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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.U. dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2014/2023 R.G., avente ad oggetto “Impugnazione di testamento olografo” e vertente
TRA
(codice fiscale ), (codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (codice fiscale ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(codice fiscale ), e (codice Parte_4 C.F._4 Parte_5 fiscale ), rappresentate e difese dall'avv. Modestino Acone e dall'avv. C.F._5
Pasquale Acone;
attrici
E
(codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._6
Antonio Todisco;
convenuto
E
(codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto CP_2 C.F._7
Rescigno; convenuta
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni depositate, rispettivamente, dalle attrici in data 30.9.2024 e dalla convenuta in adta 4.10.2024, che di seguito si CP_2 riportano:
Per le attrici: “affinché l'adito giudice, accertata e dichiarata la loro qualità di eredi legittimi di
- nata ad [...] il [...] e deceduta ivi il 27 marzo 2022 - a) dichiari Persona_1 nullo il testamento olografo datato 14 marzo 2022, pubblicato per notaio di Salerno il 9 Per_2 giugno successivo, per falsità dello stesso;
b) dichiari aperta la successione legittima di
[...]
, ordinando al Conservatore, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione Persona_1 della trascrizione del suddetto testamento, con ogni conseguente effetto anche nei confronti dei terzi;
c) condanni i convenuti e alla restituzione dei beni CP_2 Controparte_1 ereditari in loro possesso, e, in particolare, c1) alla restituzione ELimmobile sito CP_2 in Avellino alla via Oscar D'Agostino n.16 e di quanto eventualmente asportato dallo stesso, con ordine di cancella re la trascrizione relativa all 'immobile sito in Avellino alla via Oscar 1 D'Agostino n.16 ; c2) alla restituzione delle somme riscosse dalle Controparte_1 Controparte_3
dalla NC AR di Bari S.p.A., dalla Bper S.p.A., dalla NC Etica S.g.r. S.p.A. e
[...] dalla NC ME S.p.A., ad oggi pari ad euro 128.914,11 + 1.707,30 dalla NC AR di Bari, ad euro 10.000,00 dalla Etica S.r.l. e ad euro 11.237,79 dalla NC AR ELLI
RO, per la complessiva somma di euro 151.859,20”. Per la convenuta : “insiste affinchè l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, CP_2 voglia accogliere tutte le richieste fin qui formulate, riconoscendo valido ed efficace il testamento per la propria posizione”.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 [...]
, e convenivano in giudizio, innanzi Parte_3 Parte_4 Parte_5 all'intestato Tribunale, e , all'uopo esponendo che: Controparte_1 CP_2
- il 27 marzo 2022 decedeva in Avellino, presso l'Azienda Ospedaliera Moscati, , Persona_1 nubile, senza ascendenti nè discendenti;
- unici eredi legittimi della de cuius erano i cugini, da parte materna, - Controparte_4 marito di e padre di e - e Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
; Controparte_5
-Salvatore e , attivatisi per ricostruire quanto accaduto e per conoscere CP_4 Controparte_5 la situazione patrimoniale della cugina scoprivano che successivamente alla morte della de Pt_1 cuius, ovvero il 23 marzo 2022, il nosocomio aveva consegnato tutti i suoi effetti personali a tale
, apparentemente su indicazione della stessa paziente;
Controparte_1
- il 9 giugno successivo aveva pubblicato, per notaio di Salerno, un Controparte_1 Per_2 testamento olografo apparentemente scritto da e datato 14 marzo 2022 - ossia Persona_1 tredici giorni prima della morte - con il quale , revocando ed annullando ogni Persona_1 precedente disposizione, aveva nominato “erede , nata ad [...] il [...] CP_2 per il solo immobile di mia proprietà sito in Avellino alla via Oscar D'Agostino n.16, compreso tutto quanto sarà rinvenuto al suo interno, nato ad [...] il [...] per Controparte_1 tutti i miei averi presso le poste italiane, la banca popolare di Bari, la Bper, Etica Sgv, la
”; CP_6
- a seguito di consulenza di parte a firma della dott.ssa il 2 agosto 2022 veniva richiesto, Per_3 in via cautelare, sequestro giudiziario ELasse patrimoniale, il quale veniva rigettato con ordinanza del 19 settembre 2022, confermata in sede di reclamo;
Tanto premesso, le attrici, dato atto del vano esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, chiedevano all'adito Tribunale: “… accertata e dichiarata la loro qualità di eredi legittimi di - nata ad [...] il [...] e deceduta ivi il 27 marzo 2022 - Persona_1
a) dichiari nullo il testamento olografo datato 14 marzo 2022, pubblicato per notaio di Per_2
Salerno il 9 giugno successivo, per falsità dello stesso;
b) dichiari aperta la successione legittima di , ordinando al Conservatore dei RR.II., con esonero da ogni responsabilità, la Persona_1 cancellazione della trascrizione del suddetto testamento, con ogni conseguente effetto anche nei confronti dei terzi;
c) condanni i convenuti e alla restituzione CP_2 Controparte_1 dei beni ereditari in loro possesso, e, in particolare, c 1) alla restituzione CP_2 ELimmobile sito in Avellino alla via Oscar D'Agostino n.16 e di quanto eventualmente asportato dallo stesso;
c 2) alla restituzione delle somme depositat e presso le Controparte_1 CP_3
2 la NC AR di Bari S.p.A., la Bper S.p.A., la NC Etica S.g.r. S.p.A. e la Controparte_3
NC ME S.p.A., con condanna di quanto eventualmente riscosso nel frattempo. …”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 19.09.2023 si costituiva in giudizio
, la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda, contestava la dedotta falsità del CP_2 testamento, contestava la legittimazione attiva deducendo il mancato assolvimento ELonere probatorio delle attrici riguardo all'esistenza di un erede legittimo di grado poziore dal lato paterno. Concludeva per il rigetto delle avverse domande chiedendo: “In via preliminare ed assorbente, dichiarare la inammissibilità ELatto introduttivo del giudizio, così come proposto, essendo la duplicazione di azioni già proposte e rigettate dai vari Giudici aditi;
- In subordine, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento EListanza avanzata in via principale ed assorbente, dichiarare la inammissibilità ELazione in fatto e diritto;
- Dichiarare l'inmmissibilità della domanda introduttiva del giudizio, per insussistenza di legittimazione di tutte le attrici…”
Con comparsa depositata in data 22.9.2023, si costituiva altresì in giudizio , il Controparte_1 quale, contestata l'asserita falsità del testamento, concludeva chiedendo di accertare la veridicità del testamento redatto dalla Sig.ra e per l'effetto rigettare in toto le richieste di parte Persona_1 attrice.
Nel corso del giudizio veniva riproposta istanza cautelare di sequestro giudiziario, che veniva rigettata con ordinanza del 17.10.2023.
Disposta ed espletata CTU grafologica, acquisita documentazione varia, concessi i termini di cui al novellato art. 189 c.p.c., all'udienza del 10.12.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
***
Le domande attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento per le motivazioni che di seguito si espongono.
1.- In primo luogo, questo giudice ritiene adeguatamente provata la non autenticità del testamento olografo datato 14 marzo 2022 e la non riconducibilità dello stesso alla de cuius . Persona_1
In proposito, vale ricordare che la giurisprudenza, in tema di contestazione ELautenticità del testamento olografo, ha chiarito che “..la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso..” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1995 e Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307).
Vale soggiungere, in punto di diritto, che, come noto, il requisito indispensabile del testamento olografo, previsto a pena di nullità dall'art. 606, comma 1, c.c. è l'autografia del testatore e che l'art. 602 c.c. impone quali requisiti del testamento in esame oltre alla scrittura di mano del testatore anche l'indicazione della data e della sottoscrizione. Orbene, con consulenza tecnica depositata il
21.6.2024, redatta secondo ineccepibili criteri metodologici e tecnici, il perito nominato, dott.ssa
, ha concluso che il: “….testamento olografo a nome apparente “ Persona_4 [...]
” datato 14.03.2022 (pubblicato dal Notaio dott.ssa in data 09.06.2022 - Persona_1 Per_2 rep.3067, racc. n.1736) è , in quanto NON compatibile con la formula grafica Per_5 individuale della de cuius”.
3 In particolare, il CTU, nell'analizzare l'originale del testamento in verifica e l'autografia della de cuius sig.ra emergente dalle scritture di comparazione tempestivamente Persona_1 depositate in corso di causa, ha riscontrato che:
“...D) il testamento in verifica (14.03.2022) sarebbe stato redatto dalla de cuius all'età di 69 anni
(la de cuius era nata il [...]). E) Il grafismo testamentario NON presenta SEGNI
GRAFOLOGICI compatibili con la gestualità grafica registrata nelle comparative ravvicinate alla data del testamento. F) Il confronto tecnico mirato tra il Testamento e la formula grafica della de cuius ha fatto registrare divergenze ideo-grafiche e nella costruzione grafomotoria che superano il range di variabilità grafica della medesima, assurgendo al rango di SEGNALATORI DI
FALSITA':…”
Il CTU ha precisato che tali differenze riguardano i profili inerenti il livello grafico generale, il movimento sotteso alla scrittura, la forma e la gestualità tipica di alcune lettere, i collegamenti tra le lettere;
la continuità grafica ed il tipo di collegamento, la pressione;
l'andatura del tracciato sul rigo di base, il ritmo ed il movimento;
l'inclinazione e il tratto (cfr. amplius, p. 51 della relazione peritale).
Questo giudice condivide in toto le conclusioni del CTU circa la falsità del testamento esaminato.
La relazione grafologica del c.t.u. risulta basata su di una metodica d'indagine aggiornata e supportata da argomenti persuasivi e compiutamente illustrati, tali da condurre a risultati incontrovertibili.
Invero, circa l'apprezzamento degli accertamenti tecnici espletati, deve precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza.
Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonché Sez. 1, Sentenza n. 8355 del
3/04/2007).
Per tutto quanto sopra esposto e documentato, accertata la falsità del testamento olografo in esame, in accoglimento della domanda attorea, ne va dichiarata la nullità.
Alla declaratoria di falsità del testamento olografo consegue l'inefficacia della successione testamentaria aperta in favore dei convenuti e e la declaratoria di Controparte_1 CP_2 apertura della successione legittima di (nata il [...] ad [...] e ivi Persona_1 deceduta il 27.3.2022).
2.- Merita, inoltre, accoglimento la domanda diretta ad ottenere la condanna dei convenuti CP_1
e alla restituzione dei beni ereditari in loro possesso “e, in particolare, c 1)
[...] CP_2
4 alla restituzione ELimmobile sito in Avellino alla via Oscar D'Agostino n.16 e di CP_2 quanto eventualmente asportato dallo stesso;
c 2) alla restituzione delle somme Controparte_1 depositate presso le la NC AR di Bari S.p.A., la Bper S.p.A., la Controparte_3
NC Etica S.g.r. S.p.A. e la NC ME S.p.A., con condanna di quanto eventualmente riscosso nel frattempo”.
Orbene, in punto di qualificazione giuridica della domanda, si evidenzia che trattasi di petizione di eredità, ovvero ELazione di condanna avente un contenuto recuperatorio disciplinata dall'art. 533 comma 1 c.c.
Come noto, la hereditatis petitio ha natura d'azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, e presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria ELattore o di diritti che a costui spettino iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte;
la petitio hereditatis, pertanto, si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato d'erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi ELuniversum ius o d'una quota parte di esso;
consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità d'erede ed il fatto che i beni, al tempo ELapertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass. 7871/2021).
Ciò posto, una volta accertata la falsità del testamento e dichiarata aperta la successione legittima della de cuius risulta comprovata nella specie – in assenza di prole, di genitori, Persona_1 di altri ascendenti, di fratelli o sorelle o loro discendenti - la qualità di eredi legittime in capo alle odierne attrici quali pareti prossime della de cuius (art. 572 c.c.).: in particolare, Parte_1
, , agiscono quali eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
cugino della defunta, e quale cugina della Controparte_4 Parte_5 defunta (cfr. certificati anagrafici all. 3 e 4 all'atto di citazione). Né appare fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta CP_2 sul mero rilievo che le attrici non avrebbero provato l'assenza di eredi di grado poziore.
Deve infatti ritenersi che, ai fini ELassolvimento ELonere probatorio in ordine alla legittimazione attiva, non è necessario provare l'inesistenza di altri eredi di grado più prossimo, poiché deve presumersi la loro assenza ove non abbiano avanzato pretese rivendicando o accettando l'eredità.
Quanto poi alla prova della apparteneza dei beni rivendicati al patrimonio della de cuius, occorre distinguere.
Quanto all'immobile sito in Avellino alla via Oscar D'Agostino n.16, l'appartenenza del bene all'asse ereditario non è contestata e risulta documentalmente comprovata.
Ne va dunque disposta la restituzione da parte della convenuta . CP_2
Quanto alle somme depositate presso le la NC AR di Bari S.p.A., la Controparte_3
Bper S.p.A., la NC Etica S.g.r. S.p.A. e la NC ME S.p.A., all'esito ELacquisizione documentale disposta ai sensi ELart. 210 c.p.c. è risultato acclarato che, in epoca successiva al decesso della de cuius, il convenuto , in qualità di apparente erede della Controparte_1
, ha ritirato presso i vari istituti bancari la somma complessiva di euro 151.859,20, di Persona_1 cui euro 128.914,11 sul conto corrente n. 2022060056 (estinto in data 21.2.2023) nonché euro
1.707,30 euro relativi al deposito titoli n. 202.21179418 (estinto in data 19.6.2023) presso la NC
5 AR di Bari Scpa, euro 11.237,79 depositati sul conto accesso dalla de cuius presso la NC
AR ELLI RO (cfr. documentazione allegata alla nota depositata da parte attrice in data 10.7.2024) ed euro 10.000,00 depositati presso Etica S.r.l. (doc. 28 depositato in data
6.11.2023).
E' rimasta priva di riscontro probatorio la deduzione di parte di parte attrice in ordine alla sussistenza di rapporti della de cuius con e con NC ME (ancorchè, con CP_3 riferimento a quest'ultimo istituto, la circostanza sia stata confermata dallo stesso CP_1 nell'ambito del procedimento di reclamo svoltosi ante causam). In conclusione, il va condannato alla restituzione, in favore delle attrici, ELimporto di CP_1 euro 151.859,20, oltre interessi legali con decorrenza dalla riscossione dei singoli importi in ragione della mala fede del convenuto (art. 2033 c.c.).
Le spese di lite complessivamente considerate seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile-complessità media), ELattività in concreto svolta nonché ELaumento del 20% spettante per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al proc. n. 2014/2023 RG, così provvede:
1) dichiara la nullità del testamento olografo attribuito a datato 14 marzo 2022, Persona_1 pubblicato per notaio di Salerno il 27 giugno 2022, rep. n. 3067, racc. 1736, in Persona_6 quanto apocrifo e, per l'effetto, dichiara inefficace la relativa successione in favore dei convenuti e;
Controparte_1 CP_2
2) dichiara aperta la successione legittima di Persona_1
3) accertata e dichiarata la qualità di eredi della de cuius deceduta in data Persona_1
27.3.2022, in capo a , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di e a , Parte_4 Controparte_4 Parte_5 condanna:
3.1) alla restituzione, in favore delle attrici, ELimmobile sito in Avellino alla CP_2 via Oscar D'Agostino n.16;
3.2) alla restituzione, in favore delle attrici, della somma complessiva di Controparte_1 euro 151.859,20, oltre interessi come in motivazione;
4) dispone le necessarie trascrizioni a cura ELUfficio competente;
5) condanna i convenuti e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 CP_2 parte attrice le spese processuali sostenute, che liquida in euro 560,27 per spese vive ed euro
13.032,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
6) compensa le spese relative alla fase cautelare svoltasi in corso di causa;
7) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico di Controparte_1
e . CP_2
Così deciso in Avellino, 10.4.2025
6 Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
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