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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/09/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3934 /2023 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3934 /2023 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. RICCIARDI FRANCESCA giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. COroparte_1 P.IVA_2
Rappresentata da n proprio e quale mandataria, COroparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Arena , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
COroparte_3
- Convenuto contumace –
DA COroparte_4 - Convenuto contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
come da note depositate in data 12.9.25
Per parte convenuta:
come da note depositate in data 12.9.25
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato quale cessionaria del credito (doc Parte_1
2) - conveniva in giudizio il signor , e la compagnia COroparte_5 COroparte_3 [...]
onde vedere gli stessi condannati, in solido tra loro, al risarcimento di euro 232,48 COroparte_1 inclusa IVA per spese di noleggio auto sostitutiva (docc. 8, 10, 11, fasc. I grado) e per l'assistenza del precedente patrocinatore stragiudiziale Centro Tecnico PE (doc 3, 4, 5,6, 7,8, 9, 12).
Si costituiva quindi , sia in proprio, sia in nome e per conto di COroparte_2 [...] contestando il contratto di cessione del credito e sostenendo la non debenza delle spese CP_1 di noleggio e delle spese stragiudiziali per aver la compagnia effettuato il pagamento entro il termine di legge.
Alla prima udienza del 13 settembre 2022, l'attrice contestava il contenuto della comparsa di costituzione di eccependo in particolare l'inammissibilità dell'intervento volontario da CP_2 questa svolto.
Con sentenza n. 564 del 12 maggio 2023, depositata in cancelleria il successivo 16 maggio 2023 e pubblicata il 18 maggio 2023, il Giudice di Pace di Treviso ha così statuito: “Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe descritta così decide: rigetta la presente opposizione, confermando il decreto opposto e condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate in € 300,00 verso la convenuta opposta per onorari e spese, oltre accessori di legge”.
CO Con atto di citazione depositato il 10.7.23 ha citato in giudizio Parte_1
, e al fine di veder accolta la COroparte_2 COroparte_6 COroparte_5 propria domanda di accertamento del difetto di legittimazione di di riforma della sentenza CP_2 impugnata con condanna al pagamento, da parte dei convenuti in solido, della somma di 232,48 euro.
CO In data 4.1.24 si sono costituite con la mandataria e in proprio con il CP_2 CP_2 medesimo procuratore sollevando anzitutto eccezione di inammissibilità dell'appello. In prima udienza è stata non correttamente dichiarata la contumacia di dichiarazione che CP_2 deve essere revocata.
Successivamente sono stati assegnati termini per note.
Con note depositate in data 12.9.25 le parti hanno discusso la causa.
***
1. Dell'inammissibilità dell'appello.
La domanda avanzata dall'odierna appellante innanzi al Giudice di Pace di Treviso ha ad oggetto la
“condanna dei convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attrice - cessionaria del credito -, dell'importo di € 232,48 dovuto per il noleggio di auto sostitutiva al cedente del credito, nonché per spese di assistenza stragiudiziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro al saldo”.
In tema d'impugnazione di sentenze del Giudice di Pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00.
Le sentenze del Giudice di Pace, pronunciate secondo equità (ovvero tutte quelle emesse in controversie aventi valore inferiore a 1.100,00 euro sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Quanto al valore della causa non può ritenersi applicabile al caso concreto il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza riportata da parte appellante, secondo la quale la sentenza è appellabile se la domanda di condanna è accompagnata dalla richiesta della diversa ed eventuale maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Nel caso in esame, per quanto nelle conclusioni dell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace la abbia chiesto la “condanna dei convenuti in solido al pagamento, in favore Parte_1 dell'attrice - cessionaria del credito -, dell'importo di € 232,48 dovuto per il noleggio di auto sostitutiva al cedente del credito, nonché per spese di assistenza stragiudiziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro al saldo, ovvero nella diversa, minore o maggiore, somma ritenuta di equità e giustizia”, deve ritenersi che quella riportata sia una mera formula di stile.
Alla luce delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, appare evidente come la causa petendi della domanda svolta risieda esclusivamente nel dedotto mancato pagamento delle spese di noleggio (€ 110,48) e delle spese stragiudiziali (€ 122,00), il tutto per € 232,48. L'odierna appellante ha pertanto agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta esclusivamente al pagamento di tale somma.
La domanda di parte attrice si riferisce quindi esclusivamente al mancato pagamento delle spese di noleggio e di quelle stragiudiziali di importo determinato, cosicché la generica richiesta di condanna alla “diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata dal giudice in corso di causa” appare mera formula di stile, tanto che nella dichiarazione di valore dell'appello (cfr. pag. 44 dell'atto di appello), così scrive: “si dichiara ai fini del contributo unificato, che il valore della controversia è inferiore ad € 1.000..”. La giurisprudenza che nega la valenza di semplice clausola di stile all'espressione riportata (Cass. 6 aprile 2022 n.11213; Cass. 26 aprile 2021 n. 10984; Cass. 20 luglio 2018 n. 19455), ritiene, invece, che la causa deve essere considerata di valore indeterminabile qualora, nell'atto introduttivo, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti;
e ciò in quanto, ai sensi dell'art.1367 cod.civ., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione. La richiesta di liquidare una somma determinata “o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” come le altre formule equivalenti, quindi non può definirsi una formula di stile senza effetti e non piuttosto una espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggiore somma dovuta.
La Suprema Corte (Cass. 20 luglio 2018 n. 19455) precisa, però, che la formula «somma maggiore o minore ritenuta dovuta» o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata.
Nel caso in esame non sussiste una ragionevole incertezza sull'oggetto della domanda.
E' ben chiaro, dalla domanda e dalle allegazioni di parte attrice, quale sia l'oggetto della pretesa, vale a dire la somma chiesta dalla Carrozzeria per il noleggio dell'auto sostitutiva.
Deve quindi ritenersi che il valore della causa sia effettivamente inferiore a 1.100 euro.
Deve di conseguenza valutarsi se vi sia violazione delle norme sul procedimento.
Il vizio di motivazione, quando questa manchi, ovvero sia insufficiente o contraddittoria, rientra tra i motivi d'appello ex art. 339, comma terzo, cod. proc. civ. trattandosi di una violazione di procedimento e di principi informatori della materia.
Nel caso di specie, ciò che è censurato da parte appellante è proprio l'omessa o insufficiente motivazione da parte del Giudice di Pace quanto all'eccezione di inammissibilità dell'intervento di
CP_2
Per tale ragione, la sentenza deve ritenersi appellabile e dunque la relativa eccezione, formulata dalla convenuta, non può trovare accoglimento.
Il Giudice di primo grado ha errato nell'applicazione della norma processuale ritenendo esservi la legittimazione ad processum di in proprio - in assenza dei presupposti di legge processuale CP_2 che consento l'intervento volontario – e ciò sulla base dell'avvenuta costituzione di quale CP_2 mandataria della convenuta e quindi in forza della convenzione Card.
L'attrice chiarisce che l'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario non era fondata sui CO presupposti della costituzione in nome e per conto di
L'eccezione sollevata dall'attrice è rilevante poiché, a mezzo della costituzione di la stessa CP_2 ha potuto opporre la sussistenza di una clausola contenuta in una polizza - estranea al giudizio e relativa ad un diverso rapporto contrattuale – che non avrebbe potuto avere ingresso in causa (trattandosi di un contratto stipulato dal danneggiato cedente con la propria assicurazione, vale a dire e sulla esistenza della quale il Giudice ha poi ritenuto di rigettare la domanda attorea. CP_2
CO La ha agito infatti ex art. 144 cod.ass. nei confronti di da e Parte_1 COroparte_3 CP_5 rispettivamente responsabile civile del sinistro, conducente e la sua impresa di assicurazione.
CO si è costituita in giudizio sia in qualità di mandataria di sia in proprio formulando CP_2 intervento volontario ex art.105 cod. proc.civ.
L'intervento in proprio di tuttavia non è riconducibile alla disposizione di cui all'art. 105 CP_2 cod. proc. Civ.
In primo luogo, infatti non è da considerarsi litisconsortile o principale ai sensi del primo comma della disposizione citata, dal momento che invocando l'applicabilità della clausola di CP_2 polizza non fa valere alcun diritto relativo all'oggetto né dipendente dal titolo dedotto in giudizio. In merito all'oggetto, è da rilevarsi, infatti, che la , in qualità di cessionaria, agisce in giudizio Parte_1 ex art. 144 cod.ass. ovvero nei confronti del civilmente responsabile e della assicurazione di costui quindi non si può ritenere che l'intervento di sia relativo all'oggetto del giudizio. CP_2
Inoltre la in qualità di cessionaria agisce in forza di un contratto di prestazione d'opera Parte_1 stipulato con il danneggiato cedente tale per cui non si può ritenere che l'intervento di che CP_2 avviene invece in forza di contratto di assicurazione stipulato con il danneggiato sia ad esso dipendente.
L'intervento non può essere interpretato nemmeno quale intervento adesivo ex art. 105 secondo comma cod. proc. Civ. dal momento che non interviene a sostegno di alcuna posizione Pt_2 dedotta in giudizio bensì facendo valere una propria autonoma pretesa ovvero la validità e l'opponibilità di una clausola relativa al contratto di assicurazione con il proprio assicurato.
L'appello può quindi essere dichiarato ammissibile per violazione delle norme sul procedimento.
2. Delle spese per il noleggio e per l'assistenza stragiudiziale.
L'attrice si duole del mancato riconoscimento delle spese per il noleggio dell'auto.
Tale voce di costo è stata quantificata in via unilaterale da parte appellante, sulla base di una fattura di euro 90,00 oltre Iva, del 6.5.21 (doc. 8 fascicolo di primo grado).
Tale fattura, in ogni caso, non è idonea a fornire la prova dell'effettivo danno emergente.
La sentenza Cass. 19 settembre 2022, n. 27389 conferma il più recente orientamento della giurisprudenza per il quale è necessaria la prova e la quantificazione del danno da fermo tecnico del veicolo, affermando che “ovviamente il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa”.
Nel caso in esame, secondo la giurisprudenza alla quale si aderisce, non si deve confondere il danno in re ipsa con quello presunto;
nel secondo caso si tratta di conseguenze del fatto lesivo che si ritengono essere pregiudizievoli per il danneggiato, in forza di alcune presunzioni.
Dalla premessa che il veicolo non può essere utilizzato si induce che alcuni costi normalmente sostenuti per il godimento del bene rappresentano un pregiudizio per il proprietario e dunque costituiscono danni. Atteso che il danno va provato, è il danneggiato a dover dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo.
Il danneggiato non deve limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, ma egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo.
Tale prova può essere fornita presuntivamente, poiché, afferma la Corte di Cassazione, la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo. In tal caso la prova fornita è piena ed il danno non viene riconosciuto in re ipsa, vale a dire nella lesione medesima, a prescindere dalle conseguenze.
Le allegazioni della ricorrente consentono di ritenere provato in via presuntiva che le spese del noleggio sono state necessitate dal fermo tecnico, a causa del danneggiamento del veicolo, senza che debba essere richiesta e raggiunta la prova della effettiva necessità del proprietario di servirsi del veicolo sostitutivo e del concreto uso dello stesso.
Tuttavia, se tale prova può dirsi raggiunta in via presuntiva, parte ricorrente non ha provato di aver sostenuto la spesa del noleggio.
In atti è infatti presente la sola fattura esibita dalla carrozzeria cessionaria.
L'orientamento della Cassazione, come espresso nella sentenza n. 27389 del 19 settembre 2022 e in quella n. 15262 del 2023, conferma che la prova e la quantificazione del danno sono necessarie. Il danneggiato deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo a causa del danneggiamento del proprio veicolo. La relazione causale tra il fermo e il noleggio può essere presunta, secondo le regole di comune esperienza, ma la prova del pagamento deve essere fornita.
A tal proposito va ritenuto che la fattura, in special modo se esibita dalla parte stessa che l'ha formata, non possa che avere valore di allegazione di parte e non di prova.
Trattandosi peraltro di danno emergente, che può essere provato a mezzo di documentazione (quietanza, bonifico) non può liquidarsi il relativo danno in via equitativa.
In assenza, quindi, di prova del pagamento della fattura per il noleggio dell'auto sostitutiva il relativo danno non può essere risarcito.
L'attrice lamenta altresì il mancato ristoro delle spese stragiudiziali.
La pronuncia delle SSUU (Cass. SSUU 16990/17) ha ribadito, in continuità con la giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010, Cass. n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa.
Tuttavia, la pronuncia evidenzia altresì che l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Neppure in questo caso vi è prova dell'avvenuto pagamento della somma di 122,00 euro.
Come già chiarito, la esibizione della fattura non può fornire piena prova del danno subito, trattandosi di danno emergente e dovendosi fornire piena prova della lesione patrimoniale.
Anche tale motivo di appello deve essere rigettato.
3. Delle spese di lite del primo grado.
L'attrice si duole dell'erronea valutazione del giudice di prime cure in punto di condanna delle spese di lite.
Il motivo di doglianza è infondato.
Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi. Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ciò posto, il giudice di prime cure ha fatto buon governo del principio di cui sopra, in quanto parte appellante, attrice in primo grado, è risultata soccombente.
Anche tale motivo di appello deve essere rigettato.
3. Delle spese di lite.
Gli esiti processuali conducono a compensare le spese di lite.
Da un lato, infatti, è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_2 in ragione del suo intervento in primo grado, dall'altro, invece, è stata rigettata la domanda della di risarcimento del danno. Parte_1
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte della , di una somma pari al contributo Parte_1 unificato come dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Dichiara l'ammissibilità dell'appello;
Dichiara l'inammissibilità dell'intervento di in proprio;
CP_2
Rigetta l'appello;
Compensa le spese di lite.
Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, da parte della , di una somma pari al Parte_1 contributo unificato come dovuto.
Treviso, 15.9.25 Il Giudice
Marina Righi