizzati ad evitare la messa all'asta dell'immobile. Del resto l'avv.to già con mail Pt_3 del 9.1.2020 aveva segnalato al l'importanza della puntualità dei pagamenti: “Buongiorno Pt_1
pagina 23 di 30 Sig. certamente si deve proseguire con i versamenti ed eseguirli puntualmente alla data Pt_1 indicata dal Giudice” (doc. 33 . Pt_3
L'errore che ha determinato la revoca della conversione del pignoramento è dunque imputabile a negligenza dello stesso appellante e non certo al suo difensore.
Non è, pertanto, ravvisabile una inadeguata informazione da parte del legale che abbia determinato in capo al i danni dallo stesso lamentati. Pt_1
Come noto, la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento” (Cass. n. 6537 del 23/03/2006 ).
Il cliente è, quindi, gravato dall'onere probatorio non solo del danno subito, ma anche del nesso causale, dovendo quindi non solo allegare, ma altresì fornire elementi di prova, anche presuntivi, in relazione al riconoscimento delle proprie ragioni, qualora non vi fosse stata la negligenza imputata al professionista.
Come noto, infatti, la responsabilità dell'avvocato non può “affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (ex multis Cass. n. 11901/2002; Cass. n.
10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
Anche recentemente la Cassazione ha affermato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato
l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)
(Carr. Ord. n. 2109 del 19/01/2024). Principio confermato dalla Corte di legittimità nella successiva ordinanza n. 24007 del 06/09/2024, secondo cui “la responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, pagina 24 di 30 postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare”. La Suprema Corte ha, altresì, affermato che “l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica -in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"- per cui
l'affermazione della responsabilità risarcitoria implica una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre Cass. n. 25112/2017 e Cass. n.
10320/2018).
Nel caso di specie, in realtà, manca lo stesso inadempimento del professionista, non potendosi ravvisare in capo allo stesso quella violazione degli obblighi informativi lamentata dal Pt_1
I danni dedotti da quest'ultimo sono imputabili direttamente al negligente comportamento tenuto dal medesimo, tanto che neppure l'eventuale applicazione al caso di specie dell'art. 153 cpc avrebbe consentito di evitare le severe conseguenze stabilite dall'art. 495 cpc per il caso di ritardo di oltre trenta giorni nel pagamento anche di una singola rata.
Le considerazioni che precedono assorbono ogni valutazione anche sul secondo motivo, relativo all'invocata perdita di chance.
Sostiene l'appellante che il danno per omesso esercizio di un'attività diligente da parte del professionista non esige una prova certa e rigorosa, bastando un giudizio ipotetico, ossia una seria ed apprezzabile prospettiva di successo nel caso di comportamento diligente del professionista.
Quest'ultimo sarebbe dovuto consistere, secondo l'appellante, nell'informare il cliente che il giudice aveva concesso un termine per sanare i pagamenti mancanti.
Sul punto si è già detto che altra era la natura del termine concesso dal GE il 25.6.2020 e che mai era stato assegnato un termine per provvedere ai versamenti omessi di gennaio e febbraio 2020, avendo il giudice espressamente rifiutato tale richiesta, il cui accoglimento, del resto, sarebbe stato in contrasto con l'art. 495, comma quinto, cpc e financo con l'art. 153 cpc. Fondata era, dunque, la richiesta del creditore procedente di revocare la conversione del pignoramento e di procedere alla vendita dell'immobile pignorato e un eventuale difforme decisione del GE -che nel caso di specie non c'è stata- sarebbe stata censurabile dal creditore sulla scorta delle norme sopra richiamate.
Il creditore procedente, infatti, aveva espresso la disponibilità a concedere un termine al debitore per chiarire la situazione con memoria del 12.6.2020, quando ancora si pensava che i bonifici erano stati tempestivamente eseguiti, ma che il denaro -per un qualche disguido- non pagina 25 di 30 risultava accreditato sul conto corrente della procedura. Quando invece, a luglio, è emerso che i bonifici di gennaio e febbraio erano stati respinti e la difesa del aveva chiesto termine per Pt_1 effettuare dei nuovi pagamenti, il creditore procedente aveva domandato la revoca della conversione, come risulta dal provvedimento del GE del 20.7.2020, in cui si legge: “Vista l'istanza di revoca della conversione formulata dal creditore procedente” (doc. 16 . CP_1
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, dunque, lo stesso GE aveva respinto la richiesta di assegnare un termine per il pagamento tardivo delle rate omesse e una difforme decisione avrebbe violato palesemente l'art. 495 cpc e sarebbe stata, dunque, censurabile proprio da parte del creditore procedente.
Quanto, infine, al preteso danno connesso alla mancata informazione da parte del legale, dopo la vendita dell'immobile, dell'istanza della IVG di buttar via tutti i beni presenti nell'appartamento, appare assorbente rilevare che tale danno non si è concretizzato per stessa ammissione dell'appellante, che ha riferito di essere stato tempestivamente avvisato da altro difensore e di aver potuto quindi salvare i propri beni.
I primi due motivi di gravame devono, pertanto, essere respinti.
Con il terzo motivo l'appellante contesta, da un lato, la liquidazione delle spese di lite ai valori medi, nonostante la trattazione da remoto e l'assenza di attività istruttoria;
dall'altro, la condanna alle spese in favore dell'avv. e delle sue assicurazioni, deducendo che la CP_2 chiamata del codifensore sarebbe stata arbitraria e non necessaria, con conseguente erronea applicazione, da parte del Tribunale, dei principi che regolano la ripartizione delle spese nei confronti dei terzi chiamati. chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata anche in punto regolamentazione Pt_1 delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
L'appellante lamenta l'applicazione dei valori medi, pur in presenza di udienze da remoto e in assenza di istruttoria.
In realtà non risulta che le modalità di svolgimento dell'udienza siano un parametro di cui tener conto nella determinazione del compenso al difensore, ai sensi dei dm 55/14 e 147/22.
Quanto invece all'assenza di istruttoria orale, dalla sentenza impugnata emerge che il Tribunale ne ha tenuto conto e infatti ha stabilito il dimezzamento della fase istruttoria proprio per tale ragione.
Così infatti si legge nella sentenza di primo grado: “Le spese seguono la soccombenza e si liquidano pagina 26 di 30 come in dispositivo, alla luce dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, per i procedimenti di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di valore corrispondente a quello dichiarato, con riferimento a tutte le fasi processuali, dimidiati solo in relazione alla fase istruttoria stante l'omesso espletamento di prove costituende”.
In realtà, deve, tuttavia, osservarsi che le spese effettivamente liquidate dal primo giudice sono addirittura inferiori a quanto affermato in motivazione.
In atto di citazione l'attore aveva dichiarato che la causa era di valore indeterminabile e l'importo richiesto a titolo di risarcimento dei danni era pari a 50.000,00 euro.
Il Tribunale ha liquidato per ciascun convenuto un compenso di euro 3.808,00 oltre accessori che, pur dimezzando l'importo della fase istruttoria, risulta inferiore all'importo dovuto applicando lo scaglione indeterminabile modesto, che corrisponde a quello sino a 52.000 euro.
In realtà l'importo liquidato dal primo giudice risulta corrispondente a quello dello scaglione sino a 52.000 euro con riconoscimento dei minimi per ogni fase, per cui l'effettiva entità della liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice -e non impugnata dalle altre parti- assorbe le doglianze del Pt_1
Non può, inoltre, trovare accoglimento la censura relativa alla condanna dell'attore al pagamento delle spese dei terzi chiamati, ivi compresi l'avv.to e le compagnie CP_2 assicurative di quest'ultimo.
E' noto, infatti, che “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass. n. 6144 del 7.3.2024). Infatti, “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 23123/2019).
Nel caso di specie deve ritenersi che la chiamata in causa dell'avv.to , da parte CP_2 dell'avv.to sia stata determinata dall'azione proposta dal e che tale iniziativa non Pt_3 Pt_1 possa qualificarsi né palesemente arbitraria, né manifestamente infondata. pagina 27 di 30 Quest'ultimo, infatti, ha chiamato in causa l'avv.to contestando il suo operato Pt_3 professionale, imputandogli degli inadempimenti rispetto alla procedura esecutiva in cui lo rappresentava sia rispetto alla revoca della conversione del pignoramento, sia con riferimento al successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, formulando una richiesta di risarcimento danni per euro 50.000, in relazione alla vendita all'asta dell'immobile pignorato.
L'avv.to costituendosi in giudizio ha chiesto la chiamata in causa del codifensore Pt_3 avv.to invocandone una responsabilità pro quota, nella denegata ipotesi di accoglimento CP_2 della domanda attorea.
Effettivamente tale chiamata in causa trova giustificazione nel fatto che l'avv.to e Pt_3
l'avv.to risultano codifensori del nel giudizio esecutivo citato, tanto che ad CP_2 Pt_1 entrambi era stata rilasciata la procura alle liti e i loro nominativi figurano congiuntamente negli atti di causa depositati nel presente giudizio. Inoltre, dalla corrispondenza intercorsa tra i legali di cui alle mail in atti emerge che gli stessi si confrontavano sulla linea difensiva.
Proprio con riferimento agli snodi processuali richiamati dall'appellante a fondamento delle proprie domande si possono richiamare alcune mail scambiate tra i due legali. In data 15.6.2020
l'avv.to scriveva al collega: “Cosa scriviamo nelle note? che ci rimeƫtiamo? O non ci CP_1 opponiamo alla assegnazione del versato (che mi sembra più giusto). Ovviamente sinora non ho contezza di cosa chiede controparte. Io le farei così. Fammi sapere se concordi per il deposito. Al limite ci aggiorniamo nel pomeriggio.” (cfr. doc. 10 avv. . Nella mail dell'8.7.2020 CP_1 dell'avv.to all'avv.to i legge: “Ciao , dalla documentazione che manda il CP_2 Pt_3 CP_1 sig. mi sembra che i bonifici siano stati correttamente inviati e che per motivi non Pt_1 dipendenti dallo stesso, ma dal tribunale di Busto , gli importi non siano stati accreditati (...) Darei atto a verbale di tutti i documenti esibti dal sig. e chiederei al GE di stabilire un termine Pt_1 per ripagare le rate di gennaio e febbraio, non incassate dal tribunale di Busto per problemi inerenti
i loro conto corrente, di cui noi non possiamo essere a conoscenza. Dare poi atto che tutti successivi pagamenti sono in regola. Per gli stessi motivi impugnare qualunque richiesta di vendita coattiva dell'immobile, che sarebbe illegittima, ingiusta ed eccessivamente gravosa per l'ingiunto (...)” (doc. Per_ 14 avv. . In pari data l'avv.to ispondeva: “Ciao Egr. Sig. ho visto CP_1 Pt_3 Pt_1 la documentazione e abbozzato le note per la trattazione scritta che Vi allego (in copia anche al
Sig. . Oltre a quelle ed ai documenti che ci ha fatto avere, e che produrremo, ho estratto Pt_1 le linee guida (...) Apporta pure le aggiunte che credi. Sentiamoci magari domani, prima del deposito.” (cfr. doc. 17, pag. 3 avv, . Con riferimento, infine, alla scelta di proporre CP_1
pagina 28 di 30 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, l'avv.to scriveva di ritenere “necessario CP_2 ed urgente impugnare il provvedimento del Giudice di Busto Arsizio” (doc. 18 . CP_1
E', dunque, evidente che i due legali si consultavano sulla difesa del e che quindi la Pt_1 chiamata in causa dell'avv.to da parte dell'avv.to a fronte delle contestazioni CP_2 CP_1
e delle richieste risarcitorie del non può dirsi né arbitraria, né palesemente infondata. Pt_1
Anche il motivo in esame, pertanto, non può trovare accoglimento.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite delle altre parti, ex art. 91 cpc, in quanto soccombenti.
Le spese di lite sopportate per il grado di appello dalle parti appellate, tenuto conto del dm
55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore indeterminabile della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato -che può considerarsi indeterminabile modesto corrispondente allo scaglione 26.000-52.000 ex art. 5, comma 6, DM 55/14- e della congruità dei minimi in relazione alla natura delle questioni trattate e all'attività difensiva effettivamente svolta, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano, per ciascuna parte appellata, in complessivi euro 3.473,00, di cui euro 1.029,00 per studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.735,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
82/2025 pronunciata dal Tribunale di Varese, pubblicata in data 1.2.2025 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare all'avv.to , a titolo di rimborso Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado, la somma di euro 3.473,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario;
3. condanna a pagare all'avv.to , a titolo di Parte_1 Controparte_2 rimborso delle spese di lite del presente grado, la somma di euro 3.473,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario;
pagina 29 di 30 4. condanna a pagare a per avv.to , Parte_1 Controparte_3 Pt_3
a titolo di rimborso delle spese di lite del presente grado, la somma di euro 3.473,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
5. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle Parte_1 Controparte_4 spese di lite del presente grado, la somma di euro 3.473,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
6. condanna a pagare a (per avv. , a titolo di Parte_1 CP_3 CP_2 rimborso delle spese di lite del presente grado, la somma di euro 3.473,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
7. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere estensore
OL Sommazzi Il Presidente
NA RR
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. NA RR Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. OL Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg n. 614/2025, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
DE HE e OL CA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Novara,
V.le Dante, n. 43E, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLANTE contro
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. AN CP_1 C.F._2
SI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana, n. 54, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLATO
nonché contro
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da sé Controparte_2 C.F._3 stesso nonché dall'avv. VI AZ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Via Renato De Martino, n. 16, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 30 nonché contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Macchi Controparte_3 P.IVA_1
e dall'avv. Giuseppe Macchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Busto
Arsizio, via Mameli n. 13/15, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLATA
nonché contro
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_4
CON IL CERTIFICATO N. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bassi C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Crocefisso, n. 5, in forza di procura alle liti in atti,
APPELLATA
nonché contro
– QUALE ASSICURATORE DI AVV. (già Controparte_3 CP_2 [...]
, (C.F. e P.IVA n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 P.IVA_2
AN AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mugiasca n. 10,
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 82/2025, pronunciata dal Tribunale di Varese, sez. I civile, pubblicata in data 1° febbraio 2025.
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 2 dicembre 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Per Parte_1
pagina 2 di 30 “Voglia, l'ecc.mo Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, per l'effetto:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 82/2025 emessa dal Tribunale di Varese, Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1718/2022, pubblicata in data 01/02/2025 e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“- accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e, per l'effetto, CP_1
• - dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il saldo del compenso richiesto dall'avv. pari CP_1 ad € 1.796,00 (doc. 29) e, sempre per l'effetto,
• - condannare l'avv. al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. CP_1 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, nella misura di euro 50.000,00 o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. In subordine, ove non risultasse provato il nesso causale per le voci di danno meglio precisate in atti, condannare l'avv. al risarcimento dei danni per perdita di “chance”, nella misura CP_1 ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
Con vittoria di spese e competenze di causa”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con osservanza”.
PARTI APPELLATE
Per l'avv. CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis e previe le declaratorie di Legge, così giudicare:
Nel merito, in via principale: rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, e quindi confermare in toto l'appellata sentenza n. 82/2025 pubblicata il 1° febbraio 2025 del Tribunale ordinario di Varese, con vittoria di spese e competenze professionali del grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. In via istruttoria: pur essendo la sentenza appellata fondata su elementi probatori documentali, si richiamano – occorrendo - le istanze istruttorie già svolte in prime cure, da intendersi qui integralmente richiamate. Con la pagina 3 di 30 condanna - anche ex officio - dell'attore appellante ex art. 96 cpc per lite temeraria, sussistendone
i requisiti.”.
Per l'avv. Controparte_2
“l'avv. VI AZ per l'appellato riportandosi a tutte le istanze e Controparte_2 deduzioni in atti e verbali di causa, chiede che l'Ecc.ma Corte adita - disattesa e rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione - accolga le seguenti
CONCLUSIONI
1) dichiarare l'inesistenza della procura ad litem dell'appellante
contro
Controparte_2
2) dichiarare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
3) dichiarare l'atto di gravame, per quanto di ragione, infondato in fatto e in diritto e, comunque, non supportato da qualsivoglia valida prova e, per l'effetto, rigettarlo con conferma dell'impugnata sentenza n. 82/2025 emessa dal Tribunale di Varese;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'atto di appello e/o di eventuali richieste di corresponsabilità del comparente da chiunque avanzata, dichiarare
, in persona del l.r.p.t. e , in persona del Controparte_6 CP_4 Controparte_4
l.r.p.t., tenute a manlevare il deducente da qualsivoglia responsabilità risarcitoria.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per difesa dagli avv. Elena e Giuseppe Macchi) Controparte_3
“Piaccia alla Corte Ecc.ma rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese e compensi del grado.”.
Per già (difesa dall'avv. Controparte_3 Controparte_7
AN AN)
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di già Controparte_3 Controparte_7 in quanto infondata in fatto e in diritto.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, e previo accertamento del grado di responsabilità di ciascuna delle parti in causa, dichiarare già Società Controparte_3
pagina 4 di 30 tenuta a mantenere indenne l'avv. da quanto Controparte_7 Controparte_2 questi sarà condannato a risarcire, nella misura corrispondente al grado di responsabilità imputabile all'assicurato nella determinazione dei danni, fermo il riparto ex art. 1910 c.c. con
l'altra coassicuratrice, ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi”.
Per con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_4
AEAW0059705-LB
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti ed allegati in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le migliori declaratorie e statuizioni del caso, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'Appello promosso dal Signor in quanto Parte_1 destituito di fondamento giuridico e fattuale e, conseguentemente, confermare la Sentenza n. 82/2025 emessa dal Tribunale di Varese, nella persona della Dott.ssa Lo Giudice, in data 30/01/2025 e pubblicata il successivo 01/02/2025 e condannare il Signor a rifondere a Parte_1 [...] le spese processuali del giudizio di appello;
Controparte_4
- accertare che non è stata proposta impugnazione della Sentenza nella parte in cui sono state ritenute assorbite “tutte le altre domande formulate, in via subordinata, dal convenuto nei confronti del co- difensore avv. ” e, per l'effetto, dichiarare tale statuizione passata in giudicato, con ogni CP_2 conseguenza di legge e con rifusione delle spese legali in favore di Controparte_4
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata una qualsivoglia responsabilità in capo all'Avvocato , accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'insussistenza di qualsiasi CP_2 obbligazione indennitaria e di manleva in capo a con riferimento al Controparte_4
Co certificato n. AEAW0059705- e, conseguentemente, respingere la domanda di indennizzo e di manleva svolta nei suoi confronti
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata una qualsivoglia responsabilità in capo all'Avvocato e ritenuta operativa la polizza n. AEAW0059705-LB contratta con CP_2 [...]
accertare e dichiarare quest'ultima operante a secondo rischio o in Controparte_4 coassicurazione indiretta rispetto al contratto sottoscritto dall'Avv. con CP_2 CP_5
pagina 5 di 30 e, conseguentemente, condannare a manlevare e tenere indenne l'Assicurato Controparte_6 CP_4 dei soli danni patrimoniali che la Corte d'Appello riterrà di imputare alla Compagnia a secondo rischio
o in coassicurazione con il tutto nei limiti del massimale di € 350.000,00, Controparte_6 previa detrazione della franchigia di € 1.000,00, sempre e comunque dovuta dall'Assicurato.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14/06/2022 il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Varese, l'avv. per ivi sentir accertare la responsabilità professionale di CP_1 quest'ultimo per inadempimento o inesatto adempimento colpevole del mandato conferitogli, chiedendo di dichiarare non dovuto, ex art. 1460 c.c., il saldo del compenso richiesto dal convenuto pari ad €
1.796,00, nonché di condannare l'avv. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, CP_1 presenti e futuri, nella misura di € 50.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia dal Giudice adito. In subordine, l'attore domandava la condanna dell'avv. al risarcimento dei danni per perdita CP_1 di chance, nella misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda l'attore deduceva che:
- l'avv. assumeva la difesa di nella procedura esecutiva immobiliare n. CP_1 Pt_1
579/2018 R.G.E., promossa innanzi al Tribunale di Busto Arsizio dal creditore procedente,
per il mancato pagamento di spese condominiali;
Controparte_9
- la procura veniva formalmente rilasciata a favore sia dell'avv. del Foro di Controparte_2
Siracusa, con studio legale anche a Manchester, luogo di residenza dell'attore, sia dell'avv. CP_1 del Foro di Varese, presso il cui studio l'attore eleggeva domicilio;
[...]
- tutta l'attività difensiva veniva svolta dal convenuto avv. limitandosi l'avv. CP_1
a trasmettere al difensore la documentazione in possesso dell'attore; CP_2
- a seguito della costituzione in giudizio, nel maggio 2019 l'avv. presentava un'istanza di CP_1 conversione del pignoramento, recante la sottoscrizione del sig. Pt_1
- il Tribunale, con ordinanza del 23.06.2019, accoglieva l'istanza di conversione del pignoramento e stabiliva il versamento di 28 rate mensili dell'importo di € 309,00, a partire dal 15.07.2019, fissando l'udienza del 18.12.2019 per verificare la regolarità dei versamenti;
- in detta udienza veniva accertata dal Tribunale la correttezza dei versamenti fino a quel momento e veniva assegnata la somma al creditore, con rinvio a giugno 2020 per la verifica del versamento delle ulteriori rate;
pagina 6 di 30 - prima dello svolgimento dell'udienza successiva del 17.06.2020, il creditore procedente segnalava il mancato versamento delle rate di gennaio e febbraio 2020, per cui l'avv. CP_1 interpellato il cliente, odierno attore, predisponeva note scritte con cui dava atto dei bonifici effettuati dal debitore anche per dette mensilità, allegando le relative ricevute di versamento e chiedendo un termine per verificare il corretto accredito delle somme;
- l'istanza veniva accolta dal G.E. che, con ordinanza riservata del 25.06.2020, concedeva termine sino al 10.07.2020 per il deposito di nuove note scritte, previa verifica dell'effettivo versamento di tutte le rate maturate, rinviando all'udienza del 20.07.2020;
- l'avv. prima di detta udienza, pur avendo verificato il mancato accredito delle somme CP_1 sul conto della procedura, invece di sollecitare il cliente a regolarizzare i pagamenti, depositava note scritte nelle quali confermava il mancato accredito, attribuendolo ad un errore incolpevole del debitore e chiedendo l'autorizzazione a effettuare nuovamente i versamenti delle rate mancanti;
- il G.E. in data 20.07.2020, dato atto che ancora a quella data non era pervenuto il versamento delle due rate mancanti, nonostante fosse stato concesso un rinvio proprio a tal fine, rigettava detta istanza e revocava la precedente ordinanza di conversione, disponendo la vendita dell'immobile;
- l'avv. quindi, dopo aver comunicato la notizia all'attore, predisponeva ricorso in CP_1 opposizione agli atti esecutivi, chiedendo al G.E. la sospensione dell'ordinanza di revoca della conversione del pignoramento e un nuovo termine per effettuare i versamenti mancanti;
- il G.E., ribadendo che il debitore, pur avendo ottenuto specifico rinvio per integrare tali pagamenti, non vi aveva provveduto, rigettava l'istanza con provvedimento del 6.10.2020 e condannava l'attore al pagamento delle ulteriori spese di lite;
- a quel punto l'avv. sconsigliava l'avvio della fase di merito del giudizio di opposizione, CP_1 ritenendo che non avrebbe portato ad esiti utili;
successivamente, in data 5.02.2021, i beni oggetto della procedura esecutiva venivano aggiudicati a per l'importo di € Controparte_10
54.000,00;
- dell'avvenuta vendita all'asta l'avv. dava comunicazione all'attore con mail del CP_1
18.02.2021, a cui non faceva seguito più alcuna comunicazione;
- l'attore, solo grazie all'interessamento degli attuali difensori e dopo aver ottenuto l'accesso al fascicolo, evitava che l'IVG procedesse alla rimozione e successivo smaltimento di quanto rimasto nell'immobile, riuscendo a recuperare quanto di sua proprietà.
pagina 7 di 30 Pertanto, l'attore, ritenendo che la decadenza dal beneficio della conversione del pignoramento precedentemente concesso dal Tribunale e la successiva vendita all'asta dell'immobile fossero diretta conseguenza della mancata comunicazione, da parte dell'avv. del termine del 10/7/2020 che il CP_1
Giudice aveva concesso per regolarizzare i versamenti, contestava al convenuto l'inadempimento dei doveri di diligenza professionale e, in particolare, dei doveri di sollecitazione ed informazione nei confronti del cliente.
Più precisamente, contestava all'avv. di avere omesso di dare all'attore le necessarie CP_1 informazioni in relazione alle conseguenze del mancato versamento delle due rate di gennaio e febbraio e di avere espressamente ribadito al proprio cliente come il Giudice non avesse mai autorizzato il versamento tardivo delle stesse, laddove, invece, il Tribunale aveva concesso un termine ad hoc per provvedere alla regolarizzazione.
Contestava, inoltre, all'avv. di non avere inoltrato all'odierno attore copia del provvedimento CP_1 del Giudice con il quale quest'ultimo concedeva un termine per la regolarizzazione, impedendo, in tal modo, al proprio cliente di sollevare il dubbio circa l'affermazione, ribadita più volte dall'avv. CP_1 sulla non concessione di un termine per regolarizzare la posizione. Riteneva l'attore che l'esistenza del danno risultava dimostrata dalla perdita del bene la cui proprietà era ormai perduta e che in base al criterio del “più probabile che non” doveva ritenersi esistente il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il danno patito dall'attore.
In merito al quantum, osservava che il danno patrimoniale era dato:
- dalla differenza tra il valore di mercato dell'immobile, stimato dal perito del Tribunale in €
75.500,00, e il prezzo di realizzo all'asta pari ad € 54.000,00;
- dalla perdita di rating in Banca conseguente al pignoramento e alla successiva vendita dell'immobile, con conseguente difficoltà a farsi concedere in futuro ulteriori finanziamenti;
- dai costi della procedura esecutiva;
- dalle spese di giudizio liquidate in favore del Condominio pignorante;
- dalla perdita di chance di ottenere dall'immobile di proprietà un vantaggio economico pari al canone di locazione.
Il danno non patrimoniale era dato dalla lesione del diritto di difesa e dal sentimento di frustrazione e di dolore per avere perso il proprio immobile in . CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.09.2022, si costituiva in giudizio
l'avv. contestando le domande svolte e chiedendo in via preliminare di essere CP_1 autorizzato alla chiamata in causa del co-difensore avv. e della propria assicurazione Controparte_2
con cui aveva stipulato le polizze n. 390449676 e 390449679. Nel merito, chiedeva Controparte_3
pagina 8 di 30 il rigetto delle domande attoree. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda svolta, chiedeva al Tribunale di dichiarare il co-difensore avv. tenuto a risarcire pro quota l'attore e CP_2 di condannare la terza chiamata a manlevarlo di quanto tenuto a corrispondere a Controparte_3 titolo risarcitorio a Parte_1
Deduceva il convenuto di essersi adoperato fattivamente per la migliore difesa dell'attore e di essere stato escluso forzatamente dal procedimento esecutivo n. 579/2018 per effetto della costituzione in data
1.04.2021 dei nuovi difensori di senza ricevere alcuna comunicazione né da parte del Pt_1 Pt_1 né da parte dei legali subentrati, tanto che si era visto costretto a segnalare tale violazione del codice deontologico al Consiglio Distrettuale di Disciplina, salvo poi vedersi costretto a replicare alle
“generiche” reprimende segnalate nei suoi confronti dall'attore, sempre in sede disciplinare.
Precisava che l'attore era già cliente dell'avv. che esercita anche in Inghilterra, paese di CP_2 residenza dell'attore, il quale lo aveva contattato, per il tramite dell'avv. Paolo Savoldi del Foro di
Bergamo, al fine di avvalersi della sua domiciliazione in seno alla procedura esecutiva de quo, per visionare il fascicolo e partecipare alle udienze. Osservava, pertanto, come gli atti difensivi erano stati predisposti di comune accordo da entrambi i difensori, muniti di procura alle liti sottoscritta dall'attore e autenticata dal solo avv. CP_2
Aggiungeva che proprio l'avv. aveva convinto il convenuto a richiedere la conversione del CP_2 pignoramento, quale unica possibilità per “salvare” il bene del debitore.
Puntualizzava come il non avesse eseguito il primo versamento sul conto del Tribunale ma Pt_1 su altro conto, rischiando fin da subito di compromettere la sua posizione e che soltanto per merito del convenuto, l'istanza di conversione fu accolta, nonostante il versamento del debitore fosse pervenuto su altro conto corrente.
Deduceva, inoltre, di avere espressamente indicato al Collega e al che sarebbe stato meglio Pt_1 disporre un bonifico continuativo, ma che tale suggerimento non veniva accolto dall'odierno attore.
Asseriva che i provvedimenti del Giudice dell'esecuzione erano stati erroneamente interpretati dall'attore, in quanto il G.E. aveva concesso al debitore il termine del 10 luglio 2020 solo per consentirgli di verificare eventuali errori nelle procedure di accredito delle somme sul conto corrente della procedura, non certo per sanare il mancato versamento di dette somme. Sosteneva il convenuto che con le note scritte egli aveva tentato in extremis di richiedere un ulteriore termine, poi negato dal Giudice, per adempiere al versamento, derogando alla disposizione del 5° comma dell'art. 495 c.p.c., che prevede ipso jure la decadenza dal beneficio della conversione in caso di ritardo superiore ai trenta giorni o di omesso versamento.
pagina 9 di 30 Riteneva che non poteva essere confuso il termine concesso dal G.E. per chiarimenti con la concessione implicita di ciò che la legge vieta di fare;
sottolineava che l'omesso versamento o il ritardo superiore ai trenta giorni nel pagamento delle rate ha conseguenze automatiche;
che un eventuale pagamento successivo, senza autorizzazione del G.E., sarebbe confluito nei c.d. “beni pignorati”; che, pertanto, non sussisteva alcuna omissione di informazione al circa le conseguenze del mancato Pt_1 pagamento, avendo egli consigliato, sin da principio, il convenuto di ordinare bonifici periodici alla banca per garantire la puntualità dei pagamenti;
che non esisteva quindi alcun nesso di causalità tra il danno paventato e la condotta dell'avv. che aveva fatto molto più di quanto era in suo dovere fare;
che CP_1 anche il quantum debeatur risultava privo di fondamento, dal momento che il minor prezzo al quale era stato venduto il bene trovava una sua giustificazione nel fatto che era un bene occupato;
che il rating bancario non era peggiorato per colpa del convenuto, ma per causa esterne a quest'ultimo; che le spese di custodia e del delegato alla vendita discendevano dall'inadempimento del che le spese della Pt_1 fase cautelare a torto venivano contestate, pur essendo il giudizio di opposizione rivolto a ottenere un possibile vantaggio all'attore; che il G.E. non aveva ritenuto opponibile alla procedura il contratto di locazione, in quanto lo stesso -non per colpa del convenuto- non era registrato, per cui i proventi della locazione erano stati dirottati alla procedura, come frutti del bene pignorato;
che il danno non patrimoniale era infondato, in quanto il mancato pagamento delle rate scadute non era ascrivibile al convenuto, producendo ipso jure i suoi effetti;
che anche il danno da perdita di chance era insussistente, non essendoci alcun collegamento tra l'attività dell'avv. e il danno lamentato;
che per l'attività CP_1 prestata l'avv. aveva percepito solamente € 370,01 ed era stato esposto alla gogna sia in sede CP_1 giudiziaria che disciplinare.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6 marzo 2023, l'avv. CP_2
contestando l'atto di chiamata in causa. Deduceva di essere stato solo un intermediario tra
[...]
l'avv. e il suo cliente e di essersi inserito, quale co-difensore, nel mandato predisposto dal CP_1 collega al solo fine di poter facilmente e speditamente procedere all'autenticazione della firma, CP_1 ribadendo, però, nella mail dell' 8.01.2019, che l'avv. sarebbe stato il dominus della causa. CP_1
Sosteneva che l'intera pratica era stata gestita unicamente dall'avv. e che il mandato all'avv. CP_1 era stato revocato in data 26.09.2020. Riteneva del tutto infondata la pretesa corresponsabilità CP_2 del terzo chiamato, in quanto quest'ultimo, nonostante la lontananza geografica dal Tribunale competente, si era adoperato per mettere in contatto cliente e professionista. Riteneva, comunque, infondata la domanda attorea, essendo la responsabilità della decadenza dal beneficio della conversione del pignoramento addebitabile al che non si curava di verificare presso la propria banca il buon Pt_1 esito dei bonifici disposti. Evidenziava che tutti i presunti danni eventualmente arrecati nelle fasi pagina 10 di 30 successive alla revoca del suo mandato non potevano essere addebitati al terzo chiamato e contestava, in ogni caso, la quantificazione di ogni voce di danno richiesta dall'attore. Formulava, in via pregiudiziale, espressa richiesta di chiamata in causa delle proprie compagnie assicuratrici, Controparte_6
e , per essere da queste manlevato in caso di accoglimento delle richieste di
[...] Controparte_4 parte attrice.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 06.03.2023, la terza chiamata
la quale faceva proprie le difese articolate dall'assicurato avv. ribadendo Controparte_3 CP_1 che la pretesa attorea si fondava su di una interpretazione del tutto errata (e contra legem) dell'ordinanza del 25.06.2020, in quanto con tale provvedimento il G.E. aveva inteso, letteralmente, concedere un termine per verificare eventuali errori nelle procedure di accredito delle somme, non intendendo affatto concedere al debitore un termine per regolarizzare i pagamenti delle rate scadute. Precisava, inoltre, che risultava documentalmente provato che l'avv. nelle note per l'udienza del 17.06.2020, non CP_1 aveva formulato alcuna istanza diretta ad ottenere un termine per “regolarizzare” i pagamenti mancanti, ma solo una richiesta di termine finalizzato a verificare “il buon fine dei versamenti”, che si presumevano fossero stati puntualmente eseguiti. Aggiungeva che solo in occasione dell'udienza del 20.07.2020, verificato che le rate non erano andate a buon fine, l'avv. richiedeva la concessione di un termine CP_1 per sanare la posizione;
che il G.E., ritenuto che il avrebbe potuto e dovuto rendersi conto della Pt_1 circostanza che gli importi destinati alla procedura erano stati riaccreditati sul suo conto, aveva rigettato la richiesta e disposto la vendita del bene. Riteneva sussistente una eventuale corresponsabilità dell'avv.
avendo quest'ultimo collaborato all'attività difensiva. Contestava, in ogni caso, la CP_2 quantificazione dei danni, dovendo ritenersi la valutazione del bene effettuata dal perito come smentita dalla realtà dei fatti, nonché la richiesta dell'attore volta a pretendere il risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di vendere il bene a prezzo di mercato e il danno derivante dall'impossibilità di concederlo in locazione. Riteneva non provata il pregiudizio per la segnalazione alla Centrale Rischi, non avendo l'attore dimostrato che la causa di tale segnalazione risiedeva unicamente dall'intervento della banca nella procedura esecutiva promossa dal condominio, nè il danno effettivo ed attuale, quale ad esempio il non aver ottenuto un finanziamento o di averlo ottenuto a condizioni particolarmente gravose, tanto più che l'attore, residente all'estero, non svolge alcuna attività economica nel nostro Paese.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.06.2023, la terza chiamata,
che, associandosi alla linea difensiva del proprio assicurato, osservava Controparte_6 fosse onere dell'avv. dimostrare la corresponsabilità dell'avv. nei cui confronti CP_1 CP_2 nessuna domanda era stata svolta dall'attore. Si associava, poi, alle difese del convenuto, opponendo all'assicurato tutte le limitazioni di operatività della polizza e i massimali, i sottomassimali, le franchigie pagina 11 di 30 e gli scoperti previsti dal contratto di assicurazione. Chiedeva, inoltre, in caso di accertamento della responsabilità di entrambi i difensori, di accertare la quota di responsabilità attribuibile a ciascuno, avendo la compagnia il diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti del co-debitore solidale, nonchè l'applicazione dell'art. 1910 c.c., avendo l'avv. stipulato anche una polizza con la CP_2
Compagnia con riparto proporzionale sulla base del contenuto dei rispettivi Controparte_4 contratti.
Con comparsa di costituzione del 15.06.2023 si costituiva anche la compagnia Controparte_4 terza chiamata, aderendo a tutte le eccezioni svolte dal proprio assicurato, avv. e
[...] CP_2 chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall'attore e dall'avv. Contestava, altresì, la CP_1 richiesta di manleva e indennizzo formulata nei suoi confronti da parte dell'assicurato, non avendo quest'ultimo fornito alcuna prova della copertura assicurativa in virtù della polizza n. AEAW0059705-
LB contratta con . Asseriva che il contratto assicurativo aveva un periodo di operatività Controparte_4 decorrente dal 14.09.2020 al 14.09.2021, non rinnovatosi;
che il contratto era del tipo “claims made” , ossia copriva le richieste di risarcimento presentate, per la prima volta, durante il periodo di efficacia della polizza e denunciate agli assicuratori nel medesimo periodo;
che, pertanto, la suddetta polizza era inoperativa per intervenuta richiesta risarcitoria e relativa denuncia del sinistro oltre il periodo di efficacia della polizza, ossia in data 6.03.2023. In via meramente subordinata, evidenziava che la polizza si intendeva operante a secondo rischio, ai sensi dell'art. 2, sez. B della CgA, stante la presenza di altra polizza assicurativa contratta dall'assicurato con la per il CP_11 Controparte_6 medesimo rischio.
In ulteriore subordine, chiedeva che, in caso di accertamento dell'operatività della polizza suddetta e di accoglimento della domanda di manleva, condannarsi la Compagnia al solo ed esclusivo CP_4 indennizzo dei danni patrimoniali effettivamente accertati, circoscrivendo anche il periodo del mandato conferito dall'attore, revocato in data 26.09.2020, e, una volta accertata l'operatività a secondo rischio della polizza, condannare al pagamento dell'eventuale residuo importo dovuto Controparte_4 dall'avv. il tutto nei limiti del massimale di € 350.000,00, previa detrazione della franchigia CP_2 di € 1.000,00.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, depositate le relative memorie e ritenuta dal giudice la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere istruttoria orale, il Tribunale di Varese con sentenza n.
82/2025, pubblicata l'1 febbraio 2025, così statuiva: “1) rigetta le domande dell'attore
[...]
; 2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna alla rifusione in favore Pt_1 Parte_1 dell'avv. , dell'avv. , di di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 di delle Controparte_4 Controparte_7
pagina 12 di 30 spese di lite relative al presente procedimento, che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi, oltre
CPA ed IVA (se dovuta), come per legge, cadauno, da distrarsi con riferimento al convenuto avv. CP_1
e al terzo chiamato avv. rispettivamente agli avv.ti AN SI
[...] Controparte_2
e VI AZ, dichiaratisi antistatari”.
In sostanza, il Tribunale confermata preliminarmente la non necessità di istruttoria orale e richiamate le norme sugli obblighi di diligenza e sulla responsabilità professionale dell'avvocato, affermava che, tra la documentazione versata in atti, assumeva valore dirimente lo scambio via mail intervenuto tra il 7 e il
9 gennaio 2020. In particolare, il Tribunale riteneva che il professionista convenuto avesse assolto all'onere della prova dell'esatto adempimento rispetto all'onere informativo, in quanto nella mail del
9.01.2020, l'avv. riscontrando la mail del 7.01.2020, con cui l'attore chiedeva se doveva CP_1 proseguire con i pagamenti, rispondeva in senso affermativo, precisando, altresì, che i versamenti dovevano essere effettuati puntualmente alla data indicata dal Giudice. In tal modo il legale aveva correttamente adempiuto agli obblighi informativi sul medesimo gravanti.
Osservava il Tribunale come, nella fattispecie non vi erano i presupposti per una rimessione in termini del debitore, posto che i due bonifici erano stati eseguiti tempestivamente, ma l'esecutato aveva omesso, per sua esclusiva negligenza, di verificarne in tempo utile l'esito. Riteneva il primo giudice che, anche laddove il convenuto non fosse riuscito a dimostrare il proprio esatto adempimento all'onere informativo,
l'eventuale errore omissivo -comunque insussistente- non avrebbe inciso sull'esito del giudizio, in quanto il mancato pagamento dei ratei di gennaio e febbraio 2020 non era andato a buon fine per problema tecnico di accredito da parte della banca e non per colpa del professionista.
Osserva il Tribunale, come era onere del debitore verificare che il bonifico fosse andato a buon fine, provvedendo, in mancanza, alla sua regolarizzazione nel termine di trenta giorni prescritto dall'art. 495
c.p.c.
Riteneva, inoltre, il Tribunale che il Giudice dell'Esecuzione, rilevata la mancanza dei due ratei, aveva concesso il rinvio di udienza al 20.07.2020 non al fine di regolarizzare il pagamento, stante l'automatismo della decadenza dal beneficio della conversione del pignoramento per effetto dell'omesso o tardivo versamento anche di un solo rateo, bensì al solo scopo di consentire al debitore, che aveva prodotto le ricevute dei bonifici effettuati, di verificare eventuali errori tecnici estranei alla sfera di controllo dell'esecutato.
Osservava il Tribunale che, invece, l'attore aveva omesso colpevolmente di verificare, in tempo utile per la regolarizzazione, l'esito dei due bonifici eseguiti. Secondo il primo giudice, le conseguenze pregiudizievoli della condotta dell'attore si sarebbero prodotte ugualmente anche se fosse stato dimostrato l'errore professionale contestato al convenuto, tale per cui alcun pregiudizio era ravvisabile pagina 13 di 30 in termini concreti, con conseguente impossibilità per l'attore di ottenere anche solo il risarcimento per perdita di chance.
Affermava il Tribunale, che per ottenere l'accoglimento della domanda di risarcimento da lucro cessante o da perdita di chance, l'attore avrebbe dovuto provare, anche in via presuntiva -ma detta prova non era stata raggiunta- l'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, con certezza o con elevata probabilità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, non essendo sufficiente la mera potenzialità del pregiudizio stesso.
Avverso tale sentenza proponeva appello, in data 4 marzo 2025, il sig. per i motivi ivi Pt_1 formulati.
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 12 settembre 2025, si costituiva l'avv. CP_1 contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
In data 21 giugno 2025, si costituiva l'avv. , chiedendo dichiararsi l'inesistenza Controparte_2 della procura ad litem dell'appellante verso lo stesso e l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_2
348 bis c.p.c., nonché il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, chiedeva dichiarare e tenute a manlevare il Controparte_6 Controparte_4 deducente da qualsivoglia responsabilità risarcitoria.
In data 24 giugno 2025, si costituiva terza chiamata su domanda dell'avv. Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
In data 26 giugno 2025, si costituiva terza chiamata su proposta Controparte_4 dell'avv. chiedendo il rigetto dell'appello in quanto destituito di ogni fondamento giuridico CP_2
e fattuale, nonché in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità in capo all'avv. di dichiarare l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva CP_2 in capo a nonché, in via di ulteriore subordine, di considerare la polizza Controparte_4 operante a secondo rischio, o in coassicurazione indiretta rispetto al contratto sottoscritto dall'avv. con , nei limiti del massimale di euro 350.000,00, previa CP_2 Controparte_6 detrazione della franchigia di euro 1.000,00.
In data 25 luglio 2025, si costituiva in giudizio già Controparte_3 Controparte_7
nella sua qualità di assicuratore dell'avv. , chiedendo il rigetto
[...] Controparte_2 di ogni domanda svolta nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché, in via subordinata, previo accertamento del grado di responsabilità di ciascuna delle parti in causa, dichiarare
, già tenuta a mantenere indenne l'avv. Controparte_3 Controparte_7
da quanto questi sarà condannato a risarcire, nella misura corrispondente al grado Controparte_2
pagina 14 di 30 di responsabilità imputabile all'assicurato nella determinazione dei danni, fermo il riparto ex art. 1910
c.c. con l'altra coassicuratrice ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
All'esito della prima udienza del 16 settembre 2025, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e
352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 2 dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza - di giorni
60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 2 dicembre 2025 e decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la decisione del Tribunale di rigettare la domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'avv. sul presupposto che la CP_1 prova dell'esatto adempimento della prestazione dell'avvocato si rinverrebbe nello scambio di mail tra cliente e difensore intervenuto nel gennaio 2020 e, in particolare, nella mail del 7.01.2020, con cui il professionista comunicava a di proseguire con i versamenti delle rate e di eseguirli puntualmente Pt_1 alla data indicata dal Giudice.
L'appellante evidenzia che la contestazione mossa al professionista era la completa mancanza di informazioni al cliente durante la procedura, non solo l'omessa informazione iniziale circa le conseguenze negative del mancato pagamento puntuale delle rate. In particolare, deduce che il difensore:
(i) non gli avrebbe comunicato il termine concesso dal Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del
25.06.2020, per regolarizzare i mancati accrediti delle rate di gennaio e febbraio entro il 10.7.2020;
(ii) non lo avrebbe correttamente informato delle ragioni poste dal G.E. a fondamento della successiva decadenza dal beneficio della conversione, ossia la mancata regolarizzazione dei pagamenti entro il suddetto termine;
(iii) non lo avrebbe informato circa l'inutilità - in assenza di regolarizzazione dei pagamenti mancanti
- della proposizione dell'opposizione al provvedimento del G.E.;
pagina 15 di 30 (iv) non lo avrebbe avvertito, una volta venduto l'immobile, dell'istanza dell'Istituto Vendite
Giudiziarie volta allo smaltimento dei beni ivi rimasti, con rischio di ulteriore pregiudizio.
Anche la decisione dell'appellato di chiedere al Giudice un termine per regolarizzare i pagamenti mancanti solo una volta spirato il termine già concesso a tal fine dal G.E., si aggiungerebbe, secondo l'appellante, alle condotte sopra riportate, che integrerebbero un inadempimento dell'obbligazione professionale dell'avv. non essendo sufficiente ad escludere tale responsabilità – come CP_1 erroneamente ritenuto dal Tribunale – la generica comunicazione del 7.1.2020 circa la necessità di proseguire con i versamenti, senza fornire le adeguate spiegazioni in merito.
Lamenta, inoltre, che il primo giudice avrebbe errato nel non riconoscere il nesso causale, essendo palese come sia la decadenza dal beneficio della conversione, sia la successiva vendita dell'immobile siano diretta conseguenza della mancata comunicazione, da parte dell'odierno appellato, del termine concesso dal Giudice per la regolarizzazione dei pagamenti. Aggiunge che il Tribunale ha escluso detto nesso causale sulla base non di un criterio probabilistico applicato al caso concreto, ma valutando quanto avrebbe esso stesso deciso in un caso analogo;
diversamente, nel caso di specie, occorrerebbe tener presente quanto effettivamente deciso dal Giudice dell'Esecuzione nel giugno 2020 e non quanto avrebbe deciso l'autore della sentenza qui impugnata in una situazione del genere.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui nega il risarcimento del danno da perdita di chance, sostenendo la mancanza di un pregiudizio economicamente valutabile. Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, omesso di esaminare, o travisato, i provvedimenti del G.E, incorrendo nella violazione degli artt. 2043, 115 e 153, comma 2, c.p.c.
Sostiene l'appellante che il primo Giudice ha escluso il nesso di causalità e il conseguente danno non sulla base di quanto concretamente successo, ma sulla base di quanto lo stesso riteneva corretto succedesse. In altre parole, il Giudice di prime cure -esprimendo una propria valutazione sulla non concedibilità, nel caso di specie, della rimessione in termini dell'appellante, in quanto il mancato pagamento delle rate di gennaio e febbraio 2020 non poteva considerarsi incolpevole- giunge ad affermare l'inesistenza di un pregiudizio economico valutabile in termini concreti, senza considerare quanto effettivamente stabilito dal G.E., il quale, come risulta documentalmente, aveva invece concesso un termine per sanare le irregolarità riscontrate nel versamento delle due rate. Il Tribunale avrebbe, altresì, omesso di valutare la condotta dell'avv. che non aveva mai riferito al suo cliente, CP_1 odierno appellante, di tale concessione, avendo sempre sostenuto che il G.E. non avesse dato tale possibilità. pagina 16 di 30 Secondo l'appellante, non corrisponderebbe al vero quanto asserito dal primo giudice, ossia che le conseguenze pregiudizievoli del mancato accredito sarebbero in ogni caso ricadute sull'esecutato. Il G.E. del Tribunale di Busto Arsizio, secondo l'appellante, aveva valutato diversamente il caso e ritenuto incolpevole il mancato versamento delle due rate, concedendo un nuovo termine per regolarizzare la posizione. Solo dopo il deposito delle note scritte per l'udienza del 20.07.2020, il Giudice dell'Esecuzione, dato atto che era già stato concesso un termine ad hoc per la sanatoria, revocava la conversione e disponeva la vendita. Conclude l'appellante, quindi, che utilizzando il criterio probabilistico richiesto dalla giurisprudenza, il Tribunale avrebbe dovuto pervenire ad un giudizio di accoglimento della domanda, quanto meno in termini di perdita di chance, essendo, nel caso concreto, provata la perdita dell'immobile di proprietà dell'appellante a causa della revoca del beneficio della conversione del pignoramento, per non aver regolarizzato i pagamenti nel termine del 10 luglio indicato dal Giudice. Il pregiudizio economico subito era, dunque, in re ipsa e l'appellante aveva chiesto la liquidazione dei danni in via equitativa.
I primi due motivi di gravame -che, in quanto intimamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati- sono infondati.
L'appellante lamenta che l'avv.to non lo avrebbe informato del termine concesso dal CP_1
Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 25.6.2020, per regolarizzare le rate impagate di gennaio e febbraio 2020.
Tale assunto è privo di fondamento, in quanto il Giudice, con la citata ordinanza, non aveva affatto concesso un termine per effettuare i pagamenti delle rate mancanti, come sostenuto dal
Pt_1
Con ordinanza del 31.5.2020 il GE stabiliva la trattazione cartolare dell'udienza del 17.6.2020, assegnando alle parti termine sino al 15.6.2020 per il deposito di note scritte.
Con mail del 15.6.2020 l'avv.to comunicava al codifensore avv.to che
CP_1 CP_2 risultavano impagate due rate (doc. 10 . Lo stesso giorno, alle ore 17:04, inviava
CP_1 Pt_1 mail all'avv.to con allegate le prove dei pagamenti eseguiti (doc. 11 . Rispondeva
CP_1 CP_1 alle 17:29 l'avv.to segnalando che vi era un problema, perché nell'estratto conto della
CP_1 procedura mancavano gli accrediti delle rate di gennaio e febbraio 2020; il legale aggiungeva che avrebbe chiesto al Giudice un termine al fine di verificare dove erano “finite le somme che non sono state accreditate sul conto corrente della procedura” (doc. 21 . Pt_1
L'avv.to in data 15.6.2020 depositava, dunque, delle note scritte sostitutive CP_1 dell'udienza in cui spiegava al giudice che al debitore risultavano versate anche le rate di gennaio e pagina 17 di 30 febbraio, come emergeva dalle ricevute di pagamento che venivano allegate, e chiedeva un termine per “verificare con maggiore contezza il buon fine dei versamenti di cui sopra”; al contempo domandava che venissero “disposti accertamenti al fine di verificare ove le somme versate in capo al Tribunale, e di cui alle allegate ricevute, siano confluite” (doc. 12 . CP_1
Sino al 15.6.2020 è, dunque, certo che il era convinto di aver eseguito il pagamento Pt_1 delle due rate di gennaio e febbraio e la questione non era ottenere un termine per effettuare detti versamenti tardivamente, ma chiarire dove fossero finite le somme che si pensavano già versate.
Vi era, tra l'altro, un precedente in tal senso;
l'avv. ha infatti riferito -e dette allegazioni CP_1 sono rimaste incontestate- che nel 2019, ottenuta la conversione del pignoramento, in sede di pagamento iniziale, la somma dovuta non era stata versata dal sul conto corrente dedicato Pt_1 dal Tribunale alla conversione, ma su un conto diverso, come era stato poi chiarito.
Anche nel giugno 2020, pertanto, la difesa di puntava a chiarire dove fossero confluite Pt_1 le somme che l'appellante affermava di aver tempestivamente versato, come risultava dalle ricevute di versamento dal medesimo fatte pervenire ai suoi difensori.
La richiesta al Giudice, dunque, era di un breve rinvio per svolgere accertamenti in tal senso e far emergere i pagamenti già eseguiti, che per qualche oscura ragione non apparivano accreditati sul conto della procedura.
Con provvedimento del 25.6.2020 il GE scioglieva la riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2020 e rilevava che risultavano esclusivamente pagate quattro delle sei rate previste e che la documentazione prodotta dal debitore e attestante l'integrità dei versamenti non trovava riscontro nelle somme effettivamente versate sul conto corrente della procedura. Il Giudice rilevava, comunque, l'opportunità di “consentire al debitore di verificare eventuali errori nelle procedure di accredito delle somme sul conto corrente della procedura”. Concludeva, quindi, assegnando termine sino al 10.7.2020 alla parte debitrice per il deposito di note scritte, previa verifica dell'effettivo versamento di tutte le rate maturate sino a quel momento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, quindi, il Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 25.6.2020 non ha affatto concesso un termine per effettuare tardivamente i pagamenti mancanti. Tenuto conto che la difesa del su indicazione espressa di Pt_1 quest'ultimo, sosteneva che le rate mancanti erano già state tempestivamente pagate, come da ricevute di pagamento prodotte, il Giudice si è limitato -come richiesto- a concedere termine per chiarire la situazione e verificare eventuali errori in fase di accredito, per effetto dei quali i versamenti eseguiti non comparivano sul conto corrente della procedura.
pagina 18 di 30 La doglianza dell'appellante secondo cui l'avv.to non lo avrebbe informato del CP_1 termine concesso dal GE, con ordinanza del 25.6.2020, per regolarizzare gli omessi accrediti delle rate di gennaio e febbraio è, dunque, manifestamente priva di fondamento.
Al sopracitato provvedimento del Giudice faceva seguito mail in data 26.6.2020 dell'avv.to all'avv.to e a del seguente tenore: “Buonasera a tutti, il Giudice ci ha CP_1 CP_2 Pt_1 concesso di depositare note scritte sino al 10 luglio per chiarire dove sono confluiti i versamenti, rinviando il procedimento al 20 luglio (con trattazione scritta). Aggiorniamoci settimana prossima;
nel frattempo il sig. andare in banca ed ottenere documentazione probante. Buon Parte_2 fine settimana. ” (doc. 9 . CP_1 CP_2
Seguiva mail dell'avv.to all'avv.to in data 8.7.2020, in cui il primo CP_2 CP_1 scriveva: “Ciao , dalla documentazione che manda il sig. mi sembra che i bonifici CP_1 Pt_1 siano stati correttamente inviati e che per motivi non dipendenti dallo stesso, ma dal tribunale di
Busto, gli importi non siano stati accreditati. La stessa certifica di aver lavorato ed CP_12 inviato i bonifici del Sig. Nelle transazioni internazionali puo' capitare. Aggiungiamoci Pt_1 anche la successiva chiusura delle attivita' economiche per la pandemia, credo che non si possa non evidenziare la buona fede del sig. che sta tenendo fede agli impegni assunti. Darei Pt_1 atto a verbale di tutti i documenti esibiti dal sig. e chiederei al GE di stabilire un termine Pt_1 per ripagare le rate di gennaio e febbraio, non incassate dal tribunale di Busto per problemi inerenti il loro conto corrente, di cui noi non possiamo essere a conoscenza. dare poi atto che tutti i successivi pagamenti sono in regola. Per gli stessi motivi impugnare qualunque richiesta di vendita coattiva dell'immobile, che sarebbe illegittima, ingiusta ed eccessivamente gravosa per l'ingiunto.
Se riesco (sono arrivato in ieri), domani ti integro queste poche note, in vista dell'udienza del CP_3
10 luglio. Cari saluti. (doc. 17 . CP_2 CP_1
L'avv.to rispondeva con mail di pari data, indirizzata sia all'avv.to che al CP_1 CP_2 sig. in cui, presa visione della documentazione, rilevava che l'accredito sembrava rifiutato Pt_1 dalla banca destinataria senza alcuna motivazione (doc. 17 . CP_1
Seguiva in data 10.7.2020 il deposito di note difensive per il in cui, preso atto - Pt_1 contrariamente a quanto ritenuto e sostenuto all'udienza precedente- che, in realtà, non vi era stato alcun versamento da parte del per rifiuto dei bonifici da parte della banca destinataria, Pt_1
l'avv.to chiedeva che il suo assistito fosse autorizzato al versamento delle rate non accettate CP_1 dal sistema bancario, nonostante gli ordini di bonifico, effettuati alle scadenze previste, fossero stati presi in carico dalla banca trattaria (doc. 15 . Pt_1
pagina 19 di 30 Pertanto la richiesta di concessione di un termine per effettuare tardivamente i pagamenti mancanti è stata formulata dalla difesa di per la prima volta, solo con le note sostitutive Pt_1 dell'udienza del 20.7.2020. Prima, infatti, l'appellante era convinto che i versamenti erano stati già effettuati, come da ricevute a sue mani.
A fronte di tale richiesta il Giudice dell'Esecuzione ha risposto negativamente. Con ordinanza del 20.7.2020, infatti, il Giudice evidenziava che le motivazioni addotte dal debitore a giustificazione del mancato versamento erano totalmente irrilevanti, perché l'adempimento ricadeva nella sfera delle attività del debitore e rispetto allo stesso non poteva ritenersi sussistente alcun impedimento oggettivo. Pertanto, vista l'istanza in tal senso del creditore procedente, il GE revocava la conversione del pignoramento e disponeva con separato provvedimento la vendita dell'immobile
(doc. 16 . Pt_1
E' vero che in tale ordinanza del 20.7.2020 il Tribunale aggiungeva che “il debitore esecutato aveva omesso di versare le rate della conversione relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2020 nonostante il differimento di udienza a tal fine appositamente concesso”, ma tale inciso è erroneo, perché non trova riscontro nel provvedimento precedente del 25.6.2020, né, per le ragioni già esposte, vi era stata da parte della difesa di alla precedente udienza di giugno un'istanza in Pt_1 tal senso.
Erra, dunque, l'appellante quando lamenta che l'avv.to non gli ha comunicato il CP_1 termine per regolarizzare gli omessi accrediti delle rate di gennaio e febbraio perché tale termine non risulta essere mai stato concesso dal GE, né con l'ordinanza del 25.6.2020, quando non era stato neppure richiesto, perché altra si pensava fosse la questione da risolvere, né con l'ordinanza del
20.7.2020, quando il giudice, questa volta a fronte di apposita richiesta, ha rifiutato di concedere il termine domandato.
L'esito dell'udienza del 20.7.2020 veniva subito comunicato via mail dall'avv.to al CP_1 collega e al cliente con mail in data 22.7.2020, a cui veniva allegata copia del CP_2 provvedimento e in cui veniva precisato che l'unico rimedio esperibile era l'opposizione agli atti esecutivi. Da subito l'avv.to rappresentava perplessità in ordine al buon esito di tale CP_1 iniziativa e, infatti, scriveva: “Il ricorso, però, si dovrebbe proporre entro 20 giorni allo stesso
Giudice dell'Esecuzione, che dubito fortemente possa riconsiderare la sua posizione”. Concludeva, quindi, affermando: “Per il resto non vedo alternative, ma vediamo cosa possiamo utilmente e produttivamente fare per superare anche questa ulteriore impasse e per evitare che la casa venga venduta all'asta” (doc. 17 . Pt_3
pagina 20 di 30 Nella successiva mail del 10.8.2020 dell'avv.to all'avv.to il primo CP_1 CP_2 evidenziava il probabile esito negativo della richiesta di sospensiva e, allegando la bozza del ricorso in opposizione, scriveva al collega: “Dovresti ricordare a che bisognerà versare il Pt_1 contributo unificato per tale fase e che l'eventuale soccombenza lo esporrà al pagamento delle spese legali avversarie” (doc. 18 . CP_1
Dalle comunicazioni in esame emerge, dunque, che l'avv.to aveva messo in guardia CP_1
l'appellante del rischio di soccombenza, con relativa condanna al pagamento delle spese di controparte, ma che, non essendoci altra strada per evitare la vendita all'asta dell'immobile, si era comunque tentata la via dell'opposizione. Del resto, la motivazione del Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza del 20.7.2020 circa la mancata concessione del termine per effettuare i pagamenti omessi era stata molto stringata e non faceva alcun riferimento espresso al rifiuto dei bonifici da parte della banca destinataria, ossia quella della procedura esecutiva. Per cui, non essendoci altra via per evitare la vendita all'asta dell'immobile, poteva apparire ragionevole, in quella fase, la proposizione dell'opposizione.
Nel ricorso in opposizione ex art. 617 cpc l'avv.to evidenziava la buona fede del CP_1
che non si era minimante accorto che la somma bonificata era stata successivamente ed Pt_1 immotivatamente riaccreditata. Metteva in evidenza le contabili bancarie accettate dalla banca trattaria, ribadiva che i bonifici erano stati correttamente eseguiti, come da rapporti di accettazione
MT103, e come i motivi del mancato accredito non fossero imputabili al posto che erano Pt_1 stati rifiutati con il codice bancario MS03, che nel sistema internazionale significava che la provvista non era stata accettata dalla banca destinataria.
Con ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione emessa dal GE in data 6.10.2020, quest'ultimo rispetto alle problematiche invocate relative agli ordini di bonifico internazionale che avrebbero impedito l'adempimento, evidenziava che si trattava di attività ricadenti nella sfera di controllo del debitore ( . Parte_4
La motivazione del provvedimento, dunque, chiariva che imputabile al debitore e alla sua sfera di controllo non era solo l'emissione dell'ordine di bonifico internazionale, ma anche la verifica del buon fine dello stesso e dunque l'accredito effettivo della somma sul conto corrente di destinazione.
Visto l'esito della fase di sospensiva l'avv.to con successiva mail del 14.12.2020, CP_1 sconsigliava vivamente l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione: “L'esito della causa che Lei vorrebbe iscrivere … è scontato e come io e l'Avv. Porcu Le abbiamo detto e scritto, porterà ad una sua condanna ed un'inutile ulteriore spesa, che ben potrebbe utilizzare per provare a pagare il Condominio … Sconsiglio vivamente di introdurre la causa il cui esito è già scontato e che non pagina 21 di 30 Le porterebbe alcuna utilità, ma se questa è la sua volontà Lei se ne assume tutte le responsabilità
… Ma, Le ripeto, è una causa che io NON CONSIGLIO DI FARE … E' MOLTO PROBABILE CHE
VE RESPINTA E LEI CONDANNATO AD ULTERIORI SPESE” (doc. 22 . Pt_1
Del resto, le spese connesse alla fase di sospensiva erano modeste, come risulta dalla nota dell'avv.to (euro 1.500, oltre accessori) e dalla condanna al pagamento delle spese della CP_1 controparte contenuta nell'ordinanza del GE del 6.10.2020 (euro 600, oltre accessori), e l'opposizione nella sua fase di sospensiva era stata utile per chiarire la questione dell'imputabilità
o meno al debitore esecutato del mancato buon esito dei bonifici internazionali presso la banca destinataria, ossia quella della procedura esecutiva, questione che non era stata espressamente esaminata dal Giudice nel provvedimento del 20.7.2020, che non aveva menzionato detti bonifici.
Il ricorso -sul cui esito l'avv.to aveva espresso da subito al cliente le proprie perplessità, CP_1 evidenziandone anche le spese per l'eventuale soccombenza- era stato dunque un tentativo per riproporre la questione dei bonifici, come estremo tentativo di evitare l'asta.
All'esito della sospensiva, invece, l'avv.to presa visione del provvedimento di rigetto CP_1 del GE, aveva fortemente sconsigliato al cliente di coltivare il giudizio di merito dell'opposizione e aveva rappresentato piuttosto l'opportunità di una trattativa diretta col creditore procedente, ossia il condominio.
Tale consiglio deve ritenersi corretto, in quanto, la decisione del Giudice dell'Esecuzione non poteva essere censurata.
L'art. 495 cpc, in materia di conversione del pignoramento, stabilisce, infatti, al comma quinto, che “Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi”.
La norma, dunque, è chiara nel prevedere ex lege una tolleranza del ritardo di trenta giorni, decorsi i quali il mancato pagamento -anche solo di una rata- determina la revoca della conversione.
Tra l'altro l'eventuale versamento tardivo fa sì che l'importo pagato oltre il termine diviene parte dei beni pignorati, per cui è comprensibile come i legali, nel caso di specie, non abbiano consigliato di effettuare il pagamento tardivo senza che il GE disponesse in tal senso, ritenendo, in ipotesi, la non imputabilità al debitore del rifiuto del bonifico internazionale da parte della banca destinataria.
pagina 22 di 30 Deve, peraltro, rilevarsi che, anche qualora si ritenesse applicabile al rateizzo stabilito in sede di conversione del pignoramento l'istituto della rimessione in termini ex art. 153 cpc, invocandone l'applicazione generale, non si potrebbe pervenire a conclusione diverse.
L'art. 153 cpc stabilisce, infatti, che “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
Tuttavia, come correttamente rilevato nel caso di specie dal GE e poi dalla sentenza qui impugnata, il pagamento, se eseguito tramite banca, non può esaurirsi nell'emissione dell'ordine di bonifico, essendo invece onere del debitore anche verificare il buon esito dello stesso e dunque l'effettivo accredito delle somme sul conto del destinatario.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro effettuate tramite banca si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso
(Cass. 149 del 10.1.2003); infatti tale disposizione è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Solo col conseguimento effettivo da parte dell'accipiens della disponibilità della somma si ha adempimento e tale effetto non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019). Tale principio ha portata generale (Cass. n. 8046 del 21.3.2023).
Tra l'altro, nel caso di specie, il rifiuto da parte della banca destinataria aveva determinato il riaccredito delle somme sul conto del che quindi avrebbe potuto agevolmente accorgersi Pt_1 dell'accaduto, senza che a tal fine fossero necessarie complesse ed indaginose verifiche.
L'art. 495 cpc, come si è visto, concede al debitore esecutato un ulteriore spazio di tempo di trenta giorni per provvedere, sia pure tardivamente, al pagamento. pertanto, se avesse Pt_1 diligentemente verificato il buon esito dei suoi pagamenti, avrebbe avuto tutto il tempo per accorgersi che il bonifico era stato rifiutato e la somma riaccreditata sul suo conto. In tal modo avrebbe potuto verificare quale fosse il problema tecnico che aveva determinato il blocco della disposizione e provvedere a nuovo bonifico.
Tale diligenza era sicuramente esigibile dal debitore, sia in generale, essendo lo stesso sempre responsabile del proprio adempimento, sia nel caso specifico, data l'importanza dei pagamenti, che erano finalizzati ad evitare la messa all'asta dell'immobile. Del resto l'avv.to già con mail Pt_3 del 9.1.2020 aveva segnalato al l'importanza della puntualità dei pagamenti: “Buongiorno Pt_1
pagina 23 di 30 Sig. certamente si deve proseguire con i versamenti ed eseguirli puntualmente alla data Pt_1 indicata dal Giudice” (doc. 33 . Pt_3
L'errore che ha determinato la revoca della conversione del pignoramento è dunque imputabile a negligenza dello stesso appellante e non certo al suo difensore.
Non è, pertanto, ravvisabile una inadeguata informazione da parte del legale che abbia determinato in capo al i danni dallo stesso lamentati. Pt_1
Come noto, la Suprema Corte ha affermato che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento” (Cass. n. 6537 del 23/03/2006 ).
Il cliente è, quindi, gravato dall'onere probatorio non solo del danno subito, ma anche del nesso causale, dovendo quindi non solo allegare, ma altresì fornire elementi di prova, anche presuntivi, in relazione al riconoscimento delle proprie ragioni, qualora non vi fosse stata la negligenza imputata al professionista.
Come noto, infatti, la responsabilità dell'avvocato non può “affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (ex multis Cass. n. 11901/2002; Cass. n.
10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
Anche recentemente la Cassazione ha affermato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato
l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)
(Carr. Ord. n. 2109 del 19/01/2024). Principio confermato dalla Corte di legittimità nella successiva ordinanza n. 24007 del 06/09/2024, secondo cui “la responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, pagina 24 di 30 postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare”. La Suprema Corte ha, altresì, affermato che “l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica -in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"- per cui
l'affermazione della responsabilità risarcitoria implica una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre Cass. n. 25112/2017 e Cass. n.
10320/2018).
Nel caso di specie, in realtà, manca lo stesso inadempimento del professionista, non potendosi ravvisare in capo allo stesso quella violazione degli obblighi informativi lamentata dal Pt_1
I danni dedotti da quest'ultimo sono imputabili direttamente al negligente comportamento tenuto dal medesimo, tanto che neppure l'eventuale applicazione al caso di specie dell'art. 153 cpc avrebbe consentito di evitare le severe conseguenze stabilite dall'art. 495 cpc per il caso di ritardo di oltre trenta giorni nel pagamento anche di una singola rata.
Le considerazioni che precedono assorbono ogni valutazione anche sul secondo motivo, relativo all'invocata perdita di chance.
Sostiene l'appellante che il danno per omesso esercizio di un'attività diligente da parte del professionista non esige una prova certa e rigorosa, bastando un giudizio ipotetico, ossia una seria ed apprezzabile prospettiva di successo nel caso di comportamento diligente del professionista.
Quest'ultimo sarebbe dovuto consistere, secondo l'appellante, nell'informare il cliente che il giudice aveva concesso un termine per sanare i pagamenti mancanti.
Sul punto si è già detto che altra era la natura del termine concesso dal GE il 25.6.2020 e che mai era stato assegnato un termine per provvedere ai versamenti omessi di gennaio e febbraio 2020, avendo il giudice espressamente rifiutato tale richiesta, il cui accoglimento, del resto, sarebbe stato in contrasto con l'art. 495, comma quinto, cpc e financo con l'art. 153 cpc. Fondata era, dunque, la richiesta del creditore procedente di revocare la conversione del pignoramento e di procedere alla vendita dell'immobile pignorato e un eventuale difforme decisione del GE -che nel caso di specie non c'è stata- sarebbe stata censurabile dal creditore sulla scorta delle norme sopra richiamate.
Il creditore procedente, infatti, aveva espresso la disponibilità a concedere un termine al debitore per chiarire la situazione con memoria del 12.6.2020, quando ancora si pensava che i bonifici erano stati tempestivamente eseguiti, ma che il denaro -per un qualche disguido- non pagina 25 di 30 risultava accreditato sul conto corrente della procedura. Quando invece, a luglio, è emerso che i bonifici di gennaio e febbraio erano stati respinti e la difesa del aveva chiesto termine per Pt_1 effettuare dei nuovi pagamenti, il creditore procedente aveva domandato la revoca della conversione, come risulta dal provvedimento del GE del 20.7.2020, in cui si legge: “Vista l'istanza di revoca della conversione formulata dal creditore procedente” (doc. 16 . CP_1
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, dunque, lo stesso GE aveva respinto la richiesta di assegnare un termine per il pagamento tardivo delle rate omesse e una difforme decisione avrebbe violato palesemente l'art. 495 cpc e sarebbe stata, dunque, censurabile proprio da parte del creditore procedente.
Quanto, infine, al preteso danno connesso alla mancata informazione da parte del legale, dopo la vendita dell'immobile, dell'istanza della IVG di buttar via tutti i beni presenti nell'appartamento, appare assorbente rilevare che tale danno non si è concretizzato per stessa ammissione dell'appellante, che ha riferito di essere stato tempestivamente avvisato da altro difensore e di aver potuto quindi salvare i propri beni.
I primi due motivi di gravame devono, pertanto, essere respinti.
Con il terzo motivo l'appellante contesta, da un lato, la liquidazione delle spese di lite ai valori medi, nonostante la trattazione da remoto e l'assenza di attività istruttoria;
dall'altro, la condanna alle spese in favore dell'avv. e delle sue assicurazioni, deducendo che la CP_2 chiamata del codifensore sarebbe stata arbitraria e non necessaria, con conseguente erronea applicazione, da parte del Tribunale, dei principi che regolano la ripartizione delle spese nei confronti dei terzi chiamati. chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata anche in punto regolamentazione Pt_1 delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
L'appellante lamenta l'applicazione dei valori medi, pur in presenza di udienze da remoto e in assenza di istruttoria.
In realtà non risulta che le modalità di svolgimento dell'udienza siano un parametro di cui tener conto nella determinazione del compenso al difensore, ai sensi dei dm 55/14 e 147/22.
Quanto invece all'assenza di istruttoria orale, dalla sentenza impugnata emerge che il Tribunale ne ha tenuto conto e infatti ha stabilito il dimezzamento della fase istruttoria proprio per tale ragione.
Così infatti si legge nella sentenza di primo grado: “Le spese seguono la soccombenza e si liquidano pagina 26 di 30 come in dispositivo, alla luce dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, per i procedimenti di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di valore corrispondente a quello dichiarato, con riferimento a tutte le fasi processuali, dimidiati solo in relazione alla fase istruttoria stante l'omesso espletamento di prove costituende”.
In realtà, deve, tuttavia, osservarsi che le spese effettivamente liquidate dal primo giudice sono addirittura inferiori a quanto affermato in motivazione.
In atto di citazione l'attore aveva dichiarato che la causa era di valore indeterminabile e l'importo richiesto a titolo di risarcimento dei danni era pari a 50.000,00 euro.
Il Tribunale ha liquidato per ciascun convenuto un compenso di euro 3.808,00 oltre accessori che, pur dimezzando l'importo della fase istruttoria, risulta inferiore all'importo dovuto applicando lo scaglione indeterminabile modesto, che corrisponde a quello sino a 52.000 euro.
In realtà l'importo liquidato dal primo giudice risulta corrispondente a quello dello scaglione sino a 52.000 euro con riconoscimento dei minimi per ogni fase, per cui l'effettiva entità della liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice -e non impugnata dalle altre parti- assorbe le doglianze del Pt_1
Non può, inoltre, trovare accoglimento la censura relativa alla condanna dell'attore al pagamento delle spese dei terzi chiamati, ivi compresi l'avv.to e le compagnie CP_2 assicurative di quest'ultimo.
E' noto, infatti, che “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass. n. 6144 del 7.3.2024). Infatti, “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 23123/2019).
Nel caso di specie deve ritenersi che la chiamata in causa dell'avv.to , da parte CP_2 dell'avv.to sia stata determinata dall'azione proposta dal e che tale iniziativa non Pt_3 Pt_1 possa qualificarsi né palesemente arbitraria, né manifestamente infondata. pagina 27 di 30 Quest'ultimo, infatti, ha chiamato in causa l'avv.to contestando il suo operato Pt_3 professionale, imputandogli degli inadempimenti rispetto alla procedura esecutiva in cui lo rappresentava sia rispetto alla revoca della conversione del pignoramento, sia con riferimento al successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, formulando una richiesta di risarcimento danni per euro 50.000, in relazione alla vendita all'asta dell'immobile pignorato.
L'avv.to costituendosi in giudizio ha chiesto la chiamata in causa del codifensore Pt_3 avv.to invocandone una responsabilità pro quota, nella denegata ipotesi di accoglimento CP_2 della domanda attorea.
Effettivamente tale chiamata in causa trova giustificazione nel fatto che l'avv.to e Pt_3
l'avv.to risultano codifensori del nel giudizio esecutivo citato, tanto che ad CP_2 Pt_1 entrambi era stata rilasciata la procura alle liti e i loro nominativi figurano congiuntamente negli atti di causa depositati nel presente giudizio. Inoltre, dalla corrispondenza intercorsa tra i legali di cui alle mail in atti emerge che gli stessi si confrontavano sulla linea difensiva.
Proprio con riferimento agli snodi processuali richiamati dall'appellante a fondamento delle proprie domande si possono richiamare alcune mail scambiate tra i due legali. In data 15.6.2020
l'avv.to scriveva al collega: “Cosa scriviamo nelle note? che ci rimeƫtiamo? O non ci CP_1 opponiamo alla assegnazione del versato (che mi sembra più giusto). Ovviamente sinora non ho contezza di cosa chiede controparte. Io le farei così. Fammi sapere se concordi per il deposito. Al limite ci aggiorniamo nel pomeriggio.” (cfr. doc. 10 avv. . Nella mail dell'8.7.2020 CP_1 dell'avv.to all'avv.to i legge: “Ciao , dalla documentazione che manda il CP_2 Pt_3 CP_1 sig. mi sembra che i bonifici siano stati correttamente inviati e che per motivi non Pt_1 dipendenti dallo stesso, ma dal tribunale di Busto , gli importi non siano stati accreditati (...) Darei atto a verbale di tutti i documenti esibti dal sig. e chiederei al GE di stabilire un termine Pt_1 per ripagare le rate di gennaio e febbraio, non incassate dal tribunale di Busto per problemi inerenti
i loro conto corrente, di cui noi non possiamo essere a conoscenza. Dare poi atto che tutti successivi pagamenti sono in regola. Per gli stessi motivi impugnare qualunque richiesta di vendita coattiva dell'immobile, che sarebbe illegittima, ingiusta ed eccessivamente gravosa per l'ingiunto (...)” (doc. Per_ 14 avv. . In pari data l'avv.to ispondeva: “Ciao Egr. Sig. ho visto CP_1 Pt_3 Pt_1 la documentazione e abbozzato le note per la trattazione scritta che Vi allego (in copia anche al
Sig. . Oltre a quelle ed ai documenti che ci ha fatto avere, e che produrremo, ho estratto Pt_1 le linee guida (...) Apporta pure le aggiunte che credi. Sentiamoci magari domani, prima del deposito.” (cfr. doc. 17, pag. 3 avv, . Con riferimento, infine, alla scelta di proporre CP_1
pagina 28 di 30 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, l'avv.to scriveva di ritenere “necessario CP_2 ed urgente impugnare il provvedimento del Giudice di Busto Arsizio” (doc. 18 . CP_1
E', dunque, evidente che i due legali si consultavano sulla difesa del e che quindi la Pt_1 chiamata in causa dell'avv.to da parte dell'avv.to a fronte delle contestazioni CP_2 CP_1
e delle richieste risarcitorie del non può dirsi né arbitraria, né palesemente infondata. Pt_1
Anche il motivo in esame, pertanto, non può trovare accoglimento.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite delle altre parti, ex art. 91 cpc, in quanto soccombenti.
Le spese di lite sopportate per il grado di appello dalle parti appellate, tenuto conto del dm
55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore indeterminabile della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato -che può considerarsi indeterminabile modesto corrispondente allo scaglione 26.000-52.000 ex art. 5, comma 6, DM 55/14- e della congruità dei minimi in relazione alla natura delle questioni trattate e all'attività difensiva effettivamente svolta, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano, per ciascuna parte appellata, in complessivi euro 3.473,00, di cui euro 1.029,00 per studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.735,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
82/2025 pronunciata dal Tribunale di Varese, pubblicata in data 1.2.2025 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare all'avv.to , a titolo di rimborso Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado, la somma di euro 3.473,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario;
3. condanna a pagare all'avv.to , a titolo di Parte_1 Controparte_2 rimborso delle spese di lite del presente grado, la somma di euro 3.473,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario;
pagina 29 di 30 4. condanna a pagare a per avv.to , Parte_1 Controparte_3 Pt_3
a titolo di rimborso delle spese di lite del presente grado, la somma di euro 3.473,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
5. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle Parte_1 Controparte_4 spese di lite del presente grado, la somma di euro 3.473,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
6. condanna a pagare a (per avv. , a titolo di Parte_1 CP_3 CP_2 rimborso delle spese di lite del presente grado, la somma di euro 3.473,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
7. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere estensore
OL Sommazzi Il Presidente
NA RR
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