Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/04/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02992/2025REG.PROV.COLL.
N. 02624/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2624 del 2022, proposto da
S.F.B S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Conticiani, Giovanni Pascone, Marco Giustiniani, Alessandro Falasca, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Regionale Romanatura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10001/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio, Roma Capitale ed Ente Regionale Romanatura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Massimo Santini, uditi in collegamento da remoto gli avv.ti Giustiniani, Conticiani, Falasca e Caprio e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione dell'avv. Magnanelli.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su un permesso di costruire poi sospeso poiché nelle more, in seguito ad alcune indagini della Procura della Repubblica, l’area di intervento sarebbe ricaduta nella riserva naturale di Monte Mario ma non era stata chiesta la relativa autorizzazione paesaggistica alla competente Regione Lazio.
2. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Lazio che dichiarava tuttavia irricevibile il ricorso in quanto tardivamente proposto.
3. Nelle more del giudizio di appello il Tribunale penale di Roma ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. L’area infatti, secondo il giudizio del Tribunale penale stesso, non ricadrebbe nel perimetro del suddetto vincolo ambientale.
4. Il Comune di Roma si è adeguato a tale statuizione del giudice penale revocando la sospensione del permesso di costruire.
5. Pertanto, in vista della pubblica udienza la difesa di parte appellante, con nota depositata in data 28 febbraio 2025 (dunque in seguito alla assegnazione della presente causa al relatore in data 5 febbraio 2025), faceva presente che nelle more del giudizio sarebbe intervenuta la cessazione della materia del contendere cui ha aderito anche la difesa del Comune di Roma. La difesa della Regione Lazio si opponeva invece a tale richiesta.
6. Alla pubblica udienza del 2 aprile 2025, tenutasi con modalità telematiche, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.
7. Tutto ciò premesso osserva il collegio che:
7.1. Con determinazione comunale in data 30 aprile 2019 veniva disposta la sospensione, ai sensi dell’art. 21- quater della legge n. 241 del 1990, del permesso di costruire n. 98 del 2018;
7.2. Tale determinazione, al di là della epigrafe riportata nella sentenza di primo grado qui oggetto di appello, formava comunque oggetto centrale di gravame, dinanzi al TAR Lazio, unitamente ad altri provvedimenti regionali presupposti (atti di perimetrazione della riserva naturale);
7.3. In seguito alla assoluzione in sede penale (poiché il fatto non sussiste ossia in quanto l’area interessata “non è ricompresa nel territorio della Riserva Naturale di Monte Mario”), il Comune di Roma adottava nuova determinazione in data 10 ottobre 2022 con cui si provvedeva alla revoca del precedente atto di sospensione del 30 aprile 2019;
7.4. Ora, pur condividendo in linea generale la tesi della difesa regionale (la quale si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere) secondo cui la sentenza penale non può condizionare il parallelo processo amministrativo (stante il principio di autonomia dei due rispettivi giudizi), quel che rileva in questa sede non è tanto la pronunzia di quel giudice quanto, piuttosto, la determinazione comunale di revoca del precedente atto di sospensione del permesso di costruire (da cui si era innescato il giudizio amministrativo di primo grado dinanzi al TAR Lazio);
7.5. In siffatta direzione, il ritiro del suddetto atto di sospensione ha eliminato la lesione che, a suo tempo, aveva determinato l’insorgere dell’interesse ad agire. Interesse che, quale condizione dell’azione, risulta adesso indefettibilmente venuto meno proprio in ragione della soppressione, dal mondo giuridico, di quel provvedimento di sospensione del permesso di costruire da cui – giova ripetere – scaturiva la lesione e dunque lo stesso interesse a ricorrere. La lesione è in altre parole cessata;
7.6. Con ciò si vuole dire che la cessazione della lesione, e dunque della materia del contendere, scaturisce non dalla sentenza penale di assoluzione ma, piuttosto, dal successivo provvedimento comunale di ritiro della precedente sospensione del permesso di costruire;
7.7. Resta comunque salvo – ove ancora in termini – il potere di reazione della Regione previsto dall’art. 39 del DPR n. 380 del 2001.
8. Alla luce di quanto sopra considerato va dunque dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante il complessivo andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO