Sentenza 24 aprile 2023
Massime • 1
In tema di accise sull'energia elettrica, la modifica dell'art. 53 TUA (con l'inserimento del comma 8 bis da parte del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012) e, quindi, l'adozione, per i grossisti, del criterio della fatturazione, anziché di quello previgente dell'immissione in consumo, non ha comportato alcuna "abolitio criminis", essendosi limitata a modellare diversamente il momento dell'esigibilità dell'accisa, lasciando dunque inalterati sia gli obblighi di corretta e veritiera dichiarazione annuale che quelli di versamento mensile; lo "ius superveniens", pertanto, non ha determinato i presupposti per l'applicabilità del principio del "favor rei", ma ha realizzato un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, che non ha alterato il disvalore della condotta e la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, poiché non è stata abrogata l'omessa o incompleta presentazione della dichiarazione annuale, ma è stato solo modificato il contenuto della dichiarazione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2023, n. 10875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10875 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
- ricorrente -
contro FALLIMENTO GENIA ENERGIA s.r.l. in liq., in persona del curatore fallimentare p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 1, presso lo studio dell’avv. Stefano Fedele, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10875 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 24/04/2023 N. 17143/17 R.G. 2 avverso la sentenza n. 1367/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28.3.2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza “cameralizzata” del 25.10.2022 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale dr. RO IT, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA A seguito di accesso effettuato presso la sede sociale di Genia Energia s.r.l., culminato nel p.v.c. del 6.8.2012, l’Ufficio delle Dogane Milano 2 notificò alla stessa società – esercente attività di grossista di energia elettrica - due atti impositivi, procedendo al recupero di accise e addizionali dovute e non versate per gli anni 2006-2009 e alla irrogazione di sanzioni amministrative per € 232.378,72, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504/1995 (di seguito, TUA); in particolare, si contestò alla società la mancata presentazione delle dichiarazioni relative agli esercizi 2007 e 2008 e il mancato versamento di accise e addizionali. La società contribuente impugnò gli atti con due distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Milano, che con sentenza n. 3751/21/15, previa riunione, li accolse. Avverso detta sentenza, propose appello l’Agenzia delle Dogane, cui resistette la società; la C.T.R. della Lombardia, con sentenza del 28.3.2017, n. 1367/2017, rigettò il gravame. In particolare, nel confermare la prima sentenza, il giudice d’appello evidenziò che, al momento dei fatti contestati, il presupposto di esigibilità dell’imposta si concretava al momento dell’immissione in consumo dell’energia e che le dichiarazioni della società avevano preso a riferimento o le fatture del fornitore, con riscontro nei contatori N. 17143/17 R.G. 3 di immissione, o le fatture emesse nei confronti dei propri clienti;
ciò costituiva un criterio certo, benché non regolare, in quanto il criterio della fatturazione era stato previsto dal legislatore solo per effetto della modifica dell’art. 53 TUA, operata dal d.l. n. 16/2012. Aggiunse la C.T.R. che, alla luce di tale modifica, il fatto non era più punibile e quindi le sanzioni non potevano più considerarsi dovute, trovando applicazione gli artt. 3 e 6 d.lgs. n. 472/1997, stante anche la condizione di obiettiva incertezza del quadro normativo;
rilevò ancora che il totale dei consumi addebitati dai fornitori nelle fatture era inferiore a quello accertato dall’Agenzia, il che era comunque idoneo a demolire l’intera ripresa;
infine, dichiarò comunque prescritte le imposte dell’anno 2006, per essere maturata la prescrizione quinquennale. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre ora per cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui resiste la società (frattanto dichiarata fallita) con controricorso;
la società ha anche depositato memoria. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52, 53 e 55 d.lgs. n. 504/1995, nel testo vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., giacché la C.T.R., nell’accertare l’ammontare dele accise dovute, ha fatto riferimento al criterio della fatturazione, anziché a quello della immissione in consumo, vigente all’epoca dei fatti. Osserva la ricorrente che, all’epoca dei fatti contestati, l’art. 53, comma 8, TUA (introdotto dal d.lgs. n. 26/2007, in vigore dal 1.6.2007), stabiliva che (tra gli altri) il rivenditore di energia elettrica era tenuto a presentare annualmente N. 17143/17 R.G. 4 la dichiarazione di consumo, con indicazione degli elementi necessari per l’accertamento dell’imposta relativa ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione, e che l’art. 52, comma 1, TUA, come modificato dallo stesso d.lgs. n. 26/2007, inequivocamente indicava il criterio dell’immissione in consumo quale momento di determinazione dell’esigibilità dell’imposta; di conseguenza, la dichiarazione annuale compilata dalla società era erronea, perché – come ammesso dalla stessa nei propri atti difensivi – basata sui dati di fatturazione. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la C.T.R. proceduto tout court all’annullamento degli atti impositivi, senza rideterminare il dovuto sulla base delle stesse allegazioni della società, che aveva documentato – seppur soltanto con la produzione in sede giudiziale – versamenti per € 389.846,52 a titolo di addizionale provinciale e comunale;
la C.T.R. non avrebbe potuto esimersi dalla rideterminazione dell’obbligazione tributaria, giacché il giudizio tributario ha struttura di impugnazione-merito. 1.3 – Con il terzo e il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R. annullato le sanzioni da un lato in base ad una supposta abolitio criminis, in realtà inesistente (giacché la novella del 2012 aveva inciso solo sugli obblighi strumentali, con la modifica dei criteri di determinazione dell’esigibilità dell’imposta), sicché restava pur sempre sanzionata l’omessa dichiarazione delle accise;
e dall’altro, aveva così proceduto in base ad una presunta obiettiva condizione di incertezza, anch’essa non configurabile. N. 17143/17 R.G. 5 2.1 – Anzitutto, deve rilevarsi il passaggio in giudicato della statuizione del giudice d’appello circa l’intervenuta prescrizione sulla ripresa per l’anno 2006, non essendo stata oggetto d’impugnazione. 3.1 - Ciò posto, il primo motivo è fondato. Ritiene la Corte che, il percorso complessivamente seguito dalla C.T.R. non sia condivisibile. Essa, anzitutto, ha preso le mosse dalla considerazione per cui - poiché l’energia acquistata dal grossista non è immagazzinabile, sicché i KwH emergenti dalle fatture di acquisto devono necessariamente essere pari a quelli immessi in consumo – la società aveva dichiarato, nel marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, i dati di immissione in consumo, o indicando i dati emergenti dalla fatturazione del proprio fornitore, o quelli evincibili dalle fatture emesse nei confronti del consumatore finale;
ciò la società ha fatto - prosegue la C.T.R. - in modo irregolare, perché al tempo l’imposta andava pagata sulla base dei dati dichiarati relativamente all’energia immessa in consumo;
tuttavia, poiché il legislatore, con l’art. 3 del d.l. n. 16/2012, aveva inserito, nell’art. 53 TUA, il comma 8-bis, con cui invece si adottava, per i grossisti, il più adeguato criterio della fatturazione, abbandonando quello della immissione in consumo, il fatto non era più punibile, tenuto conto sia del principio del favor rei, sia della obiettiva incertezza normativa così determinatasi. Aggiunse, infine, che la stessa energia acquistata in totale, per come fatturata dai fornitori, era inferiore a quella invece accertata dall’Agenzia, il che costituiva un riscontro oggettivo per demolire la pretesa. Si tratta di un percorso complessivamente scorretto in iure, perché – anzitutto, con specifico riferimento al mezzo qui in esame - denota l’errore in cui è incorsa N. 17143/17 R.G. 6 la C.T.R.; ai fini dell’esigibilità dell’imposta, all’epoca, occorreva infatti ricorrere al criterio della immissione in consumo, e non a quello della fatturazione, ai sensi dell’art. 52, comma 1, TUA, come modificato dal d.lgs. n. 26/2007, come pure riconosce lo stesso giudice d’appello. Il criterio della fatturazione venne infatti adottato dal legislatore con il d.l. n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012, sicché esso non può essere utilizzato nella presente fattispecie, né a valle (ossia, riguardo alle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali), né a monte (cioè, quanto all’energia acquistata dai fornitori), almeno ai fini che qui interessano. Ha dunque errato la C.T.R. laddove ha affermato di poter ritenere regolarmente fornita la prova, da parte della società, mediante la produzione delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali, omettendo però di considerare che – come già detto, in virtù della normativa applicabile ratione temporis – ai fini dell’esigibilità dell’imposta (e dei connessi obblighi dichiarativi) era rilevante esclusivamente l’energia immessa in consumo, in questo espressione della attitudine economica dei grossisti nella vendita dell’energia stessa a terzi, che si traduce in indice di capacità contributiva (v. Cass. n. 15712/2020). Si rende pertanto necessario un nuovo scrutinio del materiale probatorio da parte del giudice del merito, onde verificare se – al lume del descritto criterio della immissione in consumo - le contestate violazioni sussistano o meno. 3.1 – Possono ora affrontarsi – per ragioni di pregiudizialità logica - le questioni poste col terzo e col quarto motivo. I mezzi sono anch’essi fondati. Contrariamente a quanto opinato dal giudice d’appello, la modifica introdotta dal d.l. n. 16/2012, con l’inserimento, all’art. 53 TUA, del comma 8-bis, - e quindi N. 17143/17 R.G. 7 con l’adozione, per i grossisti, del criterio della fatturazione, anziché quello previgente dell’immissione in consumo - non ha comportato alcuna abolitio criminis, essendosi essa limitata a diversamente modellare il momento dell’esigibilità dell’accisa, restando dunque inalterati gli obblighi di corretta e veritiera dichiarazione annuale, nonché di versamento mensile. Insomma, lo ius superveniens non ha affatto determinato i presupposti per l’applicabilità del principio del favor rei, ex art. 3 d.lgs. n. 472/1997; si tratta di un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, che ha nella sostanza lasciato inalterati il disvalore della condotta e la risposta sanzionatoria dell’ordinamento, ex art. 59, comma 1, lett. c), TUA: insomma, applicando il criterio “strutturale” di stampo penalistico, oramai fatto proprio anche da questa Corte di legittimità (si veda la recentissima Cass., Sez. Un., n. 13145/2022), non v’è dubbio che la complessiva fattispecie incriminatrice concernente la omessa o incompleta presentazione della dichiarazione annuale non è stata affatto abrogata, solo atteggiandosi diversamente il contenuto della dichiarazione stessa. Correlativamente, è da escludere che detto intervento normativo – ai sensi dell’art. 6 d.gs. n. 472/1997 - abbia mai potuto determinare obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni, nesso eziologico che, peraltro, la C.T.R. neppure si è sforzata di illustrare. 4.1 – Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito. 5.1 – In definitiva, sono accolti il primo, il terzo e il quarto motivo, è assorbito il secondo. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa N. 17143/17 R.G. 8 composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno