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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 28.01.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 29.01.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 587 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 2254 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 2017 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 1811 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 1417 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 1422 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 2441 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 2474 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 2536 del ruolo generale per l'anno 2024, rispettivamente promosse da:
1. nato a [...], il [...];CP_1
pagina 1 2. nata a [...], il [...]; CP_2
3. , nata a [...], il [...]; Controparte_3
4. nata a [...], il [...]; Parte_1
5. nato a [...], il [...]; CP_4
6. nata a [...], il [...]; Controparte_5
7. nata a [...], il [...]; CP_6
8. nata a [...], il [...]; Controparte_7
9. nata a [...], il [...]; Parte_2
tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via Calamattia n. 8, presso lo Studio
dell'Avv. Elisabetta MAMELI, che li rappresenta e difende in forza di procure speciali in calce ai ricorsi introduttivi;
ricorrenti
contro
10. , in persona del Controparte_8
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice
Guglielmo, presso l' rappresentato e Controparte_9
difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1°, c.p.c., dal Dott. Antonio CARDIA,
dalla Dott.ssa Iwona WRONKA, dal Dott. Paolo ATZORI e dal Dott. Gabriele
Angelo CAMBONI, in forza di delega in calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente CP_1
pagina 2 “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 2023/2024 per l'effetto,
condannare il resistente all'attribuzione in favore di parte ricorrente CP_8
della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno
scolastico, dunque per complessivi € 1.000,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse della ricorrente Controparte_3
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 per l'effetto, condannare il
resistente all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta CP_8
elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico,
dunque per complessivi € 500,00
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al
procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse della ricorrente CP_2
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
pagina 3 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 2022/2023 2021/2022
2020/2021 per l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in CP_8
favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad €
500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse della ricorrente Controparte_7
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 2022/2023 2021/2022
2020/2021 2019/2020 per l'effetto, condannare il resistente CP_8
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo
nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi €
2.500,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse della ricorrente Parte_2
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
pagina 4 Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 2021/2022 2020/2021
2019/2020 per l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in CP_8
favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad €
500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse della ricorrente CP_6
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 2022/2023 per l'effetto,
condannare il resistente all'attribuzione in favore di parte ricorrente CP_8
della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno
scolastico, dunque per complessivi € 1.000,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse della ricorrente Parte_1
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 2022/2023 2021/2022
2020/2021 per l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in CP_8
pagina 5 favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad €
500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si producono i seguenti documenti in copia”.
Nell'interesse della ricorrente Controparte_5
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 2021/2022 2022/2023 e, per
l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in favore di parte CP_8
ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per
ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse del ricorrente CP_4
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 2020/2021 2021/2022
2022/2023 e, per l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in CP_8
pagina 6 favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad €
500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi €2.000,00
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. CP_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_7
Parte_2 CP_6 Parte_1 [...]
e hanno proposto ricorso davanti a questo Tribunale CP_5 CP_4
nei confronti del al fine di Controparte_8
domandare la condanna dello stesso all'erogazione della somma di euro 500,00
annui di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107,
- per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; CP_1
- per l'anno scolastico 2023/2024; Controparte_3
- per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_2
2023/2024;
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_7
2022/2023 e 2023/2024;
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023;
- per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; CP_6
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_1
2023/2024;
pagina 7 - per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Controparte_5
2022/2023;
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_4
2022/2023.
In particolare, essi hanno esposto:
− di avere lavorato nella scuola pubblica statale come insegnanti con contratto a tempo determinato alle dipendenze del convenuto e di CP_8
lavorarvi a tutt'oggi;
− di non essere stati riconosciuti beneficiari della c.d. Carta elettronica, del valore di euro 500,00 che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
− che la normativa che disciplina la Carta del docente deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio in relazione alla sola CP_8
posizione di rappresentando che costei aveva prestato Controparte_5
servizio per tre soli aa.ss. e che, quindi, costei può domandare soltanto euro
1.500,00.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
pagina 8 Occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, ha chiarito che,
conformemente all'articolo 1, comma 121°, della legge n. 107/2015 cit., il bonus è
versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_8
competenze professionali e che, inoltre, dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. CP_8
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del
pagina 9 rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_8
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020, n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo ai ricorrenti, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, i ricorrenti si trovassero, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
pagina 10 Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto CP_8
nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve infatti essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve
pagina 11 essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della
Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale, preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che “sono
proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno
alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato
temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
pagina 12 annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_8
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
pagina 13 Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella vicenda scrutinata, alla luce dello stato matricolare e dei contratti di lavoro allegati, è risultato che i ricorrenti hanno espletato incarichi di docenza annuali e,
in particolare, fino al termine delle attività didattiche (30 CP_1
giugno) negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. doc. n. 1, prodotto col ricorso),
fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell'a.s. Controparte_3
2023/2024 (cfr. doc. n. 1, prodotto col ricorso), fino al termine CP_2
delle attività didattiche (30 giugno) negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024 (cfr. doc. n. 1, prodotto col ricorso), fino al Controparte_7
termine delle attività didattiche (30 giugno) negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. doc. n. 1, prodotto col ricorso),
[...]
fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli aa.ss. 2019/2020, Pt_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (cfr. doc. n. 1, prodotto col ricorso), CP_6
pagina 14 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli aa.ss. CP_6
2022/2023 e 2023/2024 (cfr. doc. n. 1, prodotto col ricorso), Parte_1
fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. doc. n. 1, prodotto col ricorso),
fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nell'a.s. Controparte_5
2020/2021 e fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) negli aa.ss.
2021/2022 e 2022/2023 (cfr. doc. n. 1, prodotto col ricorso) (la ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate il 20.01.2025 ha rappresentato di avere indicato l'importo di euro 2.000,00, in luogo di quello corretto di euro 1.500,00 a causa di un mero errore materiale), fino al termine delle attività CP_4
didattiche (30 giugno) nell'a.s. 2019/2020 e fino al termine dell'a.s. (31 agosto)
negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (cfr. doc. n. 1, prodotto col ricorso).
I ricorrenti rientrano nel novero dei docenti che hanno svolto supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche e che a oggi sono insegnanti dipendenti del e il mancato riconoscimento della Carta docente CP_10
determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere,
come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
Alla luce di quanto sopra, pertanto il Controparte_8
deve essere condannato a costituire in favore di ciascuno dei ricorrenti
[...]
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016
pagina 15 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi, delle somme pari a euro
1.000,00 per euro 500,00 per euro 2.000,00 CP_1 Controparte_3
per euro 2.000,00 per euro 2.000,00 per CP_2 Controparte_7
euro 1.000,00 per euro 2.000,00 per Parte_2 CP_6
euro 1.500,00 per ed euro 2.000,00 Parte_1 Controparte_5
per somme di cui i ricorrenti potranno/dovranno fruire, per le CP_4
finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il
24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Il convenuto deve essere condannato a rifondere la ricorrente delle CP_8
spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate ai minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, ma considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Deve applicarsi un aumento del 5% in ragione della pluralità dei ricorrenti ai sensi dell'art. 4, comma 2°, D.M. 55/2014 (per i 7 ricorrenti successivi al primo).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dai ricorrenti;
pagina 16 2. condanna il , in Controparte_8
persona del pro tempore, a erogare, in favore dei ricorrenti la Carta CP_11
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, con accredito dell'importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico così come indicato in espositiva e nello specifico:
- euro 1.000,00 per euro 500,00 per euro CP_1 Controparte_3
2.000,00 per euro 2.000,00 per euro 2.000,00 CP_2 Controparte_7
per euro 1.000,00 per euro 2.000,00 per Parte_2 CP_6
euro 1.500,00 per ed euro 2.000,00 Parte_1 Controparte_5
per CP_4
3. condanna il , in Controparte_8
persona del Ministro pro tempore, a rifondere i ricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.064,65, di cui euro 217,50 per spese ed euro
2.847,15 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Elisabetta MAMELI,
dichiaratasi antistataria.
Cagliari, 29.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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