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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 16/06/2025 nel procedimento n. 3321 /2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IRTOLO ANTONELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RE
Calabria, via Nino Bixio n. 34 ; Ricorrente
CONTRO
P.I. Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in P.IVA_1
RE Calabria, viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 4585/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra in data 22.03.2023 presentava all' domanda Parte_1 CP_1
finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30.03.71
n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni e domanda per il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma
3, Legge 104/92. La Commissione medica di RE Calabria, dopo aver sottoposto a visita l'interessata,
la riconosceva “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34%
al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) con percentuale del 67% e
“PORTATORE DI HANDICAP ai sensi della l. 104/92 art. 3 c. 1”.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata presso il Tribunale di RE
Calabria- Sezione Lavoro , chiedeva il riconoscimento dello stato di invalido civile totale con diritto alla pensione di invalidità nonché le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e il CTU, in base alla gravità delle patologie riscontrate ed indicate nella documentazione medica allegata, riconosceva la ricorrente invalido nella misura del 76% e non sussistenti le condizioni per ottenere il riconoscimento dello stato di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992,
n. 104.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dal ricorrente, ricorso innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO,
depositava nuova documentazione sanitaria attestanti aggravamento delle condizioni sanitarie della ricorrente.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Sulla scorta delle deduzioni formulate dal ricorrente, che a sostegno dell'epigrafato gravame ha allegato l'aggravamento delle condizioni sanitarie è stato disposto un supplemento istruttorio da parte del CTU che aveva conosciuto il procedimento in fase di
ATPO. Il CTU dopo aver sottoposto la ricorrente a nuova visita medico legale, e nell'esaminare tutta la documentazione medica in atti, depositava l' elaborato peritale nel quale affermava che la ricorrente alla luce dell'intervenuto aggravamento, va riconosciuta dal mese di agosto 2024, mese in cui è stato certificato il peggioramento del deficit cognitivo con disorientamento spazio temporale, fondamentale sia per raggiungere il beneficio della totale inabilità civile ex art. 12, L. 118/1971 , e conferma invece la condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104/1992.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis,
comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire la pensione d'inabilità civile ex art. 12 L. n. 118/1971 da agosto 2024.
Le spese di lite della fase di atpo che di quella di merito, sono suscettibili di compensazione, quelle di consulenza vengono invece poste a carico dell' , già CP_1
liquidate con separati provvedimenti.
P.Q.M.
Il G.O. T. dr.ssa Paola Gargano,
in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , C.F. , nei confronti dell' , ogni Parte_1 C.F._1 CP_1
contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente il ricorso e , per l'effetto , dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario (100%) per l'accesso al beneficio della pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) con decorrenza da agosto 2024;
• Rigetta per la restante parte il ricorso;
• Compensa per intero le spese di lite (sia della fase di ATP che di quella di merito); • Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di questa fase e di quella CP_1
espletata nel procedimento di ATPO liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in RE Calabria, 16/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Gargano