TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4827 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28536/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
-SEZIONE XV-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28536/2022 promossa da:
“ Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in data 14.2.2025
CONCLUSIONI ATTORE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via preliminare: accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti l'erroneità sia dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica in data 22/10/2021 (doc. 16) e sia
pagina 1 di 9 l'ordinanza n. 19853/2022 della Corte Suprema di Cassazione (doc. 20), eliminando tutte le conseguenze dalle stesse derivate a danno dell'attrice;
- in via principale e nel merito:
• accertare e dichiarare che la convenuta per il periodo corrente da gennaio 2019 a gennaio 2021 ha mantenuto collocato sulla piazzuola n. 451 il proprio allestimento e pertanto è tenuta per i motivi esposti in narrativa al pagamento delle correlative spese nella complessiva misura di €
5.544,25 in linea capitale;
• e condannare conseguentemente la convenuta a pagare la somma di € 5.544,25, oltre ad interessi convenzionali in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti (ai sensi dell'art. 23 del Regolamento) dalle scadenze di ogni singola rata al saldo;
- in via istruttoria subordinata (ossia nel caso di contestazione avversaria dei fatti esposti in narrativa):
• ammettere prove per interpello e testi (che si indicano nelle persone di , Testimone_1 Tes_2
, e , tutti domiciliati presso la sede dell'attrice nonché
[...] Testimone_3 Testimone_4
domiciliato in Via Saporiti 3, 21050 Lonate Ceppino - VA) sui seguenti Tes_5
CAPITOLI
1) vero che la convenuta, quale cointestataria dell'azione n. 451 (prodotta sub 3 e rammostranda),
a partire dall'anno 2002 e per ogni anno successivo ha chiesto ed ottenuto l'assegnazione in uso esclusivo della corrispondente piazzola n.451, su cui ha tenuto collocato il proprio allestimento, raffigurato nelle fotografie prodotte sub 4A e 4B e rammostrande;
2) vero che la convenuta soltanto in data 29/01/2021 ha lasciato libera la piazzuola n. 451 mediante asportazione del proprio allestimento ancora ivi collocato;
3) vero che per il periodo corrente dal 01/01/2019 al 29/01/2021 la convenuta ha mantenuto collocato il proprio allestimento sulla piazzuola n. 451, dalla cui mancata assegnazione ad altro utente per il predetto periodo è derivato alla società il mancato incasso delle correlative spese;
• disporre CTU diretta a determinare le spese gravanti su un assegnatario di una piazzuola singola per gli anni 2019-2020-2021 in base a Statuto e Regolamento societari ed alla documentazione allegata a questo ricorso;
- in ogni caso: condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite”.
CONCLUSIONI CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.Tribunale di Milano, contrariis rejectis, previ i necessari incombenti
pagina 2 di 9 di rito,
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la legittimità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, in data
22.10.2021 e dell'ordinanza n. 19853/2022 dalla Corte Suprema di Cassazione, confermandone la condanna alle spese in favore dell'odierna parte resistente:
NEL MERITO:
- rigettare il ricorso, le eccezioni e le domande tutte formulate in via pregiudiziale, preliminare e nel merito da parte ricorrente, poiché infondate in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Chiede ammettersi, sin d'ora, prova contraria sui capitoli di prova così come articolati da parte attrice, riservando ogni altra istanza istruttoria nella successiva memoria ex art. 183, n. 6, co. 2,
c.p.c.;
CON RISERVA DI ULTERIORMENTE PRODURRE, DEDURRE, ECCEPIRE, FORMULARE
CAPITOLI DI PROVA, INDICARE TESTI, DIVERSAMENTE CONCLUDERE.
CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DI CAUSA”.
1. Le vicende processuali
(di seguito ), operante nella gestione di un villaggio Parte_2 Pt_3
turistico attrezzato per il soggiorno degli utenti in allestimenti fissi e mobili sul terreno, con atto di citazione notificato in data 29.6.2022 ha convenuto in giudizio , in qualità di Controparte_1
ex socia e assegnataria in tale veste in uso esclusivo di una piazzola di titolarità della società, per il pagamento delle spese di gestione della piazzola, nella misura di € 5.544,25.
Ha premesso che la convenuta aveva esercitato il diritto di recesso dal rapporto sociale in data
14.11.2019, recesso la cui legittimità era stata accertata da questo tribunale.
Nonostante fosse venuto meno contestualmente il diritto di utilizzo della piazzola alla stessa assegnata in qualità di socia e di proprietà dell'attrice, controparte aveva continuato ad occupare l'area omettendo tuttavia di pagare le relative spese di gestione di cui in questa sede ha invocato il pagamento, sia a titolo di responsabilità contrattuale, sia in via subordinata a titolo di responsabilità aquiliana per gli anni
2019-2021.
L'attrice ha esposto di aver previamente adito, con ricorso per rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., il
Tribunale in persona del Giudice unico. Il ricorso è stato rigettato per difetto di competenza a favore pagina 3 di 9 della Sezione specializzata in materia di impresa, decisione confermata dalla Corte di Cassazione, adita in sede di regolamento di competenza, con ordinanza n. 19853/2022.
In via preliminare ha comunque invocato la rimozione degli effetti a sé sfavorevoli di tali provvedimenti e, nel merito, l'accoglimento della propria domanda di condanna.
Si è costituita la convenuta, ribadendo in via preliminare la legittimità delle ordinanze rese dal
Tribunale di Milano e dalla Corte di Cassazione e contestando nel merito le doglianze attoree.
Sotto quest'ultimo profilo, ha negato la sussistenza del credito azionato, avendo provveduto alla liberazione della piazzola in data 29.1.2021. Per il periodo pregresso ha eccepito l'impossibilità di provvedere allo sgombero, essendo pendente nel 2019 la lite giudiziaria sulla legittimità del recesso mentre, nell'anno 2020, la normativa d'emergenza anti-Covid con le relative restrizioni anche rispetto agli spostamenti personali.
Il giudice istruttore, senza necessità di dare avvio all'attività istruttoria, all'udienza del 14.2.2025 ha rimesso la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusive.
2. Le pregresse vicende processuali e la definitiva decisione sulla competenza
Il contenzioso tra le odierne parti origina da una pregressa lite di cui le parti hanno dato conto.
Nel 2019 , in quella sede in qualità di socia unitamente al coniuge Controparte_1 Pt_4
, ha introdotto un giudizio al fine di far accertare la legittimità del proprio per recesso dalla
[...]
compagine sociale di Pt_3
Il Tribunale ha dichiarato, con sentenza pubblicata in data 16.5.2022, la legittimità del recesso ai sensi degli artt. 2437 e 2473, comma 2, c.c. a suo tempo comunicato dall'odierna convenuta alla società, in data 14.1.2019 e confermato in data 29.1.2019; ha altresì condannato la società alla liquidazione della partecipazione a favore dell'ex socia, quantificata nell'importo di € 1,00.
Nel frattempo, nelle more della pronuncia sul recesso, la società ha introdotto un ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. innanzi al Tribunale in qualità di giudice unico per il “pagamento delle spese societarie anche a titolo di risarcimento del danno per indebita occupazione di detta piazzuola”, per la complessiva somma di € 5.544,25 (cfr. doc. 16 parte attrice).
L'ufficio ha declinato la propria competenza trattandosi di una pretesa fondata sul rapporto sociale, quindi, rientrante in quella delle sezioni specializzate in materia d'Impresa.
Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione adita in sede di regolamento di competenza.
pagina 4 di 9 Ciò premesso, in questa sede la richiesta di revoca di tali pronunce è del tutto inammissibile, non essendo previsto alcuno strumento davanti al giudice di primo grado rispetto alla decisione sulla competenza adottata dalla Suprema Corte adita ai sensi dell'art. 42 e seguenti c.p.c.
Invero, il regolamento di competenza, promosso ai sensi dell'art. 42 c.p.c. e seguenti e avente natura di mezzo di impugnazione, porta alla statuizione in via definitiva sulla competenza.
Il provvedimento reso dalla Corte di Cassazione cristallizza, dunque, la competenza del giudice presso cui la controversia deve essere radicata.
Neppure le sue conseguenze giuridiche possono essere in alcun modo rimosse a seguito dell'introduzione della causa davanti al giudice definitivamente dichiarato competente.
La relativa istanza va dunque rigettata.
3. Nel merito: la domanda principale
3.1. Nel merito, la pretesa svolta in questa sede dall'attrice attiene agli obblighi di pagamento delle spese di gestione previste dal Regolamento sociale all'art. 7 a carico dei soci assegnatari di porzioni di spazi (c.d. piazzole, nel caso di specie la n.451) assegnati ai suoi soci.
Osserva quindi il Tribunale che il particolare rapporto di assegnazione e occupazione della singola piazzola trova fondamento nel rapporto sociale, come già esposto delle pronunce sopra citate che si sono espresse sulla competenza (cfr., inoltre ed in via analogica, con riguardo alle società a scopo mutualistico, tra l'altro, Cass. 13641/2013 e Cass. 11015/20131).
Seppure si tratti di due rapporti negoziali distinti, quello sociale e quello di locazione, tra le parti non è in discussione ed è pertanto pacifico che, una volta venuto meno a monte il rapporto sociale, venga meno a valle anche il rapporto di locazione.
Ciò è confermato dal Regolamento sociale, che presuppone la qualifica di socio per ottenere l'assegnazione, e tenuto conto che la società attrice ha come oggetto sociale proprio l'organizzazione e la gestione di un villaggio turistico attrezzato a favore dei soci.
3.2. Per comprendere quindi quando il rapporto locatizio è venuto meno e per qualificare le pretese dell'attrice sotto l'alveo della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, titoli entrambi spesi dalla difesa della società in via alternativa, il Tribunale deve verificare quando il rapporto sociale è venuto meno. 1 cfr. Cass. 13641/2013: “In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; …”; Cass. 11015/2013: “Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. ….”). pagina 5 di 9 La qualità di socio, secondo gli indirizzi anche di questo Ufficio, non viene meno con la dichiarazione di recesso, ma con la liquidazione della quota a favore del socio receduto (cfr. Tribunale di Milano, sent. n. 7130/2021 e sent. n. 4949/2017).
Quindi il rapporto di locazione, contestualmente, è venuto meno con la sentenza che ha accertato la legittimità del recesso e condannato la società al pagamento del valore del controvalore della quota.
Nel caso in esame, pertanto, solo con la sentenza resa in data 5.5.2022 a seguito del procedimento recante nrg. 48414/2019, costituente titolo esecutivo a favore della convenuta per ottenere contro la società le somme pari al valore della quota, è venuto meno il rapporto sociale e il connesso rapporto di locazione.
3.3. Ne discende, quindi, che la richiesta di pagamento da parte della società per i periodi dal 2019 al
2021 va ritenuta di natura contrattuale, essendo in quel momento il rapporto di locazione ancora in essere.
3. Le eccezioni di parte convenuta
La convenuta ha eccepito fatti impeditivi del proprio adempimento, derivanti in primo luogo dalla pendenza del giudizio sul recesso dalla società e, in secondo luogo, dalla causa di forza maggiore causata dall'epidemia Covid-19, dichiarando altresì di aver potuto liberare la piazzola solo il 29 gennaio 2021.
Sul punto, rileva tuttavia il Collegio che:
1. nell'ambito del rapporto negoziale, parte convenuta non solleva eccezioni estintive o impeditive relative capaci di paralizzare il suo obbligo alla controprestazione, ossia di pagamento di una somma di denaro;
2. l'ex socia non contesta neppure l'inadempimento di controparte, ossia di non aver potuto godere nel periodo litigioso della piazzola;
3. l'impossibilità sopravvenuta per circostanze straordinarie, quali l'emergenza covid e quella relativa alla pendenza di una causa di recesso, è declinata infatti dalla difesa della convenuta come impossibilità, prima giuridica poi materiale, di rifiutare la controprestazione, ossia il godimento della piazzola;
Tali doglianze non hanno tuttavia pregio nel rapporto contrattuale, considerando che il negozio di locazione era ancora in vita e, come sopra rammentato, la convenuta ha continuato ad usufruire della piazzola, dunque il pagamento delle somme richieste come controprestazione è dovuta.
pagina 6 di 9 Del resto, anche ove dovesse ritenersi la responsabilità di quale responsabilità Controparte_1
di natura extracontrattuale per indebita occupazione senza titolo della piazzuola, le circostanze articolate da parte convenuta non integrerebbero comunque la fattispecie dello stato di necessità o di forza maggiore, ex art. 2045 c.c., capace di elidere la responsabilità aquiliana.
La pendenza della lite non impediva alla convenuta di dismettere l'occupazione della piazzola e l'emergenza covid, per quanto abbia reso difficili gli spostamenti, non li ha preclusi del tutto.
Il diritto di credito dell'attrice è dunque confermato.
4. Il quantum
Rispetto al quantum parte convenuta non ha contestato il relativo l'ammontare.
I relativi criteri sono stati determinati dall'art. 7 del Regolamento sociale e sulla base delle deliberazioni dell'assemblea sociale come segue:
− nell'assemblea del 18/11/2018 è stato approvato il bilancio preventivo per l'anno 2019 nella complessiva misura di € 643.828,00 (doc. 12A, 12B), da ripartirsi secondo il prospetto che si produce sub 12C;
− nell'assemblea del 10/11/2019 è stato approvò il bilancio preventivo per l'anno 2020 nella complessiva misura di € 941.132,00 (doc. 13A, 13B), da ripartirsi secondo il prospetto che si produce sub 13C;
− nell'assemblea del 13/12/2020 ha approvato il bilancio preventivo per l'anno 2021 nella complessiva misura di € 709.475,00 (doc. 14A, 14B), da ripartirsi secondo il prospetto che si produce sub 14C.
Le delibere non risultano essere state impugnate ne parte convenuta ha contestato il quantum.
È quindi riscontrato l'importo indicato dall'attore, pari ad € 5.544,25.
Per completezza: tale conclusione non muta anche ove la responsabilità fosse declinata come extra- contrattuale.
Come noto, infatti, nel caso di occupazione sine titolo: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cfr. sentenza S.U.
Corte di Cassazione n.33645/2022).
5. Comando giudiziale
pagina 7 di 9 Parte convenuta va quindi condannata a titolo contrattuale al pagamento delle somme richieste dall'attore, oltre agli interessi previsti dall'art. 23 del Regolamento sociale, dalla scadenza delle singole rate al saldo.
Quanto al governo delle spese, ritiene il Tribunale che, considerato che parte attrice è soccombente rispetto alla richiesta di elisione delle conseguenze derivate alla stessa dalla ordinanza del Tribunale di
Milano del 22.10.2021 e dall'ordinanza n. 19853/2022 della Corte Suprema di Cassazione, mentre è vittoriosa sul pagamento delle spese di gestione della piazzola, ritiene equo il Tribunale di compensare le spese per 1/5, addossando i restanti 4/5 alla convenuta.
Tenuto conto del valore della causa, della semplicità delle questioni affrontate e della rapida scansione del giudizio, i compensi vengono liquidati secondo i minimi, oltre alle spese esposte nella relativa nota, pari ad € 284,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da nei confronti di , con atto Parte_1 Controparte_1
di citazione notificato in data 29.6.2022, ogni diversa domanda ed eccezione diversamente rigettata, così provvede:
1. Rigetta la domanda di revoca degli effetti dell'ordinanza del Tribunale di Milano del
22.10.2021 e dell'ordinanza n. 19853/2022 della Corte Suprema di Cassazione per le ragioni indicate in narrativa;
2. condanna al pagamento dell'importo di €5.544,25 oltre interessi Controparte_1
convenzionali in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, dalla scadenza di ogni singola rata al saldo;
3. compensate nella frazione di 1/5 le spese di lite, condanna la convenuta al pagamento dei residui 4/5 delle spese di lite liquidati in complessivi € 1.644,00 di cui € 284,00 a titolo di spese ed il residuo per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese di registrazione.
Così deciso in Milano, il 22 maggio 2025
Il Presidente
Angelo Mambriani
Il giudice estensore
Alima Zana
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
-SEZIONE XV-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28536/2022 promossa da:
“ Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in data 14.2.2025
CONCLUSIONI ATTORE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via preliminare: accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti l'erroneità sia dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica in data 22/10/2021 (doc. 16) e sia
pagina 1 di 9 l'ordinanza n. 19853/2022 della Corte Suprema di Cassazione (doc. 20), eliminando tutte le conseguenze dalle stesse derivate a danno dell'attrice;
- in via principale e nel merito:
• accertare e dichiarare che la convenuta per il periodo corrente da gennaio 2019 a gennaio 2021 ha mantenuto collocato sulla piazzuola n. 451 il proprio allestimento e pertanto è tenuta per i motivi esposti in narrativa al pagamento delle correlative spese nella complessiva misura di €
5.544,25 in linea capitale;
• e condannare conseguentemente la convenuta a pagare la somma di € 5.544,25, oltre ad interessi convenzionali in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti (ai sensi dell'art. 23 del Regolamento) dalle scadenze di ogni singola rata al saldo;
- in via istruttoria subordinata (ossia nel caso di contestazione avversaria dei fatti esposti in narrativa):
• ammettere prove per interpello e testi (che si indicano nelle persone di , Testimone_1 Tes_2
, e , tutti domiciliati presso la sede dell'attrice nonché
[...] Testimone_3 Testimone_4
domiciliato in Via Saporiti 3, 21050 Lonate Ceppino - VA) sui seguenti Tes_5
CAPITOLI
1) vero che la convenuta, quale cointestataria dell'azione n. 451 (prodotta sub 3 e rammostranda),
a partire dall'anno 2002 e per ogni anno successivo ha chiesto ed ottenuto l'assegnazione in uso esclusivo della corrispondente piazzola n.451, su cui ha tenuto collocato il proprio allestimento, raffigurato nelle fotografie prodotte sub 4A e 4B e rammostrande;
2) vero che la convenuta soltanto in data 29/01/2021 ha lasciato libera la piazzuola n. 451 mediante asportazione del proprio allestimento ancora ivi collocato;
3) vero che per il periodo corrente dal 01/01/2019 al 29/01/2021 la convenuta ha mantenuto collocato il proprio allestimento sulla piazzuola n. 451, dalla cui mancata assegnazione ad altro utente per il predetto periodo è derivato alla società il mancato incasso delle correlative spese;
• disporre CTU diretta a determinare le spese gravanti su un assegnatario di una piazzuola singola per gli anni 2019-2020-2021 in base a Statuto e Regolamento societari ed alla documentazione allegata a questo ricorso;
- in ogni caso: condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite”.
CONCLUSIONI CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.Tribunale di Milano, contrariis rejectis, previ i necessari incombenti
pagina 2 di 9 di rito,
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la legittimità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, in data
22.10.2021 e dell'ordinanza n. 19853/2022 dalla Corte Suprema di Cassazione, confermandone la condanna alle spese in favore dell'odierna parte resistente:
NEL MERITO:
- rigettare il ricorso, le eccezioni e le domande tutte formulate in via pregiudiziale, preliminare e nel merito da parte ricorrente, poiché infondate in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Chiede ammettersi, sin d'ora, prova contraria sui capitoli di prova così come articolati da parte attrice, riservando ogni altra istanza istruttoria nella successiva memoria ex art. 183, n. 6, co. 2,
c.p.c.;
CON RISERVA DI ULTERIORMENTE PRODURRE, DEDURRE, ECCEPIRE, FORMULARE
CAPITOLI DI PROVA, INDICARE TESTI, DIVERSAMENTE CONCLUDERE.
CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DI CAUSA”.
1. Le vicende processuali
(di seguito ), operante nella gestione di un villaggio Parte_2 Pt_3
turistico attrezzato per il soggiorno degli utenti in allestimenti fissi e mobili sul terreno, con atto di citazione notificato in data 29.6.2022 ha convenuto in giudizio , in qualità di Controparte_1
ex socia e assegnataria in tale veste in uso esclusivo di una piazzola di titolarità della società, per il pagamento delle spese di gestione della piazzola, nella misura di € 5.544,25.
Ha premesso che la convenuta aveva esercitato il diritto di recesso dal rapporto sociale in data
14.11.2019, recesso la cui legittimità era stata accertata da questo tribunale.
Nonostante fosse venuto meno contestualmente il diritto di utilizzo della piazzola alla stessa assegnata in qualità di socia e di proprietà dell'attrice, controparte aveva continuato ad occupare l'area omettendo tuttavia di pagare le relative spese di gestione di cui in questa sede ha invocato il pagamento, sia a titolo di responsabilità contrattuale, sia in via subordinata a titolo di responsabilità aquiliana per gli anni
2019-2021.
L'attrice ha esposto di aver previamente adito, con ricorso per rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., il
Tribunale in persona del Giudice unico. Il ricorso è stato rigettato per difetto di competenza a favore pagina 3 di 9 della Sezione specializzata in materia di impresa, decisione confermata dalla Corte di Cassazione, adita in sede di regolamento di competenza, con ordinanza n. 19853/2022.
In via preliminare ha comunque invocato la rimozione degli effetti a sé sfavorevoli di tali provvedimenti e, nel merito, l'accoglimento della propria domanda di condanna.
Si è costituita la convenuta, ribadendo in via preliminare la legittimità delle ordinanze rese dal
Tribunale di Milano e dalla Corte di Cassazione e contestando nel merito le doglianze attoree.
Sotto quest'ultimo profilo, ha negato la sussistenza del credito azionato, avendo provveduto alla liberazione della piazzola in data 29.1.2021. Per il periodo pregresso ha eccepito l'impossibilità di provvedere allo sgombero, essendo pendente nel 2019 la lite giudiziaria sulla legittimità del recesso mentre, nell'anno 2020, la normativa d'emergenza anti-Covid con le relative restrizioni anche rispetto agli spostamenti personali.
Il giudice istruttore, senza necessità di dare avvio all'attività istruttoria, all'udienza del 14.2.2025 ha rimesso la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusive.
2. Le pregresse vicende processuali e la definitiva decisione sulla competenza
Il contenzioso tra le odierne parti origina da una pregressa lite di cui le parti hanno dato conto.
Nel 2019 , in quella sede in qualità di socia unitamente al coniuge Controparte_1 Pt_4
, ha introdotto un giudizio al fine di far accertare la legittimità del proprio per recesso dalla
[...]
compagine sociale di Pt_3
Il Tribunale ha dichiarato, con sentenza pubblicata in data 16.5.2022, la legittimità del recesso ai sensi degli artt. 2437 e 2473, comma 2, c.c. a suo tempo comunicato dall'odierna convenuta alla società, in data 14.1.2019 e confermato in data 29.1.2019; ha altresì condannato la società alla liquidazione della partecipazione a favore dell'ex socia, quantificata nell'importo di € 1,00.
Nel frattempo, nelle more della pronuncia sul recesso, la società ha introdotto un ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. innanzi al Tribunale in qualità di giudice unico per il “pagamento delle spese societarie anche a titolo di risarcimento del danno per indebita occupazione di detta piazzuola”, per la complessiva somma di € 5.544,25 (cfr. doc. 16 parte attrice).
L'ufficio ha declinato la propria competenza trattandosi di una pretesa fondata sul rapporto sociale, quindi, rientrante in quella delle sezioni specializzate in materia d'Impresa.
Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione adita in sede di regolamento di competenza.
pagina 4 di 9 Ciò premesso, in questa sede la richiesta di revoca di tali pronunce è del tutto inammissibile, non essendo previsto alcuno strumento davanti al giudice di primo grado rispetto alla decisione sulla competenza adottata dalla Suprema Corte adita ai sensi dell'art. 42 e seguenti c.p.c.
Invero, il regolamento di competenza, promosso ai sensi dell'art. 42 c.p.c. e seguenti e avente natura di mezzo di impugnazione, porta alla statuizione in via definitiva sulla competenza.
Il provvedimento reso dalla Corte di Cassazione cristallizza, dunque, la competenza del giudice presso cui la controversia deve essere radicata.
Neppure le sue conseguenze giuridiche possono essere in alcun modo rimosse a seguito dell'introduzione della causa davanti al giudice definitivamente dichiarato competente.
La relativa istanza va dunque rigettata.
3. Nel merito: la domanda principale
3.1. Nel merito, la pretesa svolta in questa sede dall'attrice attiene agli obblighi di pagamento delle spese di gestione previste dal Regolamento sociale all'art. 7 a carico dei soci assegnatari di porzioni di spazi (c.d. piazzole, nel caso di specie la n.451) assegnati ai suoi soci.
Osserva quindi il Tribunale che il particolare rapporto di assegnazione e occupazione della singola piazzola trova fondamento nel rapporto sociale, come già esposto delle pronunce sopra citate che si sono espresse sulla competenza (cfr., inoltre ed in via analogica, con riguardo alle società a scopo mutualistico, tra l'altro, Cass. 13641/2013 e Cass. 11015/20131).
Seppure si tratti di due rapporti negoziali distinti, quello sociale e quello di locazione, tra le parti non è in discussione ed è pertanto pacifico che, una volta venuto meno a monte il rapporto sociale, venga meno a valle anche il rapporto di locazione.
Ciò è confermato dal Regolamento sociale, che presuppone la qualifica di socio per ottenere l'assegnazione, e tenuto conto che la società attrice ha come oggetto sociale proprio l'organizzazione e la gestione di un villaggio turistico attrezzato a favore dei soci.
3.2. Per comprendere quindi quando il rapporto locatizio è venuto meno e per qualificare le pretese dell'attrice sotto l'alveo della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, titoli entrambi spesi dalla difesa della società in via alternativa, il Tribunale deve verificare quando il rapporto sociale è venuto meno. 1 cfr. Cass. 13641/2013: “In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; …”; Cass. 11015/2013: “Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. ….”). pagina 5 di 9 La qualità di socio, secondo gli indirizzi anche di questo Ufficio, non viene meno con la dichiarazione di recesso, ma con la liquidazione della quota a favore del socio receduto (cfr. Tribunale di Milano, sent. n. 7130/2021 e sent. n. 4949/2017).
Quindi il rapporto di locazione, contestualmente, è venuto meno con la sentenza che ha accertato la legittimità del recesso e condannato la società al pagamento del valore del controvalore della quota.
Nel caso in esame, pertanto, solo con la sentenza resa in data 5.5.2022 a seguito del procedimento recante nrg. 48414/2019, costituente titolo esecutivo a favore della convenuta per ottenere contro la società le somme pari al valore della quota, è venuto meno il rapporto sociale e il connesso rapporto di locazione.
3.3. Ne discende, quindi, che la richiesta di pagamento da parte della società per i periodi dal 2019 al
2021 va ritenuta di natura contrattuale, essendo in quel momento il rapporto di locazione ancora in essere.
3. Le eccezioni di parte convenuta
La convenuta ha eccepito fatti impeditivi del proprio adempimento, derivanti in primo luogo dalla pendenza del giudizio sul recesso dalla società e, in secondo luogo, dalla causa di forza maggiore causata dall'epidemia Covid-19, dichiarando altresì di aver potuto liberare la piazzola solo il 29 gennaio 2021.
Sul punto, rileva tuttavia il Collegio che:
1. nell'ambito del rapporto negoziale, parte convenuta non solleva eccezioni estintive o impeditive relative capaci di paralizzare il suo obbligo alla controprestazione, ossia di pagamento di una somma di denaro;
2. l'ex socia non contesta neppure l'inadempimento di controparte, ossia di non aver potuto godere nel periodo litigioso della piazzola;
3. l'impossibilità sopravvenuta per circostanze straordinarie, quali l'emergenza covid e quella relativa alla pendenza di una causa di recesso, è declinata infatti dalla difesa della convenuta come impossibilità, prima giuridica poi materiale, di rifiutare la controprestazione, ossia il godimento della piazzola;
Tali doglianze non hanno tuttavia pregio nel rapporto contrattuale, considerando che il negozio di locazione era ancora in vita e, come sopra rammentato, la convenuta ha continuato ad usufruire della piazzola, dunque il pagamento delle somme richieste come controprestazione è dovuta.
pagina 6 di 9 Del resto, anche ove dovesse ritenersi la responsabilità di quale responsabilità Controparte_1
di natura extracontrattuale per indebita occupazione senza titolo della piazzuola, le circostanze articolate da parte convenuta non integrerebbero comunque la fattispecie dello stato di necessità o di forza maggiore, ex art. 2045 c.c., capace di elidere la responsabilità aquiliana.
La pendenza della lite non impediva alla convenuta di dismettere l'occupazione della piazzola e l'emergenza covid, per quanto abbia reso difficili gli spostamenti, non li ha preclusi del tutto.
Il diritto di credito dell'attrice è dunque confermato.
4. Il quantum
Rispetto al quantum parte convenuta non ha contestato il relativo l'ammontare.
I relativi criteri sono stati determinati dall'art. 7 del Regolamento sociale e sulla base delle deliberazioni dell'assemblea sociale come segue:
− nell'assemblea del 18/11/2018 è stato approvato il bilancio preventivo per l'anno 2019 nella complessiva misura di € 643.828,00 (doc. 12A, 12B), da ripartirsi secondo il prospetto che si produce sub 12C;
− nell'assemblea del 10/11/2019 è stato approvò il bilancio preventivo per l'anno 2020 nella complessiva misura di € 941.132,00 (doc. 13A, 13B), da ripartirsi secondo il prospetto che si produce sub 13C;
− nell'assemblea del 13/12/2020 ha approvato il bilancio preventivo per l'anno 2021 nella complessiva misura di € 709.475,00 (doc. 14A, 14B), da ripartirsi secondo il prospetto che si produce sub 14C.
Le delibere non risultano essere state impugnate ne parte convenuta ha contestato il quantum.
È quindi riscontrato l'importo indicato dall'attore, pari ad € 5.544,25.
Per completezza: tale conclusione non muta anche ove la responsabilità fosse declinata come extra- contrattuale.
Come noto, infatti, nel caso di occupazione sine titolo: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cfr. sentenza S.U.
Corte di Cassazione n.33645/2022).
5. Comando giudiziale
pagina 7 di 9 Parte convenuta va quindi condannata a titolo contrattuale al pagamento delle somme richieste dall'attore, oltre agli interessi previsti dall'art. 23 del Regolamento sociale, dalla scadenza delle singole rate al saldo.
Quanto al governo delle spese, ritiene il Tribunale che, considerato che parte attrice è soccombente rispetto alla richiesta di elisione delle conseguenze derivate alla stessa dalla ordinanza del Tribunale di
Milano del 22.10.2021 e dall'ordinanza n. 19853/2022 della Corte Suprema di Cassazione, mentre è vittoriosa sul pagamento delle spese di gestione della piazzola, ritiene equo il Tribunale di compensare le spese per 1/5, addossando i restanti 4/5 alla convenuta.
Tenuto conto del valore della causa, della semplicità delle questioni affrontate e della rapida scansione del giudizio, i compensi vengono liquidati secondo i minimi, oltre alle spese esposte nella relativa nota, pari ad € 284,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da nei confronti di , con atto Parte_1 Controparte_1
di citazione notificato in data 29.6.2022, ogni diversa domanda ed eccezione diversamente rigettata, così provvede:
1. Rigetta la domanda di revoca degli effetti dell'ordinanza del Tribunale di Milano del
22.10.2021 e dell'ordinanza n. 19853/2022 della Corte Suprema di Cassazione per le ragioni indicate in narrativa;
2. condanna al pagamento dell'importo di €5.544,25 oltre interessi Controparte_1
convenzionali in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, dalla scadenza di ogni singola rata al saldo;
3. compensate nella frazione di 1/5 le spese di lite, condanna la convenuta al pagamento dei residui 4/5 delle spese di lite liquidati in complessivi € 1.644,00 di cui € 284,00 a titolo di spese ed il residuo per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese di registrazione.
Così deciso in Milano, il 22 maggio 2025
Il Presidente
Angelo Mambriani
Il giudice estensore
Alima Zana
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9