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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4373/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.4.2025 da
1) Parte_1
Nata Milano il 23.07.1976
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato Germania il 03.10.1976
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pieve Emanuele (MI) in data 08.06.2013 pagina 1 di 5 (anno 2013, atto n.5, parte 2, serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nato il [...] in [...], cittadino italiano e Persona_1 [...] nato il [...] in [...], cittadino italiano Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Pieve Emanuele (MI), Via Mameli n.46, di proprietà esclusiva della moglie, viene assegnata alla stessa che vi abiterà unitamente ai figli. I mobili e le suppellettili presenti nella casa coniugale divengono di proprietà esclusiva della moglie;
c) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento prevalentemente presso l'abitazione materna;
d) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni quindici giorni dal venerdì dopo scuola alla domenica sera alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con il relativo pernottamento nei giorni di riposo dal lavoro (due alla settimana), giorni che verranno comunicati dal padre alla madre all'inizio di ogni mese;
e) durante il periodo estivo i minori trascorreranno due settimane con ciascun genitore, tale periodo verrà concordato entro il 30 aprile di ogni anno;
nel caso in cui il periodo scelto fosse il mese di agosto i genitori convengono che potranno scegliere o le prime due settimane del mese o le seconde due settimane del mese. Le festività natalizie i minori le trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il 31 dicembre e il giorno di
Capodanno. Le festività pasquali i minori le trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
tutte le altre festività seguiranno il rito dell'alternanza;
f) il marito lascerà la casa coniugale entro e non oltre il 31.12.2025, asportano dalla stessa i propri effetti personali, fino a tale momento i coniugi vivranno da separati sotto lo stesso tetto;
g) il marito dal 31.03.2025 e fino a quando abiterà presso l'abitazione coniugale verserà alla moglie la somma di Euro 400,00= quale contributo alle spese di gestione della casa;
h) il marito dal 31.03.2025 verserà alla moglie a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di
Euro 250,00= per ciascun figlio fino a quando questi non saranno autonomi economicamente. Somme che verranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT;
Il marito verserà, ad integrazione del mantenimento per i figli, l'ulteriore somma di Euro 150,00= nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno a partire dall'anno 2025 e fino a quando i figli non saranno autonomi;
i) il genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Milano che qui si riporta integralmente: - spese mediche (da pagina 2 di 5 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo delle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta entro 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta;
l) le cure dentistiche già in corso per i figli verranno pagate nel misura del 50% da ciascun genitore a decorrere dal 31.03.2025;
l) l'assegno unico verrà percepito, come già avviene, al 100% dalla madre;
m) l'autovettura targata GG326CH intestata alla moglie resterà di proprietà di quest'ultima;
n) il conto corrente Unicredit cointestato ai coniugi è di fatto utilizzato in maniera esclusiva dalla moglie, conseguentemente il marito si obbliga a non effettuare sullo stesso alcuna operazione e in caso di chiusura riconosce che le somme in esso giacenti sono di proprietà esclusiva della moglie.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della pagina 3 di 5 documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 08.06.2013 in Pieve Emanuele.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve Emanuele perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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