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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 09/02/2026, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2053/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14750/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179321117732010 BOLLO AUTO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1,
contro
Regione Campania e Municipia S.p.A., impugna intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica della ingiunzione di pagamento, dell'avviso di accertamento e di tutti gli atti prodromici ad essa sottesi;
- prescrizione del presunto diritto di credito vantato;
- illegittimità dell'intimazione di pagamento per inesistenza e/o inadeguata motivazione.
Chiede:
- nullità della intimazione di pagamento;
- spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania.
Non si costituisce in giudizio Municipia S.p.A..
All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva:
- che il ricorso deve essere accolto. Infatti in assenza di contestazione e prova contraria alle asserzioni del ricorrente deve, conseguentemente, ritenersi fondato e comprovato quanto asserito dal predetto che assume prescritta la debenza tributaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Condanna ciascuna parte resistente al pagamento delle spese di giustizia liquidate in euro 100,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato costituito avv. Difensore_1.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14750/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179321117732010 BOLLO AUTO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1,
contro
Regione Campania e Municipia S.p.A., impugna intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica della ingiunzione di pagamento, dell'avviso di accertamento e di tutti gli atti prodromici ad essa sottesi;
- prescrizione del presunto diritto di credito vantato;
- illegittimità dell'intimazione di pagamento per inesistenza e/o inadeguata motivazione.
Chiede:
- nullità della intimazione di pagamento;
- spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania.
Non si costituisce in giudizio Municipia S.p.A..
All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva:
- che il ricorso deve essere accolto. Infatti in assenza di contestazione e prova contraria alle asserzioni del ricorrente deve, conseguentemente, ritenersi fondato e comprovato quanto asserito dal predetto che assume prescritta la debenza tributaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Condanna ciascuna parte resistente al pagamento delle spese di giustizia liquidate in euro 100,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato costituito avv. Difensore_1.