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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3485/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante p.t. d.ssa , con Parte_1 Parte_2
sede legale in Caltanissetta, C.da Calderaro - Z.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Piero
Provenzani del foro di Caltanissetta, giusta procura speciale alle liti già apposta in calce al ricorso monitorio
-ATTRICE -
CONTRO
L' , in persona Controparte_1 dell'amministratore giudiziario dott. con sede in Licata, Corso Argentina, partita CP_2
IVA elettivamente domiciliata in Agrigento, presso l'Avv. Aldo Virone che la P.IVA_1
rappresenta e difende, per mandato in calce al presente all'atto di opposizione all'esecuzione
-CONVENUTA-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Il presente giudizio è stato introdotto da parte attrice per la trattazione nel merito dell'opposizione all'esecuzione incoata dall'esecutata, Amministrazione giudiziaria Marina Con di Cala Sole, già sommariamente delibata dal G.E. che con l'ordinanza del 29.10.2021 ha disposto la sospensione della procedura esecutiva N. 631/2021 di pignoramento presso terzi e contestualmente assegnato il termine perentorio per l'introduzione della fase a cognizione piena. L'attrice a sostegno del chiesto rigetto dell'opposizione ha articolato i seguenti motivi: 1) l'assoluta genericità dell'opposizione per mancata allegazione dei documenti posti a suo fondamento e l'illegittimo ricorso alla stessa per fare valere anche ragioni di merito anteriori alla formazione del titolo;
2) eccepita infondatezza della allegata, da controparte, non pignorabilità delle somme giacenti sul conto corrente intestato al debitore in forza dell'art. 55 del codice antimafia. A tal uopo, ha dedotto che i beni assolutamente o relativamente impignorabili sono solo quelli espressamente qualificati come tali dalla legge e che nel nostro ordinamento non esiste una disposizione che espressamente estenda gli effetti del sequestro preventivo di immobili ex art. 321, comma I, c.p.p. anche ai suoi frutti;
3)
l'impossibilità dell'applicazione estensiva dell'art. 55 del Codice Antimafia oltre l'ipotesi di confisca ex art. 240 c.p.c., espressamente richiamata dall'art. 104 bis, comma 1-quater, disp. att.c.p.c., alla diversa ipotesi del sequestro preventivo come disposto dal GIP del Tribunale di
Agrigento ex art. 321, comma I c.p.p., con la conseguenza che “l'azione esecutiva già incoata, proprio perchè avente ad oggetto somme di denaro giacenti su un conto corrente intestato sì al debitore-esecutato, ma non espressamente oggetto di nessuna delle misure tassativamente previste dall'art. 104-bis, commi 1-bis e 1-quater, disp. att. c.p.p., nè invero di altre misure limitative di natura penale e/o civile (come implicitamente confermato anche dalla dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato!), è da ritenersi assolutamente legittima e non sospesa dall'art. 55 del Codice Antimafia, norma inserita nel titolo IV ed in quanto tale non applicabile al caso di specie.” Indi, ha instato per l'accertamento della legittimità della procedura esecutiva perché ricadente su beni pignorabili e per l'effetto per il rigetto dell'opposizione.
Parte convenuta costituendosi in giudizio ha preliminarmente richiamato le difese già svolte ai fini dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dedotto che “al di là di ciò, l'incoata esecuzione non po' essere utilmente esperita, stante la natura dei beni soggetti ad espropriazione. le somme oggetto della presente espropriazione presso terzi devono considerarsi sottoposte al vincolo imposto con il provvedimento di sequestro preventivo e in quanto tali non esecutabili, ai sensi dell'art. 55 D. Lgs 159/2011, stante che “quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”; che il citato art. 55 D. Lgs. 159/2011 prevede che “
A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.
Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca.” Conseguentemente ha instato per il rigetto delle domande avversarie.
Nelle more del presente procedimento, parte attrice ha riversato in atti, in allegato alle note scritte depositate il 16.04.2024, la documentazione comprovante che: a) il D.I. provvisoriamente esecutivo, sulla scorta del quale è stata incoata la procedura di espropriazione presso terzi, è divenuto definitivamente esecutivo per effetto del totale rigetto dell'opposizione avverso lo stesso introdotta, di cui alla sentenza n. 99/2024 del Tribunale di
Caltanissetta del 29.01.2024, e che in esecuzione di detta sentenza l'Amministrazione giudiziaria ha provveduto alla liquidazione della sorte capitale, degli Controparte_1
interessi di mora e delle spese legali del decreto ingiuntivo, oltre al pagamento delle spese legali della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e delle spese legali (nella misura concordata tra le parti) della procedura esecutiva e del subprocedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c.; 3) l'estinzione del procedimento di espropriazione presso terzi ex art. 629 c.p.c. per effetto della dichiarata rinuncia all'esecuzione da parte della creditrice Parte_3
In ragione dell'integrale pagamento del credito azionato va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere che, comunque, comporta l'obbligo di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale ( Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 14939/2020).
Ciò posto, in ordine ai motivi sottesi alla spiegata opposizione alla procedura di espropriazione presso terzi coincidenti con quelli già svolti in opposizione al decreto ingiuntivo deve rilevarsi che la relativa infondatezza è già stata accertata dal Tribunale di Caltanissetta che con la sentenza n. 99/2024 ha conseguentemente rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Quanto al motivo ulteriore di opposizione all'esecuzione costituito dalla eccepita impignorabilità delle somme per l'allegata applicabilità dell'art. 55 del Codice antimafia si rileva che, nella fattispecie, con il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di
Agrigento del 13.02.207 sono stati sottoposti a sequestro gli immobili ivi specificati allo scopo di impedire agli indagati il protrarsi della illecita occupazione di beni demaniali e la sottrazione degli stessi alla fruizione pubblica.
In punto di diritto si osserva che il sequestro preventivo di un immobile non implica a carico dell'indagato, destinatario del provvedimento, il sequestro delle somme sul conto corrente dello stesso essendo invece necessario un provvedimento specifico per il sequestro del denaro per evitare che venga speso o trasferito in relazione a un reato.
Il vincolo di indisponibilità della res impresso, ex art. 321 c.p.p., con il sequestro preventivo corrisponde ad una esigenza cautelare volta ad evitare che la libera disponibilità delle cose pertinenti al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato oppure agevolare la commissione di altri reati.
In punto di fatto, nel caso di specie, rileva che il conto corrente oggetto di pignoramento era intestato all'Amministrazione giudiziaria di e non ad alcuno degli Controparte_1
indagati nei confronti dei quali è stato emesso il suddetto decreto di sequestro di beni immobili. Non sono pertanto venuti in essere i presupposti per l'estensione – che non è stata disposta dal GIP- del sequestro preventivo delle somme sul conto corrente oggetto di pignoramento per cui è causa, per l'insussistenza del legame tra il conto corrente e il reato per il quale è stato disposto il sequestro preventivo per essere detto conto intestato all'amministrazione giudiziaria. Invero, i presupposti, carenti nel caso che ci occupa, per il sequestro di prevenzione sono costituiti: - dalla disponibilità diretta o indiretta da parte del soggetto sottoposto a misura del bene;
- dalla probabile provenienza illecita del bene;
- dall'immissione del bene nel patrimonio del soggetto nei cui confronti è emessa la misura cautelare. In ragione della accertata infondatezza della eccepita estensione del sequestro preventivo al conto corrente pignorato parte convenuta quale soccombente virtuale deve essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in dispositivo applicando i minimi tariffari conto del fatto che la natura documentale della causa non ha richiesto il vaglio di questioni di particolari difficoltà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, accertata la soccombenza virtuale della convenuta, per l'effetto
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in
€ 2.540,00 per compensi, € 264,00 per spese vive, oltre il rimborso forfettario per spese generali, ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore e difensore dell'attrice, avv. Piero Provenzani, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento il 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3485/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante p.t. d.ssa , con Parte_1 Parte_2
sede legale in Caltanissetta, C.da Calderaro - Z.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Piero
Provenzani del foro di Caltanissetta, giusta procura speciale alle liti già apposta in calce al ricorso monitorio
-ATTRICE -
CONTRO
L' , in persona Controparte_1 dell'amministratore giudiziario dott. con sede in Licata, Corso Argentina, partita CP_2
IVA elettivamente domiciliata in Agrigento, presso l'Avv. Aldo Virone che la P.IVA_1
rappresenta e difende, per mandato in calce al presente all'atto di opposizione all'esecuzione
-CONVENUTA-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Il presente giudizio è stato introdotto da parte attrice per la trattazione nel merito dell'opposizione all'esecuzione incoata dall'esecutata, Amministrazione giudiziaria Marina Con di Cala Sole, già sommariamente delibata dal G.E. che con l'ordinanza del 29.10.2021 ha disposto la sospensione della procedura esecutiva N. 631/2021 di pignoramento presso terzi e contestualmente assegnato il termine perentorio per l'introduzione della fase a cognizione piena. L'attrice a sostegno del chiesto rigetto dell'opposizione ha articolato i seguenti motivi: 1) l'assoluta genericità dell'opposizione per mancata allegazione dei documenti posti a suo fondamento e l'illegittimo ricorso alla stessa per fare valere anche ragioni di merito anteriori alla formazione del titolo;
2) eccepita infondatezza della allegata, da controparte, non pignorabilità delle somme giacenti sul conto corrente intestato al debitore in forza dell'art. 55 del codice antimafia. A tal uopo, ha dedotto che i beni assolutamente o relativamente impignorabili sono solo quelli espressamente qualificati come tali dalla legge e che nel nostro ordinamento non esiste una disposizione che espressamente estenda gli effetti del sequestro preventivo di immobili ex art. 321, comma I, c.p.p. anche ai suoi frutti;
3)
l'impossibilità dell'applicazione estensiva dell'art. 55 del Codice Antimafia oltre l'ipotesi di confisca ex art. 240 c.p.c., espressamente richiamata dall'art. 104 bis, comma 1-quater, disp. att.c.p.c., alla diversa ipotesi del sequestro preventivo come disposto dal GIP del Tribunale di
Agrigento ex art. 321, comma I c.p.p., con la conseguenza che “l'azione esecutiva già incoata, proprio perchè avente ad oggetto somme di denaro giacenti su un conto corrente intestato sì al debitore-esecutato, ma non espressamente oggetto di nessuna delle misure tassativamente previste dall'art. 104-bis, commi 1-bis e 1-quater, disp. att. c.p.p., nè invero di altre misure limitative di natura penale e/o civile (come implicitamente confermato anche dalla dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato!), è da ritenersi assolutamente legittima e non sospesa dall'art. 55 del Codice Antimafia, norma inserita nel titolo IV ed in quanto tale non applicabile al caso di specie.” Indi, ha instato per l'accertamento della legittimità della procedura esecutiva perché ricadente su beni pignorabili e per l'effetto per il rigetto dell'opposizione.
Parte convenuta costituendosi in giudizio ha preliminarmente richiamato le difese già svolte ai fini dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dedotto che “al di là di ciò, l'incoata esecuzione non po' essere utilmente esperita, stante la natura dei beni soggetti ad espropriazione. le somme oggetto della presente espropriazione presso terzi devono considerarsi sottoposte al vincolo imposto con il provvedimento di sequestro preventivo e in quanto tali non esecutabili, ai sensi dell'art. 55 D. Lgs 159/2011, stante che “quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”; che il citato art. 55 D. Lgs. 159/2011 prevede che “
A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.
Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca.” Conseguentemente ha instato per il rigetto delle domande avversarie.
Nelle more del presente procedimento, parte attrice ha riversato in atti, in allegato alle note scritte depositate il 16.04.2024, la documentazione comprovante che: a) il D.I. provvisoriamente esecutivo, sulla scorta del quale è stata incoata la procedura di espropriazione presso terzi, è divenuto definitivamente esecutivo per effetto del totale rigetto dell'opposizione avverso lo stesso introdotta, di cui alla sentenza n. 99/2024 del Tribunale di
Caltanissetta del 29.01.2024, e che in esecuzione di detta sentenza l'Amministrazione giudiziaria ha provveduto alla liquidazione della sorte capitale, degli Controparte_1
interessi di mora e delle spese legali del decreto ingiuntivo, oltre al pagamento delle spese legali della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e delle spese legali (nella misura concordata tra le parti) della procedura esecutiva e del subprocedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c.; 3) l'estinzione del procedimento di espropriazione presso terzi ex art. 629 c.p.c. per effetto della dichiarata rinuncia all'esecuzione da parte della creditrice Parte_3
In ragione dell'integrale pagamento del credito azionato va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere che, comunque, comporta l'obbligo di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale ( Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 14939/2020).
Ciò posto, in ordine ai motivi sottesi alla spiegata opposizione alla procedura di espropriazione presso terzi coincidenti con quelli già svolti in opposizione al decreto ingiuntivo deve rilevarsi che la relativa infondatezza è già stata accertata dal Tribunale di Caltanissetta che con la sentenza n. 99/2024 ha conseguentemente rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Quanto al motivo ulteriore di opposizione all'esecuzione costituito dalla eccepita impignorabilità delle somme per l'allegata applicabilità dell'art. 55 del Codice antimafia si rileva che, nella fattispecie, con il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di
Agrigento del 13.02.207 sono stati sottoposti a sequestro gli immobili ivi specificati allo scopo di impedire agli indagati il protrarsi della illecita occupazione di beni demaniali e la sottrazione degli stessi alla fruizione pubblica.
In punto di diritto si osserva che il sequestro preventivo di un immobile non implica a carico dell'indagato, destinatario del provvedimento, il sequestro delle somme sul conto corrente dello stesso essendo invece necessario un provvedimento specifico per il sequestro del denaro per evitare che venga speso o trasferito in relazione a un reato.
Il vincolo di indisponibilità della res impresso, ex art. 321 c.p.p., con il sequestro preventivo corrisponde ad una esigenza cautelare volta ad evitare che la libera disponibilità delle cose pertinenti al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato oppure agevolare la commissione di altri reati.
In punto di fatto, nel caso di specie, rileva che il conto corrente oggetto di pignoramento era intestato all'Amministrazione giudiziaria di e non ad alcuno degli Controparte_1
indagati nei confronti dei quali è stato emesso il suddetto decreto di sequestro di beni immobili. Non sono pertanto venuti in essere i presupposti per l'estensione – che non è stata disposta dal GIP- del sequestro preventivo delle somme sul conto corrente oggetto di pignoramento per cui è causa, per l'insussistenza del legame tra il conto corrente e il reato per il quale è stato disposto il sequestro preventivo per essere detto conto intestato all'amministrazione giudiziaria. Invero, i presupposti, carenti nel caso che ci occupa, per il sequestro di prevenzione sono costituiti: - dalla disponibilità diretta o indiretta da parte del soggetto sottoposto a misura del bene;
- dalla probabile provenienza illecita del bene;
- dall'immissione del bene nel patrimonio del soggetto nei cui confronti è emessa la misura cautelare. In ragione della accertata infondatezza della eccepita estensione del sequestro preventivo al conto corrente pignorato parte convenuta quale soccombente virtuale deve essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in dispositivo applicando i minimi tariffari conto del fatto che la natura documentale della causa non ha richiesto il vaglio di questioni di particolari difficoltà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, accertata la soccombenza virtuale della convenuta, per l'effetto
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in
€ 2.540,00 per compensi, € 264,00 per spese vive, oltre il rimborso forfettario per spese generali, ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore e difensore dell'attrice, avv. Piero Provenzani, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento il 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò