Articolo 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 143Articolo 144 bis
Versione
1 gennaio 2004
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Versione
19 settembre 2018
Art. 144. (( (Segnalazioni) )) (( .

1. Chiunque puo' rivolgere una segnalazione che il Garante puo' valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.
2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio. ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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