Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/03/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02436/2025REG.PROV.COLL.
N. 06764/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6764 del 2024, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
PE IA EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 2507/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di PE IA EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Daniele Vagnozzi per delega dell'avv. Antonio Rosario Bongarzone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – I Ministeri meglio individuati in epigrafe appellano la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 2507/2024, concernente il mancato riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dall’odierno resistente in Romania.
2 - Il TAR con la sentenza appellata ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, tra gli altri, dal ricorrente, senza analizzare i percorsi formativi svolti nei due Stati membri e senza valutare, in concreto e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se – mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l’eventuale attività professionale concretamente svolta - l’interessato abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l’accesso alla professione di insegnante di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.
3 – Le amministrazioni appellanti affermano la erroneità della sentenza appellata per la parte in cui ha ritenuto il difetto della procedura seguita, sotto il profilo della mancata comparazione in concreto tra il percorso formativo compiuto dal IG. EL all’estero e quello richiesto nel nostro ordinamento per l’insegnamento su posto di sostegno.
4 – In particolare, l’Amministrazione richiama la parte motiva dell’impugnato provvedimento di rigetto, dalla quale emerge che il ricorrente di primo grado non ha prodotto, all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento, alcun attestato o titolo riconducibile alla figura disciplinata dall’articolo 11 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, bensì un mero attestato di conclusione di un corso di formazione professionale, al più annoverabile tra i percorsi formativi previsti nell’ordinamento rumeno per la formazione continua dei docenti già in servizio.
5 - La parte resistente evidenzia a propria volta una totale assenza di interlocuzioni tra la PA e la parte ricorrente, che avrebbe determinato l’emanazione del provvedimento di diniego oggi impugnato. Risulterebbero altresì violati, nel caso in esame, anche l’art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 206/2007 ed il principio del soccorso istruttorio.
6 – L’appello non è fondato.
In primo luogo, si rileva che il provvedimento impugnato in primo grado si fonda sulla affermazione secondo cui la richiesta di riconoscimento del mero corso di specializzazione su sostegno svolto in territorio straniero va indirizzato al Ministero della università e la ricerca, competente sul riconoscimento dei percorsi universitari e post-universitari.
Come correttamente affermato dal Tar e neanche contestato in appello, la competenza spetta invece al Ministero dell’istruzione e del merito.
Inoltre, nonostante le precedenti sentenze da ottemperare, continua a mancare la valutazione in concreto del percorso formativo seguito all’estero e ciò di per sé rende illegittimo il diniego, anche a prescindere da ogni questione relativa al soccorso istruttorio.
In ogni caso, il soccorso istruttorio, ora espressamente inserito nell’ambito del procedimento amministrativo mediante una riforma della legge n. 241 del 1990, costituisce un istituto generale del vigente ordinamento, in diretta attuazione del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento e dei conseguenti principi di trasparenza e di partecipazione degli interessati.
Quindi l’amministrazione non poteva respingere la domanda sulla base della mancata allegazione alla domanda di elementi informativi ritenuti necessari, ma doveva comunque procedere alla comparazione, eventualmente chiedendo integrazioni alla documentazione presentata.
7 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello viene respinto, dovendo trovare conferma l’annullamento del diniego disposto dal giudice di primo grado. Ne discende l’obbligo del Ministero appellante di pronunciarsi motivatamente sulla domanda di riconoscimento all’esito di una tempestiva valutazione in concreto del percorso formativo effettivamente seguito.
8 – Le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’amministrazione appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge, da distrarre in favore del Difensore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO