Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R. N. G. 255/ 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 255/2021 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1
Foro ente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Ricorrente
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 agli atti, dall'Avv. Katia Ariis del Foro di UD ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_2
Resistente
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice: 1) Confermare l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre quale genitore collocatario;
2) Disporre che il sig. tenga con sé i figli un giorno a settimana nella settimana di non spettanza del week-end, CP_1 nonché nell'altra dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, con la precisazione che il trasporto degli stessi dalla residenza materna presso la propria nonché il riaccompagnamento siano a suo esclusivo carico, con espressa dispensa della madre da ogni relativo onere;
3) Disporre espressamente che, nei periodi di permanenza con il padre egli sia onerato dell'accompagnamento e ripresa dei figli dalle relative attività scolastiche, extrascolastiche, sportive, fissate nei giorni di sua spettanza;
1
- In caso di rinuncia del sig. alla percezione del 50% dell'AUU con distrazione alla sig.ra confermare CP_1 Pt_1
l'odierna misura di contribuzione al mantenimento fissata in euro 240,00 mensili (euro 120,00 a figlio).
- Disporre che le spese straordinarie siano divise al 50% come da protocollo;
- Disporre altresì che entrambi i genitori tengano inoltre con sé i figli alternativamente per le festività di Natale (alternando le giornate del 24, 25 e 26 dicembre di ciascun anno) o il Capodanno (alternando i giorni del 31 e del 1 di ciascun anno, ad anni alterni), e per almeno due settimane ovvero 15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive. La gestione delle vacanze estive sarà preventivamente concordata tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno;
- Disporre la cessazione dell'attività di presa in carico del nucleo da parte dei servizi incaricati, rimettendo al Tribunale la permanenza o meno di una mera attività di monitoraggio, posta comunque la prosecuzione del percorso per il piccolo
[...] presso il Dipartimento di Assistenza Distettuale SC Disturbi del Neurosviluppo e Psicopatolog Per_1 evolutiva.
Salvezze Illimitate.
Per parte convenuta: dato atto dell'intervenuta pronuncia dichiarativa della separazione personale dei coniugi odierne parti resa dal Tribunale di Gorizia in data 31.07.2021, depositata il 03.08.2021 con sentenza n. 308/2021:
1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni ed a entrambi i genitori, Controparte_1 Persona_1 che, quindi, in ossequio all'affido condiviso, assumera e d esse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
2) disporre che il padre possa tenere con sé i figli, in sostanziale continuità con quanto previsto dai provvedimenti presidenziali del 21.04.2021 e del decreto n. cronol. 2446/2023 del 20.09.2023 ovvero:
a) finesettimana alternati, decorrenti dalle 18.00 del venerdì fino al lunedì mattina, quando il signor Controparte_1 provvederà a portare i figli a scuola. I figli, quindi, pernotteranno con il padre nelle notti di venerdì, sab occasioni la signora dovrà portare, di venerdì, i figli dal padre entro le 18.00; Parte_1
b) infrasettimanalmente:
- nelle settimane con il weekend presso il padre, quest'ultimo potrà tenere con sé ed un giorno Per_2 Per_1 infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) recandosi personalmente a prendere i mino uola o gli stessi presso la casa materna dopocena, ore nella fascia oraria compresa tra le 20.30 e le 21.00.
- nelle settimane con il weekend presso la madre, il sig. potrà tenere con sé ed un Controparte_1 Per_2 Per_1 giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì). In tali occasioni la sig.ra dovrà portare i figli dal padre Parte_1 dopo pranzo nella fascia oraria compresa tra le 13.00 e le 15.00 (in base al dei figli da scuola). Il signor provvederà a riportare i figli presso la casa materna dopocena, ore nella fascia oraria compresa tra le Controparte_1
20.30 e le 21.00;
c) ad anni alterni, metà delle vacanze natalizie e quelle pasquali, in modo da trascorrere, ad anni alterni, il giorno di Natale e Pasqua alternativamente con l'uno e l'altro genitore. In particolare, per ciò che concerne il periodo di festività natalizie, ciascun genitore trascorrerà con i figli alternativamente i periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo.
Eventuali giorni ulteriori di vacanza verranno gestiti dai genitori secondo il calendario ordinario di cui alle precedenti lettere a) e b).
d) durante le vacanze estive un mese, anche non continuativo, che andrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno;
per il restante periodo estivo, i genitori si atterranno al calendario ordinario di cui alle precedenti lettere a) e b);
2 3) disporre che la sig.ra garantisca una telefonata e/o una videochiamata giornaliera tra il padre e i figli da Pt_1 effettuarsi nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 20.30, con previo accordo per stabilire l'orario. Allo stesso orario, una volta ogni tre giorni, la signora si impegna a garantire una chiamata coi nonni paterni. Allo stesso modo, il signor Pt_1 si impegna a garantire, durante il periodo estivo, le chiamate ai nonni materni. CP_1
I genitori avranno cura di comunicarsi il numero di telefono del figlio per comunicare con lui secondo una crescente e Per_2 progressiva indipendenza.
In relazione alle concrete modalità di espletamento dei suddetti contatti telefonici, se la durata potrà e dovrà variare in base allo stato di concentrazione dei minori, i genitori si adopereranno di fare in modo che tali telefonate e/o video-chiamate avvengano in assenza di fonti di distrazione “esterne” (giochi, videogiochi, televisione, concomitanti colloqui con/di terze persone, ecc.) e con modalità atte a garantire la privacy della comunicazione.
4) in continuità con quanto previsto dal decreto n. cronol. 2446/2023 del 20.09.2023, disporre che il padre concorra al mantenimento ordinario dei figli con la corresponsione di un assegno mensile di € 120,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla ripartizione in misura paritaria (50%) delle spese mediche, scolastiche e parascolastiche e di svago e quelle ulteriori di carattere straordinario che si renderanno necessarie per i figli come individuate e regolamentate dal Protocollo d'intesa tra l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia –Sezione Territoriale di Gorizia e il Tribunale di Gorizia del 01.06.2016, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
5) il tutto con rifusione delle spese e dei compensi professionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1 data 06/09/2015 in ZA (anno 2015, seria A, n. 3, pt. 2). Dall'unione coniugale sono nati
[...]
(n. il 27/07/2014 a NF) ed (n. il 07/06/2017 a Monfa Per_3 Persona_1
Con ricorso depositato in data 08/03/2021 proponeva giudizio di separazione Parte_1 avverso, rappresentando come la convivenza f le a causa delle condotte del marito, che le parti avevano avviato un percorso, senza esito positivo, presso il Consultorio Familiare di UD che il nucleo famigliare veniva preso in carico, per attività di monitoraggio, dal Servizio Sociale di NF, che il padre manifestava assenza rispetto ai bisogni morali e materiali dei figli e ha chiesto pertanto la regolamentazione delle condizioni di separazione tenendo conto delle capacità economiche e patrimoniali delle parti.
Si è costituito in giudizio , contestando le deduzioni di controparte rispetto Controparte_1 alla ricostruzione delle cause che hanno portato alla fine del rapporto di coppia. Ha contestato poi la ricostruzione offerta da parte ricorrente in punto di capacità economiche e sulla frequentazione con i figli, rappresentando come i periodi di minore frequentazione con i minori sono stati causati da problemi lavorativi del resistente e contingenze (quali l'aver contatto il Covid).
All'esito dell'udienza presidenziale, celebrata in data 24/04/2021, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e i figli della coppia sono stati collocati presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita paterno, fissazione del contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di € 200,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore e incarico ai Servizi Sociali.
Nominata la Dott.ssa Di Lauro quale Giudice relatore, ad esito della successiva udienza è stata pronunciata la sentenza parziale in punto di status in data 02/08/2021 e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma IV c.p.c.
Disposti rinvii per permettere il contradditorio sulla richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali e per l'impossibilità di una delle parti di comparire in udienza, all'esito della successiva udienza del 21/06/2022 non sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti delle parti ed è stato esteso il mandato conferito al Consultorio familiare.
3 Subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice relatore, all'esito dell'udienza del 06/04/2023 le parti hanno raggiunto un accordo in punto di assegni famigliari precedenti ed è stata disposta l'acquisizione dell'aggiornamento delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti.
Sentite nuovamente le parti in udienza per tentare una definizione bonaria della controversia, senza esito, con ordinanza del 19/09/2023 il Giudice istruttore ha così provveduto:
Rilevato che
Nonostante il provvedimento presidenziale del 21/04/2022 avesse disposto il collocamento prevalente dei minori ed presso la madre con la previsione di permanenza presso il padre a fine settimana Per_2 Per_1 alterna er o al lunedì mattina) e durante la settimana (due pomeriggi con pernottamento), il trasferimento di per motivi di lavoro UD ha reso più difficoltosa Controparte_1 Persona_ l'attuazione della uanto riferito dalle parti in udienza, ed Per_2 pernotterebbero dal padre il sabato notte e, saltuariamente, la domenica notte mentre gli incontri Per_1 anale avvengono con molte difficoltà, con lo spostamento del padre a NF due volte a settimana.
Inoltre, come anche evidenziato nella relazione dei servizi sociali incaricati con provvedimento del 07/09/2023, le difficoltà emerse per realizzare il trasporto infrasettimanale dei minori a causa della distanza tra NF (dove risiede la signora e UD e degli impegni lavorativi delle Parte_1 parti hanno alimentato ed esasperato il conflitto genitoriale, facendo venire meno un'iniziale collaborazione molto positiva. In particolare, punto focale della discordia è l'individuazione di chi debba farsi carico del trasporto dei minori durante gli spostamenti. A fronte delle difficoltà riscontrate, i Servizi Sociali hanno proposto l'eliminazione del pernotto infrasettimanale, con il consenso di entrambe le parti.
A fronte della difficoltà emerse, i Servizi Sociali delegati hanno richiesto al giudice di provvedere a disporre una efficiente calendarizzazione. Le parti ed i rispettivi difensori hanno lamentato la scarsa incisività dell'operato dei Servizi Sociali, chiedendo un'implementazione dell'incarico.
A fronte del mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti e del percepimento paritario dell'Assegno CO, la signora ha chiesto un aumento del contributo al mantenimento dei figli dovuto dal Parte_1 padre, anche a fro o trascorso con lo stesso.
Ritenuto che
A fronte della dimostrata capacità delle parti di collaborare nel benessere dei figli minori e di una adeguatezza genitoriale dimostrata dei genitori, è necessario che gli incontri e le frequentazioni di ed con Per_2 Per_1 il padre riprendano con maggiore regolarità ed intensità.
Le comprensibili difficoltà dovute alla distanza tra i luoghi di residenza e alle esigenze lavorative dei genitori non devono essere infatti di intralcio ad un accesso pieno dei minori alla bigenitorialità, che, secondo quanto indicato dalla Giurisprudenza maggioritaria, deve essere perseguito salvo che non si ravvisino elementi tali da giustificarne una deroga, non evidenziati nel caso in esame.
Si deve pertanto ribadire la previsione, contenuta nel decreto presidenziale, del collocamento prevalente presso la madre, con fine settimana alternati presso il padre, frequentazioni infrasettimanali, eliminando, come da suggerimento dei Servizi Sociali, la previsione di un pernottamento infrasettimanale presso il padre nelle settimane in cui ed non rimarranno presso lo stesso nel weekend. Per_2 Per_1
Al fine di non alimentare ulteriormente il conflitto genitoriale, appare necessario stabilire che entrambi i genitori si alternino in maniera più via paritaria nel trasporto dei figli presso il padre.
Nel dettaglio, fatto salvo ogni migliore accordo tra le parti, si predispone, a parziale modifica del provvedimento presidenziale dato, la calendarizzazione e gli spostamenti nei seguenti termini:
Settimane con il weekend presso il padre:
4 • il signor potrà tenere con sé ed un giorno Controparte_1 Per_2 Per_1 infrasetti ) recandosi persona pre nori dopo scuola e riportando gli stessi presso la casa materna dopocena, ore nella fascia oraria compresa tra le 20.30 e le 21.00;
• ed staranno con il padre dal venerdì pomeriggio (dopo la scuola) fino al lunedì Per_2 Per_1 mattina, con pernotto nelle notti di venerdì, sabato e domenica. In tali occasioni la signora Pt_1 ovrà portare, di venerdì, i figli dal padre dopo pranzo nella fascia oraria c
[...] le 13.00 e le 15.00 (in base all'orario di uscita dei figli da scuola). Il signor CP_1
provvederà a portare i figli a scuola il lunedì mattina.
[...]
Settimane con il weekend presso la madre:
• Il signor potrà tenere con sé ed un giorno Controparte_1 Per_2 Per_1 infrasetti In tali occasioni la Parte_1 dovrà portare i figli dal padre dopo pranzo nella fascia oraria compresa tra le 13.00 e le 15.00 (in base all'orario di uscita dei figli da scuola). Il signor provvederà Controparte_1
a riportare i figli presso la casa materna dopocena, ore nella fascia oraria compresa tra le 20.30 e le 21.00;
Appare necessario che entrambe le parti si adoperino per garantire il rispetto della indicata calendarizzazione, cercando il più possibile di tener conto delle esigenze lavorative dell'altro genitore nell'esclusivo e prevalente interesse dei figli minori.
In punto di contributo economico, si osserva come le condizioni economiche, reddituali e patrimoniali della signora appaiano leggermente migliori di quelle di Parte_1 CP_1 tti, pur percependo un reddito da lavoro dipenden
[...] ricorrente (circa 1.200 € mensili più tredicesima contro 900,00 € mensili su 12 mensilità) risulta gravato da costi e spese mensili più alti di quelli che deve sostenere la ricorrente (un canone locatizio più alto, il pagamento di rate di prestito contratto). Avendo come riferimento la calendarizzazione sopra indicata – che prevede un tempo maggiore con la madre – alla luce del percepimento in via paritaria dell'Assegno CO FA (ammontante a circa € 400,00 mensili), si ritiene che l'importo indicato nell'ordinanza presidenziale debba essere rimodulato nella misura di € 120 mensili a figlio, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie, come individuate da Protocollo del Tribunale di Gorizia, nella misura del 50%.
Anche alla luce di quanto riferito dalle parti si ritiene che debba essere confermato ed implementato il mandato ai Servizi Sociali già incaricati affinché diano pieno sostegno al nucleo famigliare – con particolare riguardo a ed – e aiutino i genitori a superare le conflittualità esistenti e a rispettare la Per_2 Per_1 calendarizzazione data dal presente provvedimento, mediando e proponendo soluzioni in caso di difficoltà. A tal fine è necessaria rinnovare l'attivazione del Consultorio FA affinché vengano superate le divergenze trai genitori e che gli stessi vengano supportati nel realizzare il prioritario interesse di ed Per_2 Per_1 svolgendo ogni attività ritenuta in concreto necessaria allo scopo.
Nell'attuazione dell'incarico dato sarà necessario che i Servizi Sociali forniscano il più ampio supporto al nucleo famigliare, prevedendo molteplici incontri e relazionandosi con tutti i soggetti coinvolti, compresi i membri delle rispettive famiglie delle parti e gli attuali partners.
Alla luce di quanto già relazionato dai Servizi Sociali, si ritiene che debba essere conferito mandato anche ai servizi di Neuropsichiatria infantile al fine di dare il necessario sostegno a ed Per_2 Per_1
P.Q.M.
Fermo restando il collocamento prevalente presso la madre, modifica i periodi di visita, frequentazione e pernottamento tra ed i figli ed nei termini sopra Controparte_1 Per_2 Per_1 descritti;
5 Ridetermina il contributo mensile dovuto da a Controparte_1 Pt_1 per il mantenimento di ed nella misura di € 120,00 per figlio, somma
[...] Per_2 Per_1 utazione annuale secon me , oltre al 50% spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia.
Conferma la presa in carico del nucleo famigliari ai Servizi Sociali e al Consultorio FA competenti per il Comune di NF, ciascuno nel proprio settore di intervento, per le attività di sostegno e supporto meglio sopra descritte;
Dispone la presa in carico di ed ai Servizi Specialistici in Neuropsichiatria infantile;
Per_2 Per_1
Invita le parti ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite dai Servizi incricati;
Dispone che i Servizi Sociali, il Consultorio FA e i Servizi Specialistici in Neuropsichiatria infantile incaricati notizino al Giudice immediatamente in caso ravvisassero condotte contrarie all'interesse dei minori;
All'esito della successiva udienza del 07/02/2024, a fronte delle circostanze rappresentata dalle parti, è stato implementato l'incarico attribuito ai Servizi di Neuropsichiatria già incaricati.
Successivamente, all'esito dell'udienza celebrata in data 27/06/2024, le parti comparse personalmente hanno fornito un aggiornamento sulla situazione familiare. All'esito dell'udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice, disponendo il deposito da parte dei Servizi incaricati di un'ultima relazione di aggiornamento, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni nei termini sopra indicati e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente si dà atto dell'intervenuta separazione personale trai coniugi, come da sentenza parziale emanata da questo Tribunale in data 18/02/2022.
Sull'affidamento ed il collocamento dei minori ed Per_2 Persona_1
A fronte del lungo percorso processuale svolto, anche grazie all'intervento dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici e alla capacità delle stesse parti di stemperare la conflittualità, seppur esistente, si ritiene corrispondere al miglior interesse dei minori ed il mantenimento del normale esercizio Per_2 Per_1 della responsabilità genitoriale in via condivisa ad entrambi i genitori.
Circa il collocamento dei minori, gli stessi vengono collocati in via prevalente presso la madre Pt_1
[...]
Rispetto al periodo di frequentazione con il genitore non collocatario, si ritiene debbano essere confermate in questa sede le statuizioni interinali di cui al provvedimento del 19/09/2023, rispetto alle quali le parti ed i minori hanno trovato una maggiore stabilità organizzativa. Si stabilisce inoltre come, durante le vacanze natalizie, i minori trascorrano, con alternazione annua, la settimana compresa tra il 24 ed il 30 dicembre con un genitore e la settimana compresa tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio con l'altro. I minori trascorreranno, sempre in via alternata annuale, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante il periodo estivo, ferma rimanendo la calendarizzazione ordinaria, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Si ritiene opportuno recepire in questa sede gli accordi raggiunti dalle parti, all'esito dell'udienza del 27/06/2024, in punto di telefonate giornaliere dei minori con il genitore non collocatario e i nonni paterni.
Si ritiene, nell'interesse dei minori, confermare il mandato dato ai Servizi Sociali – per attività di monitoraggio – al Consultorio FA e ai Servizi Specialistici di Neuropsichiatria infantile competenti per territorio per l'ulteriore periodo di un anno.
Sul mantenimento dei minori ed Per_2 Persona_1
6 Preliminarmente si rammenta come è diritto della prole, riconosciuto anche da norma di rango costituzionale (art. 30 Cost.), essere mantenuta dai genitori, i quali devono provvedervi, a norma dell'art. 316 bis c.c., proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità lavorative. Il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. prevede la corresponsione, a carico di un genitore e nei confronti dell'altro, di un contributo al mantenimento dei figli ispirato al principio di proporzionalità, tenendo in considerazione vari criteri quali l'esigenza di vita le figlio, la capacità economica di entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, oltre che l'assegnazione della casa coniugale che, nel caso in cui la stessa sia in tutto o in parte di proprietà del genitore non prevalentemente collocatario, costituisce una forma di contributo al mantenimento del figlio e anche dell'altro genitore, con effetti positivi sui redditi di quest'ultimo. Condivide poi questo Collegio l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nei procedimenti regolati dall'art. 337 ter c.c., il Giudice, nell'assumere i provvedimenti che reputa idonei ad assicurare l'interesse morale e materiale della prole, non è vincolato al rispetto del principio dispositivo o del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e pertanto può essere assunto un provvedimento discorde dalle richieste avanzate dalle parti senza che rilevi il vizio di c.d. ultrapetizione (cfr. Cass. Civ., sez. VI, Ord. n.25055/2017).
Nel caso di specie, si osserva, rispetto alla situazione economica di come, sulla base Parte_1 dell'istruttoria documentale svolta, la stessa risulti essere la ercependo una retribuzione mensile di circa € 1.000,00. La stessa sostiene la spesa di circa € 100,00 mensili per il pagamento dell'affitto nell'immobile in cui vive.
Di contro, percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.200,00 mensili Controparte_1
(oltre tredi silmente i costi dell'affitto dell'immobile in cui vive nella misura di € 400,00 mensile.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, tenuto conto delle capacità economiche delle parti, dei tempi di frequentazione dei minori con ciascun genitore e della circostanza che l'Assegno CO FA (ammontante a circa € 400,00 mensili) venga attualmente percepito in misura paritaria, il contributo al mantenimento per il mantenimento dei figli minori posto a carico di CP_1
e a favore di deve essere determinato nella misura
[...] Parte_1 150,00 a figlio), somma soggetta rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, individuate e regolamentate secondo il Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3. A fronte dell'intensità dell'intervento di soggetti terzi (i servizi incaricati e lo stesso Giudice) nel definire le questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dispone l'affido condiviso dei minori ed ad entrambi i genitori, con Per_2 Persona_1 collocamento prevalente presso la madre.
Dispone che, salvo migliore accordo, i minori frequentino il genitore non collocatario secondo le seguenti modalità.
Settimane con il weekend presso il padre:
• i minori staranno con il padre un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) recandosi personalmente a prendere i minori dopo scuola e riportando gli stessi presso la casa materna dopocena, ore nella fascia oraria compresa tra le 20.30 e le 21.00;
• i minori staranno con il padre dal venerdì pomeriggio (dopo la scuola) fino al lunedì mattina,
7 con pernotto nelle notti di venerdì, sabato e domenica. In tali occasioni la signora Pt_1 dovrà portare, di venerdì, i figli dal padre dopo pranzo nella fascia oraria
[...] le 13.00 e le 15.00 (in base all'orario di uscita dei figli da scuola). Il signor provvederà a portare i figli a scuola il lunedì mattina. Controparte_1
Settimane con il weekend presso la madre:
• i minori staranno con il padre un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì). In tali occasioni la signora dovrà portare i figli dal padre dopo pranzo nella fascia Parte_1 oraria compresa tra base all'orario di uscita dei figli da scuola). Il signor provvederà a riportare i figli presso la casa materna dopocena, ore Controparte_1
e 20.30 e le 21.00;
Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, con alternazione annua, la settimana compresa tra il 24 ed il 30 dicembre con un genitore e la settimana compresa tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio con l'altro. I minori trascorreranno, sempre in via alternata annuale, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante il periodo estivo, ferma rimanendo la calendarizzazione ordinaria, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Recepisce gli accordi delle parti in punto di videochiamate come da udienza 27/06/2024;
Conferma il mandato assegnato ai Servizi Sociali del Comune di NF per attività di monitoraggio e controllo per l'ulteriore periodo di un anno;
Conferma il mandato assegnato ai Servizi di Neuropsichiatria infantile per un ulteriore periodo di un anno;
Dispone a carico di e a favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al manten ma di € 300, soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, individuate e regolate come da Protocollo in essere presso l'intestato di Tribunale, sono poste a carico dei genitori nella misura del 50%.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
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