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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/07/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2729/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2729/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARBONE GIANFRANCO;
attrice contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CECOVINI GADDO;
P.IVA_1
convenuta
avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“ Voglia l'Ill.mo Giudice
-accertato la malattia di ET è stata diagnosticata il 17.09.2018
pagina 1 di 8 - accertato che la polizza con è stata sottoscritta il 24.04.2018 CP_1
- accertato che l'attrice ha debitamente compilato, senza alcuna dichiarazione inesatta o reticenza.
- accertato che la patologia è invalidante e determina una invalidità del 100% come certifica in atti il parere medico legale dott. Persona_1
- accertato che l'attrice, al momento della sottoscrizione del contratto con non ha CP_1 omesso o sottaciuto alcuna patologia già in essere
- accertato che la scienza medica non consente di determinare la latenza della malattia di
ET e di determinare, a fronte di una diagnosi del 17.09.2018, che fosse già in essere al momento della sottoscrizione della polizza
-accertato che le condizioni di polizza prevedono, nel massimale di euro 200.000,00,
l'indennizzo, in forma capitale, applicando alla somma assicurata il grado di invalidità permanente da malattia accertato secondo i criteri contenuti nell'articolo 12.1.1 ed in base a quanto stabilito nell'art. 12.1.2 (documento 1 – Polizza assicurativa) con una franchigia del
25% riassorbibile.
- Accertato che la Polizza prevede, in aggiunta alla corresponsione a titolo definitivo del capitale per invalidità permanente da malattia, il riconoscimento di una rendita vitalizia immediatamente rivalutabile pari all'importo iniziale indicato nella scheda tecnica di modulo
(euro 1.000,00 mensili), erogabile in rate posticipate mensili, ove residui all'assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% del totale (art. 12.2). Con un capitale sostitutivo, nei casi previsti dalle Condizioni di assicurazione, di euro 350.000,00.
Tutto ciò premesso
Voglia condannare in persona del legale rappresentante a pagare CP_1 all'attrice le somme previste dalla polizza come indennizzo e a versare, con cadenza mensile la prevista rendita vitalizia o, nell'eventualità, il capitale sostitutivo.
In via subordinata condannare la a versare gli importi di polizza sulla base CP_2
delle patologia invalidanti riscontrate.
Importi maggiorati con l'adeguamento alla svalutazione monetaria o in subordine di interessi. Con vittoria di spese legali anche della fase di mediazione.”
pagina 2 di 8 PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, in via preliminare nel merito: dichiarare prescritto il diritto dell'attrice di ricevere un indennizzo da sulla base della polizza e in relazione al sinistro per cui è causa;
con CP_1 vittoria di spese (spese di C.T.U. a carico dell'attrice e rimborso delle spese di C.T.P. - dott.
; Persona_2 nel merito, in via principale: dichiarare infondate le domande attoree per le ragioni esposte in atti e in applicazione di tutte le clausole contrattuali di delimitazione del rischio assicurato dalla polizza per cui è causa [tenendo conto, in particolare ma non solo, di: scheda di polizza, artt. 11, 12.1.1 lett. a), b), c), d), e), 12.1.2, 13]; con vittoria di spese (spese di C.T.U. a carico dell'attrice e rimborso delle spese di C.T.P. - dott. ; Persona_2 nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse che
l'attrice abbia diritto di essere indennizzata da in base alla polizza e in relazione al CP_1 sinistro per cui è causa, liquidare l'indennizzo con limitato riguardo alla/e patologia/e allegata/e dall'attrice quale fatto costitutivo della propria pretesa indennitaria, alla stregua dell'invalidità effettivamente accertata e dei criteri di determinazione indicati in polizza e nel rispetto delle limitazioni ivi previste [tenendo conto, in particolare ma non solo, di: scheda di polizza, artt. 11, 12.1.1 lett. a), b), c), d), e), 12.1.2, 13]; spese quantomeno compensate”.
pagina 3 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La sig.ra ha stipulato in data 24 aprile 2018 con una Parte_1 CP_1
polizza assicurativa contro il rischio di invalidità permanente da malattia (n. 73148914), la quale prevede la corresponsione di un indennizzo in caso di malattia insorta successivamente alla decorrenza della copertura (doc. 1 attore). In particolare, il contratto contempla l'erogazione di un capitale proporzionato al grado di invalidità accertato sulla base di una somma assicurata pari a euro 200.000,00, con franchigia del 25%, nonché – ove residui un'invalidità pari o superiore al 66% – una rendita vitalizia rivalutabile di euro 1.000,00 mensili o, in alternativa, un capitale sostitutivo di euro 350.000,00 (artt. 12.1 e 12.2 polizza).
Il 17 settembre 2018 all'attrice è stata diagnosticata la malattia di patologia Per_3 autoimmune grave, che secondo il parere del proprio medico-legale (dott. Persona_1
determina una invalidità permanente del 100% (doc. 2 e doc. 6 attore). La sig.ra Parte_1 ha quindi richiesto l'erogazione delle somme dovute in base al contratto.
si è rifiutata di pagare, sostenendo – sulla base delle valutazioni dei propri consulenti CP_1
(dott. e dott. – che la malattia è insorta anteriormente alla Persona_2 Persona_4 sottoscrizione della polizza, come sarebbe desumibile dalla presenza di sintomatologie (aftosi orale) e dalla somministrazione del farmaco colchicina, utilizzato per la cura di quella patologia, in epoca prossima alla stipula (doc.
3-4 convenuta). Secondo la compagnia assicuratrice, tali circostanze, unitamente alle risultanze della visita reumatologica del 16 maggio 2018, rendono evidente che la patologia era “preesistente” al periodo di copertura, con conseguente esclusione dell'operatività della polizza ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali (doc. 1 convenuta).
L'attrice contesta tali considerazioni, deducendo che la diagnosi della malattia fu formulata solo a settembre 2018 e che anteriormente a tale data non vi era certezza né elementi sintomatici idonei a configurare la malattia, richiamando le relazioni sanitarie che avevano escluso il sospetto di e confermato soltanto la presenza di fibromialgia (doc. 6 attore). Per_3
Non ottenendo il riconoscimento della prestazione, la sig.ra ha adito il Tribunale Parte_1 di Trieste, chiedendo l'accertamento dell'operatività della polizza, la condanna di al CP_1
pagamento del capitale assicurato e, ricorrendone i presupposti, della rendita vitalizia, oltre a pagina 4 di 8 interessi e rivalutazione.
II. si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, la prescrizione biennale del CP_1 diritto ex art. 2952 c.c. e, nel merito, persistendo nel sostenere la non indennizzabilità del sinistro perché la patologia sarebbe insorta prima della stipulazione della polizza, nonché la nullità della garanzia per dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurata in sede di questionario sanitario, in violazione dell'art. 1892 c.c., per non aver riferito patologie pregresse
(tromboflebite, embolia polmonare) e indagini diagnostiche antecedenti alla stipula (doc. 6, 7, 9 convenuta). Ha contestato inoltre la mancata dichiarazione di altra polizza stipulata nel CP_3
2013 per il medesimo rischio (art. 1910 c.c., docc. 11-12 convenuta). La compagnia ha negato infine che sussista la prova di una riduzione della capacità lavorativa generica, richiesta ai fini della determinazione dell'indennizzo.
III. In ordine all'eccezione di prescrizione, la convenuta, pur confermando che l'attrice ha denunciato il sinistro nell'ottobre 2018, sostiene che il diritto all'indennizzo si sia prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c. Assume che, dopo tale denuncia, non vi è stato nessun atto interruttivo fino alla notifica dell'atto di citazione (09.09.2022). Tale affermazione è, tuttavia, smentita dagli atti, omettendo la convenuta di considerare sia la richiesta di mediazione svolta dall'attrice, che è valsa a interrompere la prescrizione, sia l'orientamento giurisprudenziale secondo cui quando il contratto di assicurazione prevede l'espletamento di una perizia ovvero l'assicuratore sottopone l'assicurato a visita medico-legale il diritto all'indennizzo è inesigibile fino alla conclusione delle operazioni peritali (Cass. Sez. 6, 15/05/2020, n. 8973, Rv. 657936 –
03).
Nel caso di specie, il sinistro è stato denunciato nell'ottobre 2018 (cfr. pag. 14 della comparsa di costituzione). È documentata agli atti la comunicazione di del 08.09.2020 contenente CP_1
l'esito della perizia di parte (dott.ssa , sicché il termine biennale avrebbe Persona_5
iniziato a decorrere da tale data e sarebbe spirato l'08.09.2022. Tuttavia, risulta parimenti provato che l'attrice, anteriormente a tale scadenza, ha introdotto la procedura di mediazione, come dimostra la comunicazione di non adesione di che fa espresso riferimento alla CP_1
richiesta di mediazione pervenuta il 14.07.2022 (doc. 5 fascicolo attrice). La richiesta di mediazione costituisce atto interruttivo della prescrizione (cfr. art. 5, comma 6, D.Lgs.
28/2010). Poiché l'atto di citazione è stato notificato il 09.09.2022, deve escludersi che sia pagina 5 di 8 maturata la prescrizione e, in definitiva, l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa.
IV. Passando all'esame del merito della causa, questa è stata istruita, oltre che documentalmente, con una consulenza tecnica d'ufficio con la quale è stato richiesto alla c.t.u.
(dott.ssa ), coadiuvata dall'ausilio specialista in reumatologia (prof. Persona_6 [...]
) di rispondere al seguente quesito: “letti gli atti di causa, dica, sulla base della Per_7
documentazione medica agli atti e, in particolare delle anamnesi in essi contenute e - se ritenuto necessario – in base all'esame obiettivo dell'attrice, se la sig.ra Parte_1 fosse affetta dalla sindrome di EH già alla data del 24.04.2018 (data di stipula del contratto di assicurazione con . Esprima le ragioni del suo convincimento”. CP_1
All'esito dell'esame della documentazione medica agli atti e di quella successivamente acquisita, il consulente ha evidenziato che al momento della stipula del contratto la diagnosi della malattia di non poteva essere formulata in termini di certezza assoluta. In Per_3
particolare, l'ausiliario afferma “Il quadro clinico presentato dalla perizianda risultava tuttavia senza ombra di dubbio altamente suggestivo per la sussistenza della malattia di EH
(vasculite cronica multisistemica ricorrente). Per tale patologia deponeva infatti sicuramente la sussistenza della aftosi orale che già antecedentemente al mese di aprile 2018 -come risulta dalla visita reumatologica effettuata il 16/05/18 dal dott. era stata trattata con Persona_8
beneficio con la colchicina, farmaco specifico per il trattamento del EH. Questa circostanza con criterio ex adiuvantibus (ossia conferma dell'esattezza di un'ipotesi diagnostica, ricavata dal benefico effetto della terapia) deporrebbe con ogni verosimiglianza per la sussistenza già all'epoca della patologia in questione. E ciò considerata anche
l'insorgenza nel marzo 2018, ossia circa un mese prima della data di stipula del contratto, di una tromboembolia polmonare cronica secondaria a trombosi venosa profonda dell'arto superiore sinistro, anch'essa di frequente riscontro nei pazienti con morbo di ” (l'enfasi Per_3
è nostra). Conclude, quindi, la dott.ssa – rispondendo anche alle osservazioni dei Per_6 consulenti di parte - che “in data 24.04.2018 certa diagnosi di malattia di non era stata Per_3
posta dai sanitari ma come da documentazione prodotta, era affetta da Parte_1
manifestazioni cliniche in via di accertamento che avrebbero condotto a diagnosi di malattia di il 17.09.2018”. Per_3
Insomma, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio offrono un quadro sufficientemente pagina 6 di 8 chiaro in ordine al quesito sottoposto. È pacifico, e il CTU lo ribadisce, che la malattia di non sia diagnosticabile attraverso un singolo esame di laboratorio: si tratta, infatti, di Per_3 una sindrome a genesi autoimmune, caratterizzata da andamento cronico e manifestazioni multisistemiche, la cui diagnosi è clinica, basata su una valutazione complessiva dell'anamnesi, dell'esame obiettivo e di accertamenti strumentali e laboratoristici (come si desume dalla relazione peritale). Proprio tale peculiarità spiega perché, alla data del 24 aprile 2018, giorno di stipula della polizza, non fosse ancora stata posta una diagnosi formale: mancavano, in quel momento, i criteri classificativi completi e non erano stati eseguiti specifici test (Pathergy test e tipizzazione genetica HLA-B51) che avrebbero potuto orientare il quadro diagnostico. Ciò non
è però decisivo ai fini della controversia. La clausola contrattuale che regola l'operatività della garanzia è chiara: non è dovuto alcun indennizzo per malattie già in atto alla data di decorrenza della copertura assicurativa, a prescindere dall'avvenuta formulazione di una diagnosi. Sotto questo profilo, assumono rilievo le considerazioni dell'ausiliario reumatologo, secondo cui, all'epoca della stipula, la sig.ra presentava una storia clinica e una sintomatologia Parte_1
– cutanea, articolare e respiratoria – pienamente compatibili con la malattia di EH, oltre a manifestazioni specifiche, come l'aftosi orale recidivante, trattata con colchicina con beneficio clinico, nonché eventi tromboembolici di documentata rilevanza. Elementi, questi, che il CTU ha valutato come “altamente suggestivi” di una patologia già in corso, sebbene non ancora classificata secondo i criteri diagnostici internazionali. La stretta prossimità temporale tra la stipula del contratto e la diagnosi definitiva, intervenuta il 17 settembre 2018, rafforza la conclusione che la malattia fosse già presente alla data del 24 aprile 2018. Come osservato dall'ausiliario, i sintomi allora documentati non erano aspecifici né episodici, ma rientravano in un quadro clinico coerente con la successiva diagnosi di EH. Detto in termini maggiormente espliciti: alla data di stipula della polizza, anche se non era stata ancora diagnostica, la malattia era già in atto, il che esclude, per espressa previsione contrattuale,
l'operatività dell'assicurazione.
- Sperse di lite -
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (valore della causa: da € 260.001 a € 520.000), applicando i valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico delle parti in egual misura, in considerazione del fatto che è stata richiesta da entrambe le parti.
L'ammissione dell'attrice al patrocinio a carico dello Stato non esclude la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 16.434,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in egual misura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 22/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2729/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARBONE GIANFRANCO;
attrice contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CECOVINI GADDO;
P.IVA_1
convenuta
avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“ Voglia l'Ill.mo Giudice
-accertato la malattia di ET è stata diagnosticata il 17.09.2018
pagina 1 di 8 - accertato che la polizza con è stata sottoscritta il 24.04.2018 CP_1
- accertato che l'attrice ha debitamente compilato, senza alcuna dichiarazione inesatta o reticenza.
- accertato che la patologia è invalidante e determina una invalidità del 100% come certifica in atti il parere medico legale dott. Persona_1
- accertato che l'attrice, al momento della sottoscrizione del contratto con non ha CP_1 omesso o sottaciuto alcuna patologia già in essere
- accertato che la scienza medica non consente di determinare la latenza della malattia di
ET e di determinare, a fronte di una diagnosi del 17.09.2018, che fosse già in essere al momento della sottoscrizione della polizza
-accertato che le condizioni di polizza prevedono, nel massimale di euro 200.000,00,
l'indennizzo, in forma capitale, applicando alla somma assicurata il grado di invalidità permanente da malattia accertato secondo i criteri contenuti nell'articolo 12.1.1 ed in base a quanto stabilito nell'art. 12.1.2 (documento 1 – Polizza assicurativa) con una franchigia del
25% riassorbibile.
- Accertato che la Polizza prevede, in aggiunta alla corresponsione a titolo definitivo del capitale per invalidità permanente da malattia, il riconoscimento di una rendita vitalizia immediatamente rivalutabile pari all'importo iniziale indicato nella scheda tecnica di modulo
(euro 1.000,00 mensili), erogabile in rate posticipate mensili, ove residui all'assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% del totale (art. 12.2). Con un capitale sostitutivo, nei casi previsti dalle Condizioni di assicurazione, di euro 350.000,00.
Tutto ciò premesso
Voglia condannare in persona del legale rappresentante a pagare CP_1 all'attrice le somme previste dalla polizza come indennizzo e a versare, con cadenza mensile la prevista rendita vitalizia o, nell'eventualità, il capitale sostitutivo.
In via subordinata condannare la a versare gli importi di polizza sulla base CP_2
delle patologia invalidanti riscontrate.
Importi maggiorati con l'adeguamento alla svalutazione monetaria o in subordine di interessi. Con vittoria di spese legali anche della fase di mediazione.”
pagina 2 di 8 PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, in via preliminare nel merito: dichiarare prescritto il diritto dell'attrice di ricevere un indennizzo da sulla base della polizza e in relazione al sinistro per cui è causa;
con CP_1 vittoria di spese (spese di C.T.U. a carico dell'attrice e rimborso delle spese di C.T.P. - dott.
; Persona_2 nel merito, in via principale: dichiarare infondate le domande attoree per le ragioni esposte in atti e in applicazione di tutte le clausole contrattuali di delimitazione del rischio assicurato dalla polizza per cui è causa [tenendo conto, in particolare ma non solo, di: scheda di polizza, artt. 11, 12.1.1 lett. a), b), c), d), e), 12.1.2, 13]; con vittoria di spese (spese di C.T.U. a carico dell'attrice e rimborso delle spese di C.T.P. - dott. ; Persona_2 nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse che
l'attrice abbia diritto di essere indennizzata da in base alla polizza e in relazione al CP_1 sinistro per cui è causa, liquidare l'indennizzo con limitato riguardo alla/e patologia/e allegata/e dall'attrice quale fatto costitutivo della propria pretesa indennitaria, alla stregua dell'invalidità effettivamente accertata e dei criteri di determinazione indicati in polizza e nel rispetto delle limitazioni ivi previste [tenendo conto, in particolare ma non solo, di: scheda di polizza, artt. 11, 12.1.1 lett. a), b), c), d), e), 12.1.2, 13]; spese quantomeno compensate”.
pagina 3 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La sig.ra ha stipulato in data 24 aprile 2018 con una Parte_1 CP_1
polizza assicurativa contro il rischio di invalidità permanente da malattia (n. 73148914), la quale prevede la corresponsione di un indennizzo in caso di malattia insorta successivamente alla decorrenza della copertura (doc. 1 attore). In particolare, il contratto contempla l'erogazione di un capitale proporzionato al grado di invalidità accertato sulla base di una somma assicurata pari a euro 200.000,00, con franchigia del 25%, nonché – ove residui un'invalidità pari o superiore al 66% – una rendita vitalizia rivalutabile di euro 1.000,00 mensili o, in alternativa, un capitale sostitutivo di euro 350.000,00 (artt. 12.1 e 12.2 polizza).
Il 17 settembre 2018 all'attrice è stata diagnosticata la malattia di patologia Per_3 autoimmune grave, che secondo il parere del proprio medico-legale (dott. Persona_1
determina una invalidità permanente del 100% (doc. 2 e doc. 6 attore). La sig.ra Parte_1 ha quindi richiesto l'erogazione delle somme dovute in base al contratto.
si è rifiutata di pagare, sostenendo – sulla base delle valutazioni dei propri consulenti CP_1
(dott. e dott. – che la malattia è insorta anteriormente alla Persona_2 Persona_4 sottoscrizione della polizza, come sarebbe desumibile dalla presenza di sintomatologie (aftosi orale) e dalla somministrazione del farmaco colchicina, utilizzato per la cura di quella patologia, in epoca prossima alla stipula (doc.
3-4 convenuta). Secondo la compagnia assicuratrice, tali circostanze, unitamente alle risultanze della visita reumatologica del 16 maggio 2018, rendono evidente che la patologia era “preesistente” al periodo di copertura, con conseguente esclusione dell'operatività della polizza ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali (doc. 1 convenuta).
L'attrice contesta tali considerazioni, deducendo che la diagnosi della malattia fu formulata solo a settembre 2018 e che anteriormente a tale data non vi era certezza né elementi sintomatici idonei a configurare la malattia, richiamando le relazioni sanitarie che avevano escluso il sospetto di e confermato soltanto la presenza di fibromialgia (doc. 6 attore). Per_3
Non ottenendo il riconoscimento della prestazione, la sig.ra ha adito il Tribunale Parte_1 di Trieste, chiedendo l'accertamento dell'operatività della polizza, la condanna di al CP_1
pagamento del capitale assicurato e, ricorrendone i presupposti, della rendita vitalizia, oltre a pagina 4 di 8 interessi e rivalutazione.
II. si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, la prescrizione biennale del CP_1 diritto ex art. 2952 c.c. e, nel merito, persistendo nel sostenere la non indennizzabilità del sinistro perché la patologia sarebbe insorta prima della stipulazione della polizza, nonché la nullità della garanzia per dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurata in sede di questionario sanitario, in violazione dell'art. 1892 c.c., per non aver riferito patologie pregresse
(tromboflebite, embolia polmonare) e indagini diagnostiche antecedenti alla stipula (doc. 6, 7, 9 convenuta). Ha contestato inoltre la mancata dichiarazione di altra polizza stipulata nel CP_3
2013 per il medesimo rischio (art. 1910 c.c., docc. 11-12 convenuta). La compagnia ha negato infine che sussista la prova di una riduzione della capacità lavorativa generica, richiesta ai fini della determinazione dell'indennizzo.
III. In ordine all'eccezione di prescrizione, la convenuta, pur confermando che l'attrice ha denunciato il sinistro nell'ottobre 2018, sostiene che il diritto all'indennizzo si sia prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c. Assume che, dopo tale denuncia, non vi è stato nessun atto interruttivo fino alla notifica dell'atto di citazione (09.09.2022). Tale affermazione è, tuttavia, smentita dagli atti, omettendo la convenuta di considerare sia la richiesta di mediazione svolta dall'attrice, che è valsa a interrompere la prescrizione, sia l'orientamento giurisprudenziale secondo cui quando il contratto di assicurazione prevede l'espletamento di una perizia ovvero l'assicuratore sottopone l'assicurato a visita medico-legale il diritto all'indennizzo è inesigibile fino alla conclusione delle operazioni peritali (Cass. Sez. 6, 15/05/2020, n. 8973, Rv. 657936 –
03).
Nel caso di specie, il sinistro è stato denunciato nell'ottobre 2018 (cfr. pag. 14 della comparsa di costituzione). È documentata agli atti la comunicazione di del 08.09.2020 contenente CP_1
l'esito della perizia di parte (dott.ssa , sicché il termine biennale avrebbe Persona_5
iniziato a decorrere da tale data e sarebbe spirato l'08.09.2022. Tuttavia, risulta parimenti provato che l'attrice, anteriormente a tale scadenza, ha introdotto la procedura di mediazione, come dimostra la comunicazione di non adesione di che fa espresso riferimento alla CP_1
richiesta di mediazione pervenuta il 14.07.2022 (doc. 5 fascicolo attrice). La richiesta di mediazione costituisce atto interruttivo della prescrizione (cfr. art. 5, comma 6, D.Lgs.
28/2010). Poiché l'atto di citazione è stato notificato il 09.09.2022, deve escludersi che sia pagina 5 di 8 maturata la prescrizione e, in definitiva, l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa.
IV. Passando all'esame del merito della causa, questa è stata istruita, oltre che documentalmente, con una consulenza tecnica d'ufficio con la quale è stato richiesto alla c.t.u.
(dott.ssa ), coadiuvata dall'ausilio specialista in reumatologia (prof. Persona_6 [...]
) di rispondere al seguente quesito: “letti gli atti di causa, dica, sulla base della Per_7
documentazione medica agli atti e, in particolare delle anamnesi in essi contenute e - se ritenuto necessario – in base all'esame obiettivo dell'attrice, se la sig.ra Parte_1 fosse affetta dalla sindrome di EH già alla data del 24.04.2018 (data di stipula del contratto di assicurazione con . Esprima le ragioni del suo convincimento”. CP_1
All'esito dell'esame della documentazione medica agli atti e di quella successivamente acquisita, il consulente ha evidenziato che al momento della stipula del contratto la diagnosi della malattia di non poteva essere formulata in termini di certezza assoluta. In Per_3
particolare, l'ausiliario afferma “Il quadro clinico presentato dalla perizianda risultava tuttavia senza ombra di dubbio altamente suggestivo per la sussistenza della malattia di EH
(vasculite cronica multisistemica ricorrente). Per tale patologia deponeva infatti sicuramente la sussistenza della aftosi orale che già antecedentemente al mese di aprile 2018 -come risulta dalla visita reumatologica effettuata il 16/05/18 dal dott. era stata trattata con Persona_8
beneficio con la colchicina, farmaco specifico per il trattamento del EH. Questa circostanza con criterio ex adiuvantibus (ossia conferma dell'esattezza di un'ipotesi diagnostica, ricavata dal benefico effetto della terapia) deporrebbe con ogni verosimiglianza per la sussistenza già all'epoca della patologia in questione. E ciò considerata anche
l'insorgenza nel marzo 2018, ossia circa un mese prima della data di stipula del contratto, di una tromboembolia polmonare cronica secondaria a trombosi venosa profonda dell'arto superiore sinistro, anch'essa di frequente riscontro nei pazienti con morbo di ” (l'enfasi Per_3
è nostra). Conclude, quindi, la dott.ssa – rispondendo anche alle osservazioni dei Per_6 consulenti di parte - che “in data 24.04.2018 certa diagnosi di malattia di non era stata Per_3
posta dai sanitari ma come da documentazione prodotta, era affetta da Parte_1
manifestazioni cliniche in via di accertamento che avrebbero condotto a diagnosi di malattia di il 17.09.2018”. Per_3
Insomma, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio offrono un quadro sufficientemente pagina 6 di 8 chiaro in ordine al quesito sottoposto. È pacifico, e il CTU lo ribadisce, che la malattia di non sia diagnosticabile attraverso un singolo esame di laboratorio: si tratta, infatti, di Per_3 una sindrome a genesi autoimmune, caratterizzata da andamento cronico e manifestazioni multisistemiche, la cui diagnosi è clinica, basata su una valutazione complessiva dell'anamnesi, dell'esame obiettivo e di accertamenti strumentali e laboratoristici (come si desume dalla relazione peritale). Proprio tale peculiarità spiega perché, alla data del 24 aprile 2018, giorno di stipula della polizza, non fosse ancora stata posta una diagnosi formale: mancavano, in quel momento, i criteri classificativi completi e non erano stati eseguiti specifici test (Pathergy test e tipizzazione genetica HLA-B51) che avrebbero potuto orientare il quadro diagnostico. Ciò non
è però decisivo ai fini della controversia. La clausola contrattuale che regola l'operatività della garanzia è chiara: non è dovuto alcun indennizzo per malattie già in atto alla data di decorrenza della copertura assicurativa, a prescindere dall'avvenuta formulazione di una diagnosi. Sotto questo profilo, assumono rilievo le considerazioni dell'ausiliario reumatologo, secondo cui, all'epoca della stipula, la sig.ra presentava una storia clinica e una sintomatologia Parte_1
– cutanea, articolare e respiratoria – pienamente compatibili con la malattia di EH, oltre a manifestazioni specifiche, come l'aftosi orale recidivante, trattata con colchicina con beneficio clinico, nonché eventi tromboembolici di documentata rilevanza. Elementi, questi, che il CTU ha valutato come “altamente suggestivi” di una patologia già in corso, sebbene non ancora classificata secondo i criteri diagnostici internazionali. La stretta prossimità temporale tra la stipula del contratto e la diagnosi definitiva, intervenuta il 17 settembre 2018, rafforza la conclusione che la malattia fosse già presente alla data del 24 aprile 2018. Come osservato dall'ausiliario, i sintomi allora documentati non erano aspecifici né episodici, ma rientravano in un quadro clinico coerente con la successiva diagnosi di EH. Detto in termini maggiormente espliciti: alla data di stipula della polizza, anche se non era stata ancora diagnostica, la malattia era già in atto, il che esclude, per espressa previsione contrattuale,
l'operatività dell'assicurazione.
- Sperse di lite -
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (valore della causa: da € 260.001 a € 520.000), applicando i valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico delle parti in egual misura, in considerazione del fatto che è stata richiesta da entrambe le parti.
L'ammissione dell'attrice al patrocinio a carico dello Stato non esclude la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 16.434,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in egual misura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 22/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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