Art. 1.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilita', a favore degli ufficiali giudiziari e' determinato con l'applicazione della tabella A unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui all' articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 .
Rimangono ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale di cui all' articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 .
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilita', a favore degli ufficiali giudiziari e' determinato con l'applicazione della tabella A unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui all' articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 .
Rimangono ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale di cui all' articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 .