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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 8300/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to MONTANARO CHRISTIAN VITO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dal Capo dell' Controparte_1 dott.ssa Antonella CANGIANO e dal funz. del. dott.ssa Rosa
[...]
SABINO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad ordinanza- ingiunzione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03.02.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver ricevuto un'ordinanza-ingiunzione in data
11.06.2021 per il pagamento di sanzioni amministrative dell'importo di € 1.917,40, per due tipologie di infrazioni: registrazione infedele sul LUL delle ore effettivamente svolte da due lavoratori dipendenti dettagliatamente indicati ex art. 39, commi 1 e 2 del D.L. n.
112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, ed ex art. 39, commi 1, 2 e 7 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008; eccependo la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata audizione personale e per omessa indicazione delle fonti di prova in violazione degli artt. 18, comma 2 della L. n. 689/1981 e 13 L. n. 124/2004, e, nel merito,
l'insussistenza e l'illegittimità delle sanzioni irrogate, agiva in giudizio per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e per la revoca delle sanzioni amministrative irrogate, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, ed in subordine per l'applicazione dei minimi edittali previsti ex lege, con vittoria di spese di lite da distrarre. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l' resistente per Controparte_1 rappresentare di aver rispettato le procedure per l'irrogazione delle sanzioni impugnate e per contestare le eccezioni mosse in ricorso. Nel merito affermava l'infondatezza delle domande avanzate affermando la sussistenza degli illeciti contestati e la fondatezza delle sanzioni irrogate alla luce delle dichiarazioni rese dai due lavoratori dipendenti nell'immediatezza dei fatti previo riscontro dei loro contratti di assunzione e delle registrazioni sul LUL delle ore lavorative, risultate in difetto rispetto a quelle effettivamente svolte nei periodi contestati.
Domandava, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso, con vittoria di spese e compensi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La richiesta cautelare veniva rigettata.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Nel merito il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Pag. 2 di 15 Innanzitutto, occorre ribadire che il presente giudizio, per sua natura,
è finalizzato all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione.
Pertanto, il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, rimanendo inibito al giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 3271/1990 e quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, che si riporta nella parte di interesse: “… (omissis)… secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n.
9387/2002, ai "principi suddetti, segnatamente al divieto di superare
i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso
Pag. 3 di 15 stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio". … (omissis)…”1.
Tanto premesso occorre affermare l'infondatezza della eccepita nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per mancata audizione personale in sede amministrativa in violazione dell'art. 18, comma 2
L. n. 689/1981.
Per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, detta omissione non potrebbe determinare la nullità dell'ordinanza- ingiunzione.
Questi i principi di diritto ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. n. 1230/2012 cui dare continuità: “… (omissis)… Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento avendo le Sezioni unite di questa Corte chiarito in via definitiva, con la citata sentenza n. 1786 del 2010, che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non
l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. … (omissis)…”.
Anche l'eccepita nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata indicazione delle fonti di prova in violazione dell'art. 13 L. n.
Pag. 4 di 15 124/2004 va disattesa, se si considera che nel verbale unico di accertamento e notificazione n. BA0002/2017 – 045 – 01 del
04/05/2017 che ha preceduto l'ordinanza-ingiunzione oggetto della presente impugnativa, ritualmente notificato alla parte ricorrente e dalla stessa parte ricorrente prodotto in questo giudizio, sono state specificate le condotte illecite sanzionate e, soprattutto, sono state analiticamente indicate le fonti di prova (documentazione acquisita nel corso dell'indagine ispettiva, esame del LUL e dichiarazioni dei lavoratori)2.
A ciò si aggiunga che la mancata indicazione delle fonti di prova è considerato dalla giurisprudenza di legittimità mero vizio formale in grado di avere rilevanza esclusivamente qualora impedisca un'adeguata difesa, da escludersi nel caso di specie secondo quanto appena sopra chiarito.
Questi i principi di diritto affermati di recente dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 26050/2023 che si riporta nella parte d'interesse:
“… (omissis)… il terzo motivo è da disattendere, poiché è corretta
l'impostazione seguita dal giudice di appello secondo cui, in linea generale, la mancata indicazione nel verbale di accertamento delle fonti di prova degli illeciti costituisce un vizio formale che rileva solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva; e, nel caso specifico, il giudice di appello ha escluso essersi verificata alcuna lesione del diritto di difesa, poiché la insufficienza descrittiva della contestazione non ha impedito al trasgressore di prospettare le proprie ragioni mediante l'opposizione proposta;
né le ricorrenti hanno evidenziato, in concreto, quale pregiudizio sia loro derivato, sul versante difensivo, dalla mancata indicazione della fonte di prova,
Pag. 5 di 15 essendosi limitate, in astratto, a dolersi di non aver avuto contezza degli elementi di prova (non, quindi, delle fonti) da cui gli addebiti erano scaturiti, benché dal verbale di accertamento si potesse intuire, come riconosciuto nello stesso ricorso, che i militari avessero "tratto il loro convincimento unicamente ed esclusivamente dalle dichiarazioni rese dalle sig.re S. e C."; … (omissis)…”.
Si consideri, inoltre, che per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità “… (omissis) …
l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. … (omissis)…”3.
A bene vedere, nell'ordinanza-ingiunzione impugnata è fatto espresso riferimento alle condotte addebitate ed alle disposizioni violate. Viene fatto rinvio, inoltre, al verbale unico di accertamento e notificazione n. BA0002/2017 – 045 – 01 del 04/05/2017 pacificamente notificato e ricevuto dalla parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che alla luce delle compiute difese della parte ricorrente spiegate in questo giudizio appare destituito di ogni fondamento il lamentato vulnus del diritto di difesa.
Nessun pregiudizio concreto alla difesa della parte ricorrente, pertanto, è ravvisabile nel caso di specie.
Fatte queste necessarie premesse e chiarita la natura giuridica del presente giudizio, per quel che riguarda la posizione delle parti e la
Pag. 6 di 15 distribuzione dei carichi probatori tra le stesse, occorre ribadire che nel giudizio oppositivo a sanzioni ammnistrative l'Amministrazione, pur rivestendo solo formalmente la veste di parte resistente-opposta,
è da qualificarsi quale parte attrice in senso sostanziale, gravando sulla stessa l'onere della prova dei fatti costitutivi degli illeciti amministrativi contestati ai sensi dell'art. 6, comma 11 D.L.vo n.
150/2011 che si riporta:
<Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.>>.
Ed infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sull'Amministrazione l'onere della prova della fondatezza della sua pretesa.
In concreto, risultando finalizzato detto giudizio all'accertamento della fattispecie contestata spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Questi i principi più volte affermati dalla Suprema Corte cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Occorre procedere - prima di esaminare la censura che si ritiene meritevole di accoglimento - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un
Pag. 7 di 15 giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con
l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n.
3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass.
n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
Pag. 8 di 15 In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione
è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma
11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia
l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo
Pag. 9 di 15 della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. … (omissis)…”4.
Per quel che riguarda, invece, l'efficacia probatoria dei verbali di accertamento occorre dare continuità ai principi sistematicamente enunciati dalla Suprema Corte sulla loro diversa valenza a seconda delle diverse ipotesi che potrebbero configurarsi e che di seguito si riportano: “… (omissis)… La pronuncia della Corte d'Appello è conforme agli orientamenti di questa Corte circa l'efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative dei verbali di accertamento.
Tali verbali hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque
Pag. 10 di 15 elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. … (omissis)…”5.
Pertanto, la fede privilegiata dei verbali di accertamento ai sensi dell'art. 2700 c.c. assiste esclusivamente i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Per le dichiarazioni rese dai terzi al pubblico ufficiale e riportate nel verbale di accertamento occorre fare un distinguo: in caso di specifica indicazione delle fonti di conoscenza che consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni le stesse fanno fede fino a prova contraria.
In mancanza, invece, dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, le stesse costituiscono comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a
Pag. 11 di 15 querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale6.
Per quel che riguarda, inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, in caso di contrasto tra quella resa ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti e quella resa in sede giudiziale, occorre dare rilievo ad un importante principio affermato anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione che si riporta: “… (omissis)… Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.
17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la
Pag. 12 di 15 sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio
a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95). … (omissis)…”7.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra enunciati, dalla valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito al processo occorre affermare l'insussistenza degli illeciti contestati alla parte ricorrente, non essendovi certezza della infedele registrazione sul LUL delle ore effettivamente svolte da due lavoratori dipendenti dalla parte ricorrente nei periodi contestati.
A ben vedere, infatti, per quel che riguarda il caso in esame, occorre precisare che l'amministrazione resistente ha desunto la sussistenza degli illeciti contestati e sanzionati dalle dichiarazioni rese dai due lavoratori dipendenti all'epoca dell'accertamento ispettivo che sono stati escussi nel corso del giudizio in qualità di testimoni.
Ed infatti, gli illeciti contestati con l'ordinanza-ingiunzione opposta rinvengono il loro fondamento esclusivamente nelle dichiarazioni rese dai due lavoratori in occasione dell'accertamento ispettivo, dalle quali emergerebbe una infedele registrazione sul LUL delle ore d'impiego effettivamente svolte dai dipendenti nei periodi contestati.
Ebbene, le dichiarazioni rese da entrambi i lavoratori nel corso della verifica ispettiva risultano indubbiamente circostanziate, avendo, i dipendenti, indicato in modo analitico la mansione svolta, l'inizio del
Pag. 13 di 15 rapporto lavorativo, la retribuzione mensile percepita, i giorni lavorativi, gli orari osservati ed i giorni di riposo.
Sebbene siano chiare ed inequivoche nella loro portata dette dichiarazioni sono state in parte rimodulate durante la testimonianza resa nel corso del giudizio.
A bene vedere, infatti, il teste , pur confermando la Testimone_1 dichiarazione resa in sede ispettiva, ha chiarito che vi era flessibilità nell'osservanza degli orari giornalieri in ragione delle esigenze legate alla funzione genitoriale, quale madre di tre figli.
Non solo, sempre lo stesso teste ha confermato che gli orari effettivamente osservati nel periodo in contestazione sono stati quelli indicati in ricorso e riportati sulle buste-paga mostrate ed ha aggiunto di non aver riferito all'ispettore all'epoca della dichiarazione rilasciata durante l'accesso ispettivo della flessibilità dell'orario lavorativo osservato in base alle esigenze familiari.
Ebbene, detta flessibilità di orario in ingresso ed in uscita è stata confermata anche dall'altro teste escusso nel Testimone_2 corso del giudizio, il quale ha confermato il numero di ore indicate in ricorso e la corrispondenza con quanto riportato sulle buste-paga.
Le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria, per convergenza ed univocità, sono da ritenersi attendibili, soprattutto se si considera che alcun condizionamento avrebbe potuto avere il teste in Tes_2 quanto non più legato da alcun rapporto lavorativo con la parte ricorrente al momento della deposizione testimoniale, che, di conseguenza, deve ritenersi del tutto genuina.
Tanto conforta la ricostruzione offerta dalla parte opponente, avendo l'istruttoria espletata confortato quanto rappresentato in ricorso e posto chiaramente in dubbio la sussistenza degli illeciti contestati.
Pag. 14 di 15 Pertanto, a fronte delle specifiche contestazioni attoree ed in mancanza di adeguata prova offerta dall'amministrazione resistente, non può ritenersi raggiunta in modo sufficiente la prova delle infrazioni contestate.
Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione.
Deve essere dichiarata l'insussistenza dell'illecito contestato con l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza tra le parti, la parte ricorrente nella fase cautelare e la parte resistente in questa di merito, le spese di lite andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la promossa opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza degli illeciti contestati alla parte ricorrente per cui è causa ed annulla, di conseguenza,
l'ordinanza-ingiunzione oggetto della presente impugnativa;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,03/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 1056/2022. 2 Cfr. doc. n. 2) in all.ti parte ricorrente. 3 Così Cass. n. 21924/2021. 4 Così Cass. n. 1921/2019. 5 Così Cass. 30771/2021. 6 Sulla portata probatoria dei verbali ispettivi cfr. anche Cass. 08.01.2014, n. 166 nella parte in cui chiarisce: “…(omissis)… Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro : a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo
e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino
a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05).
…(omissis)…”. 7 Così Cass. n. 24208/2020.
Sezione Lavoro
N.R.G. 8300/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to MONTANARO CHRISTIAN VITO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dal Capo dell' Controparte_1 dott.ssa Antonella CANGIANO e dal funz. del. dott.ssa Rosa
[...]
SABINO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad ordinanza- ingiunzione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03.02.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver ricevuto un'ordinanza-ingiunzione in data
11.06.2021 per il pagamento di sanzioni amministrative dell'importo di € 1.917,40, per due tipologie di infrazioni: registrazione infedele sul LUL delle ore effettivamente svolte da due lavoratori dipendenti dettagliatamente indicati ex art. 39, commi 1 e 2 del D.L. n.
112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, ed ex art. 39, commi 1, 2 e 7 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008; eccependo la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata audizione personale e per omessa indicazione delle fonti di prova in violazione degli artt. 18, comma 2 della L. n. 689/1981 e 13 L. n. 124/2004, e, nel merito,
l'insussistenza e l'illegittimità delle sanzioni irrogate, agiva in giudizio per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e per la revoca delle sanzioni amministrative irrogate, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, ed in subordine per l'applicazione dei minimi edittali previsti ex lege, con vittoria di spese di lite da distrarre. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l' resistente per Controparte_1 rappresentare di aver rispettato le procedure per l'irrogazione delle sanzioni impugnate e per contestare le eccezioni mosse in ricorso. Nel merito affermava l'infondatezza delle domande avanzate affermando la sussistenza degli illeciti contestati e la fondatezza delle sanzioni irrogate alla luce delle dichiarazioni rese dai due lavoratori dipendenti nell'immediatezza dei fatti previo riscontro dei loro contratti di assunzione e delle registrazioni sul LUL delle ore lavorative, risultate in difetto rispetto a quelle effettivamente svolte nei periodi contestati.
Domandava, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso, con vittoria di spese e compensi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La richiesta cautelare veniva rigettata.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Nel merito il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Pag. 2 di 15 Innanzitutto, occorre ribadire che il presente giudizio, per sua natura,
è finalizzato all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione.
Pertanto, il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, rimanendo inibito al giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 3271/1990 e quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, che si riporta nella parte di interesse: “… (omissis)… secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n.
9387/2002, ai "principi suddetti, segnatamente al divieto di superare
i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso
Pag. 3 di 15 stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio". … (omissis)…”1.
Tanto premesso occorre affermare l'infondatezza della eccepita nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per mancata audizione personale in sede amministrativa in violazione dell'art. 18, comma 2
L. n. 689/1981.
Per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, detta omissione non potrebbe determinare la nullità dell'ordinanza- ingiunzione.
Questi i principi di diritto ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. n. 1230/2012 cui dare continuità: “… (omissis)… Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento avendo le Sezioni unite di questa Corte chiarito in via definitiva, con la citata sentenza n. 1786 del 2010, che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non
l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. … (omissis)…”.
Anche l'eccepita nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata indicazione delle fonti di prova in violazione dell'art. 13 L. n.
Pag. 4 di 15 124/2004 va disattesa, se si considera che nel verbale unico di accertamento e notificazione n. BA0002/2017 – 045 – 01 del
04/05/2017 che ha preceduto l'ordinanza-ingiunzione oggetto della presente impugnativa, ritualmente notificato alla parte ricorrente e dalla stessa parte ricorrente prodotto in questo giudizio, sono state specificate le condotte illecite sanzionate e, soprattutto, sono state analiticamente indicate le fonti di prova (documentazione acquisita nel corso dell'indagine ispettiva, esame del LUL e dichiarazioni dei lavoratori)2.
A ciò si aggiunga che la mancata indicazione delle fonti di prova è considerato dalla giurisprudenza di legittimità mero vizio formale in grado di avere rilevanza esclusivamente qualora impedisca un'adeguata difesa, da escludersi nel caso di specie secondo quanto appena sopra chiarito.
Questi i principi di diritto affermati di recente dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 26050/2023 che si riporta nella parte d'interesse:
“… (omissis)… il terzo motivo è da disattendere, poiché è corretta
l'impostazione seguita dal giudice di appello secondo cui, in linea generale, la mancata indicazione nel verbale di accertamento delle fonti di prova degli illeciti costituisce un vizio formale che rileva solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva; e, nel caso specifico, il giudice di appello ha escluso essersi verificata alcuna lesione del diritto di difesa, poiché la insufficienza descrittiva della contestazione non ha impedito al trasgressore di prospettare le proprie ragioni mediante l'opposizione proposta;
né le ricorrenti hanno evidenziato, in concreto, quale pregiudizio sia loro derivato, sul versante difensivo, dalla mancata indicazione della fonte di prova,
Pag. 5 di 15 essendosi limitate, in astratto, a dolersi di non aver avuto contezza degli elementi di prova (non, quindi, delle fonti) da cui gli addebiti erano scaturiti, benché dal verbale di accertamento si potesse intuire, come riconosciuto nello stesso ricorso, che i militari avessero "tratto il loro convincimento unicamente ed esclusivamente dalle dichiarazioni rese dalle sig.re S. e C."; … (omissis)…”.
Si consideri, inoltre, che per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità “… (omissis) …
l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. … (omissis)…”3.
A bene vedere, nell'ordinanza-ingiunzione impugnata è fatto espresso riferimento alle condotte addebitate ed alle disposizioni violate. Viene fatto rinvio, inoltre, al verbale unico di accertamento e notificazione n. BA0002/2017 – 045 – 01 del 04/05/2017 pacificamente notificato e ricevuto dalla parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che alla luce delle compiute difese della parte ricorrente spiegate in questo giudizio appare destituito di ogni fondamento il lamentato vulnus del diritto di difesa.
Nessun pregiudizio concreto alla difesa della parte ricorrente, pertanto, è ravvisabile nel caso di specie.
Fatte queste necessarie premesse e chiarita la natura giuridica del presente giudizio, per quel che riguarda la posizione delle parti e la
Pag. 6 di 15 distribuzione dei carichi probatori tra le stesse, occorre ribadire che nel giudizio oppositivo a sanzioni ammnistrative l'Amministrazione, pur rivestendo solo formalmente la veste di parte resistente-opposta,
è da qualificarsi quale parte attrice in senso sostanziale, gravando sulla stessa l'onere della prova dei fatti costitutivi degli illeciti amministrativi contestati ai sensi dell'art. 6, comma 11 D.L.vo n.
150/2011 che si riporta:
<Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.>>.
Ed infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sull'Amministrazione l'onere della prova della fondatezza della sua pretesa.
In concreto, risultando finalizzato detto giudizio all'accertamento della fattispecie contestata spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Questi i principi più volte affermati dalla Suprema Corte cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Occorre procedere - prima di esaminare la censura che si ritiene meritevole di accoglimento - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un
Pag. 7 di 15 giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con
l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n.
3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass.
n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
Pag. 8 di 15 In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione
è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma
11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia
l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo
Pag. 9 di 15 della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. … (omissis)…”4.
Per quel che riguarda, invece, l'efficacia probatoria dei verbali di accertamento occorre dare continuità ai principi sistematicamente enunciati dalla Suprema Corte sulla loro diversa valenza a seconda delle diverse ipotesi che potrebbero configurarsi e che di seguito si riportano: “… (omissis)… La pronuncia della Corte d'Appello è conforme agli orientamenti di questa Corte circa l'efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative dei verbali di accertamento.
Tali verbali hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque
Pag. 10 di 15 elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. … (omissis)…”5.
Pertanto, la fede privilegiata dei verbali di accertamento ai sensi dell'art. 2700 c.c. assiste esclusivamente i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Per le dichiarazioni rese dai terzi al pubblico ufficiale e riportate nel verbale di accertamento occorre fare un distinguo: in caso di specifica indicazione delle fonti di conoscenza che consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni le stesse fanno fede fino a prova contraria.
In mancanza, invece, dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, le stesse costituiscono comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a
Pag. 11 di 15 querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale6.
Per quel che riguarda, inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, in caso di contrasto tra quella resa ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti e quella resa in sede giudiziale, occorre dare rilievo ad un importante principio affermato anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione che si riporta: “… (omissis)… Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.
17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la
Pag. 12 di 15 sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio
a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95). … (omissis)…”7.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra enunciati, dalla valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito al processo occorre affermare l'insussistenza degli illeciti contestati alla parte ricorrente, non essendovi certezza della infedele registrazione sul LUL delle ore effettivamente svolte da due lavoratori dipendenti dalla parte ricorrente nei periodi contestati.
A ben vedere, infatti, per quel che riguarda il caso in esame, occorre precisare che l'amministrazione resistente ha desunto la sussistenza degli illeciti contestati e sanzionati dalle dichiarazioni rese dai due lavoratori dipendenti all'epoca dell'accertamento ispettivo che sono stati escussi nel corso del giudizio in qualità di testimoni.
Ed infatti, gli illeciti contestati con l'ordinanza-ingiunzione opposta rinvengono il loro fondamento esclusivamente nelle dichiarazioni rese dai due lavoratori in occasione dell'accertamento ispettivo, dalle quali emergerebbe una infedele registrazione sul LUL delle ore d'impiego effettivamente svolte dai dipendenti nei periodi contestati.
Ebbene, le dichiarazioni rese da entrambi i lavoratori nel corso della verifica ispettiva risultano indubbiamente circostanziate, avendo, i dipendenti, indicato in modo analitico la mansione svolta, l'inizio del
Pag. 13 di 15 rapporto lavorativo, la retribuzione mensile percepita, i giorni lavorativi, gli orari osservati ed i giorni di riposo.
Sebbene siano chiare ed inequivoche nella loro portata dette dichiarazioni sono state in parte rimodulate durante la testimonianza resa nel corso del giudizio.
A bene vedere, infatti, il teste , pur confermando la Testimone_1 dichiarazione resa in sede ispettiva, ha chiarito che vi era flessibilità nell'osservanza degli orari giornalieri in ragione delle esigenze legate alla funzione genitoriale, quale madre di tre figli.
Non solo, sempre lo stesso teste ha confermato che gli orari effettivamente osservati nel periodo in contestazione sono stati quelli indicati in ricorso e riportati sulle buste-paga mostrate ed ha aggiunto di non aver riferito all'ispettore all'epoca della dichiarazione rilasciata durante l'accesso ispettivo della flessibilità dell'orario lavorativo osservato in base alle esigenze familiari.
Ebbene, detta flessibilità di orario in ingresso ed in uscita è stata confermata anche dall'altro teste escusso nel Testimone_2 corso del giudizio, il quale ha confermato il numero di ore indicate in ricorso e la corrispondenza con quanto riportato sulle buste-paga.
Le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria, per convergenza ed univocità, sono da ritenersi attendibili, soprattutto se si considera che alcun condizionamento avrebbe potuto avere il teste in Tes_2 quanto non più legato da alcun rapporto lavorativo con la parte ricorrente al momento della deposizione testimoniale, che, di conseguenza, deve ritenersi del tutto genuina.
Tanto conforta la ricostruzione offerta dalla parte opponente, avendo l'istruttoria espletata confortato quanto rappresentato in ricorso e posto chiaramente in dubbio la sussistenza degli illeciti contestati.
Pag. 14 di 15 Pertanto, a fronte delle specifiche contestazioni attoree ed in mancanza di adeguata prova offerta dall'amministrazione resistente, non può ritenersi raggiunta in modo sufficiente la prova delle infrazioni contestate.
Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione.
Deve essere dichiarata l'insussistenza dell'illecito contestato con l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza tra le parti, la parte ricorrente nella fase cautelare e la parte resistente in questa di merito, le spese di lite andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la promossa opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza degli illeciti contestati alla parte ricorrente per cui è causa ed annulla, di conseguenza,
l'ordinanza-ingiunzione oggetto della presente impugnativa;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,03/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 1056/2022. 2 Cfr. doc. n. 2) in all.ti parte ricorrente. 3 Così Cass. n. 21924/2021. 4 Così Cass. n. 1921/2019. 5 Così Cass. 30771/2021. 6 Sulla portata probatoria dei verbali ispettivi cfr. anche Cass. 08.01.2014, n. 166 nella parte in cui chiarisce: “…(omissis)… Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro : a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo
e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino
a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05).
…(omissis)…”. 7 Così Cass. n. 24208/2020.