Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/05/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
53/2024 r.g. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Lavoro, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato il
31/10/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 53/2024 r.g. lav.; promossa da
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso come da procura speciale a margine del ricorso di primo grado dall'avv. Giovanni Guarini C.F.: ) con domicilio C.F._2
eletto presso lo studio del difensore, in Rovereto
Appellante contro
(c.f. Controparte_1
- P. IVA ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro-tempore;
Appellato
OGGETTO: spese di lite
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CHIEDE All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata Sentenza
n. 143/2024 pubblicata il 10.09.2024 sub RG n. 236/2023 del Tribunale di
Trento Sezione Lavoro Dottor Giorgio Flaim (19), Voglia fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti conclusioni
In via principale di merito: riformare la Sentenza n. 143/2024 pubblicata il
10.09.2024 sub RG n. 236/2023 del Tribunale di Trento Sezione Lavoro
Dottor Giorgio Flaim (19), e così condannare l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio ed oneri di legge maggiorate ex Decreto
Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n° 37 pari ad € 3.727,00 (oltre 15% spese generali, IVA, CPA)1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorse al giudice del lavoro presso il tribunale di Parte_1
Trento per chiedere che venisse riconosciuta l'illegittimità dell'interruzione dell'erogazione dell'indennità NasPi dal 29/1/2023 da parte dell' e per CP_2
sentir conseguentemente accertare il suo diritto alla percezione dell'indennità per i giorni residui e l'insussistenza del diritto dell' di CP_2
ripetere la complessiva somma lorda di € 6.598,04 dal 17/4/2019 al
28/1/2020 o comunque per il maggiore o minore periodo in cui aveva avuto luogo l'erogazione. L' si costituì in giudizio e contestò la domanda, CP_2
assumendone l'infondatezza, e chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 10/9/2024, n. 53/2024, il giudice adito accolse la domanda per quanto di ragione ed accertò il diritto di a Parte_1
ricevere la prestazione Naspi in riferimento alle giornate in cui egli non aveva svolto attività lavorativa alcuna, non maturando retribuzione, sancendo che lo stesso non aveva conservato la prestazione nel periodo dal
17/4/2019 al 25/4/2020 solo in riferimento alle giornate in cui vi era stato effettivo svolgimento di lavoro;
dispose la compensazione integrale delle spese, sulla considerazione che la motivazione in diritto si discostava notevolmente dalle difese delle parti.
Avverso la sentenza ha interposto appello con Parte_1
ricorso depositato il 31/10/2024, lamentandosi, nell'unico motivo, della integrale compensazione delle spese, atteso che la domanda era stata accolta e pertanto la compensazione delle spese era stata disposta in violazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., senza alcuna giustificata motivazione, non essendosi verificate le ipotesi previste legislativamente per consentire al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite. L'appellante ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
All'udienza dell'8/5/2025 l'appellante ha chiesto nuovo termine per provvedere alla notifica del ricorso alla controparte.
L'appello è stato deciso con dispositivo reso pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da narrativa che precede, parte appellante ha richiesto l'assegnazione di un termine per effettuare “nuova” notifica all' del CP_2
ricorso in appello.
In realtà la parte appellante non ha mai provveduto a notificare il ricorso e il coevo decreto di fissazione dell'udienza emesso dal presidente in data 8/11/2024, e di cui le era stata data comunicazione da parte della
Cancelleria, come si evince dalla consultazione del fascicolo telematico.
A fronte di tale inerzia, non giustificata neppure a livello di deduzione, non poteva essere accolta l'istanza di rimessione in termini, implicita nell'istanza di assegnazione del termine, atteso che la rimessione in termini, codificata in via generale all'art. 184 bis c.p.c., postula che la parte sia incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
Ciò premesso, l'appello è improcedibile. Nelle controversie di lavoro in grado di appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, nel caso in cui l'appellante abbia ricevuto rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 c.p.c., e, partecipando a detta udienza, non adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
(CASS. 14839/2018); l'omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (CASS. 6159/2018). Il principio risulta affermato dalla S.C. sin dal 2008, con la sentenza a S.U. n. 20604/2008, che affermò che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.
Si pronuncia quindi sentenza in conformità.
Ricorrono i presupposti per l'imposizione all'appellante del doppio del contributo ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del tribunale di Trento, giudice del lavoro, Parte_1
n. 143/2024 del 10/9/2024 Dichiara improcedibile l'appello; dà atto che sussistono i presupposti per l'imposizione all'appellante del doppio del contributo ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002.
Trento, 8/5/2025
Il c.est. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano
n-g- lavoro 53 2024