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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/08/2025, n. 7576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7576 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunzia- to la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3836 del 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad og- getto opposizione a revoca contrattuale,
TRA
C.F. , rappresentato e difeso in virtù Parte_1 C.F._1
di procura in calce alla citazione dagli avv.ti Carlo GREZIO e Salvatore CONTE presso cui elettivamente domiciliato in Napoli – Via Duomo n. 348,
-attore/opponente-
e
(P.IVA: ), in persona del Presidente p.t., rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentata e difesa dall'avv. Angela Acierno dell'Avvocatura Regionale, giusta Procura Genera- le ad lites per Notar di Napoli rep n.33646 del 06/04/2018 e provvedi- Persona_1
mento autorizzativo, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S.Lucia 81,
-convenuta/opposta-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 10-2-22, si opponeva alla “Ingiunzione di Parte_1
Pagamento emessa ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639 dalla Direzione Generale di Gestione
[...]
e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione DG 50-01 della Giunta Regionale della Campania, CP_2
datata 8/11/2021 e notificata il 10/1/2022, con la quale è stato ingiunto …[ad esso istante], nella qualità di titolare dell'impresa Dog Center, di pagare la somma di €. 25.732,96. Detta ingiunzione di pagamento è ingiusta e illegittima e va revocata per i seguenti M O T I V I 1) E' necessario fare un bre- ve excursus dei fatti che hanno portato alla instaurazione della presente controversia: l'istante, sig.
[...]
, essendo venuto alla determinazione di aprire un'attività di servizi di cura per animali Parte_1
di compagnia, in data 23/7/2013 sottoscriveva un contratto con Sviluppo società sogget- Controparte_3
Con ta alla direzione e al coordinamento della , per accedere al Fondo Microcredito – Controparte_1
2007/2013, per la concessione di un prestito di €. 25.000,00 da restituirsi ra- Controparte_5
tealmente a partire dal sesto mese dall'erogazione. Solo in data 14/1/2014 la soc. Controparte_6
accreditava la predetta somma di €. 25.000,00 oggetto del finanziamento. Tale importo veniva destinato dall'istante ad iniziare l'attività: fittare l'immobile oggetto dell'impresa (impresa denominata Dog Center), effettuare gli opportuni lavori nel locale, allacciare le utenze, dotare l'immobile dei necessari arredamenti e attrezzature ecc. Accadeva, tuttavia, che in data 20/7/2014 il sig. subiva un grave incidente Parte_1
stradale, venendo investito da un'autovettura mentre camminava a piedi. Tale incidente gli comportava sia la frattura della clavicola sinistra sia del menisco sinistro, così da dover rimanere in Ospedale per circa una settimana e, successivamente, da dover portare un tutore. Successivamente si sottoponeva ad ulteriori controlli che accertavano il persistere di postumi della frattura, così da dover ancora portare il tutore. Tutto ciò, natu- ralmente, gli impediva di poter svolgere la propria attività lavorativa per diverso tempo. Ma, cosa più impor- tante, subito dopo l'incidente, gli veniva diagnosticato nella “sede parietale sinistra una immagine densa di circa 4 mm da riferire a corpo estraneo”. Vale a dire che, nella caduta dovuta all'investimento, nel battere con la testa a terra, gli era entrato nel capo un piccolo corpo estraneo, forse una piccola pietra. Tale fatto, a dire il vero, veniva sottovalutato dai medici sia al momento del ricovero che nei giorni successivi. Tuttavia, dopo diverse settimane, l'istante iniziava ad accusare cefalea, vertigini, stati d'ansia, vuoti di memoria, in- sonnia. Addirittura un giorno veniva accompagnato in Ospedale da un passante in quanto egli era fermo, immobile in strada e non ricordava né chi fosse né dove abitasse (ved. certificato Pronto Soccorso). Tale stato di salute dell'istante, nonostante numerose cure farmacologiche, non ha avuto alcun miglioramento e prosegue ancora oggi. Per tale motivo il sig. dopo l'investimento subito, non ha più di fatto continuato Parte_1
l'attività, la quale è stata successivamente chiusa, fiscalmente, in data 5/9/2015. E l'istante, dal momento dell'incidente, non ha più potuto svolgere alcuna attività lavorativa ed ora vive con il c.d. “reddito di cittadi- nanza”. 2) Da tutto quanto ora esposto, quindi, appare chiaro come il mancato rimborso delle rate di fi- nanziamento da parte dell'istante non è stato causato da colpa o mancata diligenza da parte di quest'ultimo, bensì da un fatto a lui estraneo, vale a dire l'investimento automobilistico subito e le successive conseguenze mediche che ancora oggi permangono e che gli hanno impedito (e gli impediscono tuttora) di svol- gere qualsiasi attività lavorativa così da poter onorare il proprio debito. Per tale ragione, la presente fattispe- cie rientra nell'ipotesi dell' “impossibilità sopravvenuta”, prevista dall'art. 1256 c.c., il quale prevede che
“l'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impos- sibile”. Al riguardo ricordiamo come per la dottrina (Bianca) l'impossibilità va intesa in senso soggettivo e relativo. Vale a dire che l'impossibilità va vista in correlazione con la diligenza nell'inadempimento: se la prestazione può ancora essere adempiuta impiegando l'ordinaria diligenza, allora la prestazione deve consi- derarsi possibile;
se invece si richiede al debitore uno sforzo superiore a quello richiesto dall'ordinaria dili- genza, allora la prestazione deve considerarsi impossibile. Tornando al caso de quo, l'istante, dopo l'investimento, non ha più potuto svolgere alcuna attività lavorativa: all'inizio è stato aiutato economicamen-
te dai propri parenti, attualmente vive con il sussidio dello Stato. Appare chiaro, pertanto, come egli, con tutta la diligenza possibile, non abbia potuto (e ancora oggi non può) rimborsare il prestito concessogli. Ed inoltre è palese come tale impossibilità sia scaturita da un fatto non a lui imputabile, vale a dire l'investimento stradale subito. Per tutto quanto esposto, quindi, nulla è dovuto da parte del sig.
[...]
nei confronti della , stante l'impossibilità sopravvenuta di adempiere la pro- Parte_1 Controparte_1
pria obbligazione e, conseguentemente, l'ingiunzione di pagamento opposta va annullata” (enfasi aggiun- te). Per tali riprodotti motivi, dunque, l'opponente chiedeva dichiararsi nulla o illegittima la opposta ingiunzione pecuniaria.
La all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed in- Controparte_1
fondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di ri- sposta in atti).
La espletata duplice prova testimoniale ha nell'insieme confermato, di massima, la premessa versione attorea dei fatti (v. verbale d'udienza del 15/2/24).
Rimane quindi da vagliare, più specificamente, il profilo giuridico degli eventi di causa.
Invero, la vicenda è in sostanza fondata, ai sensi dell'invocato art. 1256 c.c., sulla dedotta impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione (di restituzione rateale del ricevuto fi- nanziamento) in relazione, appunto, alla già contratta obbligazione pecuniaria, di cui al con- tratto del 23/7/13.
Occorre premettere in linea generale, e per quanto di ragione, che secondo Cons.Stato
1545/21 La revoca di contributi per violazione delle regole convenzionali fa fronte a un rapporto di natu- ra negoziale e comunque paritaria, che è disciplinato dai principi e regole di diritto comune, in particolare per quanto riguarda l'inadempimento contrattuale. Questi principi hanno portata generale, perché riguarda- no in genere gli atti costitutivi di rapporti giuridici venuti in essere per l'incontro di varie e convergenti volon- tà, in ordine ai quali trovano applicazione principi comunque generali del diritto (pacta sunt servanda), tan- to che quei principi sono per richiamo di legge espressamente applicabili finanche alle convenzioni di diritto pubblico… . Sicchè, in sostanza, in materia di revoca di benefici economici pubblici, e quindi di conseguente restituzione delle somme percepite, valgono i correnti principii di diritto comune, appena richiamati.
Invero, la giurisprudenza tradizionale ritiene generalmente che la impossibilità sopravvenu- ta della prestazione non operi quando essa abbia ad oggetto un genere illimitato e -quindi- gli obblighi pecuniari in questione (v. “CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO
DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Relazione tematica Rel. n. 56 Roma, 8 luglio 2020… La giurisprudenza è costante nel ritenere non configurabile l'impossibilità sopravvenu- ta della prestazione che abbia ad oggetto una somma di danaro, in virtù del princi- pio secondo cui genus nunquam perit: Cass. 30 aprile 2012, n. 6594, in Giust. civ., 2013, 9,
I, p. 1873; Cass. 16 marzo 1987, n. 2691, in Foro it., 1989, I, c. 1209 ss., …”) (enfasi aggiunta).
Tale interpretazione trova poi esplicita conferma anche in più recente statuizione di legitti- mità a mente della quale, come si legge in parte motiva, “In ogni caso l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod.civ., estingue la obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che -alla stregua del principio secondo cui genus numquam perit- può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di denaro (Sez, 3, n. 2691del 16/1987…)” (Cass. 20152/22).”
Insomma, secondo ampia interpretazione di legittimità, la impossibilità sopravvenuta, per le ragioni testè dette, non funziona rispetto alle obbligazioni pecuniarie.
Nella specie, tuttavia, vi è anche di più.
Invero, , nel riferire di essere “estraneo” al subito e dannoso incidente Controparte_7
stradale presuppone -dunque- la esclusiva colpa altrui ma, pur a distanza di anni, non risulta tuttavia, e nulla viene comunque documentato in tal senso, che egli abbia iniziato o esercita- to un'azione giudiziaria nei confronti del colpevole investitore e della relativa compagnia assicurativa (evidentemente solvente). Allo stesso modo, l'istante lamenta inoltre che le conseguenze altresì derivate dalla sopraindicata frattura clavicolare/meniscale sono state sot- tovalutate dal personale medico/ospedaliero nel senso che lo stesso, in esito all'investimento, non ha adeguatamente considerato anche la acclarata introduzione in sede parietale sinistra di un piccolo ma pregiudizievole frammento solido (v. sopra). Ma, anche in questo caso, non risulta che l'odierno attore abbia dato corso ad iniziative volte ad ottenere il risarcimento del danno in danno dell'ente pubblico ospedaliero (anch'esso verosimilmente munito di ca- pacità solutoria, se colpevole).
Sicchè, insomma, non emerge affatto che l'interessato, affermatosi incolpevole, si sia poi attivato o sia stato comunque diligente nel senso di avviare azioni concrete finalizzate a conseguire profilabili e non banali ristori economici che, anche in ottica regionale, avrebbe- ro potuto a loro volta agevolare delle concordabili dilazioni di pagamento del debito inter partes, tenendo ancora presente che la corresponsione del finanziamento risale ormai a molti anni orsono.
Sicchè, in definitiva, pur nella logica comprensione dei riferiti problemi operativi, le causali circostanze che il debito pecuniario non consenta in sé di configurare vicende estintive dell'obbligazione e che, per vero, l'istante sia inoltre apparso inerte rispetto a possibili ra- gioni o fonti di guadagno economico/risarcitorio impongono pertanto, inevitabilmente, il rigetto della proposta opposizione.
Non di meno, in altro specifico senso, le riferite condizioni personali inducono a compen- sare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda op- positoria proposta da nei confronti della con cita- Controparte_7 Controparte_1
zione notificata il 10-2-22, così provvede :
a)respinge la domanda;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 2/8/25. Il giudice unico Antonio Attanasio
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunzia- to la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3836 del 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad og- getto opposizione a revoca contrattuale,
TRA
C.F. , rappresentato e difeso in virtù Parte_1 C.F._1
di procura in calce alla citazione dagli avv.ti Carlo GREZIO e Salvatore CONTE presso cui elettivamente domiciliato in Napoli – Via Duomo n. 348,
-attore/opponente-
e
(P.IVA: ), in persona del Presidente p.t., rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentata e difesa dall'avv. Angela Acierno dell'Avvocatura Regionale, giusta Procura Genera- le ad lites per Notar di Napoli rep n.33646 del 06/04/2018 e provvedi- Persona_1
mento autorizzativo, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S.Lucia 81,
-convenuta/opposta-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 10-2-22, si opponeva alla “Ingiunzione di Parte_1
Pagamento emessa ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639 dalla Direzione Generale di Gestione
[...]
e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione DG 50-01 della Giunta Regionale della Campania, CP_2
datata 8/11/2021 e notificata il 10/1/2022, con la quale è stato ingiunto …[ad esso istante], nella qualità di titolare dell'impresa Dog Center, di pagare la somma di €. 25.732,96. Detta ingiunzione di pagamento è ingiusta e illegittima e va revocata per i seguenti M O T I V I 1) E' necessario fare un bre- ve excursus dei fatti che hanno portato alla instaurazione della presente controversia: l'istante, sig.
[...]
, essendo venuto alla determinazione di aprire un'attività di servizi di cura per animali Parte_1
di compagnia, in data 23/7/2013 sottoscriveva un contratto con Sviluppo società sogget- Controparte_3
Con ta alla direzione e al coordinamento della , per accedere al Fondo Microcredito – Controparte_1
2007/2013, per la concessione di un prestito di €. 25.000,00 da restituirsi ra- Controparte_5
tealmente a partire dal sesto mese dall'erogazione. Solo in data 14/1/2014 la soc. Controparte_6
accreditava la predetta somma di €. 25.000,00 oggetto del finanziamento. Tale importo veniva destinato dall'istante ad iniziare l'attività: fittare l'immobile oggetto dell'impresa (impresa denominata Dog Center), effettuare gli opportuni lavori nel locale, allacciare le utenze, dotare l'immobile dei necessari arredamenti e attrezzature ecc. Accadeva, tuttavia, che in data 20/7/2014 il sig. subiva un grave incidente Parte_1
stradale, venendo investito da un'autovettura mentre camminava a piedi. Tale incidente gli comportava sia la frattura della clavicola sinistra sia del menisco sinistro, così da dover rimanere in Ospedale per circa una settimana e, successivamente, da dover portare un tutore. Successivamente si sottoponeva ad ulteriori controlli che accertavano il persistere di postumi della frattura, così da dover ancora portare il tutore. Tutto ciò, natu- ralmente, gli impediva di poter svolgere la propria attività lavorativa per diverso tempo. Ma, cosa più impor- tante, subito dopo l'incidente, gli veniva diagnosticato nella “sede parietale sinistra una immagine densa di circa 4 mm da riferire a corpo estraneo”. Vale a dire che, nella caduta dovuta all'investimento, nel battere con la testa a terra, gli era entrato nel capo un piccolo corpo estraneo, forse una piccola pietra. Tale fatto, a dire il vero, veniva sottovalutato dai medici sia al momento del ricovero che nei giorni successivi. Tuttavia, dopo diverse settimane, l'istante iniziava ad accusare cefalea, vertigini, stati d'ansia, vuoti di memoria, in- sonnia. Addirittura un giorno veniva accompagnato in Ospedale da un passante in quanto egli era fermo, immobile in strada e non ricordava né chi fosse né dove abitasse (ved. certificato Pronto Soccorso). Tale stato di salute dell'istante, nonostante numerose cure farmacologiche, non ha avuto alcun miglioramento e prosegue ancora oggi. Per tale motivo il sig. dopo l'investimento subito, non ha più di fatto continuato Parte_1
l'attività, la quale è stata successivamente chiusa, fiscalmente, in data 5/9/2015. E l'istante, dal momento dell'incidente, non ha più potuto svolgere alcuna attività lavorativa ed ora vive con il c.d. “reddito di cittadi- nanza”. 2) Da tutto quanto ora esposto, quindi, appare chiaro come il mancato rimborso delle rate di fi- nanziamento da parte dell'istante non è stato causato da colpa o mancata diligenza da parte di quest'ultimo, bensì da un fatto a lui estraneo, vale a dire l'investimento automobilistico subito e le successive conseguenze mediche che ancora oggi permangono e che gli hanno impedito (e gli impediscono tuttora) di svol- gere qualsiasi attività lavorativa così da poter onorare il proprio debito. Per tale ragione, la presente fattispe- cie rientra nell'ipotesi dell' “impossibilità sopravvenuta”, prevista dall'art. 1256 c.c., il quale prevede che
“l'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impos- sibile”. Al riguardo ricordiamo come per la dottrina (Bianca) l'impossibilità va intesa in senso soggettivo e relativo. Vale a dire che l'impossibilità va vista in correlazione con la diligenza nell'inadempimento: se la prestazione può ancora essere adempiuta impiegando l'ordinaria diligenza, allora la prestazione deve consi- derarsi possibile;
se invece si richiede al debitore uno sforzo superiore a quello richiesto dall'ordinaria dili- genza, allora la prestazione deve considerarsi impossibile. Tornando al caso de quo, l'istante, dopo l'investimento, non ha più potuto svolgere alcuna attività lavorativa: all'inizio è stato aiutato economicamen-
te dai propri parenti, attualmente vive con il sussidio dello Stato. Appare chiaro, pertanto, come egli, con tutta la diligenza possibile, non abbia potuto (e ancora oggi non può) rimborsare il prestito concessogli. Ed inoltre è palese come tale impossibilità sia scaturita da un fatto non a lui imputabile, vale a dire l'investimento stradale subito. Per tutto quanto esposto, quindi, nulla è dovuto da parte del sig.
[...]
nei confronti della , stante l'impossibilità sopravvenuta di adempiere la pro- Parte_1 Controparte_1
pria obbligazione e, conseguentemente, l'ingiunzione di pagamento opposta va annullata” (enfasi aggiun- te). Per tali riprodotti motivi, dunque, l'opponente chiedeva dichiararsi nulla o illegittima la opposta ingiunzione pecuniaria.
La all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed in- Controparte_1
fondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di ri- sposta in atti).
La espletata duplice prova testimoniale ha nell'insieme confermato, di massima, la premessa versione attorea dei fatti (v. verbale d'udienza del 15/2/24).
Rimane quindi da vagliare, più specificamente, il profilo giuridico degli eventi di causa.
Invero, la vicenda è in sostanza fondata, ai sensi dell'invocato art. 1256 c.c., sulla dedotta impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione (di restituzione rateale del ricevuto fi- nanziamento) in relazione, appunto, alla già contratta obbligazione pecuniaria, di cui al con- tratto del 23/7/13.
Occorre premettere in linea generale, e per quanto di ragione, che secondo Cons.Stato
1545/21 La revoca di contributi per violazione delle regole convenzionali fa fronte a un rapporto di natu- ra negoziale e comunque paritaria, che è disciplinato dai principi e regole di diritto comune, in particolare per quanto riguarda l'inadempimento contrattuale. Questi principi hanno portata generale, perché riguarda- no in genere gli atti costitutivi di rapporti giuridici venuti in essere per l'incontro di varie e convergenti volon- tà, in ordine ai quali trovano applicazione principi comunque generali del diritto (pacta sunt servanda), tan- to che quei principi sono per richiamo di legge espressamente applicabili finanche alle convenzioni di diritto pubblico… . Sicchè, in sostanza, in materia di revoca di benefici economici pubblici, e quindi di conseguente restituzione delle somme percepite, valgono i correnti principii di diritto comune, appena richiamati.
Invero, la giurisprudenza tradizionale ritiene generalmente che la impossibilità sopravvenu- ta della prestazione non operi quando essa abbia ad oggetto un genere illimitato e -quindi- gli obblighi pecuniari in questione (v. “CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO
DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Relazione tematica Rel. n. 56 Roma, 8 luglio 2020… La giurisprudenza è costante nel ritenere non configurabile l'impossibilità sopravvenu- ta della prestazione che abbia ad oggetto una somma di danaro, in virtù del princi- pio secondo cui genus nunquam perit: Cass. 30 aprile 2012, n. 6594, in Giust. civ., 2013, 9,
I, p. 1873; Cass. 16 marzo 1987, n. 2691, in Foro it., 1989, I, c. 1209 ss., …”) (enfasi aggiunta).
Tale interpretazione trova poi esplicita conferma anche in più recente statuizione di legitti- mità a mente della quale, come si legge in parte motiva, “In ogni caso l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod.civ., estingue la obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che -alla stregua del principio secondo cui genus numquam perit- può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di denaro (Sez, 3, n. 2691del 16/1987…)” (Cass. 20152/22).”
Insomma, secondo ampia interpretazione di legittimità, la impossibilità sopravvenuta, per le ragioni testè dette, non funziona rispetto alle obbligazioni pecuniarie.
Nella specie, tuttavia, vi è anche di più.
Invero, , nel riferire di essere “estraneo” al subito e dannoso incidente Controparte_7
stradale presuppone -dunque- la esclusiva colpa altrui ma, pur a distanza di anni, non risulta tuttavia, e nulla viene comunque documentato in tal senso, che egli abbia iniziato o esercita- to un'azione giudiziaria nei confronti del colpevole investitore e della relativa compagnia assicurativa (evidentemente solvente). Allo stesso modo, l'istante lamenta inoltre che le conseguenze altresì derivate dalla sopraindicata frattura clavicolare/meniscale sono state sot- tovalutate dal personale medico/ospedaliero nel senso che lo stesso, in esito all'investimento, non ha adeguatamente considerato anche la acclarata introduzione in sede parietale sinistra di un piccolo ma pregiudizievole frammento solido (v. sopra). Ma, anche in questo caso, non risulta che l'odierno attore abbia dato corso ad iniziative volte ad ottenere il risarcimento del danno in danno dell'ente pubblico ospedaliero (anch'esso verosimilmente munito di ca- pacità solutoria, se colpevole).
Sicchè, insomma, non emerge affatto che l'interessato, affermatosi incolpevole, si sia poi attivato o sia stato comunque diligente nel senso di avviare azioni concrete finalizzate a conseguire profilabili e non banali ristori economici che, anche in ottica regionale, avrebbe- ro potuto a loro volta agevolare delle concordabili dilazioni di pagamento del debito inter partes, tenendo ancora presente che la corresponsione del finanziamento risale ormai a molti anni orsono.
Sicchè, in definitiva, pur nella logica comprensione dei riferiti problemi operativi, le causali circostanze che il debito pecuniario non consenta in sé di configurare vicende estintive dell'obbligazione e che, per vero, l'istante sia inoltre apparso inerte rispetto a possibili ra- gioni o fonti di guadagno economico/risarcitorio impongono pertanto, inevitabilmente, il rigetto della proposta opposizione.
Non di meno, in altro specifico senso, le riferite condizioni personali inducono a compen- sare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda op- positoria proposta da nei confronti della con cita- Controparte_7 Controparte_1
zione notificata il 10-2-22, così provvede :
a)respinge la domanda;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 2/8/25. Il giudice unico Antonio Attanasio