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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5165/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 01/08/1945 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO GIOVANNI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/04/2024 parte ricorrente ha dedotto:
- di essere titolare della pensione numero 07700892 categoria
INVCIV;
- che, con raccomandata notificata in data 16.02.2023, le è stato notificato un provvedimento di rideterminazione nel quale era
1 indicato non dovuto alcun importo per l'anno 2023, mentre, per il
2022, l' ha richiesto la restituzione entro 30 giorni degli CP_1 importi erogati in assenza dei presupposti di legge, per complessivi
€ 4.955,86;
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, senza ricevere risposta;
- il difetto di motivazione del provvedimento;
- l'assenza di dolo con conseguente irripetibilità degli importi percepiti;
- l'erronea quantificazione degli importi richiesti.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare l'irripetibilità degli importi percepiti, con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre definire quale sia il thema decidendum del presente giudizio. Nel caso in esame parte, ricorrente ha esperito un'azione di accertamento negativo dei presupposti delle pretese restitutorie dell' relative all'illegittima erogazione della prestazione CP_1 assistenziale erogata per i periodi e gli importi indicati nelle richieste di pagamento. Come emerge dalla nota di debito, l'indebito ha ad oggetto il pagamento dell'assegno sociale sostitutivo per l'intero importo erogato nell'anno 2022, a causa del superamento della soglia reddituale prevista.
CARENZA DI MOTIVAZIONE
Nel caso in esame, l'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento restitutorio è infondata in quanto l' ha indicato la CP_1
2 causale con un sufficiente livello di specificità idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbero spettate al ricorrente. Dalla tabella, parte integrante del provvedimento, è chiaramente desumibile il periodo di indebito. D'altra parte, parte ricorrente ha presentato distinta domanda amministrativa per la pensione di reversibilità la cui erogazione ha poi comportato il superamento del requisito reddituale.
ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO - PRESUPPOSTI
In base al combinato disposto dell'art. 19 l. 118/1971 e dell'art. 3 co. 6 l.
335/1995, dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età dell'invalido civile la prestazione assistenziale in godimento
(pensione od assegno di invalidità civile) si trasforma ex lege in assegno sociale c.d. sostitutivo purché ricorrano i requisiti economici previsti per la prestazione già in godimento, come verificatosi nel caso in esame.
VIOLAZIONE DELL'ART. 52 L. 88/1989 E ART. 13 L. 412/1991
Per tali ragioni, è infondato il motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 52 l. 88/1989 e dell'art. 13 l. 412/1991. Tali disposizioni, infatti, hanno natura eccezionale in quanto deroga al regime generale di cui all'art. 2033 c.c. e riguardano solo ed esclusivamente la materia dell'indebito previdenziale di tipo pensionistico e, per tali ragioni, non possono essere applicate ad altre tipologie di prestazioni in ragione della loro natura speciale ed eccezionale (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2016 n. 25371; Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, n.
2506; Cassazione civile, sez. un., 07/03/2005, n. 4809 nonché Cass. civ. sez. un. sent. n.900, n. 901, n.902, n. 1315, n. 1317 e n. 1966 del 1995).
INDEBITO ASSISTENZIALE E SUPERAMENTO DEL REQUISITO
REDDITUALE
Per quanto riguarda il merito, l'indebito assistenziale è disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale e si applicano le norme di diritto comune ex art. 2033 c.c. in via residuale.
3 Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28771/2018),
“in proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006,
n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale
22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre
2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio
2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il
D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988
(secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le
4 modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo
2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
L' in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti CP_1 economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma
5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima
5 della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.;
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
6 l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Non è possibile, però, valorizzare le deduzioni formulate da parte ricorrente in quanto, come evidenziato dall'ente previdenziale, il superamento della soglia reddituale può essere accertato dall' solo CP_1 nell'anno successivo a quello di riferimento. D'altra parte, la stessa percezione dell'ulteriore prestazione esclude categoricamente qualsiasi forma di possibile affidamento da parte del ricorrente in quanto presuppone la consapevolezza del superamento della soglia reddituale e, conseguentemente, della non spettanza della prestazione in esame.
A seguito del superamento del requisito reddituale, per effetto della percezione della pensione di reversibilità, deve essere restituito l'intero importo percepito.
La valutazione della sussistenza del presupposto perché si determini l'illecito è, in questo caso, “a valle”, comportando la valutazione da parte dell'ente dei redditi complessivamente percepiti dal beneficiario.
Allo stesso modo, non determina di per sé l'irripetibilità della prestazione e la sussistenza della buona fede la mera allegazione della trasmissione dei dati reddituali. A tal proposito, parte ricorrente non allega né prova specificamente il possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista per l'erogazione della prestazione in esame.
Controparte_2
Devono essere sanzionate le carenze assertive contenute nel ricorso con riguardo all'errata quantificazione dell'importo da restituire.
Parte ricorrente, infatti, non allega specificamente l'eventuale errore nella contabilizzazione degli importi. A tal proposito è possibile richiamare la giurisprudenza speculare della Suprema Corte in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio in caso di parziale adempimento.
7 In questi casi, l'onere della prova è a carico della parte creditrice la quale deve dimostrare quale sia l'errore commesso dal debitore nell'effettuare il pagamento parziale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23057/2017)
“che, invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio
(Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del
12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che pure nel caso in cui deduca non l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talchè l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”. Il ricorso, alla luce di quanto prospettato, è pertanto infondato e va rigettato. Allo stesso modo, devono essere dichiarate inammissibili in quanto tardive le deduzioni formulate per la prima volta da parte ricorrente solo nelle note di trattazione scritta.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Si comunichi.
Aversa, 07/07/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5165/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 01/08/1945 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO GIOVANNI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/04/2024 parte ricorrente ha dedotto:
- di essere titolare della pensione numero 07700892 categoria
INVCIV;
- che, con raccomandata notificata in data 16.02.2023, le è stato notificato un provvedimento di rideterminazione nel quale era
1 indicato non dovuto alcun importo per l'anno 2023, mentre, per il
2022, l' ha richiesto la restituzione entro 30 giorni degli CP_1 importi erogati in assenza dei presupposti di legge, per complessivi
€ 4.955,86;
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, senza ricevere risposta;
- il difetto di motivazione del provvedimento;
- l'assenza di dolo con conseguente irripetibilità degli importi percepiti;
- l'erronea quantificazione degli importi richiesti.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare l'irripetibilità degli importi percepiti, con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre definire quale sia il thema decidendum del presente giudizio. Nel caso in esame parte, ricorrente ha esperito un'azione di accertamento negativo dei presupposti delle pretese restitutorie dell' relative all'illegittima erogazione della prestazione CP_1 assistenziale erogata per i periodi e gli importi indicati nelle richieste di pagamento. Come emerge dalla nota di debito, l'indebito ha ad oggetto il pagamento dell'assegno sociale sostitutivo per l'intero importo erogato nell'anno 2022, a causa del superamento della soglia reddituale prevista.
CARENZA DI MOTIVAZIONE
Nel caso in esame, l'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento restitutorio è infondata in quanto l' ha indicato la CP_1
2 causale con un sufficiente livello di specificità idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbero spettate al ricorrente. Dalla tabella, parte integrante del provvedimento, è chiaramente desumibile il periodo di indebito. D'altra parte, parte ricorrente ha presentato distinta domanda amministrativa per la pensione di reversibilità la cui erogazione ha poi comportato il superamento del requisito reddituale.
ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO - PRESUPPOSTI
In base al combinato disposto dell'art. 19 l. 118/1971 e dell'art. 3 co. 6 l.
335/1995, dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età dell'invalido civile la prestazione assistenziale in godimento
(pensione od assegno di invalidità civile) si trasforma ex lege in assegno sociale c.d. sostitutivo purché ricorrano i requisiti economici previsti per la prestazione già in godimento, come verificatosi nel caso in esame.
VIOLAZIONE DELL'ART. 52 L. 88/1989 E ART. 13 L. 412/1991
Per tali ragioni, è infondato il motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 52 l. 88/1989 e dell'art. 13 l. 412/1991. Tali disposizioni, infatti, hanno natura eccezionale in quanto deroga al regime generale di cui all'art. 2033 c.c. e riguardano solo ed esclusivamente la materia dell'indebito previdenziale di tipo pensionistico e, per tali ragioni, non possono essere applicate ad altre tipologie di prestazioni in ragione della loro natura speciale ed eccezionale (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2016 n. 25371; Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, n.
2506; Cassazione civile, sez. un., 07/03/2005, n. 4809 nonché Cass. civ. sez. un. sent. n.900, n. 901, n.902, n. 1315, n. 1317 e n. 1966 del 1995).
INDEBITO ASSISTENZIALE E SUPERAMENTO DEL REQUISITO
REDDITUALE
Per quanto riguarda il merito, l'indebito assistenziale è disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale e si applicano le norme di diritto comune ex art. 2033 c.c. in via residuale.
3 Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28771/2018),
“in proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006,
n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale
22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre
2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio
2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il
D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988
(secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le
4 modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo
2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
L' in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti CP_1 economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma
5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima
5 della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.;
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
6 l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Non è possibile, però, valorizzare le deduzioni formulate da parte ricorrente in quanto, come evidenziato dall'ente previdenziale, il superamento della soglia reddituale può essere accertato dall' solo CP_1 nell'anno successivo a quello di riferimento. D'altra parte, la stessa percezione dell'ulteriore prestazione esclude categoricamente qualsiasi forma di possibile affidamento da parte del ricorrente in quanto presuppone la consapevolezza del superamento della soglia reddituale e, conseguentemente, della non spettanza della prestazione in esame.
A seguito del superamento del requisito reddituale, per effetto della percezione della pensione di reversibilità, deve essere restituito l'intero importo percepito.
La valutazione della sussistenza del presupposto perché si determini l'illecito è, in questo caso, “a valle”, comportando la valutazione da parte dell'ente dei redditi complessivamente percepiti dal beneficiario.
Allo stesso modo, non determina di per sé l'irripetibilità della prestazione e la sussistenza della buona fede la mera allegazione della trasmissione dei dati reddituali. A tal proposito, parte ricorrente non allega né prova specificamente il possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista per l'erogazione della prestazione in esame.
Controparte_2
Devono essere sanzionate le carenze assertive contenute nel ricorso con riguardo all'errata quantificazione dell'importo da restituire.
Parte ricorrente, infatti, non allega specificamente l'eventuale errore nella contabilizzazione degli importi. A tal proposito è possibile richiamare la giurisprudenza speculare della Suprema Corte in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio in caso di parziale adempimento.
7 In questi casi, l'onere della prova è a carico della parte creditrice la quale deve dimostrare quale sia l'errore commesso dal debitore nell'effettuare il pagamento parziale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23057/2017)
“che, invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio
(Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del
12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che pure nel caso in cui deduca non l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talchè l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”. Il ricorso, alla luce di quanto prospettato, è pertanto infondato e va rigettato. Allo stesso modo, devono essere dichiarate inammissibili in quanto tardive le deduzioni formulate per la prima volta da parte ricorrente solo nelle note di trattazione scritta.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Si comunichi.
Aversa, 07/07/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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