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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 06/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 842 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giovanni Cirillo, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Tommaso Prudenza, n. 5;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_2
Francesco Bove, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 per Notar di Per_1
Fiumicino, ed elettivamente domiciliato in Salerno, al C.so Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;
PEC: .salerno.it; Email_2 CP_3
1 Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 12/02/2024, il ricorrente agiva contro l dinanzi al CP_1
Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, impugnando l'avviso di addebito n.
4002023000328920800, notificato il 05/01/2024, avente ad oggetto contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti dal 6/2022 al 12/2022, per l'importo di € 1.494,11, oltre sanzioni e spese di notifica.
In punto di fatto il ricorrente evidenziava:
- di essere socio unico della società denominata “Ambition Srl”, costituita in data
03/03/2022, gestente un'attività alberghiera e di ristorazione in Paestum (SA), denominata
“Almas Hotel”;
- in data 01/06/2022 inoltrava alla CCIAA di Salerno la comunicazione dell'apertura dell'attività citata e, considerato il mancato svolgimento di attività operativa all'interno dell'attività commerciale avviata, non provvedeva a comunicare all' la necessità CP_1
della propria iscrizione alla gestione commercianti;
- l , senza darne opportuna comunicazione, provvedeva all'iscrizione dello stesso CP_1
nella gestione commercianti, decisione di cui egli veniva a conoscenza con la notifica dell'avviso di addebito impugnato.
In punto di diritto, deduceva l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, non essendo sufficiente la sola posizione di socio/amministratore della società, essendo necessaria la sussistenza congiunta dei requisiti previsti dalla legge.
Nel caso di specie, nell'ambito della predetta società, egli aveva esercitato esclusivamente
2 le attività connesse strettamente al suo ruolo di amministratore, senza occuparsi concretamente della gestione delle altre attività, per le quali erano state individuate, assunte e adeguatamente retribuite le relative figure professionali.
Per tali ragioni concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione, anche inaudita
altera parte, del provvedimento impugnato, di:
<nel merito, disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, accertare e dichiarare
l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione del Sig. alla Parte_1
CP_ Gestione Commercianti e, per l'effetto, condannare l a disporne la cancellazione ex
tunc;
in conseguenza di tale accertamento, annullare l'avviso di addebito n. 400 2023
000328920800, nonché di ogni altro presupposto o conseguente o comunque collegato>>.
Con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Con decreto del 28/02/2024 il G.d.L. rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte
del provvedimento impugnato e fissava per la trattazione della controversia l'udienza del
25/06/2024.
3. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l con memoria difensiva CP_1
depositata il 21/05/2024, evidenziando la piena legittimità dell'iscrizione del ricorrente alla
Gestione Commercianti, in quanto socio e amministratore unico della Ambition s.r.l.,
operante nel settore terziario, con i più ampi poteri, ivi compresi quello di firma e senza sottoposizione ad alcun organo societario.
Deduceva, inoltre, che lo svolgimento di attività imprenditoriale era assolutamente incontestabile, essendo insito nella stessa nozione di società commerciale, quale la società
a responsabilità limitata.
Evidenziava, altresì, di aver assolto all'onere della prova su di esso incombente, in quanto le circostanze oggettive di cui era a conoscenza costituivano presunzioni semplici, ovvero argomenti di prova univoci, certi, precisi e concordanti che confermavano la sussistenza
3 dell'obbligazione, non potendosi pretendere di accollare all'Ente la probatio diabolica di quanto avesse o non avesse svolto quotidianamente il ricorrente in ambito societario.
Concludeva, pertanto, affinché:
<il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato perché infondato. In via
subordinata, ordinare uno sgravio parziale dell'ava opposto nei limiti dell'importo ritenuto
dovuto, ovvero condannare la ricorrente al pagamento dell'importo dovuto>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
4. Con ordinanza del 16/07/2024 il G.d.L. ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente e nel corso del processo venivano ascoltati i testi , Testimone_1 [...]
e . Tes_2 Testimone_3
Si perveniva, infine, all'udienza di discussione del 28/11/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti, autorizzate al deposito di note illustrative, provvedevano a tanto e di seguito operavano il deposito delle note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
E' utile, in via preliminare, rammentare, in ordine alla questione essenziale oggetto del giudizio, cioè quella della sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti,
che con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il legislatore, introducendo un mutamento nel precedente assetto disciplinare, ha, sostanzialmente, esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i
4 rischi relativi alla gestione dell'attività. Anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente,
del seguente tenore: “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie
contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo
29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo
o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto
delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il
lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio
1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma
del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti
l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle
autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività”.
La Corte Suprema, sulla scorta di tale assetto disciplinare, ha chiarito, quindi, che affinché
sorga l'obbligo dell'iscrizione è comunque richiesta anche la condizione di cui alla lettera c),
cioé è necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza.
Ciò vale anche rispetto a coloro che siano amministratori di s.r.l., avendo la Cassazione in diverse recenti pronunce statuito che: <In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i
requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l.
n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno
all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore,
indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori
produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro
personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha
ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo
5 alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed
operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera
giornata lavorativa, in assenza di dipendenti)>> (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 19273
del 19/07/2018, Rv. 649935).
In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta
assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento
imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o
artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti
dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi
detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi)
all'interno dell'impresa".
Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria,
qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
I requisiti della abitualità e prevalenza, poi, devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività
aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
E' principio giurisprudenziale del tutto consolidato, poi, che in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n.
6 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996 (Cass.
S.U. n. 17076/11); pertanto, l'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, di artigiani, ovvero di coltivatori diretti in contemporaneo allo svolgimento di attività autonoma, per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, impone la doppia iscrizione in caso di "coesistenza" delle due distinte attività (quali il commercio e l'amministrazione societaria), ognuna delle quali dev'essere valutata, ai fini della sussistenza degli obblighi contributivi, secondo gli ordinari criteri, non applicandosi il parametro dell'attività "prevalente" di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996
(Cass. n. 873/16).
Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società
stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo come l'amministratore, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa
(Cass. n. 9803/12)
E' opportuno chiarire, infine, che, sebbene l'onere della prova dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione, gravi indubbiamente a carico
CP_ dell' , essendo l'Istituto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr.
Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), nondimeno esso può certamente avvalersi, per dimostrare tale assunto, della prova presuntiva o delle prove atipiche. Si
consideri in tal senso Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 27/08/2024, n. 23154, secondo cui: <In tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., il requisito della "gravità" è riferito al
grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto;
ne
consegue l'ammissibilità della denuncia, in sede di legittimità, della violazione o falsa
applicazione del citato art. 2729 c.c. se la presunzione è fondata su un fatto storico privo di
7 gravità ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota>>.
La giurisprudenza pressoché unanime della Cassazione ha ritenuto sufficiente, inoltre, ai fini della validità del ragionamento presuntivo, che esso si fondi anche su un'unica presunzione, ogni qualvolta quest'ultima sia dotata dei requisiti della gravità e della precisione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 29/01/2019, n. 2482, secondo cui: <L'art.
2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e
concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto
di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua
realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto
ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello
noto; la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di
indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza,
dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto
esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi
presuntivi>>).
2. Passando, a questo punto, a valutare la specifica vicenda oggetto dell'odierno giudizio,
conviene innanzitutto dare succintamente conto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria.
2.1. La teste , lavoratrice dipendente della Ambition s.r.l., in un primo Testimone_4
momento con contratto stagionale e poi con contratto a tempo determinato a far data dal mese di dicembre 2024, con mansioni di addetta alla reception, ha dichiarato di conoscere il , titolare della società che gestiva l'hotel Almas di Paestum, presso cui ella Pt_1
lavorava.
Il non svolgeva direttamente attività relative alla gestione dell'hotel, posto che egli Pt_1
si limitava a controllare il regolare svolgimento delle attività, mentre erano loro dipendenti ad occuparsi dei rapporti con i clienti, con i fornitori e con gli operatori che entravano in
8 contatto con l'hotel; quando, però, sorgevano questioni più importanti da decidere si confrontavano con il . Pt_1
Nell'hotel non vi era un direttore, in quanto si trattava di una struttura piccola di sole 25
camere, né vi era un ufficio del , ma solo uno stanzino nel quale vi era una scrivania Pt_1
e un monitor per le telecamere di videosorveglianza, mentre la documentazione amministrativa era allocata presso la reception.
La prima volta in cui fu assunta venne contattata dalla collega Capo e poi svolse un colloquio con il e firmò il contratto con il medesimo;
lo stesso accadde quando fu assunta Pt_1
nuovamente.
Nel corso del primo rapporto aveva lavorato continuativamente da luglio a marzo dell'anno seguente;
poi era stata riassunta di recente;
ciò in quanto si alternava in servizio con la sua collega Capo.
L'hotel aveva solo due dipendenti, cioè la medesima ed un ragazzo che si occupava della cucina, delle pulizie e della manutenzione;
in periodo di maggiore afflusso, invece, c'era anche uno chef perché per determinati periodi vi era un servizio di mezza-pensione.
Loro dipendenti in massima parte si auto-organizzavano, posto che sapevano quali erano le attività da svolgere;
gli orari di lavoro, tuttavia, gli erano stati indicati dal sig. ; Pt_1
erano loro a valutare se vi erano ordinativi da fare, ad esempio per le vivande della colazione, e procedevano direttamente ad effettuarli;
per il lavaggio di lenzuola ed asciugamani vi era una lavanderia convenzionata.
2.2. La teste , abitualmente lavoratrice dipendente a tempo determinato Testimone_2
dell'hotel Almas per periodi di sei o sette mesi per anno, prima con altra gestione e, poi, da circa tre o quattro anni, con la Ambition s.r.l., con mansioni di addetta alla reception, ha affermato di conoscere il da anni anche per conoscenza familiare e di sapere che Pt_1
egli era l'amministratore della società Ambition s.r.l., che aveva rilevato l'hotel, ma che egli non si occupava di alcunché in relazione alla gestione di esso.
9 Infatti, tutti gli aspetti della gestione dell'hotel erano affidati a loro addetti alla reception ed agli altri dipendenti;
in particolare presso l'hotel vi lavoravano solo la collega d Tes_1
un fac-totum di nome , chiamato affettuosamente che si occupava della Parte_2 Per_2
preparazione delle colazioni e della manutenzione;
nel periodo estivo, invece, venivano assunti altri dipendenti stagionali in relazione alle esigenze dell'hotel, i quali venivano selezionati direttamente da loro addette alla reception, a seconda di chi era in servizio.
Delle pulizie si occupavano talune signore che operavano a chiamata e, nei periodi di maggiore afflusso, veniva contattata una impresa di pulizie o venivano incaricate delle signore in modo fisso per l'intera stagione, che provvedevano a contattare e scegliere loro addette alla reception.
L'hotel non aveva un direttore ma era munito di un programma software che segnalava la necessità di approvvigionamento e che le aiutava nella complessiva gestione delle necessità dello stesso.
Il non si interessava dei fatti relativi alla gestione dell'hotel, posto che erano loro Pt_1
receptionist ad avere il contatto con il commercialista, , per i pagamenti da Testimone_3
effettuare, di cui si occupava direttamente quest'ultimo, che gestiva anche i rinnovi dei loro contratti ed i periodi in cui erano in servizio.
Per avere giorni di malattia o di permesso dovevano comunicarlo al commercialista che ne teneva conto ai fini della busta paga e organizzarsi tra di loro per la loro sostituzione.
Svolgeva le medesime mansioni di cui si occupava prima dell'arrivo della Ambition, senza che nessuno le avesse detto nulla su ciò che doveva fare.
2.3. Il teste , socio ed impiegato dello studio CED IN & Partners che Testimone_3
effettuava la gestione del personale della Ambition s.r.l., proprietaria dell'hotel Almas di
Paestum, ha dichiarato che lo studio ove operava si occupava della elaborazione dei dati relativi ai rapporti di lavoro intrattenuti dalla Ambition s.r.l. e dello sviluppo dei cedolini e della documentazione attinente agli obblighi imposti dalle norme sul lavoro.
10 In particolare, i dati di partenza per la predisposizione di detta documentazione gli venivano forniti dal sig. ; non si occupava né lui, né le persone dello studio cui Parte_1
apparteneva, del pagamento dei dipendenti di detta società o del diretto rapporto con i medesimi in termini di organizzazione dei turni, ferie, etc., inoltre, il personale suddetto non era stato selezionato dallo . Parte_3
Il commercialista della società era un professionista esterno allo studio cui apparteneva, con studio in Salerno o Mercato San Severino.
Il loro studio per le esigenze relative al servizio che espletavano si interfacciava essenzialmente con il sig. e occasionalmente avevano contatti con il Parte_1
commercialista della società esclusivamente quando egli gli chiedeva qualche documento relativo agli atti che predisponevano.
Il loro servizio gli veniva pagato dalla società e colui che si occupava di disporre i pagamenti era il sig. . Pt_1
3. Orbene, alla luce dei plurimi, concordanti ed univoci elementi probatori acquisiti non vi è
dubbio, ad avviso dello scrivente, che risultino integrati gli elementi fattuali che radicano l'obbligo per il ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti.
E, infatti, occorre dare in primo luogo rilievo ad un dato logico.
E' impensabile che un albergo di 25 stanze appena rilevato da una nuova società, privo di un direttore, e dotato nell'anno 2022 (per quanto risulta dalla visura camerale in atti) di due soli dipendenti nel 2° trimestre e addirittura di un solo dipendente per gli altri trimestri, possa essere stato gestito in autonomia dai dipendenti medesimi (un addetto alla reception ed un operaio fac-totum), senza che alcuna figura sovraordinata agli addetti alla reception si sia occupato di tutti i molteplici e delicati aspetti commerciali ed organizzativi (scelta dei fornitori,
approvvigionamento delle merci, attivazione dei servizi e delle utenze, cura della manutenzione, fissazione delle politiche dei prezzi, fornitura dei beni strumentali quali computer, software, etc.) che risultano ineliminabili per un'impresa che intraprenda ex novo
11 un'attività alberghiera e che preesistono e coesistono con la semplice attività
dell'accoglienza o della preparazione dei pasti e rifacimento delle stanze.
Ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui – come nel caso in esame – la società che abbia rilevato l'albergo sia posseduta al 100% da una sola persona, che ne sia anche l'amministratore, sicché risulta francamente inverosimile che quest'ultimo, dopo aver rilevato l'impresa, non abbia operato in prima persona (non risultando esservi stati altri soggetti a cui egli ha delegato tale compito) per farla funzionare, tanto che, stando alla ricostruzione di parte attrice, non si comprende in virtù di quali modalità, e su impulso di chi,
essa abbia potuto iniziare ad essere operativa, visto che, secondo il ricorrente, non vi era nessuno che sovrintendeva alla gestione e organizzazione iniziale dell'impresa.
In effetti, a ben vedere, anche gli apporti dichiarativi – escluso quello della teste Tes_2
la quale si è dimostrata in massima parte inattendibile in quanto ha riferito talune
[...]
circostanze francamente illogiche ed inverosimili, oltre ad essere stata per molti aspetti apertamente smentita dagli altri testimoni – danno atto di circostanze che corroborano la prova presuntiva dell'esercizio diretto da parte del di attività d'impresa in via Pt_1
continuativa e prevalente in seno alla società. E, infatti, come visto, la testimone Tes_1
pur riferendo fatti relativi ad un periodo successivo a quello oggetto degli AVA opposti, ha dato atto che il : si reca presso la struttura alberghiera per controllare il regolare Pt_1
svolgimento delle attività; viene consultato per le questioni più importanti da decidere;
è colui che svolse il colloquio per l'assunzione della è colui che ha indicato a Tes_1
quest'ultima ed agli altri dipendenti gli orari di lavoro. E se questo è il tipo di impegno che il socio unico apporta in società dopo il 2023, cioè dopo che la struttura alberghiera Pt_1
è stata già organizzata ed avviata, a fortiori detto impegno doveva essere maggiore in fase iniziale, allorché occorreva curare tutta la fase organizzativa ex novo.
Analogamente, il teste , collaboratore dello studio che si occupava dell'elaborazione Tes_3
dei dati relativi ai rapporti di lavoro intrattenuti dalla Ambition s.r.l., ha riferito che: i dati di
12 partenza per la predisposizione dei cedolini stipendiali e dell'altra documentazione lavoristica gli venivano forniti dal sig. ; Il loro studio per le esigenze relative Parte_1
al servizio che espletavano si interfacciava essenzialmente con il sig. ; colui Parte_1
che si occupava di disporre i pagamenti era il sig. . Pt_1
Ne discende che anche dalle prove testimoniali emergono elementi univoci e del tutto chiari nel senso dell'impegno diretto del ricorrente nell'attività di impresa facente capo alla società
di cui è socio unico ed amministratore.
E' evidente, in definitiva, che detti plurimi elementi dichiarativi e documentali, molteplici,
precisi e concordanti, costituiscano piena prova degli elementi fattuali che costituiscono i presupposti fondanti dell'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
Di conseguenza è del tutto legittima l'iscrizione officiosa disposta dall' e la correlativa CP_1
pretesa contributiva oggetto dell'AVA in questa sede opposto.
4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore del resistente delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 842 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
nei confronti di , in persona del l.r. p.t., così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 11.12.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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