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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - L'AQ - Via Strinella 2/e 67100 L'AQ AQ
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420259003943613000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420259003943613000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420259003943613000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008 proposto da
CF_Ricorrente_1Lucia D'Aguanno -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0542007000605010000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0542007000605010000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0542007000605010000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 526/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore presente rappresenta che la regolare notifica della cartella è avvenuta nell'anno 2008, mentre tutte le successive notifiche risultano viziate ed in particolar modo:
1. l'intimazione del 2013 consta solo della prima pagina e non è certo a quale cartella si riferisca;
2. quella del 2017 è stata effettuata secondo la procedura per irreperibilità assoluta, senza che sia stata fornita la prova delle ricerche effettuate;
nel 2020 l'intervento della procedura esecutiva non è stato notificato e qualora si intenda notificato è comunque fuori termine, posto che la notifica corretta dell'atto presupposto è da considerarsi quella della cartella, avvenuta nel 2008; nel 2021 la richiesta di rateizzazione non ha comunque interrotto la prescrizione se questa era già maturata, come ribadito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11690/2025. Per quanto sopra insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: inammissibilità del ricorso e, nel merito, rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 4 agosto 2025 il Difensore di Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento sopra indicata emessa dall'Agenzia delle Entrate - OS di L'AQ (notificata l'1.7.2025), avente un importo complessivo di €.11.367,07, derivante dalla cartella di pagamento n.05420259003943613000, notificata il 13.4.2008 e riguardante l'IRPEF, le Addizionali comunali e regionali all'IRPEF per l'anno 2003.
Nell'impugnativa si prospettava l'illegittimità dell'atto in ragione dell'intervenuta prescrizione dell'intero credito azionato, comprensivo degli interessi, delle sanzioni applicate e dei costi di notifica.
L'Agenzia delle Entrate - OS di L'AQ si costituiva in giudizio in data 9 ottobre 2025, depositando le proprie controdeduzioni e concludendo per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda.
In data 13 ottobre 2025 questa Corte di Giustizia Tributaria respingeva la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato avanzata dalla ricorrente.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riferimento all'unico motivo di doglianza eccepito dalla ricorrente in ordine all'estinzione della pretesa azionata con l'intimazione di pagamento per prescrizione dei crediti tributari, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - OS di L'AQ, risulta che la cartella di pagamento - che ha originato il provvedimento impugnato - risulta essere stata incontestabilmente notificata e che, successivamente, sono notificati alla ricorrente numerosi provvedimenti di natura riscossiva (n. 3 intimazioni di pagamento in data 8.8.2013, 27.1.2018 ed 19.1.2024, una domanda di intervento in un'espropriazione immobiliare il 10.7.2020), nonché quest'ultima ha depositato in data 3.5.2021 un'istanza di rateizzazione relativa anche alla genetica cartella di pagamento ed ha effettuato (in data 28.5.2021 e 19.10.2022) dei pagamenti parziali.
Ed, allora, l'omessa impugnazione dei titoli che legittimano la riscossione coattiva dei crediti tributari, una volta che siano stati ritualmente notificati al contribuente, determina la decadenza di quest'ultimo dal potere di ricorrere avverso gli stessi, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (cfr., ex pluribus, Cass. civ., sez. 6 – 5, ordinanza 20.11.2018, n. 29978).
Peraltro, tutti gli indicati documenti prodotti dalla resistente dimostrano che si sono verificati tempestivi atti interruttivi dell'invocata prescrizione e che, quindi, del tutto attuale e legittima risulta la pretesa tributaria azionata dall'Agente della OS Peraltro, la questione sollevata dal Difensore della ricorrente solo in sede dell'odierna discussione in ordine alla prospettata invalidità delle notifiche depositate dalla resistente, risulta essere stata effettuata senza il rispetto delle necessarie formalità dialettiche previste in caso di motivi aggiunti - ex art. 24, co. 3°, D.L.vo n. 546/92 - e, quindi, risulta priva di validità difensiva.
Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQ - in composizione monocratica - rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€.1.843,00 (milleottocentoquarantatre/00), oltre agli accessori di Legge.
L'AQ, li 10 dicembre 2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - L'AQ - Via Strinella 2/e 67100 L'AQ AQ
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420259003943613000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420259003943613000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420259003943613000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008 proposto da
CF_Ricorrente_1Lucia D'Aguanno -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0542007000605010000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0542007000605010000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0542007000605010000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 526/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore presente rappresenta che la regolare notifica della cartella è avvenuta nell'anno 2008, mentre tutte le successive notifiche risultano viziate ed in particolar modo:
1. l'intimazione del 2013 consta solo della prima pagina e non è certo a quale cartella si riferisca;
2. quella del 2017 è stata effettuata secondo la procedura per irreperibilità assoluta, senza che sia stata fornita la prova delle ricerche effettuate;
nel 2020 l'intervento della procedura esecutiva non è stato notificato e qualora si intenda notificato è comunque fuori termine, posto che la notifica corretta dell'atto presupposto è da considerarsi quella della cartella, avvenuta nel 2008; nel 2021 la richiesta di rateizzazione non ha comunque interrotto la prescrizione se questa era già maturata, come ribadito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11690/2025. Per quanto sopra insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: inammissibilità del ricorso e, nel merito, rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 4 agosto 2025 il Difensore di Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento sopra indicata emessa dall'Agenzia delle Entrate - OS di L'AQ (notificata l'1.7.2025), avente un importo complessivo di €.11.367,07, derivante dalla cartella di pagamento n.05420259003943613000, notificata il 13.4.2008 e riguardante l'IRPEF, le Addizionali comunali e regionali all'IRPEF per l'anno 2003.
Nell'impugnativa si prospettava l'illegittimità dell'atto in ragione dell'intervenuta prescrizione dell'intero credito azionato, comprensivo degli interessi, delle sanzioni applicate e dei costi di notifica.
L'Agenzia delle Entrate - OS di L'AQ si costituiva in giudizio in data 9 ottobre 2025, depositando le proprie controdeduzioni e concludendo per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda.
In data 13 ottobre 2025 questa Corte di Giustizia Tributaria respingeva la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato avanzata dalla ricorrente.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riferimento all'unico motivo di doglianza eccepito dalla ricorrente in ordine all'estinzione della pretesa azionata con l'intimazione di pagamento per prescrizione dei crediti tributari, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - OS di L'AQ, risulta che la cartella di pagamento - che ha originato il provvedimento impugnato - risulta essere stata incontestabilmente notificata e che, successivamente, sono notificati alla ricorrente numerosi provvedimenti di natura riscossiva (n. 3 intimazioni di pagamento in data 8.8.2013, 27.1.2018 ed 19.1.2024, una domanda di intervento in un'espropriazione immobiliare il 10.7.2020), nonché quest'ultima ha depositato in data 3.5.2021 un'istanza di rateizzazione relativa anche alla genetica cartella di pagamento ed ha effettuato (in data 28.5.2021 e 19.10.2022) dei pagamenti parziali.
Ed, allora, l'omessa impugnazione dei titoli che legittimano la riscossione coattiva dei crediti tributari, una volta che siano stati ritualmente notificati al contribuente, determina la decadenza di quest'ultimo dal potere di ricorrere avverso gli stessi, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (cfr., ex pluribus, Cass. civ., sez. 6 – 5, ordinanza 20.11.2018, n. 29978).
Peraltro, tutti gli indicati documenti prodotti dalla resistente dimostrano che si sono verificati tempestivi atti interruttivi dell'invocata prescrizione e che, quindi, del tutto attuale e legittima risulta la pretesa tributaria azionata dall'Agente della OS Peraltro, la questione sollevata dal Difensore della ricorrente solo in sede dell'odierna discussione in ordine alla prospettata invalidità delle notifiche depositate dalla resistente, risulta essere stata effettuata senza il rispetto delle necessarie formalità dialettiche previste in caso di motivi aggiunti - ex art. 24, co. 3°, D.L.vo n. 546/92 - e, quindi, risulta priva di validità difensiva.
Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQ - in composizione monocratica - rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€.1.843,00 (milleottocentoquarantatre/00), oltre agli accessori di Legge.
L'AQ, li 10 dicembre 2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI