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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5875/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona dei sottoscritti magistrati:
Dott. Mario Cigna Presidente
Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido Giudice Estensore
SENTENZA PARZIALE nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 5875/2022 R.G.
TRA rapp.to e difeso come da mandato in atti dagli Avv. LAZZARI Parte_1
MA e GI AN;
ATTORE
CONTRO
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rapp.ti e difesi come da mandato in atti dall'Avv. CONTE FRANCESCA GRAZIA;
CONVENUTI E ATTORI IN RICONVENZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i Parte_1
fratelli, e , nonché la madre, , al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
fine di ricostruire il patrimonio ereditario del padre, , deceduto il 19.04.2021, di cui Persona_1
costui aveva disposto in vita e con testamento olografo redatto il 30.08.2010. In particolare, il de cuius, con detto testamento, disponendo del suo patrimonio, ha statuito come segue: “avendo destinato a mio figlio in anticipo di eredità il denaro occorrente per l'acquisto di numero due Pt_1
appartamenti a Londra e a Roma, avendo inoltre effettuato in passato donazioni di altre proprietà
e beni mobili ed immobili, risulta completata abbondantemente la sua quota legale. Dispongo quindi la destinazione del mio rimanente patrimonio di beni mobili ed immobili agli altri miei due figli e . Pongo a quanto scritto due eccezioni relativamente alla mia quota della CP_3 CP_2
1 abitazione posta al piano terra della palazzina, sita in via delle mimose, in località Baia Verde che assegno esclusivamente a mio figlio e la proprietà esclusiva della mia abitazione di residenza Per_2
di Martano, largo S. Sofia e relative pertinenze, che assegno a mia IG . Dispongo infine CP_3
CP l'usufrutto perpetuo della mia proprietà in favore di mia moglie ”.
Ha assunto, inoltre, che tutti i chiamati alla successione hanno rinunciato ad avvalersi del contenuto del testamento e, ove così non fosse, lo stesso andava comunque annullato perché redatto in costanza di errore (di fatto e di diritto) circa le donazioni effettuate;
errore che ha costituito motivo determinante, influendo sulla volontà del testatore di nominare eredi unicamente i due fratelli e la madre. Ha inoltre contestato di aver ricevuto le donazioni indicate nella scheda di ultima volontà, considerato che l'immobile di Londra è stato comprato in parte con denaro proprio dell'attore e che il bene di Roma è stato a lui intestato solo in virtù di un patto fiduciario concluso con il padre.
In subordine ha concluso per l'accoglimento della domanda di riduzione per lesione della sua quota di legittima e per la declaratoria di nullità e/o simulazione e/o accertamento della natura di donazioni indirette degli atti apparentemente a titolo oneroso, atteso che gli stessi dissimulerebbero o costituirebbero, in realtà, delle donazioni;
nonché per il rimborso delle migliorie effettuate su un immobile sito in Gallipoli con scioglimento della comunione e condanna al pagamento delle indennità da occupazioni, interessi e frutti maturati sugli immobili oggetto di lascito testamentario.
Con unica comparsa di risposta si sono costituiti i convenuti, i quali hanno contestato la dedotta volontà di non dare attuazione al contenuto del testamento, chiarendo altresì che la volontà paterna era scaturita dal matrimonio dell'attore con una donna “ritenuta dal padre pericolosa e inaffidabile per l'intera sua famiglia” (così a p. 7 della comparsa) e hanno concluso per il rigetto della domanda di riduzione svolta nei loro confronti con accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della lesione della loro quota riservata ex lege, con condanna dell'attore anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza, svoltasi il 22.12.2022, a fronte delle difese articolate dai convenuti, l'attore ha svolto reconventio reconventionis chiedendo dichiararsi nullo il testamento perché frutto di un accordo vietato o, in subordine, perché il motivo determinante è stato “la realizzazione dell'accordo assunto con le controparti o con la sig.ra di disporre dei beni in modo CP_1
2 concordato e reciproco non spontaneo. In subordine è annullabile per vizio del consenso, dato il motivo determinante e/o per captazione”.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza dell'1.12.2023 la difesa dell'attore ha precisato che l'immobile sito in Roma, nel quartiere Parioli, alla via Caroncini, formalmente intestato a costui, in realtà costituiva oggetto di pactum fiduciae con il padre al quale avrebbe dovuto essere ritrasferito una volta richiesto e che, di conseguenza, doveva essere restituito interamente alla massa;
pactum fiduciae la cui sussistenza è stata contestata dalla difesa dei convenuti;
a scioglimento di riserva sono stati ammessi gli interrogatori formali delle parti e, all'esito, la causa è stata rinviata per la p.c.
All'udienza del 10.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già indicate negli atti di causa, ivi incluse anche le istanze istruttorie, e la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attrici sono fondate per quanto di ragione e vanno accolte nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, va rigettata la domanda di inefficacia del testamento per concorde rinuncia delle parti a farlo valere.
Orbene, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, “ai fini della validità della rinuncia a far valere il testamento, occorre l'accordo di tutti i coeredi da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse” (così Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 16/09/2021) 21/03/2022, n.
9130; conf. Cass. n. 12685 del 2014).
Nel caso di specie una scrittura di tale tipo difetta, atteso che lo stesso attore ha prodotto unicamente una mail, datata 18.07.2021, che non risulta sottoscritta né dai soggetti espressamente menzionati nel testo (ossia , e né dalla madre di costoro Pt_1 CP_3 CP_2
che, sempre secondo le regole disciplinanti l'apertura della successione, avrebbe dovuto pure sottoscrivere per rinuncia a tutti i propri diritti.
Parimenti infondata è la domanda di annullabilità del testamento per errore sul motivo.
L'attore ha sostenuto che il testatore non gli ha assegnato nulla “sull'erroneo presupposto che tutto ciò che ha donato in vita al predetto figlio (in particolare il denaro per l'acquisto della Pt_1
3 casa di Londra e di Roma ed ulteriori indefinite donazioni) addirittura sia superiore a quanto previsto dalla legge in materia di diritti successori” (così a p. 3 dell'atto introduttivo); tale circostanza integrerebbe gli estremi dell'art. 624 comma 2 c.c. atteso che, per converso,
l'immobile di Londra sarebbe stato acquistato in parte con denaro proprio dell'attore, poiché preso a mutuo, e l'intestazione del bene di Roma sarebbe frutto di un pactum fiduciae concluso con il padre.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta” (così Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 03/12/2010, n. 24637).
In particolare, è stato chiarito che “L'errore sul motivo, assunto dall'art. 624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore nel suo libero e insindacabile apprezzamento circa l'importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue personali vedute e aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontà, sicché tale soggettiva valutazione della realtà obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante”
(si vd. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 22/03/2018, n. 7178).
Nella vicenda in esame, stanti gli elementi addotti dallo stesso attore a fondamento della domanda di annullamento, non può ritenersi sussistente un errore sul motivo nella formazione della volontà del de cuius.
Le circostanze addotte da infatti, integrerebbero gli estremi di una falsa Parte_1
raffigurazione della realtà non in quanto frutto di un erroneo e involontario fraintendimento tale da aver influenzato malamente le decisioni del padre, bensì quale intenzionale alterazione dei fatti realmente accaduti per impedire che costui fosse chiamato all'eredità.
Ancora, va rigettata la reconventio reconventionis svolta alla prima udienza.
Come noto, l'art. 458 c.c. mira a tutelare la libertà testamentaria fino alla morte del disponente e, in considerazione della finalità del divieto, sono sottratti all'ambito applicativo della disposizione i
4 negozi nei quali l'evento morte non è causa dell'attribuzione, ma viene a incidere esclusivamente sull'efficacia dell'atto, il cui scopo non è di regolare la futura successione.
Orbene, nella vicenda in esame non risulta la sottoscrizione di atti negoziali inter vivos ulteriori e diversi rispetto al testamento oggetto di contestazione con finalità dispositiva successiva dell'asse né, d'altra parte, può ritenersi nulla una eventuale mera promessa verbale.
Sul punto, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/02/2022, n. 5555; conf.
Cass., 8570/2020).
A ciò aggiungasi che non risultano neppure allegati elementi da cui desumere l'esistenza di un vizio del consenso del testatore né comportamenti captatori compiuti dai convenuti.
Va per converso accolta la domanda di accertamento della natura fiduciaria dell'intestazione del bene sito in Roma in capo all'attore.
Sul punto va in primo luogo chiarito che la portata del testamento non è dirimente nel senso di ritenere compiuta una donazione in favore dell'attore, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2735 comma 1 c.c. le dichiarazioni rese dal testatore sono comunque liberamente valutabili dal giudice.
In secondo luogo, neppure è determinante l'assenza di patto per iscritto, atteso che la fonte dell'obbligo del fiduciario di trasferire il bene al fiduciante può consistere anche in un accordo verbale, pur riguardando beni immobili (così Corte Cass., n. 15385/2020).
Ciò posto, sin dalla citazione, l'attore ha sostenuto che il cespite capitolino gli è stato intestato perché “ritenuto dal sig. l'unico familiare che avrebbe provveduto al ritrasferimento Persona_1
di detto immobile secondo lo schema del negozio fiduciario (e non della donazione) a semplice sua richiesta”, aggiungendo che di tale bene ha goduto “il fratello su richiesta del quale e per CP_2
soddisfare le esigenze di quest'ultimo l'immobile fu acquistato”.
Orbene, tale prospettazione ha trovato conferma negli atti di causa.
Invero, in disparte il fatto che tale argomentazione è stata sostenuta da sin Parte_1
dall'indomani della lettura del testamento, ossia nel 2021, e quindi allorquando le questioni giuridiche di natura successoria e le quote di spettanza ancora non erano state compiutamente
5 determinate, la sussistenza di tale accordo tra il padre e l'attore è desumibile dal fatto che , Pt_1
nel 2007, viveva già a Londra e non sono stati allegati dai convenuti specifici elementi tali da dimostrare un suo peculiare interesse ad avere un appoggio nella Capitale che, per converso, interessava . Costui, infatti, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver studiato CP_2
a Roma e di aver ivi cercato anche occupazione lavorativa;
né, del resto, è verosimile che l'intestazione in capo all'attore sia dipesa da mere ragioni di individuazione di un domicilio in Italia
(che, peraltro, secondo la certificazione in atti, è sempre stato ancorato a Martano;
cfr. p. 21 all.
1,2,3 e 4 citazione). Va solo precisato, per inciso, che ove fosse vera quest'ultima motivazione
(come sostenuto nella mail del 23.07.2021 da ) non sussisterebbero comunque gli estremi CP_2
per ritenere compiuta una donazione in favore dell'attore, per assenza dell'animus donandi.
A ciò aggiungasi che, per un verso, le chiavi del bene sono sempre state nella disponibilità dei convenuti (cfr. missive in atti) e che, per altro verso, secondo quanto affermato dagli stessi convenuti, l'attore – unitamente alla sua famiglia – quando rientrava in Italia soggiornava solo presso gli immobili di famiglia in Lecce e Gallipoli (cfr. interrogatorio formale di e CP_3
missive in atti).
In conclusione, va ritenuto che la casa di Roma, in via Caroncini n. 2 è stata intestata fiduciariamente a che costui aveva l'obbligo di ritrasferirla al padre su sua richiesta. Parte_1
Stante quanto innanzi esposto, tuttavia, detto immobile non può rientrare nell'asse ereditario.
In primo luogo, la difesa attorea non ha formulato alcuna domanda costitutiva ex art. 2932 c.c., essendosi limitata a chiedere di accertarsi la natura di intestazione fiduciaria del bene ed il conseguente obbligo restitutorio alla massa (cfr. ultimo cpv. delle conclusioni a p. 26 e ss.) e tale circostanza impedisce al Tribunale di mutare la realtà giuridica, emettendo una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto inadempiuto e ritrasferisca agli eredi del fiduciante la res per cui è causa;
in secondo luogo, a fronte dell'iniziale contestazione del pactum fiduciae da parte dei convenuti, all'udienza dell'1.12.2023 costoro hanno chiesto esperirsi detta domanda ex art. 2932 c.c. ma la stessa si palesa come tardiva, stanti le preclusioni processuali già maturate a fronte della pregressa concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
In conclusione, il bene – pur restando attualmente nella formale titolarità del – non Parte_1
può essere incluso, a titolo di donazione, nella sua quota di legittima e qualsivoglia ulteriore contestazione sulla proprietà del cespite potrà essere ulteriormente affrontata dagli interessati nelle sedi processuali opportune.
6 Vanno inoltre rigettate le domande formulate al primo, al terzo e al quarto capoverso delle conclusioni difensive, a p. 27 dell'atto di citazione, di nullità, simulazione, accertamento della qualità di donazioni indirette o miste di molteplici atti.
Le stesse sono infatti estremamente generiche e a comprova della indeterminatezza delle domande è sufficiente evidenziare che il primo contratto in favore di “apparentemente CP_3
oggetto di compravendita” dissimulante un atto a titolo gratuito secondo l'attore, è in realtà una donazione a tutti gli effetti (cfr. atto allegato del 1.10.1993) e, quindi, non vi sono problemi circa la causa concreta del negozio;
per converso, in relazione al secondo contratto (atto del 6.12.1997), risulta documentalmente provato che il prezzo di acquisto è stato pagato al venditore da CP_1
per conto del figlio (cfr. all. 5 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della difesa di
[...] CP_2 CP_1
) e non è stato allegato dall'attore che in realtà la provvista degli assegni fosse di provenienza
[...]
paterna.
A ciò aggiungasi che nelle stesse conclusioni (e, prima ancora, nel corpo dell'atto) sono stati inseriti contestualmente istituti molto diversi fra loro e incompatibili.
La difesa attrice ha infatti dapprima lamentato che “i sigg.ri e risultano CP_2 CP_3
intestatari degli immobili descritti ai punti D), E), G) e comunque specificamente descritti nella premessa del presente atto, oggetto di donazioni dirette, indirette , miste e di compravendita ed atti di liberalità fittizi”; poi, poco oltre, ha concluso che “i beni (immobili o denaro) oggetto di compravendite simulate devono rientrare a far parte della massa ereditaria integralmente in quanto trattasi di atti nulli per difetto di forma, previa declaratoria della simulazione e collazione; ed, infine, “che, in subordine, i beni (immobili o denaro) oggetto di finte compravendite su descritte ma che in realtà costituiscono delle donazioni indirette o miste devono rientrare nella massa ereditaria nella parte in cui ledono la legittima, a seguito di collazione e riduzione e previa declaratoria della simulazione (cfr. tutto a p. 27 della citazione).
Orbene, è pacifico che l'azione di simulazione serve a far dichiarare che un atto apparente (es. compravendita) è fittizio e nasconde un accordo diverso (donazione dissimulata); l'azione di accertamento, invece, mira a verificare l'effettiva natura di una donazione indiretta che non è celata da un atto simulato, ma realizzata con un negozio diverso (es. un padre che paga il prezzo della casa acquistata dal figlio); mentre, ancora, la collazione serve a riequilibrare in sede divisoria le quote di spettanza.
7 In sostanza, la genericità e l'indeterminatezza delle argomentazioni spese dalla difesa attrice impediscono al Tribunale la cognizione di quanto indistintamente assunto.
Da ultimo, tenuto conto delle domande formulate reciprocamente per la tutela della propria quota spettante ex lege a titolo di legittima, è necessario rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo.
Sul punto, tuttavia, è necessario chiarire che è inammissibile la domanda di riduzione formulata da
. CP_1
Il lascito effettuato in suo favore va infatti qualificato quale legato in sostituzione di legittima.
Ne consegue che costei, al fine di ottenere la tacitazione della sua quota di riserva, avrebbe dovuto rinunciare al legato.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto” (così Cass. civ., Sez. II, 29/07/2005, n. 16083; conf. Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
10/06/2011, n. 12854).
Orbene, nella vicenda in esame va ritenuto che bbia voluto pretermettere la moglie, Persona_1
lasciandole unicamente l'usufrutto a titolo particolare. È pacifico tra le parti, infatti, che il testatore ha consultato un Notaio prima di redigere la scheda di ultime volontà e, quindi, è logicamente verosimile che fosse a conoscenza della qualifica di legittimario e di quota ex lege riservata, tant'è che ne fa espresso riferimento quando riferisce del denaro in “anticipo di eredità” donato all'attore tale da risultare “completata abbondantemente la sua quota legale”.
Parimenti, allorquando discute della posizione successoria dei due figli e , si CP_2 CP_3
comprende come li voglia nominare eredi “del suo rimanente patrimonio”.
Del resto, tale ricostruzione è anche compatibile con la volontà paterna di non istituire erede
, per via del suo matrimonio sgradito, al punto da non nominare erede neppure la moglie Pt_1
così da impedire che all'esito della morte di costei si pongano problemi legati all'apertura dell'eredità materna e, quindi, che quello che il testatore ha voluto impedire astrattamente col suo testamento, divenga possibile dopo la morte della moglie.
A ciò aggiungasi che dalle mail in atti si evince che la moglie ha accettato detto lascito, per aver deciso di godere di tutti gli immobili lasciategli in godimento, e tale condotta manifesta una
8 volontà incompatibile con la volontà dismissiva (per un caso identico cfr. Cass. civ., Sez. II,
10/09/2013, n. 20711).
In definitiva, trattandosi di legato in sostituzione di legittima, ai sensi dell'art. 551 comma 2 c.c., costei avrebbe dovuto rinunciare al legato e tale volontà avrebbe dovuto essere formalizzata in un atto scritto perché attinente ad un diritto su un bene immobile.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha infatti evidenziato che “La mancata rinuncia al legato in sostituzione di legittima (da effettuarsi nella forma scritta qualora abbia ad oggetto beni immobili) comporta la preclusione del diritto di chiedere sia la legittima, sia un suo supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore ad essa” (così Cass. civ., Sez. Unite, 29/03/2011, n.
7098 e, prima ancora, Cass., 13785/2004).
In conclusione, la rinuncia all'acquisto del legato costituisce condizione, costitutiva, dell'azione di riduzione (cfr. sul punto Cass., 11288/2007; Cass., Sez. II, 4971/2000) ed in difetto di ciò la sua domanda di riduzione è inammissibile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione collegiale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte nella causa n. 5875/2022 r.g., così provvede:
a) Rigetta la domanda di annullamento del testamento redatto da l 30.08.2010; Persona_1
b) dichiara aperta la successione testamentaria di deceduto il 19.04.2021; Persona_1
c) Dichiara che l'intestazione del bene sito in Roma alla via Caroncini n. 2 in capo a
[...]
ostituisce patto fiduciario;
Parte_1
d) Rigetta le domande di cui al primo, terzo e quarto capoverso delle conclusioni attoree formulate a p. 27 della citazione;
e) Dichiara inammissibile l'azione di riduzione proposta da;
CP_1
f) Rimette la causa sul ruolo per il prosieguo;
g) Spese al definitivo.
Lecce, così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Guido Dott. Mario Cigna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona dei sottoscritti magistrati:
Dott. Mario Cigna Presidente
Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido Giudice Estensore
SENTENZA PARZIALE nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 5875/2022 R.G.
TRA rapp.to e difeso come da mandato in atti dagli Avv. LAZZARI Parte_1
MA e GI AN;
ATTORE
CONTRO
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rapp.ti e difesi come da mandato in atti dall'Avv. CONTE FRANCESCA GRAZIA;
CONVENUTI E ATTORI IN RICONVENZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i Parte_1
fratelli, e , nonché la madre, , al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
fine di ricostruire il patrimonio ereditario del padre, , deceduto il 19.04.2021, di cui Persona_1
costui aveva disposto in vita e con testamento olografo redatto il 30.08.2010. In particolare, il de cuius, con detto testamento, disponendo del suo patrimonio, ha statuito come segue: “avendo destinato a mio figlio in anticipo di eredità il denaro occorrente per l'acquisto di numero due Pt_1
appartamenti a Londra e a Roma, avendo inoltre effettuato in passato donazioni di altre proprietà
e beni mobili ed immobili, risulta completata abbondantemente la sua quota legale. Dispongo quindi la destinazione del mio rimanente patrimonio di beni mobili ed immobili agli altri miei due figli e . Pongo a quanto scritto due eccezioni relativamente alla mia quota della CP_3 CP_2
1 abitazione posta al piano terra della palazzina, sita in via delle mimose, in località Baia Verde che assegno esclusivamente a mio figlio e la proprietà esclusiva della mia abitazione di residenza Per_2
di Martano, largo S. Sofia e relative pertinenze, che assegno a mia IG . Dispongo infine CP_3
CP l'usufrutto perpetuo della mia proprietà in favore di mia moglie ”.
Ha assunto, inoltre, che tutti i chiamati alla successione hanno rinunciato ad avvalersi del contenuto del testamento e, ove così non fosse, lo stesso andava comunque annullato perché redatto in costanza di errore (di fatto e di diritto) circa le donazioni effettuate;
errore che ha costituito motivo determinante, influendo sulla volontà del testatore di nominare eredi unicamente i due fratelli e la madre. Ha inoltre contestato di aver ricevuto le donazioni indicate nella scheda di ultima volontà, considerato che l'immobile di Londra è stato comprato in parte con denaro proprio dell'attore e che il bene di Roma è stato a lui intestato solo in virtù di un patto fiduciario concluso con il padre.
In subordine ha concluso per l'accoglimento della domanda di riduzione per lesione della sua quota di legittima e per la declaratoria di nullità e/o simulazione e/o accertamento della natura di donazioni indirette degli atti apparentemente a titolo oneroso, atteso che gli stessi dissimulerebbero o costituirebbero, in realtà, delle donazioni;
nonché per il rimborso delle migliorie effettuate su un immobile sito in Gallipoli con scioglimento della comunione e condanna al pagamento delle indennità da occupazioni, interessi e frutti maturati sugli immobili oggetto di lascito testamentario.
Con unica comparsa di risposta si sono costituiti i convenuti, i quali hanno contestato la dedotta volontà di non dare attuazione al contenuto del testamento, chiarendo altresì che la volontà paterna era scaturita dal matrimonio dell'attore con una donna “ritenuta dal padre pericolosa e inaffidabile per l'intera sua famiglia” (così a p. 7 della comparsa) e hanno concluso per il rigetto della domanda di riduzione svolta nei loro confronti con accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della lesione della loro quota riservata ex lege, con condanna dell'attore anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza, svoltasi il 22.12.2022, a fronte delle difese articolate dai convenuti, l'attore ha svolto reconventio reconventionis chiedendo dichiararsi nullo il testamento perché frutto di un accordo vietato o, in subordine, perché il motivo determinante è stato “la realizzazione dell'accordo assunto con le controparti o con la sig.ra di disporre dei beni in modo CP_1
2 concordato e reciproco non spontaneo. In subordine è annullabile per vizio del consenso, dato il motivo determinante e/o per captazione”.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza dell'1.12.2023 la difesa dell'attore ha precisato che l'immobile sito in Roma, nel quartiere Parioli, alla via Caroncini, formalmente intestato a costui, in realtà costituiva oggetto di pactum fiduciae con il padre al quale avrebbe dovuto essere ritrasferito una volta richiesto e che, di conseguenza, doveva essere restituito interamente alla massa;
pactum fiduciae la cui sussistenza è stata contestata dalla difesa dei convenuti;
a scioglimento di riserva sono stati ammessi gli interrogatori formali delle parti e, all'esito, la causa è stata rinviata per la p.c.
All'udienza del 10.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già indicate negli atti di causa, ivi incluse anche le istanze istruttorie, e la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attrici sono fondate per quanto di ragione e vanno accolte nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, va rigettata la domanda di inefficacia del testamento per concorde rinuncia delle parti a farlo valere.
Orbene, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, “ai fini della validità della rinuncia a far valere il testamento, occorre l'accordo di tutti i coeredi da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse” (così Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 16/09/2021) 21/03/2022, n.
9130; conf. Cass. n. 12685 del 2014).
Nel caso di specie una scrittura di tale tipo difetta, atteso che lo stesso attore ha prodotto unicamente una mail, datata 18.07.2021, che non risulta sottoscritta né dai soggetti espressamente menzionati nel testo (ossia , e né dalla madre di costoro Pt_1 CP_3 CP_2
che, sempre secondo le regole disciplinanti l'apertura della successione, avrebbe dovuto pure sottoscrivere per rinuncia a tutti i propri diritti.
Parimenti infondata è la domanda di annullabilità del testamento per errore sul motivo.
L'attore ha sostenuto che il testatore non gli ha assegnato nulla “sull'erroneo presupposto che tutto ciò che ha donato in vita al predetto figlio (in particolare il denaro per l'acquisto della Pt_1
3 casa di Londra e di Roma ed ulteriori indefinite donazioni) addirittura sia superiore a quanto previsto dalla legge in materia di diritti successori” (così a p. 3 dell'atto introduttivo); tale circostanza integrerebbe gli estremi dell'art. 624 comma 2 c.c. atteso che, per converso,
l'immobile di Londra sarebbe stato acquistato in parte con denaro proprio dell'attore, poiché preso a mutuo, e l'intestazione del bene di Roma sarebbe frutto di un pactum fiduciae concluso con il padre.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta” (così Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 03/12/2010, n. 24637).
In particolare, è stato chiarito che “L'errore sul motivo, assunto dall'art. 624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore nel suo libero e insindacabile apprezzamento circa l'importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue personali vedute e aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontà, sicché tale soggettiva valutazione della realtà obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante”
(si vd. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 22/03/2018, n. 7178).
Nella vicenda in esame, stanti gli elementi addotti dallo stesso attore a fondamento della domanda di annullamento, non può ritenersi sussistente un errore sul motivo nella formazione della volontà del de cuius.
Le circostanze addotte da infatti, integrerebbero gli estremi di una falsa Parte_1
raffigurazione della realtà non in quanto frutto di un erroneo e involontario fraintendimento tale da aver influenzato malamente le decisioni del padre, bensì quale intenzionale alterazione dei fatti realmente accaduti per impedire che costui fosse chiamato all'eredità.
Ancora, va rigettata la reconventio reconventionis svolta alla prima udienza.
Come noto, l'art. 458 c.c. mira a tutelare la libertà testamentaria fino alla morte del disponente e, in considerazione della finalità del divieto, sono sottratti all'ambito applicativo della disposizione i
4 negozi nei quali l'evento morte non è causa dell'attribuzione, ma viene a incidere esclusivamente sull'efficacia dell'atto, il cui scopo non è di regolare la futura successione.
Orbene, nella vicenda in esame non risulta la sottoscrizione di atti negoziali inter vivos ulteriori e diversi rispetto al testamento oggetto di contestazione con finalità dispositiva successiva dell'asse né, d'altra parte, può ritenersi nulla una eventuale mera promessa verbale.
Sul punto, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/02/2022, n. 5555; conf.
Cass., 8570/2020).
A ciò aggiungasi che non risultano neppure allegati elementi da cui desumere l'esistenza di un vizio del consenso del testatore né comportamenti captatori compiuti dai convenuti.
Va per converso accolta la domanda di accertamento della natura fiduciaria dell'intestazione del bene sito in Roma in capo all'attore.
Sul punto va in primo luogo chiarito che la portata del testamento non è dirimente nel senso di ritenere compiuta una donazione in favore dell'attore, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2735 comma 1 c.c. le dichiarazioni rese dal testatore sono comunque liberamente valutabili dal giudice.
In secondo luogo, neppure è determinante l'assenza di patto per iscritto, atteso che la fonte dell'obbligo del fiduciario di trasferire il bene al fiduciante può consistere anche in un accordo verbale, pur riguardando beni immobili (così Corte Cass., n. 15385/2020).
Ciò posto, sin dalla citazione, l'attore ha sostenuto che il cespite capitolino gli è stato intestato perché “ritenuto dal sig. l'unico familiare che avrebbe provveduto al ritrasferimento Persona_1
di detto immobile secondo lo schema del negozio fiduciario (e non della donazione) a semplice sua richiesta”, aggiungendo che di tale bene ha goduto “il fratello su richiesta del quale e per CP_2
soddisfare le esigenze di quest'ultimo l'immobile fu acquistato”.
Orbene, tale prospettazione ha trovato conferma negli atti di causa.
Invero, in disparte il fatto che tale argomentazione è stata sostenuta da sin Parte_1
dall'indomani della lettura del testamento, ossia nel 2021, e quindi allorquando le questioni giuridiche di natura successoria e le quote di spettanza ancora non erano state compiutamente
5 determinate, la sussistenza di tale accordo tra il padre e l'attore è desumibile dal fatto che , Pt_1
nel 2007, viveva già a Londra e non sono stati allegati dai convenuti specifici elementi tali da dimostrare un suo peculiare interesse ad avere un appoggio nella Capitale che, per converso, interessava . Costui, infatti, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver studiato CP_2
a Roma e di aver ivi cercato anche occupazione lavorativa;
né, del resto, è verosimile che l'intestazione in capo all'attore sia dipesa da mere ragioni di individuazione di un domicilio in Italia
(che, peraltro, secondo la certificazione in atti, è sempre stato ancorato a Martano;
cfr. p. 21 all.
1,2,3 e 4 citazione). Va solo precisato, per inciso, che ove fosse vera quest'ultima motivazione
(come sostenuto nella mail del 23.07.2021 da ) non sussisterebbero comunque gli estremi CP_2
per ritenere compiuta una donazione in favore dell'attore, per assenza dell'animus donandi.
A ciò aggiungasi che, per un verso, le chiavi del bene sono sempre state nella disponibilità dei convenuti (cfr. missive in atti) e che, per altro verso, secondo quanto affermato dagli stessi convenuti, l'attore – unitamente alla sua famiglia – quando rientrava in Italia soggiornava solo presso gli immobili di famiglia in Lecce e Gallipoli (cfr. interrogatorio formale di e CP_3
missive in atti).
In conclusione, va ritenuto che la casa di Roma, in via Caroncini n. 2 è stata intestata fiduciariamente a che costui aveva l'obbligo di ritrasferirla al padre su sua richiesta. Parte_1
Stante quanto innanzi esposto, tuttavia, detto immobile non può rientrare nell'asse ereditario.
In primo luogo, la difesa attorea non ha formulato alcuna domanda costitutiva ex art. 2932 c.c., essendosi limitata a chiedere di accertarsi la natura di intestazione fiduciaria del bene ed il conseguente obbligo restitutorio alla massa (cfr. ultimo cpv. delle conclusioni a p. 26 e ss.) e tale circostanza impedisce al Tribunale di mutare la realtà giuridica, emettendo una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto inadempiuto e ritrasferisca agli eredi del fiduciante la res per cui è causa;
in secondo luogo, a fronte dell'iniziale contestazione del pactum fiduciae da parte dei convenuti, all'udienza dell'1.12.2023 costoro hanno chiesto esperirsi detta domanda ex art. 2932 c.c. ma la stessa si palesa come tardiva, stanti le preclusioni processuali già maturate a fronte della pregressa concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
In conclusione, il bene – pur restando attualmente nella formale titolarità del – non Parte_1
può essere incluso, a titolo di donazione, nella sua quota di legittima e qualsivoglia ulteriore contestazione sulla proprietà del cespite potrà essere ulteriormente affrontata dagli interessati nelle sedi processuali opportune.
6 Vanno inoltre rigettate le domande formulate al primo, al terzo e al quarto capoverso delle conclusioni difensive, a p. 27 dell'atto di citazione, di nullità, simulazione, accertamento della qualità di donazioni indirette o miste di molteplici atti.
Le stesse sono infatti estremamente generiche e a comprova della indeterminatezza delle domande è sufficiente evidenziare che il primo contratto in favore di “apparentemente CP_3
oggetto di compravendita” dissimulante un atto a titolo gratuito secondo l'attore, è in realtà una donazione a tutti gli effetti (cfr. atto allegato del 1.10.1993) e, quindi, non vi sono problemi circa la causa concreta del negozio;
per converso, in relazione al secondo contratto (atto del 6.12.1997), risulta documentalmente provato che il prezzo di acquisto è stato pagato al venditore da CP_1
per conto del figlio (cfr. all. 5 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della difesa di
[...] CP_2 CP_1
) e non è stato allegato dall'attore che in realtà la provvista degli assegni fosse di provenienza
[...]
paterna.
A ciò aggiungasi che nelle stesse conclusioni (e, prima ancora, nel corpo dell'atto) sono stati inseriti contestualmente istituti molto diversi fra loro e incompatibili.
La difesa attrice ha infatti dapprima lamentato che “i sigg.ri e risultano CP_2 CP_3
intestatari degli immobili descritti ai punti D), E), G) e comunque specificamente descritti nella premessa del presente atto, oggetto di donazioni dirette, indirette , miste e di compravendita ed atti di liberalità fittizi”; poi, poco oltre, ha concluso che “i beni (immobili o denaro) oggetto di compravendite simulate devono rientrare a far parte della massa ereditaria integralmente in quanto trattasi di atti nulli per difetto di forma, previa declaratoria della simulazione e collazione; ed, infine, “che, in subordine, i beni (immobili o denaro) oggetto di finte compravendite su descritte ma che in realtà costituiscono delle donazioni indirette o miste devono rientrare nella massa ereditaria nella parte in cui ledono la legittima, a seguito di collazione e riduzione e previa declaratoria della simulazione (cfr. tutto a p. 27 della citazione).
Orbene, è pacifico che l'azione di simulazione serve a far dichiarare che un atto apparente (es. compravendita) è fittizio e nasconde un accordo diverso (donazione dissimulata); l'azione di accertamento, invece, mira a verificare l'effettiva natura di una donazione indiretta che non è celata da un atto simulato, ma realizzata con un negozio diverso (es. un padre che paga il prezzo della casa acquistata dal figlio); mentre, ancora, la collazione serve a riequilibrare in sede divisoria le quote di spettanza.
7 In sostanza, la genericità e l'indeterminatezza delle argomentazioni spese dalla difesa attrice impediscono al Tribunale la cognizione di quanto indistintamente assunto.
Da ultimo, tenuto conto delle domande formulate reciprocamente per la tutela della propria quota spettante ex lege a titolo di legittima, è necessario rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo.
Sul punto, tuttavia, è necessario chiarire che è inammissibile la domanda di riduzione formulata da
. CP_1
Il lascito effettuato in suo favore va infatti qualificato quale legato in sostituzione di legittima.
Ne consegue che costei, al fine di ottenere la tacitazione della sua quota di riserva, avrebbe dovuto rinunciare al legato.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto” (così Cass. civ., Sez. II, 29/07/2005, n. 16083; conf. Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
10/06/2011, n. 12854).
Orbene, nella vicenda in esame va ritenuto che bbia voluto pretermettere la moglie, Persona_1
lasciandole unicamente l'usufrutto a titolo particolare. È pacifico tra le parti, infatti, che il testatore ha consultato un Notaio prima di redigere la scheda di ultime volontà e, quindi, è logicamente verosimile che fosse a conoscenza della qualifica di legittimario e di quota ex lege riservata, tant'è che ne fa espresso riferimento quando riferisce del denaro in “anticipo di eredità” donato all'attore tale da risultare “completata abbondantemente la sua quota legale”.
Parimenti, allorquando discute della posizione successoria dei due figli e , si CP_2 CP_3
comprende come li voglia nominare eredi “del suo rimanente patrimonio”.
Del resto, tale ricostruzione è anche compatibile con la volontà paterna di non istituire erede
, per via del suo matrimonio sgradito, al punto da non nominare erede neppure la moglie Pt_1
così da impedire che all'esito della morte di costei si pongano problemi legati all'apertura dell'eredità materna e, quindi, che quello che il testatore ha voluto impedire astrattamente col suo testamento, divenga possibile dopo la morte della moglie.
A ciò aggiungasi che dalle mail in atti si evince che la moglie ha accettato detto lascito, per aver deciso di godere di tutti gli immobili lasciategli in godimento, e tale condotta manifesta una
8 volontà incompatibile con la volontà dismissiva (per un caso identico cfr. Cass. civ., Sez. II,
10/09/2013, n. 20711).
In definitiva, trattandosi di legato in sostituzione di legittima, ai sensi dell'art. 551 comma 2 c.c., costei avrebbe dovuto rinunciare al legato e tale volontà avrebbe dovuto essere formalizzata in un atto scritto perché attinente ad un diritto su un bene immobile.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha infatti evidenziato che “La mancata rinuncia al legato in sostituzione di legittima (da effettuarsi nella forma scritta qualora abbia ad oggetto beni immobili) comporta la preclusione del diritto di chiedere sia la legittima, sia un suo supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore ad essa” (così Cass. civ., Sez. Unite, 29/03/2011, n.
7098 e, prima ancora, Cass., 13785/2004).
In conclusione, la rinuncia all'acquisto del legato costituisce condizione, costitutiva, dell'azione di riduzione (cfr. sul punto Cass., 11288/2007; Cass., Sez. II, 4971/2000) ed in difetto di ciò la sua domanda di riduzione è inammissibile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione collegiale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte nella causa n. 5875/2022 r.g., così provvede:
a) Rigetta la domanda di annullamento del testamento redatto da l 30.08.2010; Persona_1
b) dichiara aperta la successione testamentaria di deceduto il 19.04.2021; Persona_1
c) Dichiara che l'intestazione del bene sito in Roma alla via Caroncini n. 2 in capo a
[...]
ostituisce patto fiduciario;
Parte_1
d) Rigetta le domande di cui al primo, terzo e quarto capoverso delle conclusioni attoree formulate a p. 27 della citazione;
e) Dichiara inammissibile l'azione di riduzione proposta da;
CP_1
f) Rimette la causa sul ruolo per il prosieguo;
g) Spese al definitivo.
Lecce, così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Guido Dott. Mario Cigna
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