Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2023, n. 10875
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Sentenza 24 aprile 2023

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In tema di accise sull'energia elettrica, la modifica dell'art. 53 TUA (con l'inserimento del comma 8 bis da parte del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012) e, quindi, l'adozione, per i grossisti, del criterio della fatturazione, anziché di quello previgente dell'immissione in consumo, non ha comportato alcuna "abolitio criminis", essendosi limitata a modellare diversamente il momento dell'esigibilità dell'accisa, lasciando dunque inalterati sia gli obblighi di corretta e veritiera dichiarazione annuale che quelli di versamento mensile; lo "ius superveniens", pertanto, non ha determinato i presupposti per l'applicabilità del principio del "favor rei", ma ha realizzato un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, che non ha alterato il disvalore della condotta e la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, poiché non è stata abrogata l'omessa o incompleta presentazione della dichiarazione annuale, ma è stato solo modificato il contenuto della dichiarazione stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2023, n. 10875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10875
    Data del deposito : 24 aprile 2023
    Fonte ufficiale :

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