Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00390/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01315/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2025, proposto da Elisa Stomeo, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- l’Università del Salento, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento prot. n. 0219326 del 10.10.2025, nei limiti dell’interesse, con il quale è stata approvata “Revisione Graduatoria Ammessi, Idonei e non ammessi al Corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria – LM 85BIS - A.A.2025- 2026.” ;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale anche di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 il dott. OM GI e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1315 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato e depositato in data 09.12.2025, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento, previa sospensione, del Decreto del Direttore del Dipartimento Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento prot. n. 0219326 del 10.10.2025, nei limiti dell’interesse, con il quale è stata approvata la “Revisione Graduatoria Ammessi, Idonei e non ammessi al Corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria – LM 85BIS - A.A.2025- 2026.”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale anche di estremi ignoti” .
2. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3. In vista dell’udienza camerale, la parte ricorrente ha prodotto in data 17 dicembre 2025 (con nota di deposito) copia dell’atto di rinuncia ex art. 84 c.p.a. includente la richiesta di declaratoria dell’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, e la ricevuta di consegna in formato “eml” della notificazione della rinuncia stessa effettuata correttamente via pec in data 17.12.2025 all’Amministrazione intimata e non alla difesa erariale trattandosi di patrocinio autorizzato ex art. 43 (come modificato dall’art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103) del r.d. n. 1611 del 1933.
4. Alla camera di consiglio del 09 marzo 2026, all’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio, non può che prendere atto dell’intervenuta rinuncia al proposto gravame, vista la specifica volontà manifestata dalla parte ricorrente con dichiarazione sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e depositata in giudizio, ravvisati altresì i presupposti individuati dall’articolo 84, co. 3, c.p.a. per la declaratoria di estinzione del processo, nella specie risultando la notifica dell’atto di rinuncia alla controparte avvenuta in data 17.12.2025 e, dunque, entro il termine fissato dalla richiamata disposizione normativa e stante la mancata opposizione ad opera della controparte medesima.
6. Ciò posto, il Collegio dichiara il giudizio estinto per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 84, co. 1 e 3, del codice del processo amministrativo.
7. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia al ricorso.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 09 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
OR AN, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
OM GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM GI | OR AN |
IL SEGRETARIO