Provvedimento: L'art 2 della legge 29 dicembre 1962, n 1744, non ha stabilito, per le locazioni urbane di durata pluriennale, una rateazione dell'imposta preventivamente liquidata per tutta la durata del contratto, ma ha previsto la liquidazione annuale del tributo. Conseguentemente, se il contratto di locazione viene risolto prima della sua scadenza pattizia, non puo farsi luogo ad ulteriori liquidazioni dell'imposta e non sono dovute le annualita di essa per gli anni che mancano rispetto all'anzidetta scadenza. ( V 1379/71, mass n 351637).*
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